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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1010/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 586/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Carini - Corso Umberto I N. 165 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRAP 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorrente, impugna intimazione di pagamento n. 29620249043088883000 del 04/12/2024, con impugnazione derivata delle cartelle ivi elencate (nn. 1–36).
Conviene in giudizio :
Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), rappresentata e difesa come in atti, resistente;
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – U.T. Palermo 1, resistente;
Comune di Palermo, resistente;
Comune di Carini, resistente;
Camera di Commercio di Palermo ed Enna, resistente (per le sole cartelle camerali indicate).
Con ricorso notificato il 03/02/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620249043088883000, deducendo – in sintesi – omessa notifica delle cartelle prodromiche, decadenza e prescrizione delle pretese (erariali, locali, diritti camerali, bollo auto), nonché prescrizione quinquennale delle sanzioni. Il ricorso elenca puntualmente 36 cartelle (2005–2015) e una intimazione AE del 2022 (anno d'imposta 2010).
Si sono costituiti: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, che limita le difese ai propri carichi (II.DD., IVA, ecc.) e eccepisce la cristallizzazione delle pretese per mancata impugnazione delle cartelle, sostenendo la regolare notifica nei termini e, per l'intimazione TY3IPRD00201/2022 (anno 2010), prova di notifica e legittimità della successiva fase esecutiva;
ribadisce per i crediti erariali la prescrizione decennale.
ADER, che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività rispetto alle cartelle (ritenute notificate e mai impugnate) e rivendica la legittimità delle proprie notifiche, depositando relate/estratti; afferma che eventuali vizi attengono agli enti impositori.
Comune di Palermo, che si richiama al principio per cui la cartella è impugnabile solo per vizi propri quando preceduta da avvisi regolari (TARSU/TARES/TARI/TO/ICP), e richiama giurisprudenza sulla non sindacabilità in sede di intimazione di vizi dell'atto impositivo ormai definitivo.
Comune di Carini, che elenca specifici avvisi di accertamento TARSU/TARI (anni 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2015, 2014) con date di notifica (ad es. 24/09/2012; 28/12/2015; 30/12/2016; 27/09/2017; 14/11/2018;
09/10/2017; 02/04/2019) e i corrispondenti ruoli coattivi (2013–2020), assumendo la definitività per omessa impugnazione e la successiva legittima riscossione a mezzo ADER.
Camera di Commercio di Palermo ed Enna, che chiede la cessazione della materia del contendere sulle cartelle di propria competenza, avendo proceduto ad annullamento.
Con memoria illustrativa (09/01/2026), il ricorrente insiste nelle eccezioni:
- PEC di ADER risultate “mancata consegna” per indirizzo inesatto, relate prive di raccomandata informativa ex art. 60 DPR 600/1973 in caso di consegna a persona diversa, e notifiche ante 10/09/2017 eseguite da operatori postali privati ritenute giuridicamente inesistenti;
- contesta, inoltre, la prova degli atti interruttivi per la gran parte delle posizioni, ad eccezione della intimazione
AE 2022 documentata dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto e perimetro del giudizio
Il ricorso è proposto avverso l'intimazione di pagamento (art. 19, c. 1, lett. d-bis, D.Lgs. 546/1992), con impugnazione derivata delle cartelle ivi elencate (ne impugna solo 35) e di una intimazione di pagamento n. TY3IPRD002012022 , emessa dall'Agenzia delle Entrate - – Direzione Provinciale di Palermo, impugnata limitatamente alle sanzioni ed interessi relativ i a IVA, IRAP e IRPEF anno 2010 , per un importo complessivo di euro 8.055,60.
2. Cessazione della materia del contendere – cartelle camerali
Per le cartelle relative ai diritti camerali (2009–2015) la Camera di Commercio ha dichiarato l'annullamento; va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese compensate tra ricorrente e
CCIAA, in ragione della definizione stragiudiziale.
3. Profili di legittimazione e impugnabilità – limiti alle censure
È principio consolidato che ciascun atto autonomamente impugnabile può essere censurato solo per vizi propri;
i vizi dell'atto impositivo divenuto definitivo non sono recuperabili mediante l'impugnazione di atti successivi (cartella/intimazione), salva inesistenza o mancanza di prova della notifica dell'atto prodromico.
