Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/05/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 696/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.SS LI Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 696/2025 avente ad oggetto CeSSzione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 7.4.2025, congiuntamente dai coniugi:
C. F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], int. 3, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Donadio, presso lo studio del quale elegge domicilio in Mercato San Severino, via Priscoli, n. 8,
e
C.F. , nato ad [...]_2 C.F._2
(BG), il 27.5.1983, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giancarlo Geri, presso lo studio del quale elegge domicilio in Firenze, via Ricasoli, n. 32,
e
PM in sede
Interventore neceSSrio
1
1. Con ricorso congiunto depositato in data 7.4.2025 i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 10.9.2011 in Parte_2
Buggiano (PT), precisavano che dall'unione erano nate le figlie (nata il Per_1
9.11.2012) e LI (nata il [...]).
Premettevano, altresì, che il Tribunale di Pistoia (r.g.n. 2901/2023), con sentenza n.
244/2024 del 4.3.2024, omologava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) dichiarare la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Dr.SS ed il Dr. in data 10.09.2011 in Buggiano (PT), Parte_1 Parte_2
trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Buggiano (PT) al n. 34, parte II, serie A, anno 2011;
2) ordinare al Comune di Buggiano (PT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) la Dr.SS rimarrà ad abitare unitamente alle figlie nell'immobile di Parte_1
sua proprietà posto in via Borgo Buggiano 11a Buggiano (PT) mentre il Dr. Parte_2
nella abitazione di Firenze, Via Francesco Valori n° 13 dove ha già trasferito
[...]
tutti i propri effetti personali;
4) le figlie LI e saranno affidate con affido congiunto e condiviso ad Per_1
entrambi i genitori e continueranno ad abitare in via prevalente con la madre;
5) le modalità e tempistiche concordate tra i coniugi in relazione alla frequentazione delle figlie LI e con il padre sono le seguenti: Per_1
a) Infrasettimanale: ogni Martedì dall'uscita di scuola (o durante le vacanze estive dall'uscita del centro estivo oppure alle ore 14,00 dalla casa materna in caso di assenza da scuola o da centro estivo) con pernotto e riaccompagno al mercoledì mattina a scuola o nel periodo estivo al centro estivo o a casa della madre (ore 9,00) in caso di assenza di scuola o centro estivo. Qualora il mercoledì non dovesse esserci scuola le figlie saranno accompagnate dal padre a casa della madre alle ore 9,00;
b) Week end alterni dal Venerdì dall'uscita di scuola o durante le vacanze estive dall'uscita del centro estivo oppure alle ore 14,00 dalla casa materna in caso di
2 assenza da scuola o da centro estivo sino alla domenica ore 21,00 con riaccompagno a casa della madre (con cena fatta);
c) Nei week end non di competenza del padre: infrasettimanalmente si aggiungerà la frequentazione del padre il Giovedì dall'uscita di scuola o durante le vacanze estive dall'uscita del centro estivo oppure alle ore 14,00 dalla casa materna in caso di assenza da scuola o da centro estivo alle ore 21,00 (con cena fatta);
d) Giorni ed esigenze particolari per situazioni lavorative o di salute;
ove in via eccezionale non sia possibile la frequentazione nei giorni previsti a causa di uno stato di malattia di un genitore, o una problematica di lavoro o di altra natura o delle figlie, i genitori si adopereranno reciprocamente per concordare in via temporanea nuove tempistiche di frequentazione adeguate alla situazione, che consentano nei limiti del possibile un recupero;
e) Periodi di ferie estive o invernali: nel periodo estivo due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordare entro il 30/5 di ogni anno, con facoltà per i genitori di aggiungere una ulteriore settimana.
f) Nel periodo estivo possibilità di paSSre una settimana, o comunque alcuni giorni consecutivi, insieme con i nonni nel luogo di residenza degli stessi o in altra località con periodo concordato entro il 30/6 di ogni anno, ma in ogni caso dopo che i genitori hanno già espresso e accordato le loro settimane di vacanze con le figlie.
