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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/07/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
1
N.R.G. 469/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 469/2023 R.G. e trattenuta in decisione all'udienza del 25.06.2025 e vertente
TRA
i sigg.ri [C.F.: ], _1 C.F._1 Parte_2
[ , [ ], rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Olindo Paolo Preziosi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto professionista, sito in Avellino alla Via Matteotti n. 22, per procura resa ex art. 83 c.p.c. a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore e Direttore Generale, prof. P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Bontempo del foro di , Controparte_2 CP_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , viale Corrado IV 2, giusta procura CP_1 estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi pagina 1 di 12 2
OGGETTO: Appello avverso l'Ordinanza ex art. 702 bis cpc. Del 28.03.2022, cron n. 185/2023, del 28.3.2023 dal Tribunale di Sulmona – nella persona del Giudice Unico dott.ssa Francesca
Pinacchio – nel definire il giudizio iscritto al n. RG 867/2021.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702b bis cpc, e preceduta da ATP, i IG.ri _1 [...]
e , chiedevano, di accertare la responsabilità civile del personale Parte_2 Parte_3 sanitario del P.O. SS Annunziata di per i danni accorsi alla in occasione CP_1 Pt_1 del ricovero nella struttura sanitaria Ospedale dell'Annunziata di dal 20.2.2019, CP_1 assegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare la esclusiva responsabilità civile di tipo contrattuale della resistente , in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., in relazione all'evento lesivo come innanzi denunciato dai ricorrenti;
2) condannare la convenuta al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati agli attori, ciascuno per il titolo e pregiudizio personale sofferto, oltre la invocata personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale subito dalla da liquidarsi in una percentuale del 20% dell'ammontare del danno biologico Pt_1 oppure in quella maggiore o minore stabilita dal giudice secondo equità. Oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. 3) Con favore di spese e competenze di lite”.
2. A sostegno della propria pretesa i ricorrenti esponevano che: in data 20.2.2019 la IG.ra veniva ricoverata presso l'Ospedale Annunziata di con diagnosi _1 CP_1 di pancreatite acuta ed ittero da verosimile origine ostruttiva in calcolosi della colecisti. Durante la degenza ed a seguito di applicazioni di CVC si constatava l'insorgere nella IG.ra di uno stato settico, e, successivamente, di una una sopravvenuta positività Pt_1 per stafilococco sia su emocoltura che sulla punta del CVC. Inoltre, la IG.ra Pt_1 contraeva una infezione da clostridium difficile e da acinetobacter, con conseguente lesione alla salute e postumi permanenti invalidanti pesantissimi. In seguito, dopo le dimissioni dall'Ospedale di insisteva un aggravamento della IG.ra CP_1 Pt_1 culminato nella diagnosi di “endocardite aortica da stafilococco” e nelle conseguenze aggiuntive derivate dal protrarsi per diversi mesi dell'allettamento della paziente. La veniva dimessa il 9.5.2019 dall'Ospedale di Ortona dopo una serie di altri ricoveri Pt_1 in diverse strutture. Gli odierni ricorrenti, quindi, promuovevano ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., nei confronti della
[...]
, al fine di veder determinato l'ammontare dei danni patiti. In Controparte_3 depositata la relazione medico legale definitiva a firma dei CC.TT.UU nominati, Dott.ssa e la Dott.ssa , che è Persona_1 Persona_2 stata successivamente sostituita dal Dott. . Persona_3
3. Con memoria del 12.06.22 si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il rigetto CP_1 delle avverse domande stante l'inesistenza di alcuna responsabilità ascrivibile ai sanitari della struttura sanitaria per le lesioni riscontrate dalla ricorrente.
4. Il Tribunale riteneva che la causa era compiutamente istruita a mezzo della consulenza tecnica non sussistendo i presupposti per il mutamento del rito richiesto da parte ricorrente, e, che le prove testimoniali articolate erano irrilevanti e superflue ai fini del decidere. Rigettava pertanto la richiesta di rinnovo della CTU ritenendo sufficiente l'accertamento tecnico preventivo, e, con la prefata Ordinanza dichiarava la responsabilità dell' nella determinazione del danno Controparte_3 subito da in occasione delle terapie effettuate presso l'Ospedale di _1
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dal 20.3.2019 (data dell'accertamento dell'infezione) sino alla dimissione e per CP_1
l'effetto la condannava, al risarcimento del danno liquidato nella complessiva somma di € 5.512,50 oltre rivalutazione monetaria dal giorno 20.3.2019 (data dell'accertamento dell'infezione) sino alla pubblicazione della presente sentenza oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
rigettava le altre domande dei ricorrenti;
condannava i ricorrenti a rifondere nei confronti di in persona del Direttore pro Controparte_3 tempore le spese di lite (liquidate complessivamente in € 3.397,00) nella misura di € 1.133,00 per compensi oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettarie come per legge;
condannava i ricorrenti a rifondere nei confronti di in Controparte_3 persona del Direttore pro tempore le spese di lite della fase di ATP (liquidate complessivamente in € 2.337,00) nella misura di € 779,00 per compensi oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettarie come per legge;
poneva per due terzi a carico dei ricorrenti e per un terzo a carico di le spese di CTU già liquidate Controparte_1 con decreto.
5. I IG.ri , e propongono appello avverso la _1 Parte_2 Parte_3 predetta Ordinanza resa dal Tribunale di Sulmona il 28.03.2023.
6. Con il primo motivo rubricato “PRIMO MEZZO – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 702 ter, comma 2 e 3, c.p.c in combinato disposto dell'art. 183 c.p.c. (ante Cartabia) – degli articoli 132, comma 2 c.p.c., in combinato disposto dell'art. 2697 c.c.” gli appellanti contestano la predetta ordinanza nella parte in cui, nel quantificare il danno in favore dei ricorrenti, ha rigettato le domande in punto di valorizzazione delle voci di danno morale, danno dinamico-relazionale e al danno parentale, sull'assunto: a) quanto al danno morale, della mancata allegazione;
b) e quanto a tutte e tre le voci di danno, della mancata prova. Quanto al difetto di allegazione del danno morale, i ricorrenti si riportano a quanto già trascritto nel ricorso ex art. 702 bis cpc. Si assume nell'atto di gravame che lo stato settico da acinetobacter e da clostridium difficile, e, soprattutto quello da stafilococco, contratti durante la degenza presso l'Ospedale di a causa della contaminazione presente CP_1 sul CVC applicato alla paziente e del mancato rispetto delle linee guida relative alla sterilità degli ambienti e degli strumenti di cura, siano la conseguenza dei successivi ricoveri, ed abbiano pertanto procurato alla sofferenze indicibili. Inoltre, Pt_1
l'affermazione resa dal giudice di prime cure su difetto di prova da parte dei ricorrenti integra un insuperabile vizio di nullità della ordinanza, avendo essi attori espressamente richiesto il mutamento del rito, assumendo che il giudizio non potesse essere definito in via sommaria, ma necessitasse appunto di una specifica istruttoria, già oggetto di una articolata richiesta di prova testimoniale, intesa proprio a dimostrare il danno che il Tribunale non ha riconosciuto.
7. Con il secondo motivo rubricato “SECONDO MEZZO – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 cpc.” Gli appellanti impugnano l'Ordinanza nella parte in cui ha condannato questi ultimi a rifondere le spese di lite, sia pure in quota parte, in favore della resistente soccombente.
8. Si costituisce nel giudizio di appello la Controparte_1
che chiede il rigetto dell'atto di appello infondato in fatto ed in diritto
[...] per i motivi, tutti espressi in narrativa;
con condanna degli appellanti, in solido, al pagamento di spese e compenso della fase di giudizio.
9. Successivamente a seguito di trattazione e avvicendamento nel Collegio con sostituzione del relatore, la causa veniva trattenuta in decisione.
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10. Il primo motivo di appello è manifestamente infondato. 10.1. Come noto, la legge 24/2017, nella versione applicabile ratione temporis, stabilisce che chi intende proporre una domanda di risarcimento per responsabilità sanitaria deve:
• ricorrere all'accertamento tecnico preventivo (art. 696-bis c.p.c.); oppure
• svolgere il procedimento di mediazione (art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010). Inoltre l'articolo 8 della legge prevede che: l'accertamento tecnico preventivo rende la domanda procedibile, a condizione che si introduca il giudizio con il rito sommario di cognizione (art. 702-bis c.p.c.) In materia di responsabilità medio-sanitaria, la cd. Legge Gelli prevede pertanto, oltre ad un percorso completamente alternativo alla preliminare procedura di atp, che solo dopo l'espletamento dell'a.t.p. ante causam, l'eventuale e successiva azione di merito debba essere introdotta mediante rito sommario. Posta poi l'obbligatorietà di tale rito a carico del ricorrente-attore, in tale specifica circostanza, il Giudice può allora poi convertire il rito sommario, imposto dalla Legge Gelli, nel rito ordinario, se ritiene che l'istruttoria della causa sia complessa, anche alla luce delle argomentazioni e delle istanze istruttorie, formulate dai convenuti-resistenti. Nella fattispecie al vaglio del Collegio allora, il ricorso al modulo ex art. 702 bis cpc non era affatto imposto alla parte ricorrente, in quanto, per sua stessa ammissione, la procedura di ATP non era stata ancora espletata al momento della presentazione della domanda risarcitoria. Il ricorso al modulo ex art. 702 bis cpc è stato esclusivamente frutto di una scelta difensiva e prima ancora tale scelta si è orientata appunto nella proposizione della atp mentre ben avrebbe potuto quella parte avviare il procedimento di mediazione.. Secondo allora l'appellante solo proprio la contraddittorietà tra la propria scelta e la contemporanea richiesta di mutamento del rito nonché l'articolazione di corpose richieste istruttorie, tutte evidentemente incompatibili con il requisito della sommarietà sull'istruttoria propria del modulo, avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado ad adottare il provvedimento di mutamento del rito. L'esigenza di mutamento del rito, sarebbe cioè sorta per il giudice non all'esito della valutazione delle rispettive difese, ma per l'iniziale richiesta contenuta dall'istante in ricorso, nell'ambito tuttavia di un modulo nient'affatto imposto in capo a quella difesa. Della decisione pertanto del giudice di prime cure di non disporre il mutamento di rito, non può pertanto legittimamente dolersi in questa sede la difesa attorea. 10.2 D'altra parte, osserva questa Corte, aderendo alle impostazioni soprattutto dottrinari e più convincenti, l'adozione del provvedimento di conversione non avrebbe consentito alla parte di ottenere la retrocessione del procedimento sino alla fase di delimitazione del thema decidendum, aprendo a nuove domande. In disparte ogni considerazione sulla incidenza che una opposta interpretazione avrebbe sul principio di necessaria speditezza nella definizione del procedimento, non si verterebbe infatti in una mera ipotesi di errore nel rito, come tale emendabile ex art. 4 D.lgs. n. 150/2011. Il rinvio poi operato dall'art. 702 ter c.p.c. all'applicazione delle disposizioni del libro II del c.p.c., non è agli atti introduttivi del processo ordinario, per cui è consequenziale affermare che il libro II si applichi con riferimento alla fase processuale in cui il procedimento si viene a trovare (e a quelle successive, naturalmente), che è quella dell'udienza ex art. 183 c.p.c..
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Ben diversa è allora l'ipotesi ad esempio di cui all'art. 616 c.p.c., laddove è previsto a chiare lettere che il giudice, dopo la fase sommaria, “fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito […], previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis o altri se previsti, ridotti alla metà”, con conseguente effettiva retrocessione ad un momento antecedente la prima udienza stessa. 10.3 Ciò premesso in punto di mero diritto, appare comunque irrilevante la contestazione formale della difesa dell'appellante, nel momento in cui impugna il provvedimento assunto dal giudice di prime cure, lamentando l'omessa modifica del rito e l'omessa ammissione delle richieste istruttorie, non essendo quindi qui in discussione la possibilità o meno, eventualmente negatagli, di ampliare il thema decidendum. Al di là infatti dell'avere o meno disposto quel mutamento di rito, il giudice di prime cure, che non ha comunque valutato quella contraddittorietà in termini di radicale inammissibilità del modulo, ha in ogni caso proprio proceduto a scrutinare nel merito le richieste istruttorie formulate, sostanzialmente omettendo soltanto di procedere alla formale conversione del rito e quindi alla concessione dei termini ex art. 183 cpc (concessione di termini per l'espletamento della cd appendice scritta oltretutto tutt'altro che “dovuta”). Né in questa sede la parte appellante, che in relazione a tale profilo trascrive proprio il contenuto dell'iniziale ricorso, lamenta che avrebbe potuto meramente precisare la domanda o articolare ulteriori e diverse richieste istruttorie, rispetto a quelle inizialmente pure articolate nell'atto introduttivo, magari perché resasi necessaria tale attività all'esito delle difese della controparte. Sul punto oltretutto, come si evince dal contenuto delle note sostitutive dell'udienza successiva alla costituzione della parte convenuta, la difesa della parte ricorrente si era limitata a richiedere quanto segue: “Con espressa riserva di meglio controdedurre nel prosieguo del presente giudizio. All'uopo, alla luce delle difese delle parti, in particolare delle prospettazioni difensive e delle contestazioni in fatto e in diritto mosse dalla resistente in sede di comparsa di costituzione e risposta si rende necessario e/o opportuno, a dispetto di quanto asserito ex adverso, nell'ottica di un corretto espletamento del diritto di difesa nonché di adeguata e corretta delibazione di tutte le questioni di causa, come tra l'altro già richiesto da parte ricorrente, disporre il mutamento del rito da sommario in ordinario, con la fissazione della udienza di cui all'art. 183 c.p.c., posto che la istruzione della causa non può ritenersi sommaria. Solo per mero scrupolo difensivo e in linea gradata, già in questa sede il sottoscritto difensore chiede ammettersi la prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo del presente giudizio, con i testimoni ivi indicati.”. Come si evince allora dal contenuto delle note, quella difesa non aveva prospettato affatto la necessità, ferme le preclusioni assertive proprie del rito secondo quanto sopra detto, di precisare la domanda o di articolare nuovi e diversi mezzi di prova alla luce delle difese svolte dalla controparte. Ancora successivamente alla ordinanza in data 24.6.2022 con cui il giudice di prime cure aveva pure provveduto sulle richieste istruttorie, la difesa della parte ricorrente, pur continuando a lamentare quell'omesso mutamento di rito, non indicava quali precisazioni e quali richieste istruttorie si sarebbero rese necessarie anche all'esito della costituzione della controparte ed anzi in subordine insisteva proprio solo per l'ammissione della prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo, con i testimoni ivi indicati. Dalla asserita omessa conversione del rito in sé alcun pregiudizio è pertanto derivato in capo a quella parte, proprio perché comunque, ferme le preclusioni assertive in ragione di quella scelta iniziale non obbligata di procedere con il modulo sommario, il giudice ha in ogni caso scrutinato le richieste istruttorie per come inizialmente formulate e senza che fosse stata dedotta una necessità di integrazione delle stesse alla luce delle difese della controparte.
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Lo scrutinio infatti delle richieste istruttorie, contenute nel ricorso, qui riproposte ed in relazione alle quali mai è stata dedotta una necessità di integrazione, si è avuto nell'ordinanza in data 24.6.2022, con cui il giudice di prime cure ha, sia pure sinteticamente, così statuito “considerato che non sussistano i presupposti per il mutamento del rito chiesto da parte ricorrente e che le prove testimoniali articolate siano irrilevanti e superflue ai fini del decidere”. 10.4 Nella sede decisoria poi ha ulteriormente motivato sul punto. La parte appellante lamenta che ordinanza qui gravata, nel quantificare il danno, avrebbe rigettato le domanda in punto di valorizzazione delle voci di danno morale sull'assunto che lo stesso non sarebbe stato adeguatamente allegato. Con riferimento a tale voce di danno, come pure riportato nell'atto di appello, la difesa della parte ricorrente si era in effetti limitata a riportare, nelle occasioni coincidenti con i diversi ricoveri, la mera dicitura “in stato di persistente sofferenza”. Sempre nell'atto introduttivo, quella difesa esponeva poi sul punto le seguenti allegazioni giuridiche: “Il danno morale, quale sofferenza psichica o patema d'animo subito dalla persona, solo col tempo è stato riconosciuto come un danno non patrimoniale distintamente risarcibile, come di recente ha chiarito la Suprema Corte con l'ord. 31.01.2019. E poi “per quanto riguarda il danno morale, alla luce del recente ed esposto révirement giurisprudenziale, deve ritenersi riabilitata la prassi giurisprudenziale antecedente alle Sezioni Unite del 200815 (in realtà, mai abbandonata dalla maggioritaria giurisprudenza di merito) che suole quantificarlo in misura variabile tra ¼ e ½ dell'importo liquidato a titolo di danno biologico.” Successivamente instava per il riconoscimento di un “danno morale, quale disturbo post- traumatico da stress, del 20% della somma riconosciuta a titolo di danno biologico”. Sul punto allora, il provvedimento gravato, dopo avere riconosciuto l'autonomia del cd danno morale rispetto al biologico, ha tuttavia ben proceduto ad illustrare il proprio percorso motivazionale, precisando: “ il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà (e dovrà) continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni (in tal senso v. da ultimo Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724). Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce infatti danno conseguenza e come tale deve essere sempre allegato e provato (cfr. Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2011, n. 17427; Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724; Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., sez. III, 31maggio 2003, n. 8827 e n. 8828; Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2003, n. 16004).Nel caso de quo, parte attrice non ha allegato alcuna concreta sofferenza interiore. Peraltro, la IG.ra sostiene che avrebbe sviluppato “un Pt_1 disturbo post traumatico da stress”. In disparte la dubbia correlazione causale con l'evento iniziale e considerata la preesistente condizione di salute della parte ricorrente non ha Pt_1 prodotto alcun documento dal quale risulti una diagnosi, un'anamnesi, una terapia farmacologica ovvero un percorso psicoterapeutico in qualche modo correlati all'asserito disturbo.” Il motivo di appello è allora infondato. L'allegazione fattuale sottesa alla richiesta era effettivamente del tutto inadeguata. Non è tanto allora un problema solo di allegazione probatoria, ma di vera e propria carenza della allegazione fattuale, oltretutto, secondo quanto visto, neanche superabile attraverso l'invocato provvedimento di mutamento del rito.
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La liquidazione del danno morale, pur conservando infatti piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta tuttavia che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte (Cassazione civile sez. III, 24/07/2024, (ud. 21/06/2024, dep. 24/07/2024), n.20661); tanto più laddove, come nella fattispecie al vaglio, ad una condizione di intima sofferenza contribuisca un quadro complessivo ben più complesso. E' pur vero poi che a quegli oneri si deve accompagnare l'attenta considerazione da parte del giudice delle massime di esperienza e tuttavia l'assoluta lacunosità di quelle non consente neanche quella doverosa valutazione dei fatti sulla scorta delle regole di giudizio basate su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico – ambientale. Un attendibile criterio logico – presuntivo, funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico - relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Sez. 3, sentenza n. 25164, del 10/11/2020, cit.). Tenuto conto allora di quella lacunosità della allegazione iniziale, pur ritenendo di volersi avvalere di tale meccanismo, appare evidente l'impossibilità di pervenire ad una affermazione della sussistenza di quella sofferenza e della sua riconducibilità alla condotta colposa del convenuto. Si legge infatti in perizia quanto segue. La vicenda sanitaria oggetto di valutazione riguarda la IG , all'epoca dei fatti _1 di anni 84, che in data 20/02/2019 giungeva presso il PO di per dolore persistente in CP_1 ipocondrio destro associato a nausea e vomito. A seguito delle indagini cliniche e diagnostico- strumentali del caso veniva formulata diagnosi di pancreatite acuta da colelitiasi e coledocolitiasi e di seguito ricoverata. La IG , all'epoca dei fatti, era affetta da una serie di comorbilità, in parte _1 note ed in parte misconosciute, che tuttavia emergevano dalle indagini clinicodiagnostiche eseguite nel corso del ricovero ospedaliero. Si vuol fare riferimento alla cardiopatia ipertensiva ad evoluzione ipocinetico-dilatativa complicata da fibrillazione atriale, alla demenza senile di natura cerebrovascolare, alla insufficienza renale cronica, alla obesità patologica e alla epatopatia HBV correlata. Si tratta di un complesso quadro clinico suggestivo di un labile compenso emodinamico e metabolico il quale fu evidentemente posto a repentaglio dal subentrare quadro di acuzie legato alla pancreatite acuta con ittero di verosimile origine ostruttiva in calcolosi della colecisti. Inoltre in occasione degli accertamenti cardiologici eseguiti durante il ricovero oggetto di valutazione si registrava la presenza di una “cardiopatia ipertensiva ad evoluzione dilatativa con frazione di eiezione depressa” non approfondita con esami invasivi per volere dei familiari.
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La complicanza poi imputata alla struttura sanitaria de qua (infezione nosocomiale), ha tuttavia solo peggiorato la prognosi clinica della paziente con conseguente prolungamento del periodo di malattia rispetto all'atteso. Tuttavia ai fini della valutazione del danno di natura iatrogena appare doveroso considerare come le condizioni cliniche della paziente, legate alle gravi e complesse preesistenti comorbilita' (cardiopatia ipertensiva ad evoluzione ipocinetico-dilatativa complicata da fibrillazione atriale, da una demenza senile di natura cerebrovascolare, ad una insufficienza renale cronica, ad una obesità patologica e ad una epatopatia HBV correlata), alla luce delle caratteristiche e gravità, hanno senza dubbio ostacolato il recupero clinico e funzionale della paziente a prescindere dalla complicanza infettiva (endocardite batterica) risoltasi nel corso del complesso iter clinico e terapeutico. Pertanto la condizione esitale attuale non può assolutamente essere ricondotta causalmente, in maniera diretta ed esclusiva, alle predette condotte giuridicamente rilevanti quanto piuttosto ad una normale evoluzione delle coesistenti complesse comorbidità da cui era affetta la paziente che hanno di fatto inciso sulla qualità di vita della stessa a prescindere dalla intervenuta complicanza infettiva di natura iatrogena. Di conseguenza il danno iatrogeno causalmente riconducibile alla condotta censurabile posta in essere dai sanitari del P.O. di va necessariamente circostanziato al maggiore e più CP_1 prolungato iter clinico e terapeutico resosi necessario per via della complicanza infettiva di natura nosocomiale (endocardite batterica). Si viene pertanto a concretizzare un danno alla persona quantificabile, in sede di responsabilità civile, in un periodo di inabilità temporanea totale stimabile in giorni 45 (quarantacinque). Alla luce allora di tali convincenti acquisizioni, appare allora davvero arduo, anche volendo far ricorso alle massime di esperienza, poter affermare che specifica sofferenza e turbamento intimo, quale conseguenza di quello specifico evento, vi fu e fu effettivamente ascrivibile anche solo in parte alla condotta dei sanitari del nosocomio del quo, tenuto conto invece del quadro clinico sottostante complessivamente già molto critico. 10.6 Lamenta ancora l'appellante la mancata valorizzazione della voce di danno dinamico- relazionale. In ordine al c.d. danno esistenziale ritiene la Corte di dover aderire a quell'indirizzo interpretativo, recentemente avallato in sede di SS.UU., in virtù del quale, in presenza di una lesione all'integrità psico-fisica, il danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli ad un livello normale, cosicché quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tener conto per accertare in concreto la misura di tale danno ed adattarlo alle peculiarità del caso (Cass. III^ nrr. 10123/09, 9514/07, 9510/07 e 23918/06). All'indirizzo sin qui esposto, cui, come detto, la Corte ritiene con convinzione di dover aderire, parrebbe contrapporsi altro recente indirizzo che, almeno nell'esposizione dei principi, sembrerebbe prospettare, all'interno del danno non patrimoniale, una differenziazione tra danno morale soggettivo, danno biologico, come lesione all'integrità psico-fisica ed accertabile in sede medico-legale, e danno appunto esistenziale, quale pregiudizio che determina una modifica peggiorativa della personalità, da cui consegue uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi agli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare. In tale ambito si sono mosse di recente la II^ sezione della Corte di Cassazione con la decisione nr. 9861/07, la stessa III^ sezione con le decisioni nr. 2546/07, in realtà questa solo per rilevare, con quella spiegata “diversità ontologica”, la tardività, per novità della domanda, di una richiesta di liquidazione del danno esistenziale formulata oltre i termini preclusivi, e nr. 2546/07 per una del tutto particolare ipotesi di danno sessuale, la sezione Lavoro con le decisioni nrr. 5221/07 e 22551/06 e numerose decisioni in sede pagina 8 di 12 9
Contr di in materia di pubblico impiego e comportamenti violativi dell'art. 2043 cc da parte della PA (TAR Piemonte I^ nr. 2623/07 e TAR Lombardia IV^ nr. 1949/07). La sensazione allora che si ricava dalla lettura delle suddette ultime decisione è che al riconoscimento di una autonoma figura di danno esistenziale, al di là delle affermazioni in linea di principio fondate su una differenziazione dal biologico e quindi su una prospettabile cumulabilità con lo stesso, in quelle decisioni si pervenga nel momento in cui, accertata l'idoneità della condotta almeno colposa altrui a determinare uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con compromissione di ogni ambito relazionale, si prescinde completamente per le caratteristiche specifiche della fattispecie da una incidenza sulla integrità psico-fisica del danneggiato. Non a caso infatti quelle affermazioni risultano adottate in fattispecie, come i rapporti lavorativi, i rapporti con la PA, le ipotesi di ingiuria e diffamazione e nell'ambito del risarcimento del danno c.d. “parentale”, ove la condotta colposa altrui, pur non incidendo sull'integrità psico-fisica del danneggiato e che quindi non può essere riscontrabile a mezzo di valutazione medico-legale, è senza alcun dubbio idonea ad alterare il diritto a proseguire una vita normale. E proprio ripercorrendo l'incipit dell'indirizzo ancora propugnato dalle citate Cass. III^ nrr. 9514/07, 9510/07 e 23918/06, secondo cui, come visto, “in presenza di una lesione all'integrità psico-fisica il danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico”, sembrerebbe trovarsi conferma all'affermazione che laddove non si verifichi quella lesione, ma comunque si riscontri un'alterazione delle normali condizioni di vita, possa e debba trovare spazio una forma di risarcimento al danno esistenziale, anche se certamente meno pregnante rispetto al biologico, che, come detto, dove si riscontra, lo contiene proprio. Anche con riferimento allora a tale voce di danno, la parte appellante si limita sostenere come l'evento abbia generato un danno dinamico-relazionale per le inevitabili conseguenze che l'evento ha causato sulle ordinarie abitudini biologiche, familiari e sociali sia della paziente che poi dei suoi familiari. Non può esservi allora spazio per una ulteriore personalizzazione del danno con riguardo alla prima e per il riconoscimento di un danno esistenziale parentale in capo ai secondi. Anche con riferimento a tali voci in particolare, l'iniziale allegazione avrebbe dovuto far riferimento ad un effettivo peggioramento delle condizioni di vita e/o ad uno stravolgimento delle abitudini della paziente, e quindi poi eventualmente dei suoi familiari, tenuto conto solo dell'evento eziologicamente riconducibile al trattamento qui indagato, e non comparando invece in modo semplicistico le condizioni della donna antecedenti il ricovero e quelli successivi al ricovero stesso (così come di fatto allegato nelle richieste di prova orale pure già contenute in ricorso). Una compiuta ed assecondabile allegazione cioè avrebbe dovuto tenere conto solo della assolutamente marginale incidenza causale della specifica vicenda de qua nell'ambito di quel complesso quadro clinico. La parte attrice infatti veniva ricoverata per tutt'altre, gravi problematiche;
le sue attuali condizioni non dipendono dall'evento qui in valutazione;
dalla patologia imputabile Cont eziologicamente ai sanitari in servizio presso la convenuta è guarita in tempi brevissimi. Laddove allora l'istante allegava attraverso la formulazione dei capitoli di prova che:
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1) La IG prima del ricovero presso l'Ospedale Annunziata di _1 CP_1 (20.02.2019), era in buone condizioni di salute, provvedeva in modo autonomo alla cura della propria persona e della casa;
2) La IG preparava ogni giorno il pranzo per il figlio e per la di lui famiglia _1 (moglie e due figli) che viveva e vive al piano superiore alla propria abitazione;
3) La IG prima del ricovero in Ospedale (20.02.2019), era solita recarsi _1 quotidianamente nel negozio di alimentari gestito dal proprio figlio ( ), ubicato Parte_2 al piano terra del fabbricato in cui vive, ove si tratteneva per alcune ore;
4) Dopo il ricovero in Ospedale e sino alla attualità (data di redazione del presente ricorso), la IG vive allettata;
_1
5) La IG ha necessità di cure ed assistenza continue per l'intero arco della _1 giornata;
6) Alle cure e alla assistenza della IG hanno provveduto e attualmente _1 provvedono i propri figli e familiari;
7) e hanno instaurato con la madre un forte ed Parte_2 Parte_3 _1 intenso legame affettivo che si estrinsecava e si estrinseca nello svolgimento di una comune vita familiare, nonché nel continuo e reciproco riferimento per consigli e indicazioni circa le decisioni da assumere in relazione alla sfera personale, familiare e lavorativa;
8) I signori e , a seguito delle condizioni di salute in cui versa la Parte_2 Parte_3 IG , si sono allontanati in maniera forzata dalle proprie abitudini di vita e _1 dalle normali frequentazioni affettive e sociali;
offriva una allegazione fattuale del tutto sganciata dalla sua effettiva vicenda sanitaria e pertanto non ulteriormente assecondabile con approfondimenti istruttori di alcun tipo. 11.Con l'ulteriore motivo di appello si lamenta che l'ordinanza qui gravata, benche' abbia accertato la responsabilita' della struttura ospedaliera ed il nesso di causalita', liquidando il relativo danno in favore dei ricorrenti, abbia condannato questi ultimi a rifondere le spese di lite, sia pure in quota parte, in favore della resistente soccombente. Si lamenta in particolare l'omessa applicazione dei principi resi da Suprema Corte a SSUU nella sentenza n. 32061/2022, secondo cui:
“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”. Il motivo di appello è fondato, tenuto conto delle precisazioni che seguono. Nella invocata decisione infatti la Corte ha esplicitamente sussunto nella ipotesi della cd soccombenza reciproca sia l'ipotesi del rigetto di domande contrapposte sia quella del rigetto di alcuni capi. Si legge infatti nella decisione “Preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.”. pagina 10 di 12 11
Nella fattispecie al vaglio allora di questo Collegio, il rigetto non è stato limitato alla misura quantitativa inerente l'unico capo, ma ha riguardato: con riferimento alla il capo Pt_1 risarcitorio fondato su un preteso danno morale e esistenziale;
con riferimento ai familiari l'intero capo risarcitorio, fondato su un preteso danno parentale. D'altra parte però la domanda era stata comunque parzialmente accolta, sia pure per un ristretto numero di capi e sia pure in riferimento alla sola Pt_1 Il motivo di appello può pertanto trovare accoglimento, in relazione alla posizione della Pt_1 risultata in ogni caso parzialmente vittoriosa e giustificandosi allora la parziale compensazione in ragione di quel parziale accoglimento dei propri capi di domanda. Ciò allora significa che può trovare accoglimento l'appello formulato dalla in relazione al Pt_1 capo che l'ha condannata alle spese (anche di CTU come infra), nonostante fosse stata parte parzialmente vincitrice, mentre deve essere rigettato l'appello formulato dai familiari, interamente soccombenti in primo grado, salvo quanto infra. L'appello dei familiari e della deve infine trovare applicazione anche con riferimento alla Pt_1 Cont statuizione relativa alle spese di CTU, essendo comunque la parte maggiormente soccombente sul capo tecnico. Il parziale accoglimento del motivo inerente la CTU giustifica allora parziale compensazione delle spese anche nel rapporto ASL/familiari, con prevalenza tuttavia della soccombenza in capo a questi. A prescindere dal fatto che l'appello ha ad oggetto proprio il capo relativo alle spese, deve farsi comunque applicazione del principio secondo cui in relazione alle spese il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985).
Le spese vengono liquidate tenuto conto del valore del decisum sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24) per la presente fase.
P.Q.M.
Accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della ordinanza ex art. 702 bis cpc. cron n. 185/2023, pubblicata il 28.3.2022, Trib. Sulmona, dichiara compensate per metà le spese di lite nel rapporto e per l'effetto condanna Pt_1 CP_3 Parte_4 pagina 11 di 12 12
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Parte_5
C.F.: di: per il primo grado euro 259,00 per _1 C.F._1 esborsi ed euro 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero e con attribuzione all'avv.to Olindo Paolo Preziosi c.f.
, per il presente grado euro 355,50 per esborsi ed euro 2.100,00 per C.F._4 compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero e con attribuzione all'avv.to Olindo Paolo Preziosi c.f. ; C.F._4 dichiara compensate per 1/5 le spese di lite nel rapporto familiari e per l'effetto CP_3 condanna [ , Parte_2 C.F._2 Parte_3
[ ], in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di C.F._3
che liquida per il primo grado in euro 2.552,00 Controparte_5 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero e per il presente grado liquida in euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero; Cont pone le spese di CTU definitivamente al 70% su ed al residuo 30% su parti ricorrenti, in solido tra loro ed in parti uguali nei rapporti interni.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 30.6.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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N.R.G. 469/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 469/2023 R.G. e trattenuta in decisione all'udienza del 25.06.2025 e vertente
TRA
i sigg.ri [C.F.: ], _1 C.F._1 Parte_2
[ , [ ], rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Olindo Paolo Preziosi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto professionista, sito in Avellino alla Via Matteotti n. 22, per procura resa ex art. 83 c.p.c. a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore e Direttore Generale, prof. P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Bontempo del foro di , Controparte_2 CP_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , viale Corrado IV 2, giusta procura CP_1 estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi pagina 1 di 12 2
OGGETTO: Appello avverso l'Ordinanza ex art. 702 bis cpc. Del 28.03.2022, cron n. 185/2023, del 28.3.2023 dal Tribunale di Sulmona – nella persona del Giudice Unico dott.ssa Francesca
Pinacchio – nel definire il giudizio iscritto al n. RG 867/2021.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702b bis cpc, e preceduta da ATP, i IG.ri _1 [...]
e , chiedevano, di accertare la responsabilità civile del personale Parte_2 Parte_3 sanitario del P.O. SS Annunziata di per i danni accorsi alla in occasione CP_1 Pt_1 del ricovero nella struttura sanitaria Ospedale dell'Annunziata di dal 20.2.2019, CP_1 assegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare la esclusiva responsabilità civile di tipo contrattuale della resistente , in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., in relazione all'evento lesivo come innanzi denunciato dai ricorrenti;
2) condannare la convenuta al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati agli attori, ciascuno per il titolo e pregiudizio personale sofferto, oltre la invocata personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale subito dalla da liquidarsi in una percentuale del 20% dell'ammontare del danno biologico Pt_1 oppure in quella maggiore o minore stabilita dal giudice secondo equità. Oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. 3) Con favore di spese e competenze di lite”.
2. A sostegno della propria pretesa i ricorrenti esponevano che: in data 20.2.2019 la IG.ra veniva ricoverata presso l'Ospedale Annunziata di con diagnosi _1 CP_1 di pancreatite acuta ed ittero da verosimile origine ostruttiva in calcolosi della colecisti. Durante la degenza ed a seguito di applicazioni di CVC si constatava l'insorgere nella IG.ra di uno stato settico, e, successivamente, di una una sopravvenuta positività Pt_1 per stafilococco sia su emocoltura che sulla punta del CVC. Inoltre, la IG.ra Pt_1 contraeva una infezione da clostridium difficile e da acinetobacter, con conseguente lesione alla salute e postumi permanenti invalidanti pesantissimi. In seguito, dopo le dimissioni dall'Ospedale di insisteva un aggravamento della IG.ra CP_1 Pt_1 culminato nella diagnosi di “endocardite aortica da stafilococco” e nelle conseguenze aggiuntive derivate dal protrarsi per diversi mesi dell'allettamento della paziente. La veniva dimessa il 9.5.2019 dall'Ospedale di Ortona dopo una serie di altri ricoveri Pt_1 in diverse strutture. Gli odierni ricorrenti, quindi, promuovevano ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., nei confronti della
[...]
, al fine di veder determinato l'ammontare dei danni patiti. In Controparte_3 depositata la relazione medico legale definitiva a firma dei CC.TT.UU nominati, Dott.ssa e la Dott.ssa , che è Persona_1 Persona_2 stata successivamente sostituita dal Dott. . Persona_3
3. Con memoria del 12.06.22 si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il rigetto CP_1 delle avverse domande stante l'inesistenza di alcuna responsabilità ascrivibile ai sanitari della struttura sanitaria per le lesioni riscontrate dalla ricorrente.
4. Il Tribunale riteneva che la causa era compiutamente istruita a mezzo della consulenza tecnica non sussistendo i presupposti per il mutamento del rito richiesto da parte ricorrente, e, che le prove testimoniali articolate erano irrilevanti e superflue ai fini del decidere. Rigettava pertanto la richiesta di rinnovo della CTU ritenendo sufficiente l'accertamento tecnico preventivo, e, con la prefata Ordinanza dichiarava la responsabilità dell' nella determinazione del danno Controparte_3 subito da in occasione delle terapie effettuate presso l'Ospedale di _1
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dal 20.3.2019 (data dell'accertamento dell'infezione) sino alla dimissione e per CP_1
l'effetto la condannava, al risarcimento del danno liquidato nella complessiva somma di € 5.512,50 oltre rivalutazione monetaria dal giorno 20.3.2019 (data dell'accertamento dell'infezione) sino alla pubblicazione della presente sentenza oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
rigettava le altre domande dei ricorrenti;
condannava i ricorrenti a rifondere nei confronti di in persona del Direttore pro Controparte_3 tempore le spese di lite (liquidate complessivamente in € 3.397,00) nella misura di € 1.133,00 per compensi oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettarie come per legge;
condannava i ricorrenti a rifondere nei confronti di in Controparte_3 persona del Direttore pro tempore le spese di lite della fase di ATP (liquidate complessivamente in € 2.337,00) nella misura di € 779,00 per compensi oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettarie come per legge;
poneva per due terzi a carico dei ricorrenti e per un terzo a carico di le spese di CTU già liquidate Controparte_1 con decreto.
5. I IG.ri , e propongono appello avverso la _1 Parte_2 Parte_3 predetta Ordinanza resa dal Tribunale di Sulmona il 28.03.2023.
6. Con il primo motivo rubricato “PRIMO MEZZO – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 702 ter, comma 2 e 3, c.p.c in combinato disposto dell'art. 183 c.p.c. (ante Cartabia) – degli articoli 132, comma 2 c.p.c., in combinato disposto dell'art. 2697 c.c.” gli appellanti contestano la predetta ordinanza nella parte in cui, nel quantificare il danno in favore dei ricorrenti, ha rigettato le domande in punto di valorizzazione delle voci di danno morale, danno dinamico-relazionale e al danno parentale, sull'assunto: a) quanto al danno morale, della mancata allegazione;
b) e quanto a tutte e tre le voci di danno, della mancata prova. Quanto al difetto di allegazione del danno morale, i ricorrenti si riportano a quanto già trascritto nel ricorso ex art. 702 bis cpc. Si assume nell'atto di gravame che lo stato settico da acinetobacter e da clostridium difficile, e, soprattutto quello da stafilococco, contratti durante la degenza presso l'Ospedale di a causa della contaminazione presente CP_1 sul CVC applicato alla paziente e del mancato rispetto delle linee guida relative alla sterilità degli ambienti e degli strumenti di cura, siano la conseguenza dei successivi ricoveri, ed abbiano pertanto procurato alla sofferenze indicibili. Inoltre, Pt_1
l'affermazione resa dal giudice di prime cure su difetto di prova da parte dei ricorrenti integra un insuperabile vizio di nullità della ordinanza, avendo essi attori espressamente richiesto il mutamento del rito, assumendo che il giudizio non potesse essere definito in via sommaria, ma necessitasse appunto di una specifica istruttoria, già oggetto di una articolata richiesta di prova testimoniale, intesa proprio a dimostrare il danno che il Tribunale non ha riconosciuto.
7. Con il secondo motivo rubricato “SECONDO MEZZO – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 cpc.” Gli appellanti impugnano l'Ordinanza nella parte in cui ha condannato questi ultimi a rifondere le spese di lite, sia pure in quota parte, in favore della resistente soccombente.
8. Si costituisce nel giudizio di appello la Controparte_1
che chiede il rigetto dell'atto di appello infondato in fatto ed in diritto
[...] per i motivi, tutti espressi in narrativa;
con condanna degli appellanti, in solido, al pagamento di spese e compenso della fase di giudizio.
9. Successivamente a seguito di trattazione e avvicendamento nel Collegio con sostituzione del relatore, la causa veniva trattenuta in decisione.
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10. Il primo motivo di appello è manifestamente infondato. 10.1. Come noto, la legge 24/2017, nella versione applicabile ratione temporis, stabilisce che chi intende proporre una domanda di risarcimento per responsabilità sanitaria deve:
• ricorrere all'accertamento tecnico preventivo (art. 696-bis c.p.c.); oppure
• svolgere il procedimento di mediazione (art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010). Inoltre l'articolo 8 della legge prevede che: l'accertamento tecnico preventivo rende la domanda procedibile, a condizione che si introduca il giudizio con il rito sommario di cognizione (art. 702-bis c.p.c.) In materia di responsabilità medio-sanitaria, la cd. Legge Gelli prevede pertanto, oltre ad un percorso completamente alternativo alla preliminare procedura di atp, che solo dopo l'espletamento dell'a.t.p. ante causam, l'eventuale e successiva azione di merito debba essere introdotta mediante rito sommario. Posta poi l'obbligatorietà di tale rito a carico del ricorrente-attore, in tale specifica circostanza, il Giudice può allora poi convertire il rito sommario, imposto dalla Legge Gelli, nel rito ordinario, se ritiene che l'istruttoria della causa sia complessa, anche alla luce delle argomentazioni e delle istanze istruttorie, formulate dai convenuti-resistenti. Nella fattispecie al vaglio del Collegio allora, il ricorso al modulo ex art. 702 bis cpc non era affatto imposto alla parte ricorrente, in quanto, per sua stessa ammissione, la procedura di ATP non era stata ancora espletata al momento della presentazione della domanda risarcitoria. Il ricorso al modulo ex art. 702 bis cpc è stato esclusivamente frutto di una scelta difensiva e prima ancora tale scelta si è orientata appunto nella proposizione della atp mentre ben avrebbe potuto quella parte avviare il procedimento di mediazione.. Secondo allora l'appellante solo proprio la contraddittorietà tra la propria scelta e la contemporanea richiesta di mutamento del rito nonché l'articolazione di corpose richieste istruttorie, tutte evidentemente incompatibili con il requisito della sommarietà sull'istruttoria propria del modulo, avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado ad adottare il provvedimento di mutamento del rito. L'esigenza di mutamento del rito, sarebbe cioè sorta per il giudice non all'esito della valutazione delle rispettive difese, ma per l'iniziale richiesta contenuta dall'istante in ricorso, nell'ambito tuttavia di un modulo nient'affatto imposto in capo a quella difesa. Della decisione pertanto del giudice di prime cure di non disporre il mutamento di rito, non può pertanto legittimamente dolersi in questa sede la difesa attorea. 10.2 D'altra parte, osserva questa Corte, aderendo alle impostazioni soprattutto dottrinari e più convincenti, l'adozione del provvedimento di conversione non avrebbe consentito alla parte di ottenere la retrocessione del procedimento sino alla fase di delimitazione del thema decidendum, aprendo a nuove domande. In disparte ogni considerazione sulla incidenza che una opposta interpretazione avrebbe sul principio di necessaria speditezza nella definizione del procedimento, non si verterebbe infatti in una mera ipotesi di errore nel rito, come tale emendabile ex art. 4 D.lgs. n. 150/2011. Il rinvio poi operato dall'art. 702 ter c.p.c. all'applicazione delle disposizioni del libro II del c.p.c., non è agli atti introduttivi del processo ordinario, per cui è consequenziale affermare che il libro II si applichi con riferimento alla fase processuale in cui il procedimento si viene a trovare (e a quelle successive, naturalmente), che è quella dell'udienza ex art. 183 c.p.c..
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Ben diversa è allora l'ipotesi ad esempio di cui all'art. 616 c.p.c., laddove è previsto a chiare lettere che il giudice, dopo la fase sommaria, “fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito […], previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis o altri se previsti, ridotti alla metà”, con conseguente effettiva retrocessione ad un momento antecedente la prima udienza stessa. 10.3 Ciò premesso in punto di mero diritto, appare comunque irrilevante la contestazione formale della difesa dell'appellante, nel momento in cui impugna il provvedimento assunto dal giudice di prime cure, lamentando l'omessa modifica del rito e l'omessa ammissione delle richieste istruttorie, non essendo quindi qui in discussione la possibilità o meno, eventualmente negatagli, di ampliare il thema decidendum. Al di là infatti dell'avere o meno disposto quel mutamento di rito, il giudice di prime cure, che non ha comunque valutato quella contraddittorietà in termini di radicale inammissibilità del modulo, ha in ogni caso proprio proceduto a scrutinare nel merito le richieste istruttorie formulate, sostanzialmente omettendo soltanto di procedere alla formale conversione del rito e quindi alla concessione dei termini ex art. 183 cpc (concessione di termini per l'espletamento della cd appendice scritta oltretutto tutt'altro che “dovuta”). Né in questa sede la parte appellante, che in relazione a tale profilo trascrive proprio il contenuto dell'iniziale ricorso, lamenta che avrebbe potuto meramente precisare la domanda o articolare ulteriori e diverse richieste istruttorie, rispetto a quelle inizialmente pure articolate nell'atto introduttivo, magari perché resasi necessaria tale attività all'esito delle difese della controparte. Sul punto oltretutto, come si evince dal contenuto delle note sostitutive dell'udienza successiva alla costituzione della parte convenuta, la difesa della parte ricorrente si era limitata a richiedere quanto segue: “Con espressa riserva di meglio controdedurre nel prosieguo del presente giudizio. All'uopo, alla luce delle difese delle parti, in particolare delle prospettazioni difensive e delle contestazioni in fatto e in diritto mosse dalla resistente in sede di comparsa di costituzione e risposta si rende necessario e/o opportuno, a dispetto di quanto asserito ex adverso, nell'ottica di un corretto espletamento del diritto di difesa nonché di adeguata e corretta delibazione di tutte le questioni di causa, come tra l'altro già richiesto da parte ricorrente, disporre il mutamento del rito da sommario in ordinario, con la fissazione della udienza di cui all'art. 183 c.p.c., posto che la istruzione della causa non può ritenersi sommaria. Solo per mero scrupolo difensivo e in linea gradata, già in questa sede il sottoscritto difensore chiede ammettersi la prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo del presente giudizio, con i testimoni ivi indicati.”. Come si evince allora dal contenuto delle note, quella difesa non aveva prospettato affatto la necessità, ferme le preclusioni assertive proprie del rito secondo quanto sopra detto, di precisare la domanda o di articolare nuovi e diversi mezzi di prova alla luce delle difese svolte dalla controparte. Ancora successivamente alla ordinanza in data 24.6.2022 con cui il giudice di prime cure aveva pure provveduto sulle richieste istruttorie, la difesa della parte ricorrente, pur continuando a lamentare quell'omesso mutamento di rito, non indicava quali precisazioni e quali richieste istruttorie si sarebbero rese necessarie anche all'esito della costituzione della controparte ed anzi in subordine insisteva proprio solo per l'ammissione della prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo, con i testimoni ivi indicati. Dalla asserita omessa conversione del rito in sé alcun pregiudizio è pertanto derivato in capo a quella parte, proprio perché comunque, ferme le preclusioni assertive in ragione di quella scelta iniziale non obbligata di procedere con il modulo sommario, il giudice ha in ogni caso scrutinato le richieste istruttorie per come inizialmente formulate e senza che fosse stata dedotta una necessità di integrazione delle stesse alla luce delle difese della controparte.
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Lo scrutinio infatti delle richieste istruttorie, contenute nel ricorso, qui riproposte ed in relazione alle quali mai è stata dedotta una necessità di integrazione, si è avuto nell'ordinanza in data 24.6.2022, con cui il giudice di prime cure ha, sia pure sinteticamente, così statuito “considerato che non sussistano i presupposti per il mutamento del rito chiesto da parte ricorrente e che le prove testimoniali articolate siano irrilevanti e superflue ai fini del decidere”. 10.4 Nella sede decisoria poi ha ulteriormente motivato sul punto. La parte appellante lamenta che ordinanza qui gravata, nel quantificare il danno, avrebbe rigettato le domanda in punto di valorizzazione delle voci di danno morale sull'assunto che lo stesso non sarebbe stato adeguatamente allegato. Con riferimento a tale voce di danno, come pure riportato nell'atto di appello, la difesa della parte ricorrente si era in effetti limitata a riportare, nelle occasioni coincidenti con i diversi ricoveri, la mera dicitura “in stato di persistente sofferenza”. Sempre nell'atto introduttivo, quella difesa esponeva poi sul punto le seguenti allegazioni giuridiche: “Il danno morale, quale sofferenza psichica o patema d'animo subito dalla persona, solo col tempo è stato riconosciuto come un danno non patrimoniale distintamente risarcibile, come di recente ha chiarito la Suprema Corte con l'ord. 31.01.2019. E poi “per quanto riguarda il danno morale, alla luce del recente ed esposto révirement giurisprudenziale, deve ritenersi riabilitata la prassi giurisprudenziale antecedente alle Sezioni Unite del 200815 (in realtà, mai abbandonata dalla maggioritaria giurisprudenza di merito) che suole quantificarlo in misura variabile tra ¼ e ½ dell'importo liquidato a titolo di danno biologico.” Successivamente instava per il riconoscimento di un “danno morale, quale disturbo post- traumatico da stress, del 20% della somma riconosciuta a titolo di danno biologico”. Sul punto allora, il provvedimento gravato, dopo avere riconosciuto l'autonomia del cd danno morale rispetto al biologico, ha tuttavia ben proceduto ad illustrare il proprio percorso motivazionale, precisando: “ il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà (e dovrà) continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni (in tal senso v. da ultimo Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724). Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce infatti danno conseguenza e come tale deve essere sempre allegato e provato (cfr. Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2011, n. 17427; Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724; Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., sez. III, 31maggio 2003, n. 8827 e n. 8828; Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2003, n. 16004).Nel caso de quo, parte attrice non ha allegato alcuna concreta sofferenza interiore. Peraltro, la IG.ra sostiene che avrebbe sviluppato “un Pt_1 disturbo post traumatico da stress”. In disparte la dubbia correlazione causale con l'evento iniziale e considerata la preesistente condizione di salute della parte ricorrente non ha Pt_1 prodotto alcun documento dal quale risulti una diagnosi, un'anamnesi, una terapia farmacologica ovvero un percorso psicoterapeutico in qualche modo correlati all'asserito disturbo.” Il motivo di appello è allora infondato. L'allegazione fattuale sottesa alla richiesta era effettivamente del tutto inadeguata. Non è tanto allora un problema solo di allegazione probatoria, ma di vera e propria carenza della allegazione fattuale, oltretutto, secondo quanto visto, neanche superabile attraverso l'invocato provvedimento di mutamento del rito.