Tale principio è ribadito dalle difese degli enti e da giurisprudenza richiamata negli atti di causa (anche di legittimità e di merito).
Ciò premesso è inammissibile. Gli atti richiamati nell 'intimazione di pagamento ( cartelle- e diversi avvisi di accertamento ) unitamente ad atti interruttivi, successivi, risultano tutte ritualmente notificati, come documentato dall'Agente della riscossione tramite le ricevute prodotte in giudizio. Ne consegue che non sussiste alcuna mancata conoscenza degli atti prodromici, atteso che il contribuente avrebbe potuto – e dovuto – impugnare tempestivamente ciascuna cartella nei termini di legge.
La giurisprudenza consolidata stabilisce che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento non consente di rimettere in termini il contribuente per contestare vizi delle cartelle regolarmente notificate (Cass. n.
19704/2015; conforme Cass. n. 10692/2024 richiamata dall'Agenzia). In buona sostanza, parte ricorrente impugna esclusivamente, nei limiti appena precisati, l'intimazione di pagamento notificatale della quale chiede l'annullamento.
L'impugnazione non si estende agli atti prodromici all'intimazione e, segnatamente, alle cartelle di pagamento richiamate in parte motiva, rispetto alle quali non si formula alcuna doglianza né si avanza alcuna richiesta se non l'omessa /irregolare notifica delle stesse. Si pone, conseguentemente, una questione di ammissibilità del ricorso considerato che dinanzi alle corti di giustizia tributaria sono impugnabili solo gli atti indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 mentre gli atti diversi da quelli oggetto di specifica indicazione sono impugnabili solo alle condizioni indicate dal comma 3 dello stesso articolo.
Orbene, questo Giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di pagamento non figura tra gli atti elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 che possono formare oggetto di ricorso dinanzi alle corti di giustizia tributaria (in questo senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. V-Trib., n.
16743/2024). Correlativamente, non ritiene condivisibile l'opposto orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento sarebbe un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 in quanto avrebbe sostituito l'avviso di mora (da ult., in questo senso, Cass. civ., Sez. Trib., n. 6436/2025), in passato previsto e disciplinato dall'art. 46 del d.P.R. 602/1973 e altresì espressamente indicato, come atto impugnabile, dall'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. 546/1992. Invero, nel sistema precedente al “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo” operato con il richiamato d.lgs. 46/1999, la cartella di pagamento costituiva un atto con il quale il concessionario della riscossione si limitava a informare il contribuente dell'avvenuta iscrizione a ruolo, senza tuttavia intimare il pagamento di quanto dovuto, pena l'avvio dell'esecuzione, in un determinato termine.
Era solo con l'avviso di mora che l'agente della riscossione intimava l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, già portato a conoscenza del contribuente con la notificazione della cartella di pagamento, e ammoniva lo stesso contribuente con l'avvertimento che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata avviata l'esecuzione. Quindi, in caso di mancato pagamento di quanto indicato nella cartella, alla stessa doveva necessariamente fare seguito, prima dell'avvio dell'esecuzione, la notificazione dell'avviso di mora.
Invece, a seguito del ricordato “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo” disposto con il d. lgs. 46/1999, il contenuto della cartella di pagamento risulta arricchito della espressa intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, pena l'avvio dell'esecuzione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della stessa cartella (art. 25, comma 2, del d.P.R. 602/1973).
In tal modo, è stata inglobata nel contenuto della cartella di pagamento quell'intimazione ad adempiere rivolta al contribuente, assistita dall'avvertimento relativo all'avvio dell'esecuzione, che, nel sistema previgente, veniva formulata solo con l'avviso di mora. Conseguentemente, nell'attuale sistema, dopo la notificazione della cartella, in mancanza di pagamento nel prescritto termine, il concessionario della riscossione è legittimato a intraprendere l'esecuzione forzata senza la necessità di notificazione di alcun ulteriore atto. L'avviso di mora di cui alla sostituita versione dell'art. 46 del d.P.R. 602/1973, dunque, non risulta sostituito dall'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del predetto decreto. Quest'ultima, infatti, diversamente dall'avviso di mora, non è un atto necessario della procedura di riscossione per il caso di mancato pagamento di quanto richiesto con la cartella di pagamento. Essa, in particolare, deve essere emessa e notificata al contribuente, a garanzia di quest'ultimo, nel solo caso in cui l'esecuzione non venga avviata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.