Ciò permetterà una corretta organizzazione con i nonni una volta definiti con certezza i periodi di ferie dei genitori g) Nel periodo invernale possibilità di una “settimana bianca”, o comunque un periodo di alcuni giorni consecutivi, massimo 7 notti consecutive anche non sulla neve con uno dei genitori che ne faccia richiesta, con tempistiche e modalità da concordare entro 30 giorni prima della partenza.
h) I viaggio/periodi di cui ai precedenti punti e) e g) saranno senza la preventiva
Per autorizzazione dell'altro genitore anche se in Europa e ma solo previo consenso Per dell'altro genitore se fuori Europa e in ogni caso comunicando all'altro genitore indirizzo ove permarrano in detto periodo, e il mezzo di trasporto utilizzato per il
Co viaggio di , entro 7 giorni prima della partenza. Detta comunicazione non è dovuta per viaggi di soli 2 notti, come fine settimana.
i) Comunicazioni giornaliere delle figlie con i genitori
Entrambi i genitori si impegnano a garantire alle figlie possibilità di libero contatto quotidiano con l'altro genitore tramite telefono. A tal fine i genitori concordano di
3 lasciare a disposizione della figlia , infra tredicenne, un telefono cellulare da Per_1
poter utilizzare senza limitazioni di giorni e di orario per comunicare con i genitori, salvo tenerlo spento a scuola ma senza dover lasciare il cellulare a casa;
poi dopo l'uscita da scuola e sino ad orario di riposo notturno, mentre i giorni non scolastici dalle 9 sino ad orario di riposo notturno. Si precisa che il cellulare sarà fornito e pagato dal padre, Sig. Dr. completo di scheda Sim e Parte_2
caricabatterie, ed a questi intestata e che ne pagherà il relativo canone/abbonamento o ricarica e eventuali riparazioni;
il suddetto telefono cellulare fino all'età di 13 anni sarà utilizzato dalla figlie solo per le comunicazioni video e/o audio, senza autorizzazioni ad altri social, tra i quali a solo titolo esemplificativo e non riduttivo si indicano: telegram, facebook, instagram, X, Tik Tok ecc, in ossequio a quanto prescritto dalle linee guida in tale senso dell'OMS e AGCOM, e comunque nei limiti di età previsti dagli stessi social, per cui saranno installate le applicazioni Whatsapp e
Skype per le chiamate audio e video con i genitori ed un indirizzo account google per configurazione utente minore con controllo dei genitori.
I genitori se il cellulare dato in gestione alla figlia non fosse raggiungibile potranno contattare le figlie su cellulare dell'altro genitore nel rispetto di quanto già stabilito in separazione, ovvero tramite una telefonata da effettuarsi ad un orario prefiSSto che viene fin da ora concordato nella fascia dalle ore 19,00 alle ore 20,00, salvo modifica da concordare secondo le circostanze e fatta salva l'eventuale necessità delle bambine di contattare l'altro genitore. Co Il Dr. si assume l'onere dell'acquisto e mantenimento del cellulare e della Pt_2 per la figlia e la Dr.SS si assume l'onere dell'acquisto e Per_1 Parte_1
Co mantenimento del cellulare e della per la figlia LI da consegnare alla steSS, con medesima regolamentazione sopra indicata per la figlia , al più tardi al Per_1
raggiungimento dei 13 anni.
j) Festività natalizie: dall'anno 2025 compreso e seguenti: dall'ultimo giorno di scuola con il padre e dal 30 dicembre dalle ore 09,00 all'ultimo giorno di vacanza con la madre e quindi gli anni successivi i genitori frequenteranno nei periodi indicati le figlie ad anni alterni;
k) Festività pasquali: dall'ultimo giorno di scuola alle ore 21 del giorno di Pasqua con un genitore (la Pasqua 2025 verrà trascorsa col padre) e da allora al rientro a scuola con l'altro, ad anni alterni;
4 l) Giorni festivi infrannuali: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, ed ogni festa “roSS” indicata dal calendario, salvo che non sia in una settimana di ferie di un genitore con le bimbe, ad anni alterni con ciascun genitore, ed altresi i compleanni delle figlie ad anni alterni con ciascun genitore, ad avviare dalla prima festa del 2025 dopo la firma del presente accordo, ovvero a continuare l'alternanza in essere.
Condivisione aspetti inerenti alle figlie: Ciascun genitore si impegna a rendere celermente partecipe l'altro su tutti gli aspetti rilevanti inerenti la sfera sanitaria, riguardo al percorso scolastico i genitori si impegnano a partecipare e collaborare relativamente alle necessità delle figlie scambiandosi reciprocamente le informazioni.
Saranno attivati e richiesti alle scuole, se non già in essere, due account genitori per le piattaforme scolastiche. Entrambi i genitori possono come per legge richiedere documentazione scolastica/amministrativa e sanitaria indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. non oltre l'inizio della terza media le figlie saranno autorizzate dai genitori ad uscita/entrata autonoma da scuola. Il Dr. tenuto conto Parte_2
del tempo che le figlie continueranno a trascorrere con i genitori, contribuirà al mantenimento di LI e di corrispondendo alla Dr.SS Per_1 Parte_1
l'importo mensile stabilito in sede di separazione, di €800,00 (ottocento/00) per ciascuna figlia, totale €1.600,00 (mileseicento/00), mediante bonifico sul c/c della madre entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese rivalutato e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
6) Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Per l'individuazione delle spese da ritenere comprese nell'assegno di mantenimento e di quelle invece da ritenere straordinarie, con il preventivo consenso oppure senza, si fa riferimento a quanto indicato a pag 5, 6 e 7 del Protocollo d'intesa del Tribunale di
Pistoia e consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pistoia, ovvero alle Linee guida del
CNF del 29/11/2017, che si allegano al presente atto, da intendersi qui ritrascritte, che i coniugi dichiarano di ben conoscere e di accettare (Doc 15 e 16). Si dà atto, in quanto espreSSmente discusso e considerato tra le parti nel determinare la misura dell'assegno di mantenimento, che i costi da sostenere per la baby sitter non saranno considerati spesa straordinaria e saranno sostenuti in via esclusiva dal genitore che la incaricherà avvalendosene. I genitori si prestano sin d'ora il consenso alla frequentazione da parte delle figlie di almeno 4 settimane annue di centri estivi i cui costi saranno ripartiti nella misura sopra concordata.
5 7) I ricorrenti concordano le seguenti modalità di scambio comunicazione ai fini del raggiungimento di un accordo in ordine alle spese straordinarie ed anche per questioni relative a gestioni quotidiane delle minori a mezzo whatsapp (o pec) ai rispettivi numeri di cellulare (Cell. 3497040846 – Cell. 3469679134 . In caso di Parte_1 Pt_2
cambio numero di telefono ciascuno si impegna a comunicarlo tempestivamente all'altro. La mancata risposta entro dieci giorni dalla richiesta rivolta da un coniuge sarà considerata come adesione da parte dell'altro. In caso di mancato raggiungimento di un accordo la questione verrà sottoposta all'Autorità Giudiziaria competente.
8) I ricorrenti concordano che l'assegno unico ed universale verrà percepito al 100% dalla madre quale genitore prevalentemente collocatario.
9) I ricorrenti dichiarano altresì di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi contributo a titolo di assegno divorzile.
10) Per effetto di tutti quanti i punti precedenti, i ricorrenti dichiarano reciprocamente di nulla avere a pretendere a qualsivoglia titolo in ordine a tutte quante le spese fino ad oggi sostenute per il mantenimento ordinario e straordinario, per arredi o lavori eseguiti nella casa di abitazione né per altre causali. Eccezion fatta per le condizioni economiche qui espreSSmente regolate, i coniugi dichiarano pertanto di non aver nulla a pretendere per qualsiasi ragione o causa, avendo già definito tra loro ogni loro rapporto economico pregresso prima della sottoscrizione del presente ricorso.
11) I coniugi esprimono fin da ora reciproco consenso al rilascio del paSSporto ed all'inserimento delle figlie minori nel paSSporto di ciascun genitore obbligandosi a prestare il proprio assenso e firma per le relative formalizzazioni. Per eventuali viaggi all'estero, nei limiti di quanto già indicato al precedente punto 5 h) ciascun genitore dovrà essere preventivamente informato del luogo di destinazione, e del mezzo di traporto A/R utilizzato, ed avere possibilità di contatto sul cellulare della figlia Per_1
o tramite il cellulare del genitore che avrà le figlie con sé.
I genitori esprimono reciprocamente e preventivamente il proprio consenso per viaggi all'estero nell'ambito della UE ed in GB, come meglio indicato al precedente punto 5
h).
Per altre destinazioni estere in altri paesi fuori dalla UE ciascun genitore potrà di volta in volta esprimere il proprio consenso e autorizzare comunicando la propria risposta entro 10 giorni dalla relativa richiesta dell'altro genitore che dovrà avvenire almeno
30 giorni prima del possibile viaggio
6 12) Le condizioni del presente accordo hanno efficacia dal momento del deposito dello stesso in cancelleria telematica.
13) Spese legali compensate tra le parti.”
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10.4.2025 ed acquisito il parere del PM in data
10.4.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n. 2 let. b L. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far ceSSre definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio contratto in Buggiano (PT)
10.9.2011 dai coniugi nata a [...], il [...], e Parte_1 Parte_2
nato ad [...], il [...], alle condizioni da essi
[...]
concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmeSS a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buggiano per annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 34 P. II, Serie A Anno 2011);
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 8 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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