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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/08/2025, n. 4245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4245 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1010/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1010/2021 promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Domenico Arezzo, Ignazia Arezzo
e Tiziana Foti, presso il cui studio in Catania via Gabriello Carnazza 51, elegge domicilio
PARTE ATTRICE
Contro
:
, in persona del sindaco pro-tempore, C.F. , Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angela Barone presso il cui studio in
Catania Via Cagliari 27, elegge domicilio PARTE CONVENUTA
e nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Catania via Vecchia Ognina
n. 149, è ex lege domiciliata; TERZA CHIAMATA
Con provvedimento ex art.127 ter c.p.c. del 04.02.2025, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 5 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 20.01.2021, ha Parte_1 premesso che in data 17.01.2018 è stato emesso D.I. n. 199/2018 del Tribunale di Ragusa nei confronti del Concesso il suddetto D.I. il convenuto ha Parte_2 Pt_2 proposto opposizione chiedendo, preliminarmente, la chiamata in causa della CP_1
, . Costituitosi in giudizio
[...] Controparte_1 Controparte_1 [...]
e la , quest'ultima ha sollevato, in via Pt_1 Controparte_1 pregiudiziale di rito, eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa, invocando la competenza del Tribunale di Catania sul presupposto che la Controparte_1
beneficia del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, la
[...] quale ha sede a Catania, quale capoluogo del distretto di Corte d'Appello cui appartiene anche il Tribunale di Ragusa.
Con sentenza del 27.10.2020 emessa nel giudizio n. 1093/2018, il Tribunale di Ragusa ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Catania, revocando il D.I. opposto e fissando il termine di tre mesi dalla comunicazione della decisione per la riassunzione della causa.
Con l'atto di citazione in riassunzione l'attore ha chiesto nei confronti del Parte_2
e della il pagamento a saldo, giusta parcella
[...] Controparte_1 congiunta con l'Ing. , della fattura n.7 del 29.03.2004, dell'importo di € CP_2
79.937,53, oltre interessi moratori. Ha premesso che in data 19.07.2000, in qualità di capogruppo di un raggruppamento temporaneo di professionisti, di aver sottoscritto con il
Dipartimento Regionale della Protezione civile un disciplinare di incarico per la progettazione, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza e collaudo delle opere relative alla realizzazione della “ Via di fuga dell'abitato di Giarratana (RG), ex tracciato ferroviario S.P. 57”. Con D.D.G. n. 916 del 20 novembre 2003, la
[...]
ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo finanziando l'intervento. Ha CP_1 precisato di aver ricevuto il pagamento solo della fattura n. 1 del 20/01/2004 di € 80.505,73
a titolo di acconto, giusta parcella congiunta con l'ing. , ( importo chiesto con CP_2
D.I. n. 256/2006 è ottenuto con sentenza n. 577/2012). Quanto invece ai crediti nascenti dalla direzione lavori, seppure ancora non compiutamente corrisposto, è stato oggetto di altro giudizio conclusosi con la sentenza definitiva n.891/2016 resa nel giudizio di opposizione a D.I. n. 512/2010, la quale ha rigettato l'opposizione e confermato il suddetto
D.I., relativo alle somme portate dalla fattura n. 3/2010 del 26-4-2010 di € 44.139,17 . pagina 2 di 5 Si è costituito il contestando del tutto la fondatezza della domanda e Parte_2 sostenendo di aver svolto un ruolo esclusivamente attuativo nell'ambito dell'intervento pubblico relativo alla “Via di fuga dell'abitato di Giarratana (RG), ex tracciato ferroviario
S.P. 57”, essendo l'intera iniziativa finanziata, voluta e gestita dal Controparte_3
. Ha sollevato il difetto di legittimazione passiva, precisando che il
[...] non ha assunto alcuna obbligazione;
ha eccepito la prescrizione della domanda Pt_2 atteso il decorso del termine quinquennale nonché l'inesistenza del credito per intervenuto pagamento e chiedeva il rigetto della domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta la , quale terza Controparte_1 chiamata da parte del contestava la domanda avanzata e ne chiedeva Parte_2 il rigetto. In particolare, ha sollevato il proprio difetto di legittimazione passiva e contestato la fondatezza della domanda rilevando che la ha solo finanziato l'opera Controparte_1 per cui è causa limitandosi ad autorizzare, col D.D.G. 916 del 20-11-2003, l'ordine di accreditamento delle somme impegnate nei confronti del Sindaco di , quale Parte_2 soggetto obbligato contrattualmente ai pagamenti del progetto. In ogni caso all'attore sono state corrisposte le somme a compenso della progettazione e direzioni dei lavori superiori alla previsione di progetto, approvato con il succitato D.D.G. n. 916/2003.
La causa, istruita documentalmente, con provvedimento del 04.02.2025 ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Preliminarmente si rigetta l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal atteso che, secondo quanto previsto nel D.D.G. 916 del 20.11.2003 si Parte_2 legge chiaramente all'art. 4 “ il sindaco del è nominato a tutti gli Parte_2 effetti funzionario delegato ai sensi dell'art. 143 comma 3° l. reg. 47/77, ed in conseguenza di ciò gli scaturiranno tutti gli obblighi previsti dal 9° comma del succitato articolo”, pertanto il è legittimato passivamente a rispondere in ordine alle eventuali somme Pt_2 residue spettanti all'attore.
Si rigetta l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Controparte_1
sul presupposto che l'attore insieme all'ing. hanno sottoscritto,
[...] CP_2 in data 19.07.2000, con l'Assessore Regionale alla Presidenza un disciplinare per il conferimento di incarico che ha previsto degli obblighi e degli oneri a carico di tutte le parti compreso il pagamento dell'onorario ai professionisti per l'esecuzione del progetto.
Pertanto, anche la è legittimata a rispondere in merito Controparte_1 all'importo erogato sulle somme finanziate. pagina 3 di 5 Sempre, in via preliminare, si rigetta l'eccezione di prescrizione attesa l'infondatezza, atteso che l'attore ha prodotto in giudizio delle diffide che hanno interrotto la prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2943 c.c. con le seguenti raccomandate A.R. 19-12-2007
n°131174436221- n°131174436221- n°131253675388, e da ultimo con Racc. con A.R. 19-
6-2017 n. 129811016654 ric. il 21-6-2017, ( cfr. allegati fascicolo monitorio). Tali atti sono idonei a costituire in mora il debitore, e dunque, interrompono la prescrizione facendo ripartire ex novo il termine prescrizionale. Ne deriva che il diritto di credito azionato non è prescritto per intervenuta interruzione del termine e l'eccezione sollevata va respinta integralmente.
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata nei termini di seguito indicati.
Nell'ambito della documentazione prodotta nel fascicolo monitorio in atti è stata depositata la relazione del c.t.u. dott. espletata in data 02.10.2008, nel giudizio di Persona_1 opposizione a d.i. dinanzi il Tribunale di Ragusa al n. r.g.1454/2006, conclusosi con la sentenza n.577/2012, posta a base della domanda attorea. Il c.t.u. in risposta ai quesiti posti dal Tribunale ha determinato l'importo complessivo delle somme spettanti all'attore per sè stesso e quale capogruppo incaricato di incassare le somme a favore dell'ingegnere
, per come indicato nella fattura oggetto di contestazione. CP_2
Il c.t.u. ha determinato l'importo complessivo per la progettazione, direzione dei lavori e contabilità spettanti all'attore e all'ing. per € 180.659,80. In particolare, è stato CP_2 stimato l'importo di euro 100.582,15, quale compenso per la progettazione, euro 61.846,56, quale compenso per la D.L., euro 18.231,10 per la contabilità. Dalla documentazione in atti
è emerso che è già stato effettuato il pagamento della fattura n. 1 del 20/01/2004 di
€ 80.505,73 a titolo di acconto, ( importo chiesto con D.I. n. 256/2006, oggetto di opposizione, conclusasi con sentenza n. 577/2012 del Tribunale di Ragusa). Mentre, con riguardo ai compensi relativi alla D.L. e contabilità, nonché alla perizia di variante, quantificati nella complessiva somma di euro 90.435,91, ha statuito la sentenza n.891/2016 del Tribunale di Ragusa, che, sulla base della c.t.u. espletata, e dell'acconto già corrisposto dal pari ad euro 47.953,56, ha condannato il al pagamento Pt_2 Parte_2 del residuo importo di euro € 44.139,17.
