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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/11/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. DR MA Presidente
- dott.ssa ER MA Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1313 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 10.11 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Loria;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Mariafrancesca Colistra
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 1269/2025 pubblicata in data 23.07.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra le parti. Con ordinanza emessa in pari data, la causa
è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle ulteriori domande.
Il thema decidendum è dunque a questo punto circoscritto alle sole questioni accessorie in merito alle quali devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi del figlio minore, le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 5 novembre 2025, concernenti l'affidamento condiviso del figlio minore
, il collocamento paritario alternato a settimane alterne del minore, la Per_1
regolamentazione delle frequentazioni tra padre e minore secondo il calendario riportato nel verbale di udienza, il versamento per il mantenimento del minore da parte di
[...]
della somma di € 280,00 mensili nei periodi di frequentazione scolastica del CP_1
minore - da settembre a maggio- ed € 250,00 per gli altri mesi - tenuto conto dell'esborso dell'abbonamento per il trasporto pubblico del minore- da rivalutarsi annualmente, oltre al
50% delle spese straordinarie, con rinuncia della ricorrente al proprio assegno di mantenimento atteso che momentaneamente lavora.
Si dà atto che la sig.ra percepirà per intero l'assegno unico erogato Parte_1 dall'INPS, con espressa rinuncia del sig. alla propria quota parte. Controparte_1
Spese di lite compensate su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo delle parti;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il giudice est. Il Presidente
ER MA DR MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. DR MA Presidente
- dott.ssa ER MA Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1313 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 10.11 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Loria;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Mariafrancesca Colistra
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 1269/2025 pubblicata in data 23.07.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra le parti. Con ordinanza emessa in pari data, la causa
è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle ulteriori domande.
Il thema decidendum è dunque a questo punto circoscritto alle sole questioni accessorie in merito alle quali devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi del figlio minore, le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 5 novembre 2025, concernenti l'affidamento condiviso del figlio minore
, il collocamento paritario alternato a settimane alterne del minore, la Per_1
regolamentazione delle frequentazioni tra padre e minore secondo il calendario riportato nel verbale di udienza, il versamento per il mantenimento del minore da parte di
[...]
della somma di € 280,00 mensili nei periodi di frequentazione scolastica del CP_1
minore - da settembre a maggio- ed € 250,00 per gli altri mesi - tenuto conto dell'esborso dell'abbonamento per il trasporto pubblico del minore- da rivalutarsi annualmente, oltre al
50% delle spese straordinarie, con rinuncia della ricorrente al proprio assegno di mantenimento atteso che momentaneamente lavora.
Si dà atto che la sig.ra percepirà per intero l'assegno unico erogato Parte_1 dall'INPS, con espressa rinuncia del sig. alla propria quota parte. Controparte_1
Spese di lite compensate su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo delle parti;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il giudice est. Il Presidente
ER MA DR MA