Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 novembre 2003
Art. 2. Richiesta di intervento dell'Autorita' 1. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attivita' produttive, nonche' ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, che intendano richiedere l'intervento dell'Autorita' al fine di ottenere l'inibizione degli atti di pubblicita' ingannevole ovvero di pubblicita' comparativa illecita o della loro continuazione o l'eliminazione degli effetti, ne fanno richiesta per iscritto all'Autorita'. La relativa domanda, debitamente sottoscritta, deve contenere:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente;
b) elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta, quali:
1) copia, anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicita' e' stata diffusa a mezzo stampa o stampati in genere, con le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo, del luogo e della data di diffusione;
2) copia delle pagine del sito Internet nel quale la pubblicita' e' stata diffusa, nonche' indicazione dell'indirizzo del sito, del giorno e dell'ora del rilevamento;
3) resoconto dettagliato della chiamata telefonica ricevuta, se la pubblicita' e' stata diffusa attraverso il telefono, con indicazione, ove possibile, del luogo, del giorno e dell'ora della chiamata, nonche' del numero telefonico che e' stato chiamato;
4) riproduzione fotografica del messaggio con indicazione del luogo e della data del rilevamento, se la pubblicita' e' stata diffusa mediante affissione;
5) indicazione dell'emittente, della zona di emissione, del giorno e dell'ora della diffusione, se la pubblicita' e' stata diffusa per radio o per televisione;
6) indicazione dell'esercizio o catena di esercizi commerciali in cui avviene la diffusione, se la pubblicita' e' diffusa presso uno o piu' punti vendita;
7) indicazioni idonee a consentire l'individuazione di almeno un esercizio in cui il prodotto e' posto in vendita, se la pubblicita' e' diffusa esclusivamente attraverso le confezioni del prodotto;
c) indicazione di possibili profili di ingannevolezza della pubblicita' o di illiceita' della pubblicita' comparativa;
d) indicazione degli elementi di legittimazione alla richiesta.
2. La richiesta presentata dal Ministro delle attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, deve contenere gli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, mentre le richieste presentate da altre pubbliche amministrazioni devono contenere anche gli elementi di cui alla lettera d) del medesimo comma 1.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 , come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67 , recante: «Attuazione della direttiva 84/450/CEE , come modificata dalla direttiva 97/55/CE , in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa», vedi note alle premesse.
Entrata in vigore il 7 novembre 2003
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