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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5262/2020
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 5662 del R.G. dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 19.09.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c vertente t r a
, in atti generalizzati, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrada Andria come da procura Parte_1 in atti e presso il cui studio elett.te domicilia;
- Attrice -
E
, in persona del Sindaco p.t. elett.te dom.to in alla via Controparte_1 Controparte_2 CP_2
Giuseppe Martucci n. 47 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Flajani e dell'Avv. Giovanni Flajani
Convenuto -
E
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui domiciliano, ope legis, in al C.so CP_1 CP_1
Vittorio Emanuele, 58;
- Convenuto –
E
, in persona del Presidente legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, avv. corrente in Roma alla via Ennio Quirino Visconti, n. 8, rappresentato e difeso CP_5 dall'avv. Pasquale Visconti ed elettivamente domiciliato con quest'ultimo;
Interventore volontario
pagina 1 di 11 OGGETTO: risarcimento danno ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, davanti all'intestato Parte_1
Tribunale, il ed il per conseguire il risarcimento dei danni Controparte_3 Controparte_1 asseritamente occorsi alla sua persona a seguito dell'infortunio subìto il 5.12.2015 all'interno del Palazzo di giustizia di , sede di Corso Garibaldi. CP_1
In particolare, l'attrice rappresentava che “1) in data 5.12.2015, alle ore 10,00 circa, all'interno del palazzo di giustizia di nella sede di Corso Garibaldi, l'istante scendeva le scale quando, appena imboccata la rampa che dal CP_1 terzo piano conduce al secondo, scivolava riportando lesioni;
2) la caduta era determinata dalle pessime condizioni della scala ed in particolare di un gradino, estremamente usurato e sdrucciolevole per un marcato avvallamento e una maggiore rientranza rispetto agli altri;
3) il luogo della caduta era reso particolarmente insidioso anche dalla scarsa visibilità dovuta alla opacità dei vetri della finestra ivi allocata….”.
A seguito della caduta l veniva trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale San Pt_1
Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di dove le veniva diagnosticata “lussazione tibio tarsica a sx con CP_1 frattura bimalleolare”; e si ricoverava in data 08.12.2015 presso l'ospedale di Oliveto Citra;
dopo l'intervento in data 11.12.2015 veniva dimessa con apparecchio gessato e terapia medica, riportando una diagnosi di
“postumi invalidanti a carattere permanente con compromissione anatomofunzionale della capacità di articolazione della caviglia sinistra”.
La responsabilità dell'accaduto, secondo parte attrice, è da attribuirsi al nonché Controparte_1 al “per la cattiva manutenzione delle scale del Palazzo di giustizia e per non aver posto Controparte_3 opportunamente in sicurezza le insistenti situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica”.
Nel frattempo, l'attrice, di professione avvocato, conseguiva dalla Forense l'indennizzo di cui CP_4 all'art 14, comma 1, sub a1, del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza (assistenza indennitaria) per l'importo di euro 5.768,783 lordi (netti euro 4.615,02).
Si costituivano in giudizio sia il sia, nell'interesse del Ministero di Giustizia, Controparte_1
l'Avvocatura di Stato di , quest'ultima impugnando e contestando tutto quanto dedotto da parte CP_1 attrice, prodotto ed eccepito, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la nullità della citazione o comunque l'infondatezza della domanda attorea, ritenendo la pretesa attorea fondata su fatti descritti in modo gravemente generico, tanto impendendo di apprestare adeguate e puntuali difese.
In particolare, il Ministero della giustizia contestava l'esistenza del fatto;
l'esistenza del nesso eziologico tra res e danno evento nonché la sussistenza di danno-conseguenza. Con riferimento alle pagina 2 di 11 allegazioni e produzioni di parte contestava la valenza, sotto il profilo medico-legale, delle conclusioni cui si perviene (anche con specifico riferimento alla erronea valutazione degli esiti invalidanti della lussazione e del tipo di frattura asserita) e chiedeva la nomina di un consulente medico legale d'ufficio.
