Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
2060/2020 RGAC
Il Tribunale, nella persona dei Sigg.ri:
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott. Pasquale Perfetti Giudice relatore estensore
Ha emesso SENTENZA
Sul ricorso di nata a [...] il [...] (CF: , residente in [...] C.F._1
Alpi 51, rappresentata e difesa dall'Avv. A n n a l i s a G e n t a ( C . F . : - P e c CodiceFiscale_2
) in forza di procura speciale rilasciata in data 03.08.2020, ed Email_1 elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Bra (CN), Corso Garibaldi n.8
Attrice
Avverso
, nato a [...], il [...], C.F.: attualmente domiciliato in CP_1 CodiceFiscale_3
Cuneo, al Corso Galileo Ferraris, 30, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Pera del Foro di Asti, C. F.:
[...]
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (10022) Carmagnola (TO), alla via C.F._4
Paolo Boselli, 7 – telefax: 011/01.500.60 - 011/18.98.10.09; telefono: 011/18.98.10.09; pec:
, ai quali indirizzi il nominato difensore dichiara di voler ricevere gli Email_2 avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134, 170 e 176 c.p.c. – in forza di procura alle liti in data
21.08.2020,
Convenuto
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni di parte attrice del 21.1.2025:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiects,
nel merito:
- pronunciare la separazione coniugale tra i Signori e , con addebito a Parte_1 CP_1 quest'ultimo e per l'effetto, ordinare al Comune di Bra di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Per_1 Per_2
- disporre l'affido esclusivo dei figli minori e disponendo, altresì, nel modo ritenuto Per_1 Per_2 necessario e opportuno in ragione di quanto dedotto in ricorso e in atti e disporre, nell'interesse esclusivo dei minori, che il nucleo famigliare venga preso/mantenuto in carico al Servizio Sociale territorialmente competente.
- disporre la collocazione dei minori presso la madre e regolare le modalità di visita e frequentazione tra il padre e i figli minori come segue:
- i week-end verranno trascorsi i figli con il padre o con la madre a settimane alterne, dal sabato alle ore
8.30 sino alla domenica sera alle 18,30; nel week-end trascorso con il padre, sarà cura di quest'ultimo prelevare e riaccompagnare i presso l'abitazione materna;
- nel periodo estivo, i trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi, periodo da concordarsi previamente entro il 30 maggio di ogni anno;
- il periodo delle vacanze pasquali verrà trascorso dai figli per metà con un genitore e per metà con l'altro enitore;
- le vacanze natalizie, verranno trascorse dai figli per metà con un genitore e per metà con l'altro, avendo cura di far trascorrere ai figli ad anni alterni, con uno o con l'altro genitore il giorno di Natale e il giorno di
Capodanno;
- le altre festività e ricorrenze nazionali (Ognissanti, Festa dell'Immacolata, Festa della Liberazione, Festa dei
Lavoratori e Festa della Repubblica) verranno trascorse dai figli con un genitore o con l'altro ad anni alterni;
- il giorno del compleanno dei figli il 7.12 e il 12.02, verranno trascorso dalla stessi ad anni Per_1 Per_2 alterni con un genitore o con l'altro;
In ogni caso adottare il provvedimento di affidamento e collocamento dei minori ritenuto più rispondente all'interesse dei medesimi, alla luce delle risultanze della TU e alle relazioni dei Servizi Sociali
- disporre che il sig avvii un percorso psicoterapeutico individuale che permetta la comprensione CP_1 del proprio funzionamento non solo in relazione al rapporto con la RA ma anche alle sue origini Pt_1 così come suggerito dai Consulente di parte e dal Consulente Tecnico d'Ufficio
- disporre a carico del un assegno di mantenimento a favore dei figli pari ad almeno CP_1
€.500,00 (€ 250,00 per ogni figlio) da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità l'anno o nella veriore somma dal Giudice determinanda oltre rivalutazione ISTAT e oltre al rimborso del 50% di tute le spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del
Tribunale di Ast;
- disporre che la madre percepisca, come già disposto, al 100% ogni emolumento a carattere previdenziale
(e assimilabile) concernente la prole;
- Con il favore delle spese, diritti, onorari, compensi, rimborso forfetario ed accessori di legge, compresi quelli di Ctu e di CTP.”
Conclusioni di parte convenuta del 7.1.2025:
“Tutto quanto sovra premesso, il SI , come sovra rappresentato, domiciliato e difeso, CP_1
INSISTE su tutte le domande già formulate con l'istanza per la modifica/revoca dell'ordinanza giudiziale notificata in data 01.10.2024 e contestuale istanza per l'affidamento congiunto della prole e riduzione del mantenimento, depositata dal resistente lunedì 07.10.2024, affinché sia DISPOSTA la rimessione in istruttoria della presente causa al fine di escutere i testi di parte resistente già indicati nelle memorie istruttorie e chiamare a chiarimenti il TU e i Servizi incaricati (dottoresse , e Per_3 Per_4
, affinché sia alle parti per capitolare e documentare nuovi fatti di Persona_5 Controparte_2 prova sopravvenuti alla scadenza dei termini perentori di legge, l'ultimo dei quali relativo al deposito della
III mem0ria ex art. 183 c.p.c. è risalente al 1° giugno 2021, e affinché sia alla RA CP_3 Parte_1
di produrre in giudizio tutta la documentazione attestante la propria attività lavorativa (contratto di
[...] lavoro e buste paga dall'anno 2022 ad oggi), e di fornire ogni più puntuale e documentata informazione ai sensi di cui all'art. 337ter u. co. c.c, in relazione alla propria situazione economica,
E CHIEDE CHE IL GIUDICE,
DATO ATTO che la RA sottratta ingiustificatamente all'interrogatorio formale all'udienza del CP_4
14.07.2023, VOGLIA RITENERE ammessi i fatti dedotti da parte resistente ex art. 232 c.p.c. ovvero in subordine VOGLIA FISSARE UDIENZA ANCHE AL FINE DI PROVOCARE l'interrogatorio formale della RA
e, in ogni caso, per CHIAMARE la RA e gli assistenti sociali incaricati a rendere chiarimenti Pt_1 Pt_1 sui fatti del 29.10.2024, descritti sommariamente nell'ultima relazione degli assistente, per poi in ultimo sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Previe le declaratorie del caso,
Contrariis Rejectis
Previa REVOCA/MODIFICA del provvedimento pronunciato in data 26.09.2020 dal Presidente del Tribunale di Asti e dell'ordinanza giudiziale notificata in data 01.10.2024 nel procedimento di separazione dei coniugi che occupa,
IN VIA ISTRUTTORIA
- AMMETTERE tutte le istanze istruttorie indicate nella propria memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c., depositata in data 07.05.2021 e quelle a prova contraria dedotte nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c., depositata in data 28/31.05.2021, nonché i capi di prova che verranno nel prosieguo articolati, da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”, con l'audizione dei testi già indicati e che verranno ulteriormente indicati nei termini prefiggendi dal Giudice, da sentirsi anche in materia contraria;
- DATO ATTO che la RA si è sottratta ingiustificatamente all'interrogatorio formale all'udienza Pt_1 del 14.07.2023, RITENERE AMMESSI i fatti dedotti da parte resistente ex art. 232 c.p.c. ovvero, in subordine, laddove reputi giustificata la mancata partecipazione della RA all'interrogatorio già disposto Pt_1 all'udienza del 14.07.2023, RIFISSARE udienza anche al fine di provocare l'interrogatorio formale della controparte;
- Previa DISPOSIZIONE d'idonea TU finalizzata a stabilire la capacità genitoriale e lo stato pscicologico di entrambi i coniugi;
IN VIA PRINCIPALE
- PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità alla moglie ex art. 151
c.c. per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e per tutte le ulteriori ragioni sovra svolte e per l'effetto autorizzare i coniugi a vivere separati, per le ragioni meglio precisate in atti;
- RESPINGERE le domande avversarie tutte, ivi comprese quelle di addebito della separazione al marito, di audizione dei minori e di TU medico legale psicologica e neuropsichiatrica sul solo SI e sui CP_1 minori, per le ragioni in atti;
- DISPORRE l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la residenza della madre, con le modalità di visita di seguito indicate:
a) a week-end alterni dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica ed un giorno a settimana con orari da concordare tra i genitori, eventualmente con l'intervento degli assistenti sociali;
b) la metà delle vacanze natalizie in modo da comprendere, ad anni alterni fra i genitori, il giorno di Natale
o quello di Capodanno;
c) la metà delle vacanze pasquali in modo da comprendere, ad anni alterni fra i genitori, il giorno di Pasqua
o quello di Pasquetta;
d) durante le festività infrasettimanali (sia civili, che religiose) in modo alternato fra i genitori;
e) durante le vacanze estive per tre settimane, di cui due consecutive, in periodi da concordare fra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
f) qualora viaggi e/o vacanze con uno dei genitori, concordati al di fuori dei periodi sopra indicati, dovessero pregiudicare il rispetto dell'alternanza, si applicherà il cd. “recupero”;
g) fatti salvi tutti gli eventuali ulteriori accordi migliorativi tra i genitori, anche tenuto conto delle esigenze e delle richieste dei figli;
i genitori dovranno curare alternativamente, ciascuno a proprie spese,
l'accompagnamento e il riaccompagnamento dei minori verso e da la casa paterna;
- DISPORRE che le somme di cui è beneficiario in ragione della sua invalidità Parte_2 siano gestite da entrambi i genitori;
- ORDINARE ex art. 89 c.p.c. la cancellazione dei righi da 13 a 16 di pag. 7 del ricorso introduttivo, e comunque dell'inciso «anche per il tramite del legale intervenuto a suo sostegno avv. Giovanni Pera», perché sconvenienti ed oltraggiosi;
- ORDINARE l'esibizione in giudizio dei tabulati e del contenuto dei messaggi alle compagnie telefoniche che gestiscono i numeri del resistente (cell. 338.6714800) e della RA (cell. 338.3623796) in Pt_1 particolare di quelli alla data del 12.05.2020;
- ORDINARE la produzione e l'esibizione in giudizio del libretto postale intestato al minore su Parte_2 cui sono state e sono depositate le somme di cui il minore in ragione della sua invalidità è percettore, nonché la produzione e l'esibizione in giudizio della documentazione comprovante la necessità dei prelievi e dei pagamenti effettuati a far data dal mese di luglio 2020 ad oggi, nonché la produzione e l'esibizione in giudizio delle polizze assicurative e degli investimenti postali intestati alla RA;
Pt_1
- ACCERTARE la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della RA , ORDINANDO alla Pt_1 stessa la produzione delle buste paga e delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché ogni documentazione atta all'accertamento della situazione economico-patrimoniale della medesima, ivi compresi gli estratti relativi ai conti correnti bancari aperti dalla stessa, e DISPONENDO gli opportuni accertamenti di natura fiscale e tributaria al riguardo anche ex art. 155quinquies disp. att. c.p.c., se ritenuto anche a mezzo di polizia tributaria ex art. 5, comma IX, l. 898/1970;
- ASSEGNARE la vettura Hyundai Tucson, targata: FK 005 TL, al SI , dando atto che la RA CP_1
ha già dismesso la VW Polo, targata BD 267 FV;
Pt_1 - DISPORRE a carico del SI l'obbligo di contribuire al mantenimento dei soli figli versando il CP_1 complessivo importo di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche e sanitarie non coperte dal SSN, nonché le spese ludiche, sportive e scolastiche previamente concordate e documentate, come da Protocollo del Tribunale di Asti.
L'assegno unico sarà ripartito tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
- per le ragioni sovra esposte ACCERTARE e DICHIARARE la violazione dei doveri coniugali posta in essere dalla ricorrente, nonché la manifesta infondatezza della domanda avversaria volta ad ottenere l'affidamento (esclusivo) dei figli, e per l'effetto DICHIARARE TENUTA e CONDANNARE la RA al Pt_1 risarcimento di danni anche ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi, se del caso, in via equitativa.
Con vittoria di spese, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario ex lege.
Con espressa riserva di agire anche ex artt. 708 e 709 c.p.c. ed in separata sede penale e civile a tutela di tutti gli ulteriori interessi e diritti del SI .” CP_1
OSSERVATO
Parte attrice proponeva ricorso per separazione giudiziale, con richiesta di addebito.
Deduceva:
Che dal matrimonio sono nati due figli: , nato a [...] in data [...], e Parte_2 Per_6
, nata ad [...] in data [...];
[...]
Che il minore risulta affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo, cosiddetto Parte_2 autismo, producendo anche copia del documento di riconoscimento, proveniente dalla commissione medica AS (doc. 3 attoreo) [a tale proposito, si evidenzia la assoluta inopportunità di procedere ad audizione in sede processuale del ragazzo, ciò che importerebbe, data la condizione dello stesso, un inutile stress emotivo, con ricadute potenzialmente dannose in danno del minore;
risultando peraltro l'adempimento, nel caso concreto - viste le plurime fonti informative tecniche acquisite, mercé contributo peritale e relazioni dei Servizi - anche del tutto superfluo];
Che la casa coniugale è sita in Bra (CN) Via Cacciatori delle Alpi 51, ove risiede il nucleo famigliare (doc. 4) e viene condotta in locazione, con canone pari ad Euro 480,00 mensili (doc 5);
Che il convenuto lavora presso la azienda Michelin Italiana, sede di Cuneo, percependo uno stipendio mensile medio pari a € 2.300,00;
Che la ricorrente lavora presso il gruppo Vezza Alba Spa, in Grinzane Cavour, e percepisce uno stipendio mensile pari ad Euro 1.350,00;
Lamentava, da parte del marito, una condotta, sin dall'inizio del regime coniugale, di scarsa collaborazione, ed un atteggiamento improntato a pessimismo, e perenne umore cattivo, venuto poi a peggiorare alla emersione, in capo al primogenito, della patologia sopra descritta.
A fondamento della azione per addebito della separazione, la ricorrente deduceva esser “…Il fallimento del matrimonio, dipeso esclusivamente dal comportamento del marito, dovrà essere a lui addebitato sia in ragione della malattia psichiatrica e psicologica da cui è affetto che egli non riconosce e per la quale è in cura solo presso il medico di base, che rende intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi ed è di grave pregiudizio peri figli minori, sia in ragione del comportamento aggressivo ed ingiurioso del resistente nei confronti della moglie e dei figli stessi e sia per le intrattenute relazioni extraconiugali.
La violazione dei doveri coniugali consiste proprio nell'aver privilegiato la propria malattia, peraltro disconoscendola o sminuendola, rispetto alla relazione coniugale e ciò, se pure può essere la conseguenza di una sofferenza psichica importante, non può non essere valutata nello stesso tempo come la causa del logoramento e della rottura del rapporto coniugale.
Proprio il protrarsi nel tempo della malattia psichiatrica accompagnato al rifiuto di cure specifiche, costituisce la causa dell'intollerabilità della convivenza per lo stress psicologico che la malattia psichiatrica provoca nelle persone conviventi, per la tendenza all'aggravamento e per le conseguenze sulla salute fisica e mentale, per il grave deterioramento delle relazioni personali, specie quelle più strette, che ne deriva. Si tratta di una presunzione che trova la sua conferma nell'esperienza medica e sociale. Il comportamento del resistente contrario ai doveri coniugali di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia nonchè l'impatto fortemente negativo di tale comportamento sull'affectio coniugalis, è stata tale tale da condurre a una crisi irreversibile del matrimonio. Cass. 11 novembre 2013, n. 25843,
Il SI , come sopra descritto, ha iniziato e portato avanti una o più relazioni extraconiugali, CP_1 pertanto sussiste violazione del dovere riguardante l'obbligo di fedeltà ed la conseguente addebitabilità della separazione.
E ancora più grave il sig. ha maltrattato la coniuge con continue violenze psicologiche e fisiche, CP_1 anche in presenza dei figli minori, ingiuriandola, minacciandola di farla impazzire, sminuendola, denigrandola, percuotendola, minacciandola con una mazza da baseball, sferrandole un violento calcio sul sedere, ecc.. come si può evincere dall'Ordine di allontanamento emessa dal Giudice Di Naro del tribunale di
Asti allegato al doc. 10…”
Chiedeva altresì volersi disporre, in proprio favore, l'affido esclusivo della prole.
Parte convenuta, nelle proprie comparse di risposta, negava la fondatezza degli avversi assunti.
Lamentava aver la madre, semmai, commesso plurime e gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, deducendo che ad aver “fatto uso di alcool è stata la RA , che subito dopo il periodo Pt_1 emergenziale, ha chiesto ed ottenuto dal padre la fornitura di ben sedici bottiglioni di vino, che ha consumato in tempi davvero esigui (doc. 6)”; e di aver scoperto che, in diverse occasioni, pendente lockdown nell'anno 2020, “i minori, senza che il padre fosse stato minimamente informato, hanno pernottato presso i nonni materni, ove erano stati accompagnati dalla ricorrente, in spregio alle prescrizioni di legge che vietavano nel mese di marzo e aprile 2020 gli spostamenti.”
A fondamento della propria domanda per addebito, deduceva poi:
“Se proprio vuole imputarsi una qualche responsabilità nella e per la crisi del rapporto coniugale ciò vale in via esclusiva per la RA , la quale, a far data dal mese di giugno 2019, improvvisamente, senza Pt_1 fornire alcuna spiegazione, ha manifestato insofferenza nel rapporto di coniugio, dedicando molto del suo tempo libero a chattare, nel chiuso della camera da letto o in bagno, con terze persone di cui mai non voluto rivelare l'identità. La ricorrente ha inoltre violato reiteratamente i doveri nascenti dal vincolo matrimoniale, primo fra tutti quelli di reciproca assistenza morale, tra i quali rientrano anche i rapporti sessuali tra coniugi, che la moglie ha sistematicamente rifiutato di avere con il marito a decorrere dall'inizio del mese di novembre 2019.
L'astensione sessuale ed anzi il continuo e più in generale il “respingimento” del marito operato dalla RA , il costante rifiuto del benché minimo contatto fisico con il coniuge e l'impossibilità di Pt_1 comprendere le reali ragioni alla base della condotta della moglie hanno gettato il resistente in uno stato di frustrazione, umiliazione e disagio: il SI si è sentito non accolto dalla moglie ed il rifiuto CP_1 della vita intima è stato dallo stesso avvertito come rifiuto della propria persona in generale. A ciò si aggiunga che la moglie non ha mai fornito alcuna spiegazione alla sua condotta e spinta costantemente dall'ira ingiustificata, da moti aggressivi e da velleità persecutorie, ha dato più volte dimostrazione di essere letteralmente incapace di intrattenere un proficuo dialogo.
Come non ricordare quanto occorso sempre nel mese di maggio 2020. Mentre il SI era al CP_1 telefono sul balcone di casa, la RA , senza ragione, ha cominciato ad inveirgli contro e, dopo Pt_1 averlo trascinato per un braccio all'interno dell'abitazione, ha proseguito, con urla e strepiti, ad insultarlo: i vicini di casa della coppia non avranno difficoltà a confermare i fatti appena narrati.
La condotta della moglie, frutto di un disegno preordinato, è tanto più deprecabile e non scusabile ove si consideri la persistente, sistematica dissimulazione posta in essere nel corso dei mesi dalla ricorrente e l'assenza di comportamenti similari e/o reattivi del marito.
5. SULLA VIOLAZIONE RIPETUTA E SISTEMATICA DA PARTE DELLA DEI DOVERI DI Parte_3
ASSISTENZA E LEALTÀ.
A corroborare le asserzioni sovra riferite sta la violazione ripetuta e prolungata da parte della RA Pt_1 dei doveri di lealtà, rispetto e in ogni caso di correttezza e di reciproca assistenza.
Così, controparte sottace di riferire che ha più volte additato a parenti ed amici il deducente come persona
“da nulla”; che in plurime occasioni ha invitato il marito, pubblicamente e con atteggiamenti sprezzanti, ad andarsene di casa, non senza prima averlo dileggiato e ferito nella propria autostima, nell'identità personale, e non senza esternare giudizi negativi sulla sua persona.
La RA si duole del graduale deterioramento del clima familiare, ma non dice che al minimo Pt_1 accenno di parola del marito, ella va letteralmente in escandescenza e con urla e strepiti, chiaramente uditi ed udibili dai vicini di casa in più occasioni, si rivolge al coniuge con insulti e parolacce alla presenza dei figli, minacciando peraltro ad ogni piè sospinto di chiamare Carabinieri e assistenti sociali.
S'insta, però, sin d'ora, affinché il Tribunale adito, attesa la manifesta infondatezza della domanda avversaria volta ad ottenere l'affidamento (esclusivo) dei minori, voglia considerare e negativamente valutare, il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli e conseguentemente condannare la RA al risarcimento del danno per Pt_1 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c…”
Nella fase presidenziale, il tribunale adottava i provvedimenti indifferibili, secondo il tenore che segue:
“Rilevato:
- che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo;
- che vanno adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti (entrambe res. in Bra) e dei due figli minori, (nato a [...] in data [...]) e (nata ad Alba in [...]_6 data 12.02.2015);
- considerato che il dissidio tra i coniugi – ferme le reciproche domande di addebito - verte sia sul regime di affidamento dei minori (che il solo resistente insiste per mantenere condiviso), sia sull'entità del contributo al mantenimento dei figli;
questioni che saranno specificamente oggetto di accertamenti/approfondimento istruttorio;
allo stato, in via provvisoria, ferma appunto ogni successiva indagine/allegazione, valgono i seguenti riscontri;
- con riferimento al regime di affidamento:
a) ordinanza del GIP del Tribunale di Asti del 20/7/20, recante misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare (a carico del ) oltrechè divieto di comunicare e di avvicinarsi alla casa e ai luoghi CP_1 abitualmente frequentati dalla (doc. n. 10, fasc. ricorrente); pende, inoltre, giudizio immediato (con Pt_1 prossima udienza al 1/2/21, doc. nn. 13 e 20), procedimento avviato su querela della , tra l'altro, con Pt_1 imputazione a carico del ex art. 572 c.p. (maltrattamenti); CP_1
b) relazione medica (visita psichiatrica del da parte del dott. del 18/8/20, prodotta CP_1 Per_3 dalla stessa Difesa resistente, doc. n. 7) relazione che pur, allo stato, escludendo patologie a carico del resistente, riporta espressamente: “(…) poteva sulla base del dato anamnestico ipotizzarsi una diagnosi di disturbo dell'adattamento con sintomi misti di depressione e di ansia nel periodo ricompreso fra marzo e aprile 2020”; periodo cui, a quanto consta, risultano per lo più risalire appunto i fatti di cui alle citate
(pendenti) imputazioni;
risulta, in particolare, la prescrizione di psicofarmaci (antidepressivi/ansiolitici) da parte del dott. , medico di famiglia, cui lo stesso si era rivolto, circostanza correttamente Per_7 CP_1 annotata nella relazione a p. 4 – psicofarmaci di cui, a quanto consta, autonomamente il resistente ha poi interrotto l'assunzione -;
c) occorre, inoltre, considerare che a far data dall'allontanamento (giudiziale, cit. decr. GIP 20 luglio 2020) del i minori – evidentemente in una con le cautele imposte dalla pandemia – non hanno più avuto CP_1 modo di coltivare alcuna relazione col padre, neppure a distanza;
va certamente considerata poi la particolare condizione di fragilità in cui versa che risulta affetto da autismo e che necessita Per_1 evidentemente di cure e assistenza speciali – significativo, in sede presidenziale, il ridimensionamento paterno “(…) è venuto fuori che non è autismo nel senso che non è in grado elevato, è una sindrome Per_ pervasiva dello sviluppo al centro di Alba, c'ero anch'io, so che lo segue la dott. ” ma, allo Pt_4 stato, non risultano allegati riscontri medici a supporto di una diversa patologia ovvero di percorsi alternativi di cura/altri adempimenti a cura del resistente -; si consideri poi che i minori hanno assistito alle liti spesso violente dei genitori (in particolare, da ultimo, proprio per i fatti oggetto delle citate imputazioni); che lo stesso comprensibilmente nel corso di questo ultimo anno difficile (per la pandemia e CP_1
l'acuirsi della crisi familiare) ha chiesto e ricevuto sostegno medico, segnatamente, psicofarmacologico;
resta che, allo stato, in assenza di accertamenti definitivi (sanitari e giudiziari) ed evidenze specifiche di danno per i minori, in una con l'esigenza di preservare il collegamento padre-figli per la sopravvivenza stessa del legame genitoriale ebbene si ritiene opportuno attivare i Servizi Sociali e di psicologia per la presa in carico del nucleo ed il suggerimento di ogni adeguata misura che consenta la frequentazione, inizialmente, in luogo neutro del con i figli;
con ogni opportuna prescrizione di tempo e di modo e CP_1 di suggerimenti di assistenza che i professionisti dei Servizi riterranno di predisporre per il nucleo e, specificamente, per strutturare gli incontri padre-figli; si invitano, inoltre, entrambe le parti a valutare l'opportunità di iniziare percorsi specifici di ausilio individuale/alla genitorialità;
- con riferimento, infine, al contributo di mantenimento, le parti hanno dichiarato di non avere patrimoni di sorta (la ricorrente ha poi ricordato alcuni investimenti mobiliari, tra cui un deposito di Euro 14.000); i rispettivi redditi, analiticamente, ammontano ad Euro 1.350,00 per la ricorrente - che riceve altresì accompagnamento di Euro 520,00 per le necessità del solo -; la donna convive stabilmente, senza Per_1 soluzione di continuità, nella casa familiare con i due figli dei cui bisogni quotidianamente si occupa;
il ha invece dichiarato di percepire Euro 1.780,00 (compresi straordinari); entrambi – a seguito CP_1 dell'allontanamento - con un affitto a carico, maggiore quello di cui è onerata la ricorrente
(rispettivamente, Euro 480,00 la – per poter continuare ad abitare la casa familiare di Bra - e Pt_1 controparte Euro 430,00 oltre accessori) e un auto in uso (con la precisazione che la Polo della ricorrente è più piccola e più usurata della Tucson del resistente); non ci sono spese di spostamento (a parte le esigenze di lavoro, il resistente a Cuneo la ricorrente più vicino, a quanto consta, a Vezza d'Alba), entrambe le parti risultano risiedere a Bra;
si ritiene complessivamente, allo stato, di prevedere un assegno perequativo a titolo di contributo al mantenimento dei figli, a carico del , nella misura, provvisoriamente, di Euro CP_1
500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Ferma l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente che continuerà ad abitare con i figli minori;
P.Q.M.
- Autorizza le parti a vivere separate;
- Dispone l'affidamento esclusivo dei due figli minori alla ricorrente;
- Assegna la casa familiare alla stessa;
Pt_1
- Dispone che il versi alla ricorrente – a titolo di contributo al mantenimento dei due figli - un CP_1 assegno di € 500,00 mensili (250,00 Euro per ciascun figlio), rivalutabili secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN e formative) ove possibile previamente concordate e, in ogni caso, successivamente documentate;
- Incarica il Servizio Sociale e il Servizio di psicologia della presa in carico del nucleo e, inoltre, il primo della predisposizione di luoghi neutri per garantire, nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, la frequentazione padre-figli; previo concerto con le parti e ferma ogni esigenza dei minori – in particolare, di cura e di cautela per ” CP_5
Nulla questio, nella presente sede, quanto alla domanda per separazione, essendo palese, anche alla luce della estrema conflittualità tra i coniugi, e delle peculiari problematiche emerse, la intollerabilità di una ipotetica prosecuzione della convivenza.
Quanto alle domande di addebito:
le stesse non paiono meritevoli di accoglimento, alle luce delle prospettazioni che le parti hanno sviluppato,
a fondamento delle reciproche azioni.
La ricorrente (che, in sede di precisazione definitiva delle conclusioni, NON ha reiterato le proprie istanze per prova orale, così rinunziandovi) censura:
a) Condotte sin da inizio matrimonio “opprimenti” del marito, anche legate ad una pretesa patologia psichiatrica, a questi attribuita, non essendovi tuttavia sufficiente riscontro né alle prime, né ad un simile quadro diagnostico, che non emerge neppure dal tenore della TU (cfr. meglio infra). E' bensì documentale che il , per un breve lasso temporale, abbia fatto uso di farmaci, finalizzati a CP_1 trattare stati di ansia (cd psicofarmaci) purtuttavia ciò essendo un unicum nella storia personale della parte - peraltro con una durata molto limitata nel tempo (pochi mesi), ed in un momento nel quale, assommandosi le difficoltà personali, legate alla crisi matrimoniale, al più generale quadro ansiogeno dettato dalla pandemia cd covid, la psiche del ha evidentemente affrontato un CP_1 periodo acuto di stress, meritevole di trattamento farmacologico, ma presto rientrato. Le censure della attrice, in parte qua, sono dunque inconferenti;
b) È ben vero che, in data 13.10.2020 veniva emessa dal Tribunale di Asti sentenza n.217/2020 ex art. 444 cpp, nei confronti del , imputato nel procedimento n. 1976/ 2020 Rgnr (doc. n. CP_1
29 attoreo), in relazione a condotte di maltrattamento in danno della moglie, come analiticamente indicate nel capo di imputazione ivi rinvenibile. Al di là del rilievo, per cui la prevalente giurisprudenza di legittimità NON attribuisce alla sentenza ex art. 444 cpp valore di ricognizione delle condotte contestate, in ogni caso i fatti, denunziati nella detta sede, collocandosi tutti (cfr. capo di imputazione) nel corso dell'anno 2020, quando la crisi coniugale era già esplosa, ed anzi la ricorrente già aveva maturato la intenzione di intraprendere il giudizio presente (come anche dedotto in ricorso) dette condotte, quando anche esistenti, non potrebbero avere efficacia causale, rispetto alla crisi coniugale, requisito necessario ai fini della pronunzia di addebito;
c) La ricorrente lamenta, infine, violazione dei doveri coniugali, quanto alla gestione del figlio Per_1
MA VERITA', per come emerso con chiarezza dagli accertamenti peritali (si rimanda infra per la analitica disamina delle risultanze di TU) il vero punto di frattura, nella vita della coppia (ciò che appare umanamente molto comprensibile) interveniva, quando il primogenito manifestava le già menzionate problematiche legate alla condizione di autismo.
Più che individuare una ragione di biasimo per l'uno o l'altro genitore, può affermarsi, secondo comune esperienza, che una simile evenienza, inattesa e fulminea, poneva in crisi la resilienza psicologica delle parti
– sul punto, il padre sembra esser stato, come visto, più duramente colpito dalla malattia del figlio - tanto tuttavia integrando una umana debolezza, più che una plausibile ragione di addebito della separazione.
La domanda attorea va dunque respinta.
Quanto alla contrapposta domanda di addebito del , essa si basa sulla asserita negazione, da parte CP_1 della moglie, a partire dal 2019, di qualsiasi contatto fisico;
e su una presunta relazione extraconiugale, che avrebbe avuto principio a partire dall'anno 2018.
Si osserva come la difesa convenuta abbia insistito per le prove orali formulate in atti – circa 260 capi – peraltro ripetitive, sovrabbondanti, ed in ultima analisi inconferenti alla soluzione del giudizio, tenuto conto che:
buona parte della capitolazione afferisce alle dinamiche degli incontri tra padre e figli, monitorate dai
Servizi, sui quali incontri ha tuttavia relazionato per iscritto, adeguatamente, il servizio gerente;
ma anche la capitolazione, riguardante le asserite condotte (sopra descritte) attribuite alla moglie, è irrilevante alla soluzione del giudizio, essendo comprovato, per come detto, che la crisi coniugale debba fondarsi su circostanze oggettive (la emersione della patologia di al periodo in Per_1 Parte_5 cui la avrebbe (in ipotesi) coltivato la censurata relazione, nel contempo negandosi al marito. Pt_1
Mancherebbe quindi, sempre e comunque, un nesso causale, tra le ritenute condotte attribuite alla moglie, e il fallimento del rapporto.
Con il che deve confermarsi la reiezione delle istanze di prova della difesa convenuta.
E rigettarsi la richiesta di addebito.
Per ciò che attiene alle modalità di affido,
nonostante le inziali criticità, afferenti alla figura paterna, nelle more del giudizio le modalità di incontro tra i minori ed il padre erano oggetto di una progressiva liberalizzazione, come evincibile dalla cronistoria delle relazioni svolte dai Servizi, essendo comunque qui richiesta, in sede di precisazioni, anche dalla difesa attorea, la previsione di un calendario, che contempli incontri “liberi” tra il resistente e la prole, in modo piuttosto ampio (cfr. conclusioni definitive).
Tanto, alla luce delle dinamiche positive, quanto al rapporto con la figura paterna, rispetto alla quale i
Servizi evidenziano grande affetto, sin da principio, da parte dei ragazzi, dandosi anche atto della totale liberalizzazione degli incontri, a partire dalla fine del 2023, con esiti positivi, nei rapporti tra prole e genitore.
Laddove, per contro, emerge in atti un sempre più aspro conflitto, tra i genitori, ciò che, come infra si vedrà, vale ad incidere sul regime di affido in concreto praticabile. A tale fine, pare invero decisivo quanto acclarato in sede di TU (dott.ssa ) con elaborato Persona_9
(ampiamente e congruamente articolato, e che appare scevro da vizi logici o metodologici) in data
1.4.2022, ove è anche svolta una precisa disamina personologica delle parti,
per evidenziare infine che:
“…La cospicua documentazione sia giuridica che psicosociale evidenzia una conflittualità agita e mantenuta tale dal sig. con modalità che ben rappresentano lo stato vessatorio nei confronti della sig.ra CP_1
. Pt_1
In più occasioni con i servizi e all'inizio alla presenza dei figli attacca la madre riportando inadeguatezze rispetto alla loro gestione, con accanimento che fa pensare ad un disturbo psichiatrico conclamato. Grazie alla somministrazione di test proiettivi si ha contezza delle capacità psichiche del sig. , che ha una CP_1 cultura di base che si poggia sulla denigrazione del femminile e su tratti di carattere espressi rigidamente ( vedi seguito).
La osservazione della coppia dei due bambini pone in evidenza una gravità, ma in particolare la gravosità di da sempre gestito dalla RA, poiché il padre non ha accettato la patologia del figlio come si Per_1 evidenzia nel primo colloquio di coppia. Vi è una fatica a seguire e vi è un adattamento del contesto Per_1 familiare, anche di , ossia viene da tutti descritto come tranquillo, collaborativo. Ad esperienza di Per_2 questa Consulente, egli non presenta tratti autistici passivi ossia non sembra che vi sia una aggressività diretta, tuttavia si evidenzia una instabilità importante, che potrebbe portare un discontrollo degli impulsi.
La madre e forse le persone di fiducia riescono attraverso la voce a riportarlo alle regole, il che al momento comporta un equilibrio stabile ma di certo è necessario vigilare affinché in una fase di scompenso non si porti con aggressività contro l'altro. Si ricordi come abbia eluso la sorveglianza degli adulti in luogo neutro, entrando nell'auto del nonno e togliendo il freno a mano.
Per questa consulente non è possibile escludere un passaggio ad una condotta aggressiva di in Per_1 futuro, su stimolazione ambientale.
Le modalità di funzionamento dei due genitori, in particolare del sig. , hanno comportato la CP_1 necessità di un approfondimento psicodiagnostico, per cui in accordo con i CCTTPP si è chiesto alla dott.sa Per_1 di somministrare test di , per valutare la loro struttura di personalità. Si riportano le Per_11 risultanze dei test…”
“Si ipotizza che il Signor abbia un funzionamento in area nevrotica, con adeguata lettura della CP_1 realtà. Sono presenti dimensioni di conflitti intrapsichici e disequilibrio interiore sostenuto da un controllo rigido di elementi pulsionali dirompenti. È presente una inclinazione al compiacimento e alla centratura su di sé, a fronte di scarsa autostima, che lo rendono poco autentico e caratterizzato da aspetti di tipo narcisistico in cui l'altro più che oggetto relazionale sembra essere sostegno per alimentare il proprio sé, in particolare il femminile verso il quale è presente una svalutazione.”
“Si ipotizza che la RA abbia un funzionamento in area nevrotica, con adeguato esame e senso di Pt_1 realtà. L'altro è oggetto relazionale integro e autonomo, ma fortemente ricercato nel tentativo di fortificare gli aspetti ansiosi che pongono la RA in una posizione di ricerca di appoggio e bisogno di riconoscimento.”
Conclusioni e risposta al quesito
Letti gli atti, osservati i due genitori ed i minori, valutate le dinamiche relazionali tra gli adulti, si può così rispondere al quesito dell'Ill.issimo Sig. Giudice dott.sa Amisano:
Si suggerisce al Giudice per completare la risposta al quesito: Il sig. è un uomo di anni 51, che si presenta con modalità rigide ai colloqui, poco empatico CP_1 nella sua definizione affettiva, orientato nello spazio e nel tempo, il corso del pensiero globalmente appare adeguato sul piano del contenuto e della forma. Traspare una idea prevalente di tipo persecutorio come un elemento ossessivo/intrusivo, rispetto al procedimento penale attivato dalla segnalazione/denuncia della RA, per cui è stato condannato con una sua scelta di rito abbreviato, cui non ha fatto seguire una richiesta di revisione della condanna.
La sig.ra è una donna di 48 anni, che presenta un livello di ansia e timore, che però non Parte_1 costituiscono patologia psichiatrica, ma sono reattivi ad una serie di difficoltà ambientali.
Le cure di sono state interamente delegate alla RA, che ha sempre spinto il padre verso Per_1
l'accettazione anche adesso in consulenza, fornendo i nomi dei curanti ed i recapiti: ella ha sempre garantito al figlio attenzioni, ma anche contenimento sacrificando il proprio tempo. Inoltre ha favorito anche uno sviluppo adeguato a che ha avuto un buon sviluppo personologico, che non ha subìto Per_2 disattenzioni da parte del contesto familiare, nonostante la presenza di un fratello disabile.
è un ragazzino di 11 anni, che presenta una grave sofferenza psichiatrica, dovuta ad un quadro di Per_1
Disturbo pervasivo dello sviluppo sec. DSM 5.
La categoria diagnostica dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (pervasive developmental disorder, PDD), in contrapposizione ai disturbi specifici dello sviluppo (specific develomental disorder, SDD), è un gruppo di disturbi caratterizzati da ritardi nello sviluppo di molteplici funzioni di base tra cui la socializzazione e la comunicazione. Tra i disturbi pervasivi dello sviluppo vi è l'autismo.
L'insorgenza di disturbi pervasivi dello sviluppo si verifica durante l'infanzia, ma la condizione di solito non viene identificata fino a quando il bambino non ha circa tre anni.
è una bambina di sette anni, che si presenta adeguata e solare, sebbene nel materiale associativo Per_2 si presenta più cupa e sofferente. Ha una buona tenuta sociale e sta rappresentare il proprio mondo interno con semplicità e vivacità. Si mostra legata ad ambedue i genitori, e non è suggestionata o influenzata dalla madre contro il padre
Rispetto alle funzioni genitoriali del sig. vi sono degli elementi pregiudizievoli sull'attuale oltre che CP_1 un rifiuto del figlio disabile con condotta omissiva rispetto alle cure e delega alla madre della ricerca dei presidi più opportuni,.
Si coglie come in modo evidente non conosca il progetto riabilitativo di tipo psicoeducazionale del figlio probabilmente per l'ostilità ad accettare i disturbi neuropsichiatrici, con tendenza alla sminuizione della portata di gravità e gravosità.
Per quanto riguarda l'analisi delle funzioni genitoriali, si ritiene che il SIe mostri delle carenze, sebbene sia emerso il suo impegno nel percorso peritale.
Per quanto riguarda l'esercizio della funzione triadica, non ha mostrato, in passato, ma neanche adesso le risorse necessarie per sostenere la figura genitoriale materna.
Rispetto alle funzioni genitoriali è certamente evidente che la sig.ra persegua l'obiettivo della Pt_1 partecipazione, dell'attenzione e del contatto affettivo del genitore, anche separato, verso i propri figli
[...]
, 2011), ma non viene accettato dall'altro. Persona_12 Persona_13
Anche per quanto riguarda la comunicazione fra lei e i figli, si evidenziano, durante i colloqui, sia una buona sintonia fra loro, sia una complicità funzionale (funzione rappresentativa e comunicativa). Rispetto alle altre funzioni, predittiva e normativa, si può confermare la presenza delle stesse, valutando il notevole adattamento dei bambini, sia al contesto peritale, sia ai contesti sociali raccontati dalla madre nei colloqui, sia alla fase evolutiva. Inoltre, la sig.ra nonostante il carico lavorativo, ha molte capacità Pt_1 organizzative, utili a gestire una regolarità quotidiana, fondamentale per la sua crescita. Infine, si ritiene che abbia potuto adempiere all'esercizio della funzione triadica, in quanto il padre ha sempre agito una conflittualità volta ad attaccare la stessa, portando su di lei recriminazioni soggettive.
Non vi è mai stata una sollecitazione nei figli al rifiuto del padre, anzi a parere della scrivente, ha cercato in tutti i modi di sostenere il ruolo paterno, venendo meno alle sue possibili ferite emotive dovute alla condotta del sig. , non riconosciute ma vissute come frutto di un attacco nei suoi confronti (rovesciamento CP_1 del ruolo da maltrattante a vittima).
1. Affido esclusivo rinforzato alla madre, sig.ra secondo modello di Milano, anche per la Parte_1 presenza di condanna penale riguardante maltrattamenti (convenzione di Istanbul);
2. Collocazione presso la madre;
3. Liberalizzazione degli incontri con lenta gradualità correlato ad un percorso sulle funzioni genitoriali: un pomeriggio stabile (che permetta ai bambini di mantenere le proprie attività di sport e studio) alla settimana dall'uscita di scuola sino a prima di cena, con riaccompagnamento del padre a casa dei nonni materni per un mese;
4. In seguito introduzione del sabato o la domenica dalle 10 alle 19, con accordo con i servizi sulle modalità di accompagnamento ogni settimana;
se non vi sono difficoltà (monitoraggio costante dei servizi sociali) dopo un mese week end alterni senza pernotto;
5. In estate (luglio/agosto 2022) un week end dal venerdì alla domenica sera entro le 19.
6. Da settembre 2022 week end alterni con un pomeriggio alla settimana senza pernotto, enella settimana senza week end, un pomeriggio con pernotto ed un pomeriggio senza pernotto.
7. Vacanze di Natale 2022 dal 24 dicembre al 30 dicembre con il padre e il restante periodo di vacanze con la madre, alternando l'anno successivo.
8. Nel 2023 due settimane disgiunte di vacanze estive per il padre salvo diversi accordi;
ponti ed altre festività alternati.
9. Presa in carico dei servizi sociali che dovrà vigilare e segnalare eventuali condotte che impediscono l'attuazione delle indicazioni della frequentazione.
10. Si ritiene meritevole di attenzione un progetto psicoeducazionale per il padre.
Si ritiene importante la creazione di una rete di monitoraggio del Servizio Sociale con Agenzie Istituzionali
(Istituto Ferrero) che permettano a ed a di riavvicinarsi liberamente al padre e nel Per_1 Per_2 contempo una ricomposizione della conflittualità tra padre e madre, oltre che ridurre le rivendicazioni e le recriminazioni del padre…”
Va sottolineato come il dato della “volontà vendicativa” paterna, rispetto alla madre, in relazione al procedimento penale affrontato sulla denunzia di quest'ultima, a seguito della quale il subiva CP_1 sentenza ex art. 444 cpp, ritorni più volte nel tenore delle relazioni dei Servizi.
Ne è anche prova la formulazione di querela da parte convenuta, poi archiviata, avverso la ricorrente, per asseriti maltrattamenti in danno dei minori (doc. 82 della difesa convenuta) che tuttavia si inserisce in un quadro di sempre più aspro conflitto imputabile ad entrambi i genitori, con un deterioramento progressivo nel tempo, ciò di cui danno compiutamente atto i Servizi (tanto da interrompere infine le attività congiunte tra le parti).
In detto contesto, è giocoforza aderire alle conclusioni del TU, nel senso dell'affido super esclusivo della prole alla madre, unico tra i genitori in grado di assicurare, per come emerso, un pieno e costante accudimento dei figli
(anche e soprattutto con riferimento alle peculiari esigenze di e non essendo, in considerazione Per_1 della totale incapacità dei genitori di collaborare, visto anche l'astio, più volte espresso dal verso CP_1 la moglie, neppure in radice possibile ipotizzare una condivisione della responsabilità genitoriale – che finirebbe per acuire soltanto la “guerra” in atto tra coniugi).
Può tuttavia, anche ampliando le indicazioni fornite dal TU, prevedersi un più folto calendario di incontri, tra prole e padre, ciò che è anche stato richiesto dalle difese entrambe, alla luce del buon rapporto che il intrattiene con i figli, di talché sussistono i presupposti, nell'interesse dei minori, per prevedere CP_1 più estesi spazi di frequentazione, e garantire del tempo di qualità, per i ragazzi, con il genitore.
Sotto il profilo economico, si osserva:
a) La ricorrente ha mantenuto la disponibilità della casa familiare, sulla cui assegnazione comunque la controparte nulla oppone, condotta tuttavia in locazione, con un canone mensile pari ad € 480,00;
b) Il resistente affronta anch'egli voce passiva, per conduzione in locazione di abitazione, per € 430,00 mensili;
c) Stante la sussistenza di affido super esclusivo, tutti gli emolumenti legati alla prole saranno percepiti al 100% dalla madre;
d) Quest'ultima esponeva, in limine litis, un reddito da lavoro dipendente, intorno ad € 1350,00 mensili;
e) In corso di causa, la attrice veniva collocata in regime di NASPI, per poi reperire nuova soluzione lavorativa, grosso modo in linea reddituale con la precedente, per € 1.400,00 circa al mese, ciò di cui dà atto la parte nei propri scritti conclusionali;
f) Il , nelle più recenti buste paga, dà conto di un reddito mensile per circa € 1.700,00 CP_1 mensili;
g) Considerato che, dato l'affido esclusivo rafforzato, la affronta in via diretta in modo Pt_1 assolutamente preminente le spese di sostentamento per la prole, appare congruo allocare sul padre un contributo per il mantenimento dei figli, per € 225,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie (la misura dell'assegno è peraltro quasi coincidente, nelle conclusioni finali delle difese, avendo ivi parte attrice richiesto complessivi € 500,00, ed il resistente indicato la somma di
€ 400,00).
Infine, deve riscontrarsi:
1) Sono irrituali, siccome estranee all'oggetto del giudizio, le domande, afferenti ai veicoli, in uso alla famiglia;
2) È parimenti irrituale/superflua la istanza per acquisizione del libretto, su cui confluiscono le indennità percepite da peraltro prodotto in corso di causa dalla madre;
Per_1
3) E' infondata la istanza ex art. 89 cpc di parte convenuta, laddove si chiede di “ORDINARE ex art. 89
c.p.c. la cancellazione dei righi da 13 a 16 di pag. 7 del ricorso introduttivo, e comunque dell'inciso
«anche per il tramite del legale intervenuto a suo sostegno avv. Giovanni Pera», perché sconvenienti ed oltraggiosi;
non si rinviene infatti alcunché di oltraggioso, o esorbitante dall'esercizio del diritto defensionale, nelle espressioni ivi indicate.
Quanto alle spese, le stesse devono esser regolate secondo il criterio della prevalente soccombenza.
Entrambe le parti risultano soccombenti quanto alle domande di addebito, e quanto alle domande (quali la richiesta di consegna degli autoveicoli) in questa sede irrituali.
Parte attrice risulta tuttavia vittoriosa, quanto alla domanda per affido esclusivo. Le spese di lite verranno dunque compensate per il 70%.
Le stesse, nel totale, sono così quantificate, secondo i parametri ex DM 55 del 2014, per le cause di valore indeterminabile di complessità media, applicando i valori medi:
per la fase di studio, € 2.127,00;
per la fase introduttiva, € 1.416,00;
per la fase di trattazione/istruzione, € 3.738,00;
per la fase decisionale, € 3.579,00.
Per un totale di € 10.860,00, oltre accessori.
Compensate dette somme per il 70%, resta un 30% da allocare in danno del convenuto, pari ad € 3.258,00, oltre accessori.
Il compenso del TU, data la importante complessità della perizia, viene liquidato, in accordo alla richiesta dell'ausiliario, in € 3.250,00, al netto di oneri e pesi di legge, da porre a carico delle parti in solido.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando,
così statuisce:
dichiara la separazione giudiziale tra le parti, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di fare luogo alle annotazioni di legge;
rigetta le reciproche domande di addebito;
dispone l'affido super esclusivo della prole alla madre, cui è assegnata la casa coniugale;
i figli avranno ivi residenza anagrafica;
il padre, entro il giorno 27 di ogni mese, verserà alla attrice, per il mantenimento dei figli, € 225,00 per ciascuno di essi;
oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole, secondo il protocollo vigente presso Tribunale di Asti;
la attrice percepirà al 100% tutti gli emolumenti, legati alla prole;
il padre potrà tenere con sé i figli (SALVO DIVERSO ACCORDO TRA LE PARTI) secondo il seguente calendario:
i week-end verranno trascorsi dai figli con il padre a settimane alterne, dal sabato alle ore 10.30, e sino alla domenica sera alle h 21,30; nella settimana, in cui il weekend è di spettanza del padre, lo stesso terrà con sé i figli anche nella giornata del mercoledì, dalla uscita da scuola, e sino alle h 21.30;
nelle settimane, in cui il weekend è di spettanza della madre, il padre terrà con sé i figli dal martedì, alla uscita da scuola, con pernotto, sino al mercoledì sera alle h 21.30; ed il pomeriggio del venerdì, dalla uscita da scuola, e sino alle h 21.30;
nel periodo estivo, i figli trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi, periodo da concordarsi previamente entro il 30 maggio di ogni anno;
il periodo delle vacanze pasquali verrà trascorso dai figli per metà con un genitore e per metà con l'altro genitore;
con alternanza annuale;
le vacanze natalizie, verranno trascorse dai figli per metà con un genitore e per metà con l'altro (con alternanza annuale) ricomprendendo nella prima metà il giorno di Natale, e nella seconda il Capodanno;
le altre festività e ricorrenze nazionali (es. Ognissanti, Festa dell'Immacolata, Festa della Liberazione,
Festa dei Lavoratori e Festa della Repubblica) verranno trascorse dai figli con un genitore o con l'altro, ad anni alterni;
i giorni, corrispondenti al compleanno dei figli e , verranno trascorsi dai figli ad anni Per_1 Per_2 alterni con un genitore o con l'altro;
dispone che prosegua il percorso già in atto presso il servizio di NPI;
Per_2
dispone che prosegua il monitoraggio del nucleo, da parte dei Servizi Sociali;
rigetta le domande ulteriori, per come in parte motiva.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite attoree (già operata compensazione per il 70%) nella misura di € 3.258,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA;
Condanna le parti in solido al pagamento delle spese di TU, nella misura di 3.250,00, al netto di oneri e pesi di legge.
Asti, camera di consiglio del 16.4.2025
Il giudice relatore estensore dott. Pasquale Perfetti
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli