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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/10/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1448/2025
Oggi 7 ottobre 2025 alle ore 10.05 innanzi al Giudice Cinzia MM, sono comparsi:
Per l'avv. COLICCHIA;
Parte_1 nessuno per il e per Controparte_1 CP_2
.
[...]
L'avv. Colicchia insiste in ricorso e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira di camera di consiglio.
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia MM, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1448/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. COLICCHIA ROBERTO, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
), in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GRIMAUDO DANIELA
RESISTENTE
E
, nata a [...] Controparte_2 Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di essere dipendente del con contratto a Parte_1 Controparte_3
tempo pieno e indeterminato del 14.9.2021, a seguito di concorso pubblico per esami riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, avendo una disabilità accertata
(cfr., all. 2), area operatori esperti (ex B3), ha rappresentato:
2 • di aver avanzato istanza di mobilità volontaria esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001
(all. 3), motivandone la necessità per ragioni di famiglia e di salute, presso il
Comune di in data 12.7.2024; Controparte_1
• di aver ricevuto risposta negativa (all. 4) solo in data 2.12.2024 non essendo previste assunzioni di collaboratori amministrativi-area operatori esperti (ex B3);
• di aver reiterato domanda di mobilità anche a mezzo di Comando in data
12.3.2025 cui seguiva nuova risposta negativa in data 26.3.2025 (all. 5);
• di aver appreso dal sito del medesimo che l'Ente in data 2.12.2024 aveva CP_1
immesso in servizio con la qualifica professionale ex B3 profilo Collaboratore
amministrativo contabile area degli operatori esperti, una dipendente del tale , che ricopriva temporaneamente la Controparte_4 Controparte_2
posizione di Comando presso il Comune di fino al 31.12.2024 Controparte_1
(all. 6);
• che tale passaggio diretto di personale in posizione di comando, era stato ammesso in base alla “deliberazione di Giunta Comunale GM n. 171 del 27.11.2023
avente ad oggetto Adozione del piano biennale dei fabbisogni del personale 2024-
2026….nelle quali si è stabilito tra l'altro di ricoprire n. 1 posto di Esecutore Operativo
specializzato area degli operatori esperti destinandolo cosi come previsto dall'art. 30
comma 2 bis del Dlgs n. 165 del 30.03.2001 ai dipendenti provenienti da altre
amministrazioni che si trovano in posizione di comando nella stessa area funzionale
presso l'ente”;
• che a causa delle proprie condizioni fisiopsichiche, ha richiesto l'aspettativa non retribuita di cui all'art. 39 del C.C.N.L. 2016/2018 e all'art. 52 del C.C.N.L.
2019/2021 per il periodo dall'1.7.2025 al 30.6.2026 (all. 8 -9)
ritenendo illegittimo l'operato del avendo la procedura di mobilità volontaria ex CP_1
art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001 carattere prioritario e privilegiato rispetto a qualsiasi altra forma di reclutamento, incluso lo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti,
considerato inoltre che non risiede in , nonché la Controparte_2 Controparte_1
disapplicazione della quota di copertura del 7% relativa ai contratti con categorie protette,
3 ha chiesto in via cautelare la sospensione della procedura di immissione in ruolo della dipendente e/o disporre le diverse misure cautelari ritenute più Controparte_2
idonee a tutelare la sua posizione, in attesa anche di un riesame circa la reale esigenza e copertura delle quote di riserva per le categorie protette.
Il , nel costituirsi, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, Controparte_1
rappresentando, con riguardo all'assunzione per mobilità di , che: Controparte_2
• la predetta aveva presentato domanda per comando/assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001, per assistere il genitore non autosufficiente, in data 27.11.2023;
• in data 27.12.2023 aveva poi chiesto, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. CP_2
165/2001, il trasferimento mediante mobilità volontaria nel profilo di “Operatore
Esperto ex cat. B – Esecutore Amministrativo Contabile - posizione economica B1 -
per riavvicinamento al genitore portatore di handicap in situazione di gravità
ovvero, in data 31.1.2024 ed in subordine, il comando;
• attesa la disponibilità del posto nel piano annuale delle assunzioni 2024 approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 171/2023, veniva richiesta al Comune di la propria disponibilità ad attivare l'assegnazione temporanea in comando;
CP_4
• con Deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del 29.2.2024 (all. 9) è stata autorizzata l'Assegnazione Temporanea in comando della dipendente del
[...]
presso il Comune di , ai sensi dell'art. 30 c. 2 sexies del CP_4 Controparte_1
D. Lgs n. 165/2001 a decorrere dall'1.3.2024;
• la lavoratrice ha espresso formale richiesta di trasferimento per il passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni presso il Comune di , come Controparte_1
previsto dall'ex art. 30 c.2 bis del D.Lgs n. 165/2001 con nota prot. n. 84853/2024 del
15.11.2024 (all. 10);
• il con propria Determinazione n. 2024/34/0340 del 21.11.2024 ha CP_1 CP_4
autorizzato la mobilità in uscita della dipendente presso il Controparte_2
Comune di con decorrenza 1° dicembre 2024, Controparte_1
4 insistendo dunque da un lato sulla diversità del profilo professionale della ricorrente rispetto a quello richiesto nel piano occupazionale e dall'altro sulla posteriorità Pt_1
della richiesta (2.7.2024) rispetto a quella di (27.11.2023). Controparte_2
Non si è costituita . Controparte_2
La domanda è fondata.
Si osserva invero come l'art. 30 Dlgs. 165/2001, disponga: “Art. 30. Passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse (Articolo così modificato dall'art. 3, comma 7-bis, legge n.
113 del 2021)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente
infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la
mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente
a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative,
il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non
si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali
con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 per i quali è comunque
richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando
preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito
istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che
intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove
procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni
pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non
economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale
dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti
5 salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una
percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. (…);
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui
domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre
percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica
1-ter (…)
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di
procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita
sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a
partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato
digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
(…)
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali,
finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui
al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da
altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano
servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area
funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di
provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da
quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.”
6 Dalla lettura della disposizione citata si evince che la procedura di mobilità è preferita a quella concorsuale e necessita, comunque, di previo avviso da pubblicare sul portale reclutamenti sì da favorire la maggior partecipazione possibile.
Ciò non pare sia avvenuto nel caso in esame.
Il Comune di non ha infatti documentato di aver pubblicato avviso di Controparte_1
mobilità per la copertura del posto disponibile cui avrebbe potuto partecipare l'odierna ricorrente (data anche la possibilità di riqualificazione ex 1 bis).
In conclusione, deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente mediante sospensione dell'immissione in ruolo di e rivalutazione delle attività Controparte_2
idonee a regolare la mobilità dei dipendenti.
La domanda relativa al danno da perdita di chance deve invece essere rigettata, non essendovi prova che l'ente avrebbe indetto il concorso in questione né che la ricorrente lo avrebbe vinto.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con il e sono liquidate anche CP_1
per la fase cautelare come in dispositivo tenuto conto del valore dichiarato, parametri minimi.
Nei rapporti con sono invece compensate stante l'omessa Controparte_2
costituzione della stessa e l'assenza di colpa nell'omesso espletamento del bando concorsuale.
P.Q.M.
- sospende la procedura di immissione nel ruolo di dipendente del Comune di
[...]
; CP_1 Parte_2
- invita il Comune di a porre in essere le attività idonee a regolare la Controparte_1
mobilità dei dipendenti;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- compensa le spese di lite tra la ricorrente e;
Controparte_2
- condanna il , in persona del sindaco pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 2.695,00 in
7 favore del procuratore dichiaratosi antistatario oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Marsala, 7.10.2025
IL GIUDICE
IA MM
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
MM in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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