Diversamente il chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di titolarità dal lato Controparte_1 passivo del rapporto controverso del , disponendone l'estromissione immediata dal Controparte_1 giudizio e in ogni caso rigettare ogni avversa domanda, perché infondata e sfornita di ogni idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, maggiorate ex lege.
Per effetto del pagamento dell'indennizzo, la Controparte_4 interveniva nel presente giudizio, con atto depositato in data 8.07.22, al fine di subentrare con diritto di surroga, fino a concorrenza dell'importo corrisposto (Euro 5.768,78 lordi), nei diritti risarcitori del danneggiato-assicurato nei confronti del terzo/i responsabile/i e, per ciò solo, nella posizione sostanziale e processuale in cui si sarebbe trovato il danneggiato se avesse agito direttamente nei confronti dei soggetti obbligati.
Instaurato regolarmente il contraddittorio nell'udienza del 12.01.2023, lo scrivente giudicante proponeva alle parti la seguente proposta conciliativa: “ad integrazione della proposta conciliativa formulata Il verserà all'avv. la somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, Controparte_1 Pt_1 nonché si accollerà il pagamento della somma richiesta dalla in surroga di quanto già versato all'attrice a titolo CP_4 di danno patrimoniale Il riconoscerà le spese legali all'avv. Andria difensore di parte attrice nella misura Controparte_1 già indicata nella proposta del 04.01.2022; compensazione integrale delle spese di lite tra l'attrice ed il nei Controparte_1 confronti del Ministero della Giustizia e della Cassa Forense”.
La controversia veniva rinviata al 10.05.2023. La Cassa Forense e parte attrice comunicavano di accettare la proposta conciliativa del Giudice, diversamente il rifiutava tale proposta Controparte_1 conciliativa in quanto “formulata sulla scorta delle quantificazioni espresse dalla parte attrice ed in assenza di un'obiettiva valutazione espressa a riguardo da parte di un consulente del Tribunale”.
A cagione del fallimento della trattativa per la definizione bonaria della lite, si procedeva con l'attività istruttoria, mediante escussione di un teste e CMU.
La causa veniva successivamente trattenuta a sentenza con termine per il deposito delle comparse conclusionali all'udienza del 19.09.2024.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, il teste escusso, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, confermava integralmente i capitoli articolati da parte attrice, quale testimone oculare, poiché era in compagnia dell' al momento dell'evento. Confermava che nella data ed ora indicata in citazione, Pt_1 mentre la scendeva le scale del Palazzo di Giustizia, vecchia sede, Garibaldi, diretta verso l'uscita di Pt_1
c.so Vittorio Emanuele, percorrendo la prima rampa di scale che dal piano terzo conduce al piano secondo pagina 3 di 11 quando, rovinava al suolo a causa di un gradino particolarmente liscio e usurato rispetto agli altri e caratterizzato da un marcato avvallamento e da una significativa rientranza;
che le strisce nere poste sui gradini erano usurate e non più idonee alla originaria funzione antisdrucciolo;
che la rampa di scale teatro dell'evento era caratterizzata da una scarsa visibilità a causa della opacità dei vetri della finestra ivi esistente;
che l'avv. scendeva le scale lentamente, usando il corrimano, ed indossava al momento del fatto Pt_1 scarpe senza tacco. Il teste riconosceva altresì il luogo della caduta quale rappresentato nella documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice.
Dalle n. 4 foto allegate al fascicolo processuale si vede in effetti il gradino liscio usurato, e caratterizzato da un marcato avvallamento, su cui cadeva l' . Pt_1
Pertanto, l'attrice ha provato l'evento causativo dei danni patiti di cui chiede il risarcimento e la responsabilità del che va inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 c.c. Controparte_1
Secondo l'orientamento maggioritario l'art. 2051 integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva elisa soltanto in caso di dimostrazione del caso fortuito da parte del custode essendo estraneo alla natura dell'imputazione di cui al 2051 c.c. il profilo del comportamento colpevole del responsabile, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Applicando tale principio al caso di specie, ritiene il Tribunale che non sussistono i presupposti per attribuire all'attrice un concorso colposo nella produzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., poiché dalla prova testimoniale è emerso che l' scendeva le scale adagio, servendosi del corrimano e indossava Pt_1 scarpe con tacco basso, inoltre l'avvallamento del gradino risulta, come confermano le foto allegate in giudizio, particolarmente insidioso e poco visibile, tale da rendere intrinsecamente pericolosi i luoghi teatro del sinistro.
Nell'art. 2051 c.c. il legislatore adopera il termine “custodia” in senso a-tecnico, non intendendo, in alcun modo, richiamare la nozione di custodia contenuta nella definizione legislativa del contratto di deposito ex artt. 1766 c.c. È dunque necessario chiarire gli esatti confini del concetto di
“custodia” al fine di risolvere il problema pratico dell'identificazione del soggetto su cui grava l'obbligo di vigilanza e controllo, quindi il soggetto responsabile. pagina 4 di 11 Secondo un orientamento minoritario è custode colui che usa e sfrutta economicamente la res; in particolare, si afferma che, in base al brocardo latino “cuius commoda eius et incommoda”, la responsabilità deve essere addebitata al soggetto che ha tratto profitto dalla cosa.
L'orientamento prevalente, a contrario, identifica il custode in colui che ha un potere di fatto sulla cosa che gli consente di intervenire tempestivamente in caso di pericolo. La funzione della norma è di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla res, non essendo necessario accertare l'esistenza di una relazione giuridica (proprietà, possesso, detenzione qualificata) tra soggetto e cosa.
La ratio di tale orientamento è di imputare la responsabilità per danni da cose in custodia a chi, avendo di fatto il c.d. potere di governo della cosa, si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla stessa.
Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di specificare anche la portata del concetto di potere
d'uso, essendo tale quello reso possibile dall'esercizio di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento, non escludendosi, tuttavia, il potere fisico effettivo e non occasionale, a qualsiasi titolo esercitato (Cass., sez. III, 9 febbraio 2004, n. 2422).
A corredo di quanto sopra esposto la giurisprudenza, in più occasioni, è stata chiamata a sciogliere dubbi interpretativi con riguardo a fattispecie caratterizzate dalla non coincidenza tra proprietario del bene ed effettivo utilizzatore dello stesso. In particolare, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla ripartizione di responsabilità, in presenza di un contratto di locazione, tra locatore (proprietario del bene) e conduttore (titolare del diritto di godimento sul bene); sul punto sono state proposte due opposte soluzioni. In alcune pronunce, la Corte ha sostenuto che il trasferimento al conduttore dell'uso e del godimento della cosa non fa venir meno il potere-dovere di vigilanza del proprietario, in altre la responsabilità per danni da cose in custodia postula una relazione materiale tra il soggetto responsabile e la cosa, per cui la traditio della cosa locata determina il passaggio della custodia in capo al conduttore con la conseguenza che la responsabilità è ipotizzabile a carico di quest'ultimo.
Per sanare il contrasto, nel 1991 sono intervenute le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 11 novembre 1991,
n. 12019; confermate anche da Cass., sez. II, 10 agosto 2009, n. 18188) con cui si è affermato che il proprietario dell'immobile locato resta custode di tutte quelle cose che non passano nella disponibilità del conduttore, e cioè delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati. Il conduttore, invece, risponde quale custode a norma dell'art. 2051 c.c. dei danni arrecati a terzi da altre parti ed accessori del bene locato di cui ha acquisito la disponibilità per effetto del contratto di locazione.
L'impostazione delle Sezioni Unite n. 12019/1991 ha inaugurato la moderna concezione dell'art. 2051 c.c., riconducibile all'alveo della responsabilità oggettiva e basata sul positivo riscontro del nesso di causalità tra la res causativa del pregiudizio e l'evento dannoso, prescindendosi dal comportamento del pagina 5 di 11 custode stesso. Ciò consente di rinvenire la ratio della norma nell'esigenza di predisporre uno strumento di allocazione del danno improntato ad una finalità di giustizia distributiva, atta a traslare il danno dal danneggiato che incolpevolmente lo subisce, al custode che è chiamato a risponderne per il fatto di esercitare un potere sulla cosa.
