Art. 10.
I diritti di uso civico e le servitu' civiche eventualmente esistenti sugli immobili espropriati o comunque trasferiti all'Ente, sono liquidati nei modi previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 .
Quando pero' si tratti di beni di demanio comunale bisognosi di
trasformazione, il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' autorizzare l'Ente a procedere alla trasformazione ed alla successiva attribuzione in lotti ad assegnatari scelti fra gli aventi diritto con speciale riguardo alla loro attitudine tecnica.
I diritti del conduttore od altri diritti di godimento esistenti sul fondo cessano se, con provvedimento insindacabile del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ne sia dichiarata l'incompatibilita' con la destinazione da dare al bene, a termine dell'art. 2 del presente decreto.
La risoluzione dei contratti di locazione non da' luogo ad indennita' salvo il diritto per miglioria, ed ha effetto con la fine dell'annata agraria in corso, se la dichiarazione di incompatibilita' sia emessa almeno tre mesi prima della scadenza, altrimenti si verifica con lo scadere dell'annata agraria immediatamente successiva.
I diritti di godimento riconosciuti incompatibili sono convertiti in diritti ad indennita', che e' provvisoriamente stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo alle parti di diritto di adire l'autorita' giudiziaria nei sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di liquidazione dell'indennizzo.
I diritti di uso civico e le servitu' civiche eventualmente esistenti sugli immobili espropriati o comunque trasferiti all'Ente, sono liquidati nei modi previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 .
Quando pero' si tratti di beni di demanio comunale bisognosi di
trasformazione, il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' autorizzare l'Ente a procedere alla trasformazione ed alla successiva attribuzione in lotti ad assegnatari scelti fra gli aventi diritto con speciale riguardo alla loro attitudine tecnica.
I diritti del conduttore od altri diritti di godimento esistenti sul fondo cessano se, con provvedimento insindacabile del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ne sia dichiarata l'incompatibilita' con la destinazione da dare al bene, a termine dell'art. 2 del presente decreto.
La risoluzione dei contratti di locazione non da' luogo ad indennita' salvo il diritto per miglioria, ed ha effetto con la fine dell'annata agraria in corso, se la dichiarazione di incompatibilita' sia emessa almeno tre mesi prima della scadenza, altrimenti si verifica con lo scadere dell'annata agraria immediatamente successiva.
I diritti di godimento riconosciuti incompatibili sono convertiti in diritti ad indennita', che e' provvisoriamente stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo alle parti di diritto di adire l'autorita' giudiziaria nei sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di liquidazione dell'indennizzo.