Al contrario, come già osservato, l'avviso di mora costituiva un atto che necessariamente, in caso di mancato pagamento della somma indicata dalla cartella, doveva fare seguito alla medesima. Va ribadito, quindi, che l'intimazione di pagamento prevista dall'attuale sistema della riscossione (art. 50 del d.P.R. 602/1973) non può essere assimilata all'avviso di mora di cui al precedente sistema (art. 46 d.P.R. 602/1973 nella versione sostituita dall'art. 16 d.lgs. 46/1999) e, anche per questo, non figura tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle Corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Né può accedersi al pur consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'elencazione di cui al predetto art. 19 non ha carattere tassativo, onde vi sarebbe spazio per l'autonoma impugnabilità di atti diversi da quelli indicati nel comma 1 di tale articolo. Al comma 3, infatti, esso stabilisce che gli atti diversi da quelli elencati non sono autonomamente impugnabili e possono formare oggetto di impugnazione soltanto nel caso di omessa notificazione di un prodromico atto che, invece, sia autonomamente impugnabile, unitamente all'impugnazione di quest'ultimo.
Ne discende che la possibilità di impugnare direttamente e in via esclusiva atti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 è espressamente e radicalmente contraddetta dal comma 3 dello stesso articolo, il cui primo periodo stabilisce che «gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente».
Pertanto, ad avviso di questo Giudice, la diretta impugnabilità, in via esclusiva, di atti non contemplati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, non può passare per un'interpretazione analogica dello stesso articolo
19, in ipotesi costituzionalmente orientata. Come è noto, infatti, quest'ultima non può spingersi su un terreno che risulta in aperto contrasto con la lettera della legge.
L'impugnabilità di ulteriori atti rispetto a quelli elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, dunque, richiederebbe necessariamente, ricorrendone tutti i presupposti, una declaratoria di parziale incostituzionalità del medesimo articolo 19.
Al riguardo, non pare che la mancata previsione dell'impugnabilità dell'intimazione di pagamento sollevi dubbi, non manifestamente infondati, di contrarietà con qualche parametro costituzionale.
L'intimazione di pagamento, infatti, non è un atto impositivo che incide sulla conformazione del rapporto, né con l'ente impositore né con l'agente della riscossione, ma si limita a richiamare il precedente o i precedenti atti conformativi del medesimo. Essa, inoltre, costituisce nient'altro che un avviso prescritto a garanzia dello stesso destinatario, quale condizione di legittimità dell'avvio dell'esecuzione, qualora quest'ultima non sia stata avviata nel termine di un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.
Costui, a seguito della notificazione dell'intimazione – sottolineata la possibilità di impugnare, unitamente alla stessa intimazione, l'atto prodromico autonomamente impugnabile eventualmente non notificato (art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992) –, è messo nelle condizioni di attivarsi presso l'agente della riscossione o presso l'ente impositore per rassegnare la ricorrenza di eventuali situazioni preclusive dell'azione esecutiva ed evitarne così l'avvio.
In altri termini, con la notificazione dell'intimazione di pagamento, viene riattivata un'interlocuzione con il contribuente rimasta silente, dopo la notificazione della cartella, per un tempo che, secondo la valutazione del legislatore, è tale da richiedere appunto detta riattivazione.
Lo stesso destinatario dell'intimazione, al contempo, conserva intatta la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, qualora l'intimazione fosse seguita dal concreto avvio dell'esecuzione. Con riferimento a tale aspetto, infatti, va osservato che l'adesione all'indirizzo interpretativo secondo cui l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili elencati dall'art 19 del d.lgs. 546/1992 implica la categorica esclusione della conclusione – cui perviene l'opposto e qui disatteso indirizzo interpretativo – che la mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento possa consolidare, se del caso addirittura resuscitandolo, il credito dalla stessa portato (anche sotto questo profilo, possono richiamarsi, in senso contrapposto l'una all'altra, Cass. civ., Sez. V-Trib., n. 16743/2024 e Cass. civ., Sez. Trib., n. 6436/2025).
Sul punto, quindi, va conclusivamente osservato che l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs.
546/1992, che non ci sono margini per un'interpretazione non tassativa di detto elenco e che non ci sono ragioni per ritenere che l'esclusione dell'intimazione di pagamento da tale categoria di atti ponga dubbi di legittimità costituzionale.
Un'intimazione di pagamento, pertanto, potrebbe essere impugnata solo alle condizioni indicate dal comma
3 dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Tali condizioni sono due:
- la prima è che l'intimazione faccia seguito a un atto autonomamente impugnabile, ossia compreso tra quelli elencati dal comma 1 del predetto articolo, del quale si assuma l'omessa notificazione;
- la seconda che è che l'impugnazione sia estesa anche all'atto autonomamente impugnabile asseritamente non notificato.
Orbene, nel caso di specie, come accennato, la parte ricorrente, sebbene abbia dedotto di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento, tuttavia non ha impugnato le predette cartelle, limitandosi a proporre il ricorso esclusivamente avverso l'intimazione di pagamento (v.pag. 1 del ricorso) .
Non risulta soddisfatta, quindi, una delle due condizioni che, a norma del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
546/1992, legittimano l'impugnazione di un atto non indicato dal comma 1 del predetto articolo e, pertanto, non autonomamente impugnabile.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Peraltro, il superamento del vaglio di ammissibilità non avrebbe comunque potuto condurre all'accoglimento del ricorso. Infatti, parte resistente ha dimostrato che, diversamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, le cartelle di pagamento prodromiche all'impugnata intimazione sono state regolarmente notificate alla stessa parte ricorrente, esattamente come indicato nell'impugnata intimazione di pagamento.
Anche la doglianza relativa al difetto di motivazione dell'intimazione è infondata, essendo l'atto un atto vincolato ai sensi dell'art. 50 DPR 602/73, per il quale è sufficiente il richiamo alle cartelle presupposte, tutte indicate con numero, data e importo.
Si compensano le spese stante la giurisprudenza nonn univoca sul punto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese Palermo,20.1.26
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 586/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Carini - Corso Umberto I N. 165 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRAP 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043088883000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorrente, impugna intimazione di pagamento n. 29620249043088883000 del 04/12/2024, con impugnazione derivata delle cartelle ivi elencate (nn. 1–36).
Conviene in giudizio :
Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), rappresentata e difesa come in atti, resistente;
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – U.T. Palermo 1, resistente;
Comune di Palermo, resistente;
Comune di Carini, resistente;
Camera di Commercio di Palermo ed Enna, resistente (per le sole cartelle camerali indicate).
Con ricorso notificato il 03/02/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620249043088883000, deducendo – in sintesi – omessa notifica delle cartelle prodromiche, decadenza e prescrizione delle pretese (erariali, locali, diritti camerali, bollo auto), nonché prescrizione quinquennale delle sanzioni. Il ricorso elenca puntualmente 36 cartelle (2005–2015) e una intimazione AE del 2022 (anno d'imposta 2010).
Si sono costituiti: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, che limita le difese ai propri carichi (II.DD., IVA, ecc.) e eccepisce la cristallizzazione delle pretese per mancata impugnazione delle cartelle, sostenendo la regolare notifica nei termini e, per l'intimazione TY3IPRD00201/2022 (anno 2010), prova di notifica e legittimità della successiva fase esecutiva;
ribadisce per i crediti erariali la prescrizione decennale.
ADER, che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività rispetto alle cartelle (ritenute notificate e mai impugnate) e rivendica la legittimità delle proprie notifiche, depositando relate/estratti; afferma che eventuali vizi attengono agli enti impositori.
Comune di Palermo, che si richiama al principio per cui la cartella è impugnabile solo per vizi propri quando preceduta da avvisi regolari (TARSU/TARES/TARI/TO/ICP), e richiama giurisprudenza sulla non sindacabilità in sede di intimazione di vizi dell'atto impositivo ormai definitivo.