Tale impostazione è stata recentemente ribadita dagli stessi Giudici di legittimità, i quali hanno statuito che “con riferimento alla locazione di immobile, che comporta il trasferimento della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, pur configurandosi ordinariamente l'obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore, dal quale deriva altresì la responsabilità a suo carico – salva quella solidale con altri soggetti ai quali la custodia faccia capo in quanto aventi pari titolo o titoli diversi che importino la coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene – ex art. 2051 c.c. per
i danni arrecati a terzi dalle parti e accessori del bene locato, tuttavia rimane in capo al proprietario la responsabilità per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la custodia (Cass., sez. II, 10 dicembre 2020, n. 28197) .
Il presupposto della responsabilità risiede nella normale condizione di “potere sulla cosa”, che – in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto al bene – sia tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale
(sul punto Cass., sez. II, 24 giugno 2022, n. 20429).
Lo scrivente Tribunale intende avvalersi dei suindicati principi di diritto per dirimere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da entrambi gli enti convenuti;
eccezione, pervero, atecnica.
Infatti, sul punto la Cassazione, in sentenza n. 14468 del 30/05/2008 ha chiarito che “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo
e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso”.
Ne consegue che la legittimatio a subire la lite sussiste tanto in capo al ministero della giustizia, poiché proprietario del fabbricato, quanto in capo al che lo gestiva, per cui correttamente parte CP_1 attrice ha evocato entrambi in giudizio.
La decisione che deve assumere il Tribunale attiene alla individuazione del soggetto a cui attribuire la titolarità passiva del rapporto obbligatorio;
e sul punto, dall'esame degli atti prodotti in giudizio all'epoca pagina 6 di 11 del sinistro (5.12.2015) emerge che il Palazzo di Giustizia di , sede di Corso Garibaldi, era di CP_1 proprietà del mentre i servizi di custodia, di telefonia e di Controparte_6 riparazione e manutenzione ordinaria erano affidati al , in base alla convenzione quadro Controparte_1 stipulata tra il e il Ministero della giustizia (Convenzione applicativa della convenzione quadro Controparte_1 stipulata tra il e Anci il 27.08.2015, allegata in atti, dalla quale risulta “…in attuazione Controparte_3 della convenzione quadro prevista dall'art. 21 quinquies del D.L. 27.6.2016 n. 83 conv. in L.
6.08.2016 e “…le attività di custodia, di riparazione, di manutenzione ordinaria, continueranno ad essere svolte presso gli uffici Giudiziari della città dal personale del con modalità operative e di attuazione indicate dall'art. 3 della citata Controparte_1
Convenzione Quadro…”.
Dal tenore letterale della convenzione si evince inequivocabilmente che il aveva Controparte_1 la custodia del bene e pertanto è da ritenersi unico responsabile dei danni subiti da parte attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c., e pertanto titolare dal lato passivo del rapporto controverso.
Il , infatti, per effetto della convenzione citata, era l'unico soggetto titolare diun Controparte_1 effettivo potere di fatto sulla res, che gli consentiva di controllare e di intervenire per impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi, essendogli state affidate “…le attività di custodia, di riparazione, di manutenzione ordinaria…”.
Sicché il grave stato di deterioramento delle scale del Palazzo di Giustizia nonché l'usura delle strisce antiscivolo, poste lungo i gradini, ormai inidonee a scongiurare il rischio di incidenti sono riconducibili all'assenza di manutenzione ordinaria che il custode, in questo caso il , ex Controparte_1 art. 2051 c.c. doveva garantire.
Di conseguenza solo in capo al si radica la responsabilità per i danni subiti da Controparte_1 parte attrice, la quale ha provato il fatto accadutole e il nesso di causalità intercorrente tra le lesioni riportate dall'attrice con la dinamica del sinistro;
tale nesso eziologico è stato altresì confermato dalla consulenza tecnica d'ufficio.
