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7 novembre 2003
7 novembre 2003
Art. 2. Richiesta di intervento dell'Autorita' 1. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attivita' produttive, nonche' ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, che intendano richiedere l'intervento dell'Autorita' al fine di ottenere l'inibizione degli atti di pubblicita' ingannevole ovvero di pubblicita' comparativa illecita o della loro continuazione o l'eliminazione degli effetti, ne fanno richiesta per iscritto all'Autorita'. La relativa domanda, debitamente sottoscritta, deve contenere:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente;
b) elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta, quali:
1) copia, anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicita' e' stata diffusa a mezzo stampa o stampati in genere, con le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo, del luogo e della data di diffusione;
2) copia delle pagine del sito Internet nel quale la pubblicita' e' stata diffusa, nonche' indicazione dell'indirizzo del sito, del giorno e dell'ora del rilevamento;
3) resoconto dettagliato della chiamata telefonica ricevuta, se la pubblicita' e' stata diffusa attraverso il telefono, con indicazione, ove possibile, del luogo, del giorno e dell'ora della chiamata, nonche' del numero telefonico che e' stato chiamato;
4) riproduzione fotografica del messaggio con indicazione del luogo e della data del rilevamento, se la pubblicita' e' stata diffusa mediante affissione;
5) indicazione dell'emittente, della zona di emissione, del giorno e dell'ora della diffusione, se la pubblicita' e' stata diffusa per radio o per televisione;
6) indicazione dell'esercizio o catena di esercizi commerciali in cui avviene la diffusione, se la pubblicita' e' diffusa presso uno o piu' punti vendita;
7) indicazioni idonee a consentire l'individuazione di almeno un esercizio in cui il prodotto e' posto in vendita, se la pubblicita' e' diffusa esclusivamente attraverso le confezioni del prodotto;
c) indicazione di possibili profili di ingannevolezza della pubblicita' o di illiceita' della pubblicita' comparativa;
d) indicazione degli elementi di legittimazione alla richiesta.
2. La richiesta presentata dal Ministro delle attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, deve contenere gli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, mentre le richieste presentate da altre pubbliche amministrazioni devono contenere anche gli elementi di cui alla lettera d) del medesimo comma 1.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 , come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67 , recante: «Attuazione della direttiva 84/450/CEE , come modificata dalla direttiva 97/55/CE , in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa», vedi note alle premesse.
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente;
b) elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta, quali:
1) copia, anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicita' e' stata diffusa a mezzo stampa o stampati in genere, con le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo, del luogo e della data di diffusione;
2) copia delle pagine del sito Internet nel quale la pubblicita' e' stata diffusa, nonche' indicazione dell'indirizzo del sito, del giorno e dell'ora del rilevamento;
3) resoconto dettagliato della chiamata telefonica ricevuta, se la pubblicita' e' stata diffusa attraverso il telefono, con indicazione, ove possibile, del luogo, del giorno e dell'ora della chiamata, nonche' del numero telefonico che e' stato chiamato;
4) riproduzione fotografica del messaggio con indicazione del luogo e della data del rilevamento, se la pubblicita' e' stata diffusa mediante affissione;
5) indicazione dell'emittente, della zona di emissione, del giorno e dell'ora della diffusione, se la pubblicita' e' stata diffusa per radio o per televisione;
6) indicazione dell'esercizio o catena di esercizi commerciali in cui avviene la diffusione, se la pubblicita' e' diffusa presso uno o piu' punti vendita;
7) indicazioni idonee a consentire l'individuazione di almeno un esercizio in cui il prodotto e' posto in vendita, se la pubblicita' e' diffusa esclusivamente attraverso le confezioni del prodotto;
c) indicazione di possibili profili di ingannevolezza della pubblicita' o di illiceita' della pubblicita' comparativa;
d) indicazione degli elementi di legittimazione alla richiesta.
2. La richiesta presentata dal Ministro delle attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, deve contenere gli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, mentre le richieste presentate da altre pubbliche amministrazioni devono contenere anche gli elementi di cui alla lettera d) del medesimo comma 1.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 , come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67 , recante: «Attuazione della direttiva 84/450/CEE , come modificata dalla direttiva 97/55/CE , in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa», vedi note alle premesse.
Commentario • 1
- 1. La mediazione creditizia e la pubblicità ingannevoleMaria Denise Lacu · https://www.filodiritto.com/ · 20 ottobre 2007 · 0.72116053
1. La mediazione creditizia Ai sensi della vigente normativa (Legge 7 marzo 1996, n.108, Regolamento D.P.R. 28 luglio 2000 e Provvedimento 29 aprile 2005 emesso dall'Ufficio Italiano dei Cambi – www.uic.it) la mediazione creditizia (vedasi anche l'art. 1754 c.c. e ss.) consiste nel mettere in relazione, anche attraverso lo svolgimento dell'attività professionale di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati (D.lgs. 1 settembre 1993 n.385 - T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia) con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è subordinato all'iscrizione della persona …
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Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 07/06/2016, n. 6521Provvedimento: N. 05593/2008 REG.RIC. N. 06521/2016 REG.PROV.COLL. N. 05593/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5593 del 2008, proposto da: Banca Italease Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano D'Ercole e Nicola Palombi, elettivamente domiciliata in Roma, Largo del Teatro Valle, 6, presso lo studio dell'avv. Stefano D'Ercole; contro L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall' …Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- motivazione del provvedimento·
- violazione art. 19, 20, 21 d.lgs. 206/2005·
- collaborazione dell'impresa·
- legittimazione attiva·
- violazione art. 26 d.lgs. 206/2005·
- pubblicità ingannevole·
- determinazione della sanzione·
- diritto della concorrenza·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria