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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8912/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8912/2018
Promossa da
, C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Casamarciano; , C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
l'8.9.1964; , C.F. , nato Salerno il Parte_3 C.F._3
17.5.1986; , C.F. nata a [...] il Parte_4 C.F._4
5.7.1988 e , C.F. , nata a [...] il Parte_5 C.F._5
10.8.1993, rappresentati e difesi, in virtù di procura su foglio separato ed allegato all'atto di citazione, dall'avv. Vincenzo Tondini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Salerno, alla Via R. Conforti, 17;
- attori-
e
C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio
Cascone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, alla Via
Salvatore Calenda, n. 6/H;
-convenuto-
1
Oggetto: impugnativa di delibera Assemblea Condominiale
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione regolarmente notificato al Controparte_1
in data 8.10.2018, , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e proponevano opposizione
[...] Parte_4 Parte_5
alla delibera assembleare assunta in data 12.9.2018 con la quale era stato deliberato il rifacimento delle Tabelle Millesimali.
Assumevano gli attori di essere proprietari - condomini di alcuni appartamenti facenti parte del fabbricato che concedevano in locazione a terzi;
che le locazioni avvenivano ai sensi delle L 431/1998, anche per fitti brevi e che nessuna clausola del regolamento condominiale escludeva tale possibilità; che in data 25.9.208 i condomini, quasi all'unanimità, avevano presentato un esposto alla polizia amministrativa, all'Ufficio Tecnico della
Questura ed altri uffici, oltre che all'amministratore del nel CP_1
quale lamentavano il loro disappunto per “il regolare succedersi di persone di varia nazionalità ed etnia”; che era stata convocata, in seconda convocazione per il 12.9.2018, una assemblea condominiale con il seguente ordine del giorno posto al n.1 “provvedimento da intraprendere da parte del
condominio in merito alla carenza di regolamentazione interna. Si precisa che in tale
sede verranno presi tutti i provvedimenti atti alla salvaguardia del condominio
tutto…..”; che gli attori non parteciparono alla assemblea facendo pervenire solo alcune note;
che la delibera assunta durante tale assemblea era inammissibile e, come tale, doveva essere dichiarata nulla e/o annullabile in quanto l'ordine del giorno non era stato preventivamente portato a conoscenza dei condomini secondo la più recente giurisprudenza che impone
2 l'obbligo della preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno;
ciò nondimeno l'assemblea aveva deliberato in maniera sibillina il rifacimento della tabella millesimale infatti, è
dato leggere nel verbale assembleare “i condomini rendono edotto
l'Amministratore che il piano quinto di proprietà di è stato Parte_1
frazionato da n. 3 unità a n. 6 unità immobiliari, di talché la composizione originaria
degli appartamenti si cambiava. Si intima l'Amministratore a convocare in tempi
brevi una assemblea condominiale per la scelta del tecnico che rifarà le tabelle
millesimali”; successivamente il Condominio convocava una nuova Assemblea
per la nomina di un tecnico al fine di redigere le tabelle millesimali;
che la delibera assembleare era nulla in quanto non aveva rispettato l'ordine del giorno, perché non via era alcuna ragione per modificare le tabelle millesimali anche perché i frazionamenti operati sugli immobili in proprietà degli attori posti all'ultimo piano dello stabile non avevano minimamente alterato il rapporto fra i valori dei singoli piani o porzioni di piani, tanto esposto convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il
[...]
, in persona dell'amm.re p.t. per ivi Controparte_2
sentir, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata,
revocare, ovvero riformare il deliberato assembleare per la parte relativa alla elaborazione di nuove tabelle e per la conferma delle precedenti tabelle millesimali.
Si costituiva il il quale assumeva che la domanda era CP_1
improcedibile, non essendo stata preceduta dall'esperimento del tentativo di mediazione;
che non vi erano i presupposti per la sospensione della delibera;
che la domanda era infondata, in quanto la delibera del 12.9.2018 non aveva alcun contenuto decisorio poichè l'Assemblea si era limitata al rinvio ad altra data indicandone l'ordine del giorno pertanto, non avendo, la delibera assembleare adottato alcuna decisione vi è carenza di interesse alla sua
3 impugnativa;
che gli attori, inoltre, non avevano fornito la prova della loro legittimazione attiva. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La prima udienza si teneva in data 12.2.209 e le parti chiedevano termine per espletare la procedura di mediazione, concesso dal giudice che rinviava al
20.6.2019.
Di seguito la causa subiva una serie di rinvii e differimento udienza per cambio giudice, sino a giungere alla data del 13.7.2021, quando le parti davano atto dell'esito negativo della tentata conciliazione ed il giudice rigettava la richiesta di sospensiva e rinviava con concessione dei termini 183,
VI co., c.p.c. richiesti dalle parti alla data dell'11.1.2022.
Entrambe le parti depositavano memorie: gli attori allegavano i documenti di proprietà degli immobili condominiali ai fini della legittimazione ad agire eccepita dalla parte convenuta e verbale di conciliazione con esito negativo;
parte convenuta contestava la procedibilità in quanto il verbale di conciliazione era stato reso senza che gli attori, non tutti presenti, avessero prodotto procura speciale alla conciliazione.
All'udienza di rinvio il Giudice si riservava ed a scioglimento rigettava ancora una volta la richiesta di sospensiva e rinviava in prosieguo al
31.10.2023 e poi per precisazione delle conclusioni alla data del 20.6.2024
quando la causa veniva trattenuta a sentenza con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Motivi della decisione
Il Convenuto insiste per la richiesta di improcedibilità del CP_1
presente giudizio stante la mancata partecipazione di tutti gli attori al procedimento di mediazione ove era sempre stato presente unicamente
4 mentre gli altri attori erano stati dichiarati presenti in forza di Parte_1
mandato alla mediazione agli atti del giudizio.
La Suprema Corte ha affermato che, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche, è
necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore,
assistite dal difensore;
nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023).
La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione,
comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.
Bisogna rilevare che nel giudizio di mediazione vi era la presenza di
[...]
e che la posizione degli attori è sostanzialmente identica nel Parte_1
procedimento.
In tali casi, quindi, se più soggetti sono disgiuntamente legittimati a far valere in giudizio la lesione di un diritto, come nel caso di più condomini,
l'esperimento da parte di uno solo di essi della mediazione obbligatoria è
sufficiente a rispettare la condizione di procedibilità ai fini della prosecuzione del processo (Corte di Cassazione nella sentenza n. 34714 del 12 dicembre
2023).
Pertanto, il procedimento di mediazione può dirsi validamente esperito benché si debba rilevare la assenza non giustificata del convenuto che avrebbe potuto comportare l'applicazione delle sanzioni CP_1
previste, consistenti nel pagamento di ulteriore CU, quadro sanzionatorio che però non può certo valere nei confronti del che non ha CP_1
5 partecipato alla mediazione in quanto non informato dal suo amministratore.
Si procede a questo punto con l'analisi, innanzi tutto, della necessità o meno della modifica delle tabelle millesimali a seguito del frazionamento operato degli appartamenti in proprietà degli attori.
Ed, in effetti, non si riscontra la necessità di procedere a revisione delle tabelle millesimali quando un appartamento viene diviso in due la cui sommatoria è
identica all'unità immobiliare da cui queste hanno preso vita. Secondo la
Cassazione, infatti, non si devono rifare le tabelle condominiali soltanto perché un appartamento viene diviso in due dall'originario proprietario.
Bisognerà, invece, ripartire i millesimi dell'unico precedente appartamento tra i due immobili risultati a seguito del frazionamento.
Dunque, restano immutati i millesimi di pertinenza di tutte le altre unità
immobiliari che non vanno toccati (Cass. sent. n. 15109/2019 del 3.06.2019).
L'amministratore di Condominio – informato dal proprietario dell'appartamento del frazionamento in corso – dovrà convocare l'assemblea per adeguare il riparto delle spese alla nuova situazione, senza perciò una revisione complessiva di tutte le tabelle. I millesimi prima attribuiti a un unico appartamento vengono ripartiti tra i due appartamenti risultanti dalla divisione del primo, a seconda del valore di ciascuno di essi. E ciò perché il frazionamento determina soltanto una diversa intestazione della quota millesimale in precedenza attribuita a un solo condomino: basta adeguare le regole di gestione del alla mutata situazione. CP_1
Sarà obbligatorio procedere alla modifica delle tabelle, invece, se subentrano delle modifiche attuate all'edificio, come nel caso di sopraelevazioni,
realizzazioni di verande, incremento della volumetria, aumento o diminuzione del numero delle unità immobiliari o della consistenza di almeno una di esse e che ne abbiano alterato il valore di almeno 1/5 rispetto al valore preesistente (cosiddetta «modifica delle tabelle millesimali»).
6 Si passa quindi alla verifica del quorum deliberativo per decidere la modifica delle tabelle e se questo fosse stato rispettato nella Assemblea del 12.9.2018.
Secondo una opinione condivisa, la decisione in questione non comportando né approvazione di tabelle millesimali, né modifica di quelle convenzionali preesistenti (la delibera) non richiede il consenso unanime di tutti i proprietari, ma piuttosto la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136
c.c., secondo comma, trattandosi dell'approvazione di una spesa finalizzata alla redazione di regolamento e tabelle da sottoporre, in seguito,
all'approvazione dei proprietari. In ogni caso, facendo propria questa opinione, bisogna rilevare che il mancato rispetto del quorum prescritto costituisce vizio rilevante ai fini dell'annullabilità della deliberazione. La relativa impugnativa dovrebbe, pertanto, essere proposta entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c. (Trib. Bari, Sez. III,
12/02/2010).
Anche secondo una decisione più recente, l'affidamento dell'incarico di revisionare le tabelle è, di per sé, manifestazione di volontà di revisionare i valori millesimali, con la conseguenza che la delibera va approvata sempre secondo le maggioranze di cui all'articolo 1136, co II, c.c., secondo cui sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (Trib.
Roma 21 aprile 2020 n. 6353).
Nel solo caso in cui la manifestazione di volontà espressa dall'Assemblea
fosse stata esclusivamente la verifica delle necessità della revisione: in tal caso, secondo la Cassazione, sarebbe bastata la maggioranza semplice per l'incarico ad un professionista (Cass. civ., sez. II, 11/03/2021, n. 6894).
Ma andando ad esaminare la delibera “si invita l'amministratore a convocare in tempi brevi l'Assemblea Condominiale per la scelta del tecnico che rifarà le tabelle millesimali…. La spesa per le tabelle millesimali sarà a carico di tutti i
7 condomini.”, appare visibilmente che l'Assemblea intendeva approvare il rifacimento delle tabelle millesimali e non affidare incarico al tecnico di verificare la necessità o meno della loro revisione.
Pertanto, non essendo stati presenti all'assemblea tanti condomini che rappresentassero almeno la metà delle quote condominiali necessari per andare a coprire la maggioranza richiesta per la deliberazione sul rifacimento delle tabelle prevista dall'art. 1136, II co., c.c. e, quindi, la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell'edificio, la delibera è
annullabile.
La delibera e stata emessa in data 12.9.2018 e l'atto di citazione di impugnativa risulta correttamente notificato al in data 9.10.2018 CP_1
risultando, pertanto, rispettato il termine di 30 giorni per la richiesta di annullamento.
La delibera è pertanto annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità, ai valori minimi e senza la fase istruttoria essendo la decisione della causa basata solo sulla produzione documentale allegata dalle parti in € 2.906,00 oltre spese forfettarie ed accessori se dovuti come per legge.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
nella causa civile iscritta al n. 8912/2018 r.g. tra , Parte_1 [...]
, , e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
contro il provvede: Controparte_3
1) Annulla la delibera assunta dall'Assemblea del in data CP_1
12.9.2018 nella parte in cui si prevede il rifacimento delle tabelle condominiali;
2) Condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori, CP_1
8 delle spese processuali liquidate nell'importo di € 2.906,00 oltre spese forfettarie ed accessori se dovuti come per legge.
Salerno lì, 10/03/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8912/2018
Promossa da
, C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Casamarciano; , C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
l'8.9.1964; , C.F. , nato Salerno il Parte_3 C.F._3
17.5.1986; , C.F. nata a [...] il Parte_4 C.F._4
5.7.1988 e , C.F. , nata a [...] il Parte_5 C.F._5
10.8.1993, rappresentati e difesi, in virtù di procura su foglio separato ed allegato all'atto di citazione, dall'avv. Vincenzo Tondini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Salerno, alla Via R. Conforti, 17;
- attori-
e
C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio
Cascone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, alla Via
Salvatore Calenda, n. 6/H;
-convenuto-
1
Oggetto: impugnativa di delibera Assemblea Condominiale
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione regolarmente notificato al Controparte_1
in data 8.10.2018, , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e proponevano opposizione
[...] Parte_4 Parte_5
alla delibera assembleare assunta in data 12.9.2018 con la quale era stato deliberato il rifacimento delle Tabelle Millesimali.
Assumevano gli attori di essere proprietari - condomini di alcuni appartamenti facenti parte del fabbricato che concedevano in locazione a terzi;
che le locazioni avvenivano ai sensi delle L 431/1998, anche per fitti brevi e che nessuna clausola del regolamento condominiale escludeva tale possibilità; che in data 25.9.208 i condomini, quasi all'unanimità, avevano presentato un esposto alla polizia amministrativa, all'Ufficio Tecnico della
Questura ed altri uffici, oltre che all'amministratore del nel CP_1
quale lamentavano il loro disappunto per “il regolare succedersi di persone di varia nazionalità ed etnia”; che era stata convocata, in seconda convocazione per il 12.9.2018, una assemblea condominiale con il seguente ordine del giorno posto al n.1 “provvedimento da intraprendere da parte del
condominio in merito alla carenza di regolamentazione interna. Si precisa che in tale
sede verranno presi tutti i provvedimenti atti alla salvaguardia del condominio
tutto…..”; che gli attori non parteciparono alla assemblea facendo pervenire solo alcune note;
che la delibera assunta durante tale assemblea era inammissibile e, come tale, doveva essere dichiarata nulla e/o annullabile in quanto l'ordine del giorno non era stato preventivamente portato a conoscenza dei condomini secondo la più recente giurisprudenza che impone
2 l'obbligo della preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno;
ciò nondimeno l'assemblea aveva deliberato in maniera sibillina il rifacimento della tabella millesimale infatti, è
dato leggere nel verbale assembleare “i condomini rendono edotto
l'Amministratore che il piano quinto di proprietà di è stato Parte_1
frazionato da n. 3 unità a n. 6 unità immobiliari, di talché la composizione originaria
degli appartamenti si cambiava. Si intima l'Amministratore a convocare in tempi
brevi una assemblea condominiale per la scelta del tecnico che rifarà le tabelle
millesimali”; successivamente il Condominio convocava una nuova Assemblea
per la nomina di un tecnico al fine di redigere le tabelle millesimali;
che la delibera assembleare era nulla in quanto non aveva rispettato l'ordine del giorno, perché non via era alcuna ragione per modificare le tabelle millesimali anche perché i frazionamenti operati sugli immobili in proprietà degli attori posti all'ultimo piano dello stabile non avevano minimamente alterato il rapporto fra i valori dei singoli piani o porzioni di piani, tanto esposto convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il
[...]
, in persona dell'amm.re p.t. per ivi Controparte_2
sentir, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata,
revocare, ovvero riformare il deliberato assembleare per la parte relativa alla elaborazione di nuove tabelle e per la conferma delle precedenti tabelle millesimali.
Si costituiva il il quale assumeva che la domanda era CP_1
improcedibile, non essendo stata preceduta dall'esperimento del tentativo di mediazione;
che non vi erano i presupposti per la sospensione della delibera;
che la domanda era infondata, in quanto la delibera del 12.9.2018 non aveva alcun contenuto decisorio poichè l'Assemblea si era limitata al rinvio ad altra data indicandone l'ordine del giorno pertanto, non avendo, la delibera assembleare adottato alcuna decisione vi è carenza di interesse alla sua
3 impugnativa;
che gli attori, inoltre, non avevano fornito la prova della loro legittimazione attiva. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La prima udienza si teneva in data 12.2.209 e le parti chiedevano termine per espletare la procedura di mediazione, concesso dal giudice che rinviava al
20.6.2019.
Di seguito la causa subiva una serie di rinvii e differimento udienza per cambio giudice, sino a giungere alla data del 13.7.2021, quando le parti davano atto dell'esito negativo della tentata conciliazione ed il giudice rigettava la richiesta di sospensiva e rinviava con concessione dei termini 183,
VI co., c.p.c. richiesti dalle parti alla data dell'11.1.2022.
Entrambe le parti depositavano memorie: gli attori allegavano i documenti di proprietà degli immobili condominiali ai fini della legittimazione ad agire eccepita dalla parte convenuta e verbale di conciliazione con esito negativo;
parte convenuta contestava la procedibilità in quanto il verbale di conciliazione era stato reso senza che gli attori, non tutti presenti, avessero prodotto procura speciale alla conciliazione.
All'udienza di rinvio il Giudice si riservava ed a scioglimento rigettava ancora una volta la richiesta di sospensiva e rinviava in prosieguo al
31.10.2023 e poi per precisazione delle conclusioni alla data del 20.6.2024
quando la causa veniva trattenuta a sentenza con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Motivi della decisione
Il Convenuto insiste per la richiesta di improcedibilità del CP_1
presente giudizio stante la mancata partecipazione di tutti gli attori al procedimento di mediazione ove era sempre stato presente unicamente
4 mentre gli altri attori erano stati dichiarati presenti in forza di Parte_1
mandato alla mediazione agli atti del giudizio.
La Suprema Corte ha affermato che, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche, è
necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore,
assistite dal difensore;
nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023).
La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione,
comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.
Bisogna rilevare che nel giudizio di mediazione vi era la presenza di
[...]
e che la posizione degli attori è sostanzialmente identica nel Parte_1
procedimento.
In tali casi, quindi, se più soggetti sono disgiuntamente legittimati a far valere in giudizio la lesione di un diritto, come nel caso di più condomini,
l'esperimento da parte di uno solo di essi della mediazione obbligatoria è
sufficiente a rispettare la condizione di procedibilità ai fini della prosecuzione del processo (Corte di Cassazione nella sentenza n. 34714 del 12 dicembre
2023).
Pertanto, il procedimento di mediazione può dirsi validamente esperito benché si debba rilevare la assenza non giustificata del convenuto che avrebbe potuto comportare l'applicazione delle sanzioni CP_1
previste, consistenti nel pagamento di ulteriore CU, quadro sanzionatorio che però non può certo valere nei confronti del che non ha CP_1
5 partecipato alla mediazione in quanto non informato dal suo amministratore.
Si procede a questo punto con l'analisi, innanzi tutto, della necessità o meno della modifica delle tabelle millesimali a seguito del frazionamento operato degli appartamenti in proprietà degli attori.
Ed, in effetti, non si riscontra la necessità di procedere a revisione delle tabelle millesimali quando un appartamento viene diviso in due la cui sommatoria è
identica all'unità immobiliare da cui queste hanno preso vita. Secondo la
Cassazione, infatti, non si devono rifare le tabelle condominiali soltanto perché un appartamento viene diviso in due dall'originario proprietario.
Bisognerà, invece, ripartire i millesimi dell'unico precedente appartamento tra i due immobili risultati a seguito del frazionamento.
Dunque, restano immutati i millesimi di pertinenza di tutte le altre unità
immobiliari che non vanno toccati (Cass. sent. n. 15109/2019 del 3.06.2019).
L'amministratore di Condominio – informato dal proprietario dell'appartamento del frazionamento in corso – dovrà convocare l'assemblea per adeguare il riparto delle spese alla nuova situazione, senza perciò una revisione complessiva di tutte le tabelle. I millesimi prima attribuiti a un unico appartamento vengono ripartiti tra i due appartamenti risultanti dalla divisione del primo, a seconda del valore di ciascuno di essi. E ciò perché il frazionamento determina soltanto una diversa intestazione della quota millesimale in precedenza attribuita a un solo condomino: basta adeguare le regole di gestione del alla mutata situazione. CP_1
Sarà obbligatorio procedere alla modifica delle tabelle, invece, se subentrano delle modifiche attuate all'edificio, come nel caso di sopraelevazioni,
realizzazioni di verande, incremento della volumetria, aumento o diminuzione del numero delle unità immobiliari o della consistenza di almeno una di esse e che ne abbiano alterato il valore di almeno 1/5 rispetto al valore preesistente (cosiddetta «modifica delle tabelle millesimali»).
6 Si passa quindi alla verifica del quorum deliberativo per decidere la modifica delle tabelle e se questo fosse stato rispettato nella Assemblea del 12.9.2018.
Secondo una opinione condivisa, la decisione in questione non comportando né approvazione di tabelle millesimali, né modifica di quelle convenzionali preesistenti (la delibera) non richiede il consenso unanime di tutti i proprietari, ma piuttosto la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136
c.c., secondo comma, trattandosi dell'approvazione di una spesa finalizzata alla redazione di regolamento e tabelle da sottoporre, in seguito,
all'approvazione dei proprietari. In ogni caso, facendo propria questa opinione, bisogna rilevare che il mancato rispetto del quorum prescritto costituisce vizio rilevante ai fini dell'annullabilità della deliberazione. La relativa impugnativa dovrebbe, pertanto, essere proposta entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c. (Trib. Bari, Sez. III,
12/02/2010).
Anche secondo una decisione più recente, l'affidamento dell'incarico di revisionare le tabelle è, di per sé, manifestazione di volontà di revisionare i valori millesimali, con la conseguenza che la delibera va approvata sempre secondo le maggioranze di cui all'articolo 1136, co II, c.c., secondo cui sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (Trib.
Roma 21 aprile 2020 n. 6353).
Nel solo caso in cui la manifestazione di volontà espressa dall'Assemblea
fosse stata esclusivamente la verifica delle necessità della revisione: in tal caso, secondo la Cassazione, sarebbe bastata la maggioranza semplice per l'incarico ad un professionista (Cass. civ., sez. II, 11/03/2021, n. 6894).
Ma andando ad esaminare la delibera “si invita l'amministratore a convocare in tempi brevi l'Assemblea Condominiale per la scelta del tecnico che rifarà le tabelle millesimali…. La spesa per le tabelle millesimali sarà a carico di tutti i
7 condomini.”, appare visibilmente che l'Assemblea intendeva approvare il rifacimento delle tabelle millesimali e non affidare incarico al tecnico di verificare la necessità o meno della loro revisione.
Pertanto, non essendo stati presenti all'assemblea tanti condomini che rappresentassero almeno la metà delle quote condominiali necessari per andare a coprire la maggioranza richiesta per la deliberazione sul rifacimento delle tabelle prevista dall'art. 1136, II co., c.c. e, quindi, la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell'edificio, la delibera è
annullabile.
La delibera e stata emessa in data 12.9.2018 e l'atto di citazione di impugnativa risulta correttamente notificato al in data 9.10.2018 CP_1
risultando, pertanto, rispettato il termine di 30 giorni per la richiesta di annullamento.
La delibera è pertanto annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità, ai valori minimi e senza la fase istruttoria essendo la decisione della causa basata solo sulla produzione documentale allegata dalle parti in € 2.906,00 oltre spese forfettarie ed accessori se dovuti come per legge.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
nella causa civile iscritta al n. 8912/2018 r.g. tra , Parte_1 [...]
, , e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
contro il provvede: Controparte_3
1) Annulla la delibera assunta dall'Assemblea del in data CP_1
12.9.2018 nella parte in cui si prevede il rifacimento delle tabelle condominiali;
2) Condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori, CP_1
8 delle spese processuali liquidate nell'importo di € 2.906,00 oltre spese forfettarie ed accessori se dovuti come per legge.
Salerno lì, 10/03/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
9