In dettaglio il CTU accertava che l'attrice aveva patito dalla caduta l'invalidità temporanea di complessivi giorni 100 di cui 30 di “temporaneo totale”, 40 gg. di “temporaneo parziale” al 75%; 30 gg. di
“temporaneo parziale” al 50%; per quanto attiene gli esiti di carattere permanente esprimeva una valutazione del “danno biologico permanente” nella percentuale del 8%.
La S.C. di Cass, in Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021 ha enunciato il principio secondo cui
“Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è
l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai pagina 7 di 11 consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto
a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”.
Nel caso di specie non sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza peritale – come dichiarato in perizia – conseguendone che l'obbligo di motivazione sulla condivisione dell'elaborato peritale risulta quindi attenuato. E' sufficiente allo scopo precisare che lo scrivente Tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in quanto sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite.
Sulla scorta delle conclusioni del CTU, lo scrivente Tribunale opera la liquidazione del danno avvalendosi delle tabelle milanesi, secondo il seguente prospetto
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto danno biologico € 2.264,08
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 566,02
Punto danno non patrimoniale € 2.830,10
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 13.494,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 16.867,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno
€ 23.614,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 8.625,00
Totale generale: € 25.492,00
Totale con personalizzazione massima € 32.239,00
pagina 8 di 11 A cagione della natura e della gravità della lesione, e della durata non particolarmente lunga della invalidità (100 giorni) e tenuto conto dell'età della danneggiata, si ritiene di incrementare l'importo del risarcimento con personalizzazione intermedia, alla luce dei riflessi negativi estetici e dinamico-relazionali patiti dalla vittima durante l'invalidità ed a cagione dei postumi permanenti. Si fissa pertanto l'importo del risarcimento definitivamente in € 28.000,00.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (5.12.2015) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso
(Cass. sent. n. 5680/1996).
Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU.
Sulla somma così ottenuta decorreranno, ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Non vi sono gli estremi per detrarre dall'importo sopra liquidato la somma di € 5.768,78 lordi (netti euro 4.615,02), già erogata all dalla . In tal senso si rammenta il principio di diritto Pt_1 CP_4 enunciato da Cassazione in Cass. Civ., sez. III, ordinanza 31 ottobre 2023, secondo cui “In tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (cfr. Cass. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018). Ciò posto, e considerata la CP_ diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello - che CP_ di fatto risulta applicato dai giudici di merito nel caso di specie - di sottrarre tout court per intero l'indennizzo dal credito risarcitorio che sia stato "a monte" calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo "poste omogenee" (vale CP_ a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto CP_ quello di sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per "poste identiche" e non per "poste omogenee": v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021)”.
Applicando il principio al caso di specie, la cassa forense ha erogato alla l'importo sopra Pt_1 indicato a titolo di indennizzo di cui all'art 14, comma 1, sub a1, del Regolamento per l'erogazione pagina 9 di 11 dell'assistenza (assistenza indennitaria) per ristorare il mancato guadagno dell'attrice durante il periodo di invalidità in cui non ha potuto espletare l'attività forense.
Pertanto, il suddetto pagamento è stato effettuato per ristorare un pregiudizio patrimoniale differente dal risarcimento del danno biologico non patrimoniale richiesto dall' in questa sede;
Pt_1 trattandosi di poste risarcitorie eterogenee, di conseguenza non sussistono i presupposti per operare la compensatio lucri cum damno.
Merita accoglimento la domanda di surroga presentata dalla Controparte_4
ex art. 1916 c.c., quale ente gestore dell'assicurazione sociale, nei confronti del
[...] responsabile per conseguire il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato;
a tal fine il CP_1
, soggetto responsabile dell'evento, viene condannato a rimborsarle la somma di € 5.768,783 oltre
[...] interessi al tasso legale (senza rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligo di valuta).
Spese di lite e di CTU a carico del secondo soccombenza con liquidazione Controparte_1 secondo i parametri di poco superiore ai minimi tabellari relativi allo scaglione di valore individuabile dal decisum. Non sussistono i presupposti per la maggiorazione dell'onorario del 30 % per predisposizione atto per il processo civile telematico (art. 4, comma 1 bis D.M. n. 147 del 13/08/2022); infatti il collegamento ipertestuale è stