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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SE MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12387/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Pomigliano D'Arco
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013591425000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20881/2025 depositato il 28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato ad Agenzia delle entrate Riscossioni e aò Comune di Pomigliano d'Arco ha impugnato l'intimazione di pagamneto in epigrafe indicata notificata il 1.4.2024 avente ad oggetto imu anno 2015 notificato con avviso di accertamento il 22.12.2020, ha eccepito l'omessa notifica dell'atto prodromico per irregolarità della notifica e la prescrizione della pretesa Si è costituito il Comune che ha dato prova della notifica dell'atto presupposto. Il giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Dalla documentazione esibita da controparte emerge che la l'avviso di accertamento IMU n. 152008073 del 28/11/2020 è stato ritualmente notificato in data 22/12/2020, ai sensi dell'art. 139 del c.p.c. a mezzo comunale, nelle mani della moglie del ricorrente Nominativo_1, come da relata versata in atti. Ed invero, è stata depositata la comunicazione di Avvenuta Notifica (cosiddetta CAN) n. 61792203850, quale prova del perfezionamento della procedura di notifica. Si precisa, che nel caso in esame, la notifica si è perfezionata lo stesso giorno della consegna alla moglie, signora Nominativo_1, in quanto persona abilitata al ritiro ai sensi dell'art. 139 c.p.c. Si evidenzia inoltre che, secondo la normativa, la cosiddetta CAN può essere anche una raccomandata semplice, mentre la cosiddetta CAD richiede necessariamente una raccomandata con ricevuta di ritorno. Ne consegue l'assoluta infondatezza della doglianza del ricorrente che ha eccepito la irregolarità della notifica .
Infine, l'avviso di accertamento è stato notificato entro il termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello d'imposta, quindi entro il 31/12/2020). Considerato l'omesso pagamento del predetto avviso di accertamento, regolarmente notificato, è stata emessa la cartella esattoriale. In materia di accertamento di tributi locali non si applica la prescrizione, ma la decadenza, correttamente rispettata. Quanto sopra riguarda la notifica degli atti prodromici. Diverso poi è il termine per la formazione del ruolo coattivo, per il quale la legge 296/2006 art. 1 c.163 prevede - “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo”. Nel caso di specie l'avviso di accertamento si è definito nel marzo 2021 (60 gg. successivi alla notifica dell'accertamento avvenuta nel dicembre 2020); la cartella doveva pertanto essere emessa nel 2024; sulla disciplina ordinaria, si è poi innestata quella emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid-19. È infatti noto come una specifica disposizione emergenziale, ha stabilito che le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 o entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate, ex Dlgs 159/2015, al 31 dicembre 2023 e le ingiunzioni i cui termini erano pendenti nel suddetto periodo di sospensione, sono prorogate di un numero di giorni pari al periodo di sospensione. Nel caso di specie, trattandosi di atti i cui termini erano pendenti nel periodo di sospensione, i termini sono prorogati per la durata del periodo di sospensione, ovvero 542 giorni (art.12 Dlgs. 159/2015) da aggiungere al termine ordinario. A proposito dei termini di sospensione si condividono le controdeduzioni di controparte. Quindi anche l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata, sia l'operato del Comune sia quello del Concessionario, è avvenuto nel pieno rispetto dei termini e delle norme vigenti. Il titolo è quindi legittimo e tempestivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 250,00 comprensivi di spese e accessori.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SE MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12387/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Pomigliano D'Arco
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013591425000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20881/2025 depositato il 28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato ad Agenzia delle entrate Riscossioni e aò Comune di Pomigliano d'Arco ha impugnato l'intimazione di pagamneto in epigrafe indicata notificata il 1.4.2024 avente ad oggetto imu anno 2015 notificato con avviso di accertamento il 22.12.2020, ha eccepito l'omessa notifica dell'atto prodromico per irregolarità della notifica e la prescrizione della pretesa Si è costituito il Comune che ha dato prova della notifica dell'atto presupposto. Il giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Dalla documentazione esibita da controparte emerge che la l'avviso di accertamento IMU n. 152008073 del 28/11/2020 è stato ritualmente notificato in data 22/12/2020, ai sensi dell'art. 139 del c.p.c. a mezzo comunale, nelle mani della moglie del ricorrente Nominativo_1, come da relata versata in atti. Ed invero, è stata depositata la comunicazione di Avvenuta Notifica (cosiddetta CAN) n. 61792203850, quale prova del perfezionamento della procedura di notifica. Si precisa, che nel caso in esame, la notifica si è perfezionata lo stesso giorno della consegna alla moglie, signora Nominativo_1, in quanto persona abilitata al ritiro ai sensi dell'art. 139 c.p.c. Si evidenzia inoltre che, secondo la normativa, la cosiddetta CAN può essere anche una raccomandata semplice, mentre la cosiddetta CAD richiede necessariamente una raccomandata con ricevuta di ritorno. Ne consegue l'assoluta infondatezza della doglianza del ricorrente che ha eccepito la irregolarità della notifica .
Infine, l'avviso di accertamento è stato notificato entro il termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello d'imposta, quindi entro il 31/12/2020). Considerato l'omesso pagamento del predetto avviso di accertamento, regolarmente notificato, è stata emessa la cartella esattoriale. In materia di accertamento di tributi locali non si applica la prescrizione, ma la decadenza, correttamente rispettata. Quanto sopra riguarda la notifica degli atti prodromici. Diverso poi è il termine per la formazione del ruolo coattivo, per il quale la legge 296/2006 art. 1 c.163 prevede - “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo”. Nel caso di specie l'avviso di accertamento si è definito nel marzo 2021 (60 gg. successivi alla notifica dell'accertamento avvenuta nel dicembre 2020); la cartella doveva pertanto essere emessa nel 2024; sulla disciplina ordinaria, si è poi innestata quella emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid-19. È infatti noto come una specifica disposizione emergenziale, ha stabilito che le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 o entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate, ex Dlgs 159/2015, al 31 dicembre 2023 e le ingiunzioni i cui termini erano pendenti nel suddetto periodo di sospensione, sono prorogate di un numero di giorni pari al periodo di sospensione. Nel caso di specie, trattandosi di atti i cui termini erano pendenti nel periodo di sospensione, i termini sono prorogati per la durata del periodo di sospensione, ovvero 542 giorni (art.12 Dlgs. 159/2015) da aggiungere al termine ordinario. A proposito dei termini di sospensione si condividono le controdeduzioni di controparte. Quindi anche l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata, sia l'operato del Comune sia quello del Concessionario, è avvenuto nel pieno rispetto dei termini e delle norme vigenti. Il titolo è quindi legittimo e tempestivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 250,00 comprensivi di spese e accessori.