Ne deriva che la somma residuata a favore dell'Ing. quale differenza tra la somma Pt_1 complessivamente quantificata pari ad euro 100.582,15 per la progettazione, e l'acconto già accertato nella sentenza n.577/2012 pari ad euro 80.505,73, è pari ad euro 20.076,42, essendo il resto dei compensi professionali già stato liquidato ed accertato dalle predette pagina 4 di 5 sentenze. Sicchè, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e il Parte_2
e la vanno condannati in solido al pagamento
[...] Controparte_1 della predetta somma, oltre interessi legali ex art.1284 comma 4 c.c. (trattandosi di transazioni commerciali, in cui vi rientra anche il rapporto contrattuale tra P.A. e professionista (si veda, Cass. Civ., n.25692/24), dalla domanda al soddisfo. D'altro canto, non sono state provate ulteriori somme per pretendere il pagamento richiesto dall'attore e in atti non risultano autorizzazioni a varianti o integrazioni volumetriche. Invero, secondo la
Corte di Cassazione: “Il professionista ha l'onere di provare varianti autorizzate o eventi che modifichino l'assetto contrattuale;
in mancanza, non può pretendere importi superiori.”(Cass. civ., sez. II, 14 gennaio 2015, n. 425).
Stante la soccombenza, condanna il e la Parte_2 Controparte_1
in solido alla refusione delle spese processuali sostenute da , tenuto
[...] Parte_1 conto del decisum e dell'attività processuale espletata, alla luce del D.M. 55/2014, tabella n.2, terzo scaglione, decurtata della fase istruttoria non espletata, liquidata nella complessiva somma di euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il
[...]
e la in solido al pagamento della Parte_2 Controparte_1 complessiva somma di euro 20.076,42, oltre interessi legali ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo;
condanna il e la in solido alla Parte_2 Controparte_1 Controparte_1 refusione delle spese processuali sostenute dal che si liquidano nella Parte_1 complessiva somma di euro di euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania, il 08.08.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, dal Giudice Onorario di Pace
Alessandra Schilirò. pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1010/2021 promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Domenico Arezzo, Ignazia Arezzo
e Tiziana Foti, presso il cui studio in Catania via Gabriello Carnazza 51, elegge domicilio
PARTE ATTRICE
Contro
:
, in persona del sindaco pro-tempore, C.F. , Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angela Barone presso il cui studio in
Catania Via Cagliari 27, elegge domicilio PARTE CONVENUTA
e nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Catania via Vecchia Ognina
n. 149, è ex lege domiciliata; TERZA CHIAMATA
Con provvedimento ex art.127 ter c.p.c. del 04.02.2025, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 5 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 20.01.2021, ha Parte_1 premesso che in data 17.01.2018 è stato emesso D.I. n. 199/2018 del Tribunale di Ragusa nei confronti del Concesso il suddetto D.I. il convenuto ha Parte_2 Pt_2 proposto opposizione chiedendo, preliminarmente, la chiamata in causa della CP_1
, . Costituitosi in giudizio
[...] Controparte_1 Controparte_1 [...]
e la , quest'ultima ha sollevato, in via Pt_1 Controparte_1 pregiudiziale di rito, eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa, invocando la competenza del Tribunale di Catania sul presupposto che la Controparte_1
beneficia del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, la
[...] quale ha sede a Catania, quale capoluogo del distretto di Corte d'Appello cui appartiene anche il Tribunale di Ragusa.
Con sentenza del 27.10.2020 emessa nel giudizio n. 1093/2018, il Tribunale di Ragusa ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Catania, revocando il D.I. opposto e fissando il termine di tre mesi dalla comunicazione della decisione per la riassunzione della causa.
Con l'atto di citazione in riassunzione l'attore ha chiesto nei confronti del Parte_2
e della il pagamento a saldo, giusta parcella
[...] Controparte_1 congiunta con l'Ing. , della fattura n.7 del 29.03.2004, dell'importo di € CP_2
79.937,53, oltre interessi moratori. Ha premesso che in data 19.07.2000, in qualità di capogruppo di un raggruppamento temporaneo di professionisti, di aver sottoscritto con il
Dipartimento Regionale della Protezione civile un disciplinare di incarico per la progettazione, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza e collaudo delle opere relative alla realizzazione della “ Via di fuga dell'abitato di Giarratana (RG), ex tracciato ferroviario S.P. 57”. Con D.D.G. n. 916 del 20 novembre 2003, la
[...]
ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo finanziando l'intervento. Ha CP_1 precisato di aver ricevuto il pagamento solo della fattura n. 1 del 20/01/2004 di € 80.505,73
a titolo di acconto, giusta parcella congiunta con l'ing. , ( importo chiesto con CP_2
D.I. n. 256/2006 è ottenuto con sentenza n. 577/2012). Quanto invece ai crediti nascenti dalla direzione lavori, seppure ancora non compiutamente corrisposto, è stato oggetto di altro giudizio conclusosi con la sentenza definitiva n.891/2016 resa nel giudizio di opposizione a D.I. n. 512/2010, la quale ha rigettato l'opposizione e confermato il suddetto
D.I., relativo alle somme portate dalla fattura n. 3/2010 del 26-4-2010 di € 44.139,17 . pagina 2 di 5 Si è costituito il contestando del tutto la fondatezza della domanda e Parte_2 sostenendo di aver svolto un ruolo esclusivamente attuativo nell'ambito dell'intervento pubblico relativo alla “Via di fuga dell'abitato di Giarratana (RG), ex tracciato ferroviario
S.P. 57”, essendo l'intera iniziativa finanziata, voluta e gestita dal Controparte_3
. Ha sollevato il difetto di legittimazione passiva, precisando che il
[...] non ha assunto alcuna obbligazione;
ha eccepito la prescrizione della domanda Pt_2 atteso il decorso del termine quinquennale nonché l'inesistenza del credito per intervenuto pagamento e chiedeva il rigetto della domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta la , quale terza Controparte_1 chiamata da parte del contestava la domanda avanzata e ne chiedeva Parte_2 il rigetto. In particolare, ha sollevato il proprio difetto di legittimazione passiva e contestato la fondatezza della domanda rilevando che la ha solo finanziato l'opera Controparte_1 per cui è causa limitandosi ad autorizzare, col D.D.G. 916 del 20-11-2003, l'ordine di accreditamento delle somme impegnate nei confronti del Sindaco di , quale Parte_2 soggetto obbligato contrattualmente ai pagamenti del progetto. In ogni caso all'attore sono state corrisposte le somme a compenso della progettazione e direzioni dei lavori superiori alla previsione di progetto, approvato con il succitato D.D.G. n. 916/2003.
La causa, istruita documentalmente, con provvedimento del 04.02.2025 ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Preliminarmente si rigetta l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal atteso che, secondo quanto previsto nel D.D.G. 916 del 20.11.2003 si Parte_2 legge chiaramente all'art. 4 “ il sindaco del è nominato a tutti gli Parte_2 effetti funzionario delegato ai sensi dell'art. 143 comma 3° l. reg. 47/77, ed in conseguenza di ciò gli scaturiranno tutti gli obblighi previsti dal 9° comma del succitato articolo”, pertanto il è legittimato passivamente a rispondere in ordine alle eventuali somme Pt_2 residue spettanti all'attore.
Si rigetta l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Controparte_1
sul presupposto che l'attore insieme all'ing. hanno sottoscritto,
[...] CP_2 in data 19.07.2000, con l'Assessore Regionale alla Presidenza un disciplinare per il conferimento di incarico che ha previsto degli obblighi e degli oneri a carico di tutte le parti compreso il pagamento dell'onorario ai professionisti per l'esecuzione del progetto.
Pertanto, anche la è legittimata a rispondere in merito Controparte_1 all'importo erogato sulle somme finanziate. pagina 3 di 5 Sempre, in via preliminare, si rigetta l'eccezione di prescrizione attesa l'infondatezza, atteso che l'attore ha prodotto in giudizio delle diffide che hanno interrotto la prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2943 c.c. con le seguenti raccomandate A.R. 19-12-2007
n°131174436221- n°131174436221- n°131253675388, e da ultimo con Racc. con A.R. 19-
6-2017 n. 129811016654 ric. il 21-6-2017, ( cfr. allegati fascicolo monitorio). Tali atti sono idonei a costituire in mora il debitore, e dunque, interrompono la prescrizione facendo ripartire ex novo il termine prescrizionale. Ne deriva che il diritto di credito azionato non è prescritto per intervenuta interruzione del termine e l'eccezione sollevata va respinta integralmente.
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata nei termini di seguito indicati.
Nell'ambito della documentazione prodotta nel fascicolo monitorio in atti è stata depositata la relazione del c.t.u. dott. espletata in data 02.10.2008, nel giudizio di Persona_1 opposizione a d.i. dinanzi il Tribunale di Ragusa al n. r.g.1454/2006, conclusosi con la sentenza n.577/2012, posta a base della domanda attorea. Il c.t.u. in risposta ai quesiti posti dal Tribunale ha determinato l'importo complessivo delle somme spettanti all'attore per sè stesso e quale capogruppo incaricato di incassare le somme a favore dell'ingegnere
, per come indicato nella fattura oggetto di contestazione. CP_2
Il c.t.u. ha determinato l'importo complessivo per la progettazione, direzione dei lavori e contabilità spettanti all'attore e all'ing. per € 180.659,80. In particolare, è stato CP_2 stimato l'importo di euro 100.582,15, quale compenso per la progettazione, euro 61.846,56, quale compenso per la D.L., euro 18.231,10 per la contabilità. Dalla documentazione in atti
è emerso che è già stato effettuato il pagamento della fattura n. 1 del 20/01/2004 di
€ 80.505,73 a titolo di acconto, ( importo chiesto con D.I. n. 256/2006, oggetto di opposizione, conclusasi con sentenza n. 577/2012 del Tribunale di Ragusa). Mentre, con riguardo ai compensi relativi alla D.L. e contabilità, nonché alla perizia di variante, quantificati nella complessiva somma di euro 90.435,91, ha statuito la sentenza n.891/2016 del Tribunale di Ragusa, che, sulla base della c.t.u. espletata, e dell'acconto già corrisposto dal pari ad euro 47.953,56, ha condannato il al pagamento Pt_2 Parte_2 del residuo importo di euro € 44.139,17.
Ne deriva che la somma residuata a favore dell'Ing. quale differenza tra la somma Pt_1 complessivamente quantificata pari ad euro 100.582,15 per la progettazione, e l'acconto già accertato nella sentenza n.577/2012 pari ad euro 80.505,73, è pari ad euro 20.076,42, essendo il resto dei compensi professionali già stato liquidato ed accertato dalle predette pagina 4 di 5 sentenze. Sicchè, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e il Parte_2
e la vanno condannati in solido al pagamento
[...] Controparte_1 della predetta somma, oltre interessi legali ex art.1284 comma 4 c.c. (trattandosi di transazioni commerciali, in cui vi rientra anche il rapporto contrattuale tra P.A. e professionista (si veda, Cass. Civ., n.25692/24), dalla domanda al soddisfo. D'altro canto, non sono state provate ulteriori somme per pretendere il pagamento richiesto dall'attore e in atti non risultano autorizzazioni a varianti o integrazioni volumetriche. Invero, secondo la
Corte di Cassazione: “Il professionista ha l'onere di provare varianti autorizzate o eventi che modifichino l'assetto contrattuale;
in mancanza, non può pretendere importi superiori.”(Cass. civ., sez. II, 14 gennaio 2015, n. 425).
Stante la soccombenza, condanna il e la Parte_2 Controparte_1
in solido alla refusione delle spese processuali sostenute da , tenuto
[...] Parte_1 conto del decisum e dell'attività processuale espletata, alla luce del D.M. 55/2014, tabella n.2, terzo scaglione, decurtata della fase istruttoria non espletata, liquidata nella complessiva somma di euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il
[...]
e la in solido al pagamento della Parte_2 Controparte_1 complessiva somma di euro 20.076,42, oltre interessi legali ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo;
condanna il e la in solido alla Parte_2 Controparte_1 Controparte_1 refusione delle spese processuali sostenute dal che si liquidano nella Parte_1 complessiva somma di euro di euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania, il 08.08.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, dal Giudice Onorario di Pace
Alessandra Schilirò. pagina 5 di 5