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La liquidazione del danno morale, pur conservando infatti piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta tuttavia che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte (Cassazione civile sez. III, 24/07/2024, (ud. 21/06/2024, dep. 24/07/2024), n.20661); tanto più laddove, come nella fattispecie al vaglio, ad una condizione di intima sofferenza contribuisca un quadro complessivo ben più complesso. E' pur vero poi che a quegli oneri si deve accompagnare l'attenta considerazione da parte del giudice delle massime di esperienza e tuttavia l'assoluta lacunosità di quelle non consente neanche quella doverosa valutazione dei fatti sulla scorta delle regole di giudizio basate su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico – ambientale. Un attendibile criterio logico – presuntivo, funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico - relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Sez. 3, sentenza n. 25164, del 10/11/2020, cit.). Tenuto conto allora di quella lacunosità della allegazione iniziale, pur ritenendo di volersi avvalere di tale meccanismo, appare evidente l'impossibilità di pervenire ad una affermazione della sussistenza di quella sofferenza e della sua riconducibilità alla condotta colposa del convenuto. Si legge infatti in perizia quanto segue. La vicenda sanitaria oggetto di valutazione riguarda la IG , all'epoca dei fatti _1 di anni 84, che in data 20/02/2019 giungeva presso il PO di per dolore persistente in CP_1 ipocondrio destro associato a nausea e vomito. A seguito delle indagini cliniche e diagnostico- strumentali del caso veniva formulata diagnosi di pancreatite acuta da colelitiasi e coledocolitiasi e di seguito ricoverata. La IG , all'epoca dei fatti, era affetta da una serie di comorbilità, in parte _1 note ed in parte misconosciute, che tuttavia emergevano dalle indagini clinicodiagnostiche eseguite nel corso del ricovero ospedaliero. Si vuol fare riferimento alla cardiopatia ipertensiva ad evoluzione ipocinetico-dilatativa complicata da fibrillazione atriale, alla demenza senile di natura cerebrovascolare, alla insufficienza renale cronica, alla obesità patologica e alla epatopatia HBV correlata. Si tratta di un complesso quadro clinico suggestivo di un labile compenso emodinamico e metabolico il quale fu evidentemente posto a repentaglio dal subentrare quadro di acuzie legato alla pancreatite acuta con ittero di verosimile origine ostruttiva in calcolosi della colecisti. Inoltre in occasione degli accertamenti cardiologici eseguiti durante il ricovero oggetto di valutazione si registrava la presenza di una “cardiopatia ipertensiva ad evoluzione dilatativa con frazione di eiezione depressa” non approfondita con esami invasivi per volere dei familiari.
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La complicanza poi imputata alla struttura sanitaria de qua (infezione nosocomiale), ha tuttavia solo peggiorato la prognosi clinica della paziente con conseguente prolungamento del periodo di malattia rispetto all'atteso. Tuttavia ai fini della valutazione del danno di natura iatrogena appare doveroso considerare come le condizioni cliniche della paziente, legate alle gravi e complesse preesistenti comorbilita' (cardiopatia ipertensiva ad evoluzione ipocinetico-dilatativa complicata da fibrillazione atriale, da una demenza senile di natura cerebrovascolare, ad una insufficienza renale cronica, ad una obesità patologica e ad una epatopatia HBV correlata), alla luce delle caratteristiche e gravità, hanno senza dubbio ostacolato il recupero clinico e funzionale della paziente a prescindere dalla complicanza infettiva (endocardite batterica) risoltasi nel corso del complesso iter clinico e terapeutico. Pertanto la condizione esitale attuale non può assolutamente essere ricondotta causalmente, in maniera diretta ed esclusiva, alle predette condotte giuridicamente rilevanti quanto piuttosto ad una normale evoluzione delle coesistenti complesse comorbidità da cui era affetta la paziente che hanno di fatto inciso sulla qualità di vita della stessa a prescindere dalla intervenuta complicanza infettiva di natura iatrogena. Di conseguenza il danno iatrogeno causalmente riconducibile alla condotta censurabile posta in essere dai sanitari del P.O. di va necessariamente circostanziato al maggiore e più CP_1 prolungato iter clinico e terapeutico resosi necessario per via della complicanza infettiva di natura nosocomiale (endocardite batterica). Si viene pertanto a concretizzare un danno alla persona quantificabile, in sede di responsabilità civile, in un periodo di inabilità temporanea totale stimabile in giorni 45 (quarantacinque). Alla luce allora di tali convincenti acquisizioni, appare allora davvero arduo, anche volendo far ricorso alle massime di esperienza, poter affermare che specifica sofferenza e turbamento intimo, quale conseguenza di quello specifico evento, vi fu e fu effettivamente ascrivibile anche solo in parte alla condotta dei sanitari del nosocomio del quo, tenuto conto invece del quadro clinico sottostante complessivamente già molto critico. 10.6 Lamenta ancora l'appellante la mancata valorizzazione della voce di danno dinamico- relazionale. In ordine al c.d. danno esistenziale ritiene la Corte di dover aderire a quell'indirizzo interpretativo, recentemente avallato in sede di SS.UU., in virtù del quale, in presenza di una lesione all'integrità psico-fisica, il danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli ad un livello normale, cosicché quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tener conto per accertare in concreto la misura di tale danno ed adattarlo alle peculiarità del caso (Cass. III^ nrr. 10123/09, 9514/07, 9510/07 e 23918/06). All'indirizzo sin qui esposto, cui, come detto, la Corte ritiene con convinzione di dover aderire, parrebbe contrapporsi altro recente indirizzo che, almeno nell'esposizione dei principi, sembrerebbe prospettare, all'interno del danno non patrimoniale, una differenziazione tra danno morale soggettivo, danno biologico, come lesione all'integrità psico-fisica ed accertabile in sede medico-legale, e danno appunto esistenziale, quale pregiudizio che determina una modifica peggiorativa della personalità, da cui consegue uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi agli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare. In tale ambito si sono mosse di recente la II^ sezione della Corte di Cassazione con la decisione nr. 9861/07, la stessa III^ sezione con le decisioni nr. 2546/07, in realtà questa solo per rilevare, con quella spiegata “diversità ontologica”, la tardività, per novità della domanda, di una richiesta di liquidazione del danno esistenziale formulata oltre i termini preclusivi, e nr. 2546/07 per una del tutto particolare ipotesi di danno sessuale, la sezione Lavoro con le decisioni nrr. 5221/07 e 22551/06 e numerose decisioni in sede pagina 8 di 12 9
Contr di in materia di pubblico impiego e comportamenti violativi dell'art. 2043 cc da parte della PA (TAR Piemonte I^ nr. 2623/07 e TAR Lombardia IV^ nr. 1949/07). La sensazione allora che si ricava dalla lettura delle suddette ultime decisione è che al riconoscimento di una autonoma figura di danno esistenziale, al di là delle affermazioni in linea di principio fondate su una differenziazione dal biologico e quindi su una prospettabile cumulabilità con lo stesso, in quelle decisioni si pervenga nel momento in cui, accertata l'idoneità della condotta almeno colposa altrui a determinare uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con compromissione di ogni ambito relazionale, si prescinde completamente per le caratteristiche specifiche della fattispecie da una incidenza sulla integrità psico-fisica del danneggiato. Non a caso infatti quelle affermazioni risultano adottate in fattispecie, come i rapporti lavorativi, i rapporti con la PA, le ipotesi di ingiuria e diffamazione e nell'ambito del risarcimento del danno c.d. “parentale”, ove la condotta colposa altrui, pur non incidendo sull'integrità psico-fisica del danneggiato e che quindi non può essere riscontrabile a mezzo di valutazione medico-legale, è senza alcun dubbio idonea ad alterare il diritto a proseguire una vita normale. E proprio ripercorrendo l'incipit dell'indirizzo ancora propugnato dalle citate Cass. III^ nrr. 9514/07, 9510/07 e 23918/06, secondo cui, come visto, “in presenza di una lesione all'integrità psico-fisica il danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico”, sembrerebbe trovarsi conferma all'affermazione che laddove non si verifichi quella lesione, ma comunque si riscontri un'alterazione delle normali condizioni di vita, possa e debba trovare spazio una forma di risarcimento al danno esistenziale, anche se certamente meno pregnante rispetto al biologico, che, come detto, dove si riscontra, lo contiene proprio. Anche con riferimento allora a tale voce di danno, la parte appellante si limita sostenere come l'evento abbia generato un danno dinamico-relazionale per le inevitabili conseguenze che l'evento ha causato sulle ordinarie abitudini biologiche, familiari e sociali sia della paziente che poi dei suoi familiari. Non può esservi allora spazio per una ulteriore personalizzazione del danno con riguardo alla prima e per il riconoscimento di un danno esistenziale parentale in capo ai secondi. Anche con riferimento a tali voci in particolare, l'iniziale allegazione avrebbe dovuto far riferimento ad un effettivo peggioramento delle condizioni di vita e/o ad uno stravolgimento delle abitudini della paziente, e quindi poi eventualmente dei suoi familiari, tenuto conto solo dell'evento eziologicamente riconducibile al trattamento qui indagato, e non comparando invece in modo semplicistico le condizioni della donna antecedenti il ricovero e quelli successivi al ricovero stesso (così come di fatto allegato nelle richieste di prova orale pure già contenute in ricorso). Una compiuta ed assecondabile allegazione cioè avrebbe dovuto tenere conto solo della assolutamente marginale incidenza causale della specifica vicenda de qua nell'ambito di quel complesso quadro clinico. La parte attrice infatti veniva ricoverata per tutt'altre, gravi problematiche;
le sue attuali condizioni non dipendono dall'evento qui in valutazione;
dalla patologia imputabile Cont eziologicamente ai sanitari in servizio presso la convenuta è guarita in tempi brevissimi. Laddove allora l'istante allegava attraverso la formulazione dei capitoli di prova che:
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1) La IG prima del ricovero presso l'Ospedale Annunziata di _1 CP_1 (20.02.2019), era in buone condizioni di salute, provvedeva in modo autonomo alla cura della propria persona e della casa;
2) La IG preparava ogni giorno il pranzo per il figlio e per la di lui famiglia _1 (moglie e due figli) che viveva e vive al piano superiore alla propria abitazione;
3) La IG prima del ricovero in Ospedale (20.02.2019), era solita recarsi _1 quotidianamente nel negozio di alimentari gestito dal proprio figlio ( ), ubicato Parte_2 al piano terra del fabbricato in cui vive, ove si tratteneva per alcune ore;
4) Dopo il ricovero in Ospedale e sino alla attualità (data di redazione del presente ricorso), la IG vive allettata;
_1
5) La IG ha necessità di cure ed assistenza continue per l'intero arco della _1 giornata;
6) Alle cure e alla assistenza della IG hanno provveduto e attualmente _1 provvedono i propri figli e familiari;
7) e hanno instaurato con la madre un forte ed Parte_2 Parte_3 _1 intenso legame affettivo che si estrinsecava e si estrinseca nello svolgimento di una comune vita familiare, nonché nel continuo e reciproco riferimento per consigli e indicazioni circa le decisioni da assumere in relazione alla sfera personale, familiare e lavorativa;
8) I signori e , a seguito delle condizioni di salute in cui versa la Parte_2 Parte_3 IG , si sono allontanati in maniera forzata dalle proprie abitudini di vita e _1 dalle normali frequentazioni affettive e sociali;
offriva una allegazione fattuale del tutto sganciata dalla sua effettiva vicenda sanitaria e pertanto non ulteriormente assecondabile con approfondimenti istruttori di alcun tipo. 11.Con l'ulteriore motivo di appello si lamenta che l'ordinanza qui gravata, benche' abbia accertato la responsabilita' della struttura ospedaliera ed il nesso di causalita', liquidando il relativo danno in favore dei ricorrenti, abbia condannato questi ultimi a rifondere le spese di lite, sia pure in quota parte, in favore della resistente soccombente. Si lamenta in particolare l'omessa applicazione dei principi resi da Suprema Corte a SSUU nella sentenza n. 32061/2022, secondo cui:
“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”. Il motivo di appello è fondato, tenuto conto delle precisazioni che seguono. Nella invocata decisione infatti la Corte ha esplicitamente sussunto nella ipotesi della cd soccombenza reciproca sia l'ipotesi del rigetto di domande contrapposte sia quella del rigetto di alcuni capi. Si legge infatti nella decisione “Preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.”. pagina 10 di 12 11
Nella fattispecie al vaglio allora di questo Collegio, il rigetto non è stato limitato alla misura quantitativa inerente l'unico capo, ma ha riguardato: con riferimento alla il capo Pt_1 risarcitorio fondato su un preteso danno morale e esistenziale;
con riferimento ai familiari l'intero capo risarcitorio, fondato su un preteso danno parentale. D'altra parte però la domanda era stata comunque parzialmente accolta, sia pure per un ristretto numero di capi e sia pure in riferimento alla sola Pt_1 Il motivo di appello può pertanto trovare accoglimento, in relazione alla posizione della Pt_1 risultata in ogni caso parzialmente vittoriosa e giustificandosi allora la parziale compensazione in ragione di quel parziale accoglimento dei propri capi di domanda. Ciò allora significa che può trovare accoglimento l'appello formulato dalla in relazione al Pt_1 capo che l'ha condannata alle spese (anche di CTU come infra), nonostante fosse stata parte parzialmente vincitrice, mentre deve essere rigettato l'appello formulato dai familiari, interamente soccombenti in primo grado, salvo quanto infra. L'appello dei familiari e della deve infine trovare applicazione anche con riferimento alla Pt_1 Cont statuizione relativa alle spese di CTU, essendo comunque la parte maggiormente soccombente sul capo tecnico. Il parziale accoglimento del motivo inerente la CTU giustifica allora parziale compensazione delle spese anche nel rapporto ASL/familiari, con prevalenza tuttavia della soccombenza in capo a questi. A prescindere dal fatto che l'appello ha ad oggetto proprio il capo relativo alle spese, deve farsi comunque applicazione del principio secondo cui in relazione alle spese il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985).
Le spese vengono liquidate tenuto conto del valore del decisum sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24) per la presente fase.
P.Q.M.
Accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della ordinanza ex art. 702 bis cpc. cron n. 185/2023, pubblicata il 28.3.2022, Trib. Sulmona, dichiara compensate per metà le spese di lite nel rapporto e per l'effetto condanna Pt_1 CP_3 Parte_4 pagina 11 di 12 12
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Parte_5
C.F.: di: per il primo grado euro 259,00 per _1 C.F._1 esborsi ed euro 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero e con attribuzione all'avv.to Olindo Paolo Preziosi c.f.
, per il presente grado euro 355,50 per esborsi ed euro 2.100,00 per C.F._4 compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero e con attribuzione all'avv.to Olindo Paolo Preziosi c.f. ; C.F._4 dichiara compensate per 1/5 le spese di lite nel rapporto familiari e per l'effetto CP_3 condanna [ , Parte_2 C.F._2 Parte_3
[ ], in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di C.F._3
che liquida per il primo grado in euro 2.552,00 Controparte_5 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero e per il presente grado liquida in euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero; Cont pone le spese di CTU definitivamente al 70% su ed al residuo 30% su parti ricorrenti, in solido tra loro ed in parti uguali nei rapporti interni.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 30.6.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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