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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 939/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, CP_1 CP_2
RESISTENTE
Successivamente oggi, 19 dicembre 2025, avanti il Giudice designato, dott.ssa E. Antenore, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. MERALDI ANDRE, per l'avv. Mombelli, in sostituzione dell'avv.Petrini e per l'Avv. Gammieri, CP_2 CP_1 in sostituzione del procuratore costituito Avv. Savona.
L'avv. Meraldi non contesta l'esistenza dell'avviso prodotto da in data CP_1
5.03.2025, ma riferisce di aver scritto alle poste italiane per chiedere chiarimenti in merito alla procedura da loro adottate e di avere ricevuto una risposta che non ritiene soddisfacente in merito alla procedura adottata. Chiede di poter depositare la corrispondenza e-mail avuta con e chiede ex art. 210 c.p.c. che il CP_3
Giudice ordini alle Poste italiane di inviare il carteggio che attesti il rispetto della procedura indicata nella email. Insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori già formulati.
si oppone alle richieste del ricorrente e chiede che la causa venga discussa. CP_1 si oppone alla richiesta ex art. 210 c.p.c. in quanto la ricevuta di fa fede CP_2 CP_1 sino a querela di falso.
Il Giudice accoglie la richiesta del ricorrente di produrre la corrispondenza e-mail avuta con in quanto esibita nel corso dell'udienza e rigetta l'istanza di ordinare CP_3
l'esibizione di documenti a;
CP_3
ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti alla discussione.
Il Giudice
1 Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e concludono come in atti. Chiedono di essere esonerati dalla lettura della sentenza.
Il Giudice
dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c..
Il Giudice
Dr.ssa Emilia Antenore
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 939/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MERALDI ANDREA e dall'avv. MEI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori,
RICORRENTE contro
(c.f. Controparte_4
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, dall'Avv. Alfonsino Imparato e dall'Avv. Clara Tommaselli, i quali, eleggendo domicilio ai fini di causa presso l' in Monza, Via Morandi 1 angolo Via Correggio, dichiarano di voler ricevere CP_1 gli avvisi di cancelleria agi indirizzi di posta elettronica indicati in atti,
RESISTENTE
e contro
(C.F. ), in persona Controparte_5 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Petrini presso cui viene eletto domicilio in Biella, Via Repubblica n. 41,
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
In via principale:
3 -accogliere il ricorso per i motivi esposti in narrativa e, accertata l'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 36820220011326814000;:
-accertare e dichiarare che il Sig. non è tenuto all'iscrizione alla Parte_1 gestione commercianti e anche in considerazione della pendenza del giudizio iscritto al n. 287/2024 Tribunale di Monza Sezione Lavoro, annullare o dichiarare illegittima
o sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 06820249005906600/000.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio
In via istruttoria: si chiede ammettersi la prova per testi sui capitoli di seguito articolati preceduti dall'inciso “vero che”:
1. Il Sig. ricopre la carica di Amministratore Unico della società Parte_1
Inco S.r.l. e si occupa della sottoscrizione di contratti, di rappresentare la società in tutte le sedi, provvede alla convocazione e direzione delle assemblee sociali, e periodicamente verifica l'andamento della società sotto il profilo economico- finanziario;
2. I dipendenti della società INCO S.r.l. si occupano quotidianamente dell'elaborazione di tutta la documentazione ammnistrativa e all'inserimento dei dati nel gestionale, al contatto con i clienti nonché con i professionisti incaricati dell'assolvimento di specifiche consulenze di carattere tecnico;
Si indicano come testimoni e entrambe Testimone_1 Testimone_2 domiciliate presso INCO S.r.l. in Nova Milanese (MB), Via Venezia 4.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente dedotti da controparte. per : CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto. Spese di lite in ogni caso rifuse.
Per CP_2
In via preliminare e/o pregiudiziale: Dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in ordine a tutti i motivi di ricorso essendo questioni relative unicamente all'attività dell'Ente impositore sede di Monza preliminare CP_1 all'iscrizione a ruolo;
Dichiararsi l'inammissibilità del presente ricorso in quanto l'avviso di addebito è stato ritualmente notificato il 17/09/22 e non opposto nel termine di giorni 40 previsto dall'art. 24 co.5 Dlgs 46/99;
Nel Merito e previa revoca della disposta sospensione:
Preso atto dell'intervenuta notifica dell'avviso di addebito;
4 Rigettarsi il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto in ordine a tutte le eccezioni avanzate poiché non riguardanti l'attività dell'Agente per la Riscossione;
Con conferma di validità dell'atto impugnato per la pretesa dedotta in ricorso e in subordine ed in caso di accoglimento del medesimo previa manleva ex art. 39 Dlgs 119/99 in quanto le eccezioni non riguardano la regolarità e validità degli atti posti in essere dall'Agente per la riscossione;
In ogni caso:
Con vittoria delle spese del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne fa esplicita richiesta o in difetto con compensazione delle medesime stante la corretta attività posta in essere dal Concessionario e qualora il ricorso sia accoglibile per carenze dell'Ente impositore e previa manleva nei sui confronti ex art. 39 Dlgs 112/99.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 05/04/2024, ha proposto opposizione Parte_1 all'intimazione di pagamento n.06820244905906600/00, relativa all'avviso di addebito n. 368 2022 00113268 14 000 con il quale l' gli ha intimato il CP_1 pagamento di €4.107,41 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 01.01.2020 al 12/2020.
Si sono costituiti regolarmente in giudizio e , contestando la fondatezza CP_1 CP_2 in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
All'udienza del 19.12.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo letto unitamente alla motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2.Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente a fondamento dell'opposizione ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito n. 368 2022 00113268 14 000 sotteso all'intimazione di pagamento opposta in questa sede.
Nel merito ha dedotto l'inesistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla Gestione Commercianti in quanto egli ricopriva la carica di Amministratore Unico nella società Inco S.r.l. di cui era anche socio, ma non svolgeva per la stessa Inco S.r.l. alcun tipo di attività lavorativa e, pertanto, erano da escludere i requisiti della abitualità e prevalenza necessari ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti e del versamento della relativa contribuzione come previsto dall'art. 1 comma 203 Legge 662 del 1996.
Ciò posto, come ha dedotto e provato , l'avviso di addebito n. 368 2022 CP_1
00113268 14 000 è stato regolarmente notificato al ricorrente per compiuta giacenza.
5 Ed infatti, dalla produzione effettuata da in data 5.03.2025 risulta che il CP_1 ricorrente veniva avvisato del tentativo di notifica del piego e del suo deposito in data 12.08.2022 e che successivamente il piego veniva restituito al mittente per compiuta giacenza, ovvero in data 17.09.2022.
La notificazione dell'avviso di addebito si è, quindi, regolarmente perfezionata, per
“compiuta giacenza” trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione, da parte dell'ufficiale postale, dell'avviso di giacenza perché in tema di notificazione dell'atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall'ufficio finanziario deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dall'art. 8, comma 4, L. n. 890/1982.
A ciò si aggiunga che l'avviso di addebito per contributi previdenziali è stato introdotto, com'è noto, dall'art. 30 del DL n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 il quale, pur prevedendo come modalità prioritaria di notificazione quella a mezzo pec, individua altresì la modalità di notificazione alternativa dell'inoltro a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento.
Ne consegue la validità della notificazione dell'avviso di addebito n. 368 2022 00113268 14 000 e l'inammissibilità delle censure sul merito dell'obbligazione contributiva oggetto dell'avviso in quanto avrebbero dovuto essere eccepite in sede di opposizione all'avviso di addebito.
Per completezza si osserva l'attestazione effettuata dall'operatore postale sull'avvenuto avviso del tentativo di recapito e di deposito del piego ha efficacia sino a querela di falso, sicché va rigettata la richiesta istruttoria avanzata dalla difesa del ricorrente all'udienza odierna con la quale si chiedeva di ordinare a di CP_3 esibire documentazione che attestasse il rispetto della procedura seguita in occasione del rilascio dell'avviso di tentativo di recapito lasciato nella cassetta postale del ricorrente.
Ogni altro profilo di opposizione è assorbito nelle valutazioni sin qui espresse.
Segue, pertanto, il rigetto del ricorso.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_1 liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge;
3) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_2 liquida per ciascuna in € 1.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, 6 I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione della a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 19/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, CP_1 CP_2
RESISTENTE
Successivamente oggi, 19 dicembre 2025, avanti il Giudice designato, dott.ssa E. Antenore, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. MERALDI ANDRE, per l'avv. Mombelli, in sostituzione dell'avv.Petrini e per l'Avv. Gammieri, CP_2 CP_1 in sostituzione del procuratore costituito Avv. Savona.
L'avv. Meraldi non contesta l'esistenza dell'avviso prodotto da in data CP_1
5.03.2025, ma riferisce di aver scritto alle poste italiane per chiedere chiarimenti in merito alla procedura da loro adottate e di avere ricevuto una risposta che non ritiene soddisfacente in merito alla procedura adottata. Chiede di poter depositare la corrispondenza e-mail avuta con e chiede ex art. 210 c.p.c. che il CP_3
Giudice ordini alle Poste italiane di inviare il carteggio che attesti il rispetto della procedura indicata nella email. Insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori già formulati.
si oppone alle richieste del ricorrente e chiede che la causa venga discussa. CP_1 si oppone alla richiesta ex art. 210 c.p.c. in quanto la ricevuta di fa fede CP_2 CP_1 sino a querela di falso.
Il Giudice accoglie la richiesta del ricorrente di produrre la corrispondenza e-mail avuta con in quanto esibita nel corso dell'udienza e rigetta l'istanza di ordinare CP_3
l'esibizione di documenti a;
CP_3
ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti alla discussione.
Il Giudice
1 Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e concludono come in atti. Chiedono di essere esonerati dalla lettura della sentenza.
Il Giudice
dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c..
Il Giudice
Dr.ssa Emilia Antenore
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 939/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MERALDI ANDREA e dall'avv. MEI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori,
RICORRENTE contro
(c.f. Controparte_4
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, dall'Avv. Alfonsino Imparato e dall'Avv. Clara Tommaselli, i quali, eleggendo domicilio ai fini di causa presso l' in Monza, Via Morandi 1 angolo Via Correggio, dichiarano di voler ricevere CP_1 gli avvisi di cancelleria agi indirizzi di posta elettronica indicati in atti,
RESISTENTE
e contro
(C.F. ), in persona Controparte_5 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Petrini presso cui viene eletto domicilio in Biella, Via Repubblica n. 41,
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
In via principale:
3 -accogliere il ricorso per i motivi esposti in narrativa e, accertata l'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 36820220011326814000;:
-accertare e dichiarare che il Sig. non è tenuto all'iscrizione alla Parte_1 gestione commercianti e anche in considerazione della pendenza del giudizio iscritto al n. 287/2024 Tribunale di Monza Sezione Lavoro, annullare o dichiarare illegittima
o sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 06820249005906600/000.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio
In via istruttoria: si chiede ammettersi la prova per testi sui capitoli di seguito articolati preceduti dall'inciso “vero che”:
1. Il Sig. ricopre la carica di Amministratore Unico della società Parte_1
Inco S.r.l. e si occupa della sottoscrizione di contratti, di rappresentare la società in tutte le sedi, provvede alla convocazione e direzione delle assemblee sociali, e periodicamente verifica l'andamento della società sotto il profilo economico- finanziario;
2. I dipendenti della società INCO S.r.l. si occupano quotidianamente dell'elaborazione di tutta la documentazione ammnistrativa e all'inserimento dei dati nel gestionale, al contatto con i clienti nonché con i professionisti incaricati dell'assolvimento di specifiche consulenze di carattere tecnico;
Si indicano come testimoni e entrambe Testimone_1 Testimone_2 domiciliate presso INCO S.r.l. in Nova Milanese (MB), Via Venezia 4.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente dedotti da controparte. per : CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto. Spese di lite in ogni caso rifuse.
Per CP_2
In via preliminare e/o pregiudiziale: Dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in ordine a tutti i motivi di ricorso essendo questioni relative unicamente all'attività dell'Ente impositore sede di Monza preliminare CP_1 all'iscrizione a ruolo;
Dichiararsi l'inammissibilità del presente ricorso in quanto l'avviso di addebito è stato ritualmente notificato il 17/09/22 e non opposto nel termine di giorni 40 previsto dall'art. 24 co.5 Dlgs 46/99;
Nel Merito e previa revoca della disposta sospensione:
Preso atto dell'intervenuta notifica dell'avviso di addebito;
4 Rigettarsi il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto in ordine a tutte le eccezioni avanzate poiché non riguardanti l'attività dell'Agente per la Riscossione;
Con conferma di validità dell'atto impugnato per la pretesa dedotta in ricorso e in subordine ed in caso di accoglimento del medesimo previa manleva ex art. 39 Dlgs 119/99 in quanto le eccezioni non riguardano la regolarità e validità degli atti posti in essere dall'Agente per la riscossione;
In ogni caso:
Con vittoria delle spese del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne fa esplicita richiesta o in difetto con compensazione delle medesime stante la corretta attività posta in essere dal Concessionario e qualora il ricorso sia accoglibile per carenze dell'Ente impositore e previa manleva nei sui confronti ex art. 39 Dlgs 112/99.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 05/04/2024, ha proposto opposizione Parte_1 all'intimazione di pagamento n.06820244905906600/00, relativa all'avviso di addebito n. 368 2022 00113268 14 000 con il quale l' gli ha intimato il CP_1 pagamento di €4.107,41 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 01.01.2020 al 12/2020.
Si sono costituiti regolarmente in giudizio e , contestando la fondatezza CP_1 CP_2 in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
All'udienza del 19.12.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo letto unitamente alla motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2.Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente a fondamento dell'opposizione ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito n. 368 2022 00113268 14 000 sotteso all'intimazione di pagamento opposta in questa sede.
Nel merito ha dedotto l'inesistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla Gestione Commercianti in quanto egli ricopriva la carica di Amministratore Unico nella società Inco S.r.l. di cui era anche socio, ma non svolgeva per la stessa Inco S.r.l. alcun tipo di attività lavorativa e, pertanto, erano da escludere i requisiti della abitualità e prevalenza necessari ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti e del versamento della relativa contribuzione come previsto dall'art. 1 comma 203 Legge 662 del 1996.
Ciò posto, come ha dedotto e provato , l'avviso di addebito n. 368 2022 CP_1
00113268 14 000 è stato regolarmente notificato al ricorrente per compiuta giacenza.
5 Ed infatti, dalla produzione effettuata da in data 5.03.2025 risulta che il CP_1 ricorrente veniva avvisato del tentativo di notifica del piego e del suo deposito in data 12.08.2022 e che successivamente il piego veniva restituito al mittente per compiuta giacenza, ovvero in data 17.09.2022.
La notificazione dell'avviso di addebito si è, quindi, regolarmente perfezionata, per
“compiuta giacenza” trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione, da parte dell'ufficiale postale, dell'avviso di giacenza perché in tema di notificazione dell'atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall'ufficio finanziario deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dall'art. 8, comma 4, L. n. 890/1982.
A ciò si aggiunga che l'avviso di addebito per contributi previdenziali è stato introdotto, com'è noto, dall'art. 30 del DL n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 il quale, pur prevedendo come modalità prioritaria di notificazione quella a mezzo pec, individua altresì la modalità di notificazione alternativa dell'inoltro a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento.
Ne consegue la validità della notificazione dell'avviso di addebito n. 368 2022 00113268 14 000 e l'inammissibilità delle censure sul merito dell'obbligazione contributiva oggetto dell'avviso in quanto avrebbero dovuto essere eccepite in sede di opposizione all'avviso di addebito.
Per completezza si osserva l'attestazione effettuata dall'operatore postale sull'avvenuto avviso del tentativo di recapito e di deposito del piego ha efficacia sino a querela di falso, sicché va rigettata la richiesta istruttoria avanzata dalla difesa del ricorrente all'udienza odierna con la quale si chiedeva di ordinare a di CP_3 esibire documentazione che attestasse il rispetto della procedura seguita in occasione del rilascio dell'avviso di tentativo di recapito lasciato nella cassetta postale del ricorrente.
Ogni altro profilo di opposizione è assorbito nelle valutazioni sin qui espresse.
Segue, pertanto, il rigetto del ricorso.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_1 liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge;
3) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_2 liquida per ciascuna in € 1.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, 6 I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione della a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 19/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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