Comune di Carini, che elenca specifici avvisi di accertamento TARSU/TARI (anni 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2015, 2014) con date di notifica (ad es. 24/09/2012; 28/12/2015; 30/12/2016; 27/09/2017; 14/11/2018;
09/10/2017; 02/04/2019) e i corrispondenti ruoli coattivi (2013–2020), assumendo la definitività per omessa impugnazione e la successiva legittima riscossione a mezzo ADER.
Camera di Commercio di Palermo ed Enna, che chiede la cessazione della materia del contendere sulle cartelle di propria competenza, avendo proceduto ad annullamento.
Con memoria illustrativa (09/01/2026), il ricorrente insiste nelle eccezioni:
- PEC di ADER risultate “mancata consegna” per indirizzo inesatto, relate prive di raccomandata informativa ex art. 60 DPR 600/1973 in caso di consegna a persona diversa, e notifiche ante 10/09/2017 eseguite da operatori postali privati ritenute giuridicamente inesistenti;
- contesta, inoltre, la prova degli atti interruttivi per la gran parte delle posizioni, ad eccezione della intimazione
AE 2022 documentata dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto e perimetro del giudizio
Il ricorso è proposto avverso l'intimazione di pagamento (art. 19, c. 1, lett. d-bis, D.Lgs. 546/1992), con impugnazione derivata delle cartelle ivi elencate (ne impugna solo 35) e di una intimazione di pagamento n. TY3IPRD002012022 , emessa dall'Agenzia delle Entrate - – Direzione Provinciale di Palermo, impugnata limitatamente alle sanzioni ed interessi relativ i a IVA, IRAP e IRPEF anno 2010 , per un importo complessivo di euro 8.055,60.
2. Cessazione della materia del contendere – cartelle camerali
Per le cartelle relative ai diritti camerali (2009–2015) la Camera di Commercio ha dichiarato l'annullamento; va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese compensate tra ricorrente e
CCIAA, in ragione della definizione stragiudiziale.
3. Profili di legittimazione e impugnabilità – limiti alle censure
È principio consolidato che ciascun atto autonomamente impugnabile può essere censurato solo per vizi propri;
i vizi dell'atto impositivo divenuto definitivo non sono recuperabili mediante l'impugnazione di atti successivi (cartella/intimazione), salva inesistenza o mancanza di prova della notifica dell'atto prodromico.
Tale principio è ribadito dalle difese degli enti e da giurisprudenza richiamata negli atti di causa (anche di legittimità e di merito).
Ciò premesso è inammissibile. Gli atti richiamati nell 'intimazione di pagamento ( cartelle- e diversi avvisi di accertamento ) unitamente ad atti interruttivi, successivi, risultano tutte ritualmente notificati, come documentato dall'Agente della riscossione tramite le ricevute prodotte in giudizio. Ne consegue che non sussiste alcuna mancata conoscenza degli atti prodromici, atteso che il contribuente avrebbe potuto – e dovuto – impugnare tempestivamente ciascuna cartella nei termini di legge.
La giurisprudenza consolidata stabilisce che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento non consente di rimettere in termini il contribuente per contestare vizi delle cartelle regolarmente notificate (Cass. n.
19704/2015; conforme Cass. n. 10692/2024 richiamata dall'Agenzia). In buona sostanza, parte ricorrente impugna esclusivamente, nei limiti appena precisati, l'intimazione di pagamento notificatale della quale chiede l'annullamento.
L'impugnazione non si estende agli atti prodromici all'intimazione e, segnatamente, alle cartelle di pagamento richiamate in parte motiva, rispetto alle quali non si formula alcuna doglianza né si avanza alcuna richiesta se non l'omessa /irregolare notifica delle stesse. Si pone, conseguentemente, una questione di ammissibilità del ricorso considerato che dinanzi alle corti di giustizia tributaria sono impugnabili solo gli atti indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 mentre gli atti diversi da quelli oggetto di specifica indicazione sono impugnabili solo alle condizioni indicate dal comma 3 dello stesso articolo.
Orbene, questo Giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di pagamento non figura tra gli atti elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 che possono formare oggetto di ricorso dinanzi alle corti di giustizia tributaria (in questo senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. V-Trib., n.
16743/2024). Correlativamente, non ritiene condivisibile l'opposto orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento sarebbe un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 in quanto avrebbe sostituito l'avviso di mora (da ult., in questo senso, Cass. civ., Sez. Trib., n. 6436/2025), in passato previsto e disciplinato dall'art. 46 del d.P.R. 602/1973 e altresì espressamente indicato, come atto impugnabile, dall'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. 546/1992. Invero, nel sistema precedente al “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo” operato con il richiamato d.lgs. 46/1999, la cartella di pagamento costituiva un atto con il quale il concessionario della riscossione si limitava a informare il contribuente dell'avvenuta iscrizione a ruolo, senza tuttavia intimare il pagamento di quanto dovuto, pena l'avvio dell'esecuzione, in un determinato termine.
Era solo con l'avviso di mora che l'agente della riscossione intimava l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, già portato a conoscenza del contribuente con la notificazione della cartella di pagamento, e ammoniva lo stesso contribuente con l'avvertimento che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata avviata l'esecuzione. Quindi, in caso di mancato pagamento di quanto indicato nella cartella, alla stessa doveva necessariamente fare seguito, prima dell'avvio dell'esecuzione, la notificazione dell'avviso di mora.
Invece, a seguito del ricordato “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo” disposto con il d. lgs. 46/1999, il contenuto della cartella di pagamento risulta arricchito della espressa intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, pena l'avvio dell'esecuzione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della stessa cartella (art. 25, comma 2, del d.P.R. 602/1973).
In tal modo, è stata inglobata nel contenuto della cartella di pagamento quell'intimazione ad adempiere rivolta al contribuente, assistita dall'avvertimento relativo all'avvio dell'esecuzione, che, nel sistema previgente, veniva formulata solo con l'avviso di mora. Conseguentemente, nell'attuale sistema, dopo la notificazione della cartella, in mancanza di pagamento nel prescritto termine, il concessionario della riscossione è legittimato a intraprendere l'esecuzione forzata senza la necessità di notificazione di alcun ulteriore atto. L'avviso di mora di cui alla sostituita versione dell'art. 46 del d.P.R. 602/1973, dunque, non risulta sostituito dall'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del predetto decreto. Quest'ultima, infatti, diversamente dall'avviso di mora, non è un atto necessario della procedura di riscossione per il caso di mancato pagamento di quanto richiesto con la cartella di pagamento. Essa, in particolare, deve essere emessa e notificata al contribuente, a garanzia di quest'ultimo, nel solo caso in cui l'esecuzione non venga avviata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.
Al contrario, come già osservato, l'avviso di mora costituiva un atto che necessariamente, in caso di mancato pagamento della somma indicata dalla cartella, doveva fare seguito alla medesima. Va ribadito, quindi, che l'intimazione di pagamento prevista dall'attuale sistema della riscossione (art. 50 del d.P.R. 602/1973) non può essere assimilata all'avviso di mora di cui al precedente sistema (art. 46 d.P.R. 602/1973 nella versione sostituita dall'art. 16 d.lgs. 46/1999) e, anche per questo, non figura tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle Corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Né può accedersi al pur consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'elencazione di cui al predetto art. 19 non ha carattere tassativo, onde vi sarebbe spazio per l'autonoma impugnabilità di atti diversi da quelli indicati nel comma 1 di tale articolo. Al comma 3, infatti, esso stabilisce che gli atti diversi da quelli elencati non sono autonomamente impugnabili e possono formare oggetto di impugnazione soltanto nel caso di omessa notificazione di un prodromico atto che, invece, sia autonomamente impugnabile, unitamente all'impugnazione di quest'ultimo.
Ne discende che la possibilità di impugnare direttamente e in via esclusiva atti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 è espressamente e radicalmente contraddetta dal comma 3 dello stesso articolo, il cui primo periodo stabilisce che «gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente».
Pertanto, ad avviso di questo Giudice, la diretta impugnabilità, in via esclusiva, di atti non contemplati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, non può passare per un'interpretazione analogica dello stesso articolo
19, in ipotesi costituzionalmente orientata. Come è noto, infatti, quest'ultima non può spingersi su un terreno che risulta in aperto contrasto con la lettera della legge.
L'impugnabilità di ulteriori atti rispetto a quelli elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, dunque, richiederebbe necessariamente, ricorrendone tutti i presupposti, una declaratoria di parziale incostituzionalità del medesimo articolo 19.
Al riguardo, non pare che la mancata previsione dell'impugnabilità dell'intimazione di pagamento sollevi dubbi, non manifestamente infondati, di contrarietà con qualche parametro costituzionale.
L'intimazione di pagamento, infatti, non è un atto impositivo che incide sulla conformazione del rapporto, né con l'ente impositore né con l'agente della riscossione, ma si limita a richiamare il precedente o i precedenti atti conformativi del medesimo. Essa, inoltre, costituisce nient'altro che un avviso prescritto a garanzia dello stesso destinatario, quale condizione di legittimità dell'avvio dell'esecuzione, qualora quest'ultima non sia stata avviata nel termine di un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.
Costui, a seguito della notificazione dell'intimazione – sottolineata la possibilità di impugnare, unitamente alla stessa intimazione, l'atto prodromico autonomamente impugnabile eventualmente non notificato (art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992) –, è messo nelle condizioni di attivarsi presso l'agente della riscossione o presso l'ente impositore per rassegnare la ricorrenza di eventuali situazioni preclusive dell'azione esecutiva ed evitarne così l'avvio.
In altri termini, con la notificazione dell'intimazione di pagamento, viene riattivata un'interlocuzione con il contribuente rimasta silente, dopo la notificazione della cartella, per un tempo che, secondo la valutazione del legislatore, è tale da richiedere appunto detta riattivazione.
Lo stesso destinatario dell'intimazione, al contempo, conserva intatta la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, qualora l'intimazione fosse seguita dal concreto avvio dell'esecuzione. Con riferimento a tale aspetto, infatti, va osservato che l'adesione all'indirizzo interpretativo secondo cui l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili elencati dall'art 19 del d.lgs. 546/1992 implica la categorica esclusione della conclusione – cui perviene l'opposto e qui disatteso indirizzo interpretativo – che la mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento possa consolidare, se del caso addirittura resuscitandolo, il credito dalla stessa portato (anche sotto questo profilo, possono richiamarsi, in senso contrapposto l'una all'altra, Cass. civ., Sez. V-Trib., n. 16743/2024 e Cass. civ., Sez. Trib., n. 6436/2025).
Sul punto, quindi, va conclusivamente osservato che l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs.
546/1992, che non ci sono margini per un'interpretazione non tassativa di detto elenco e che non ci sono ragioni per ritenere che l'esclusione dell'intimazione di pagamento da tale categoria di atti ponga dubbi di legittimità costituzionale.
Un'intimazione di pagamento, pertanto, potrebbe essere impugnata solo alle condizioni indicate dal comma
3 dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Tali condizioni sono due:
- la prima è che l'intimazione faccia seguito a un atto autonomamente impugnabile, ossia compreso tra quelli elencati dal comma 1 del predetto articolo, del quale si assuma l'omessa notificazione;
- la seconda che è che l'impugnazione sia estesa anche all'atto autonomamente impugnabile asseritamente non notificato.
Orbene, nel caso di specie, come accennato, la parte ricorrente, sebbene abbia dedotto di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento, tuttavia non ha impugnato le predette cartelle, limitandosi a proporre il ricorso esclusivamente avverso l'intimazione di pagamento (v.pag. 1 del ricorso) .
Non risulta soddisfatta, quindi, una delle due condizioni che, a norma del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
546/1992, legittimano l'impugnazione di un atto non indicato dal comma 1 del predetto articolo e, pertanto, non autonomamente impugnabile.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Peraltro, il superamento del vaglio di ammissibilità non avrebbe comunque potuto condurre all'accoglimento del ricorso. Infatti, parte resistente ha dimostrato che, diversamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, le cartelle di pagamento prodromiche all'impugnata intimazione sono state regolarmente notificate alla stessa parte ricorrente, esattamente come indicato nell'impugnata intimazione di pagamento.
Anche la doglianza relativa al difetto di motivazione dell'intimazione è infondata, essendo l'atto un atto vincolato ai sensi dell'art. 50 DPR 602/73, per il quale è sufficiente il richiamo alle cartelle presupposte, tutte indicate con numero, data e importo.
Si compensano le spese stante la giurisprudenza nonn univoca sul punto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese Palermo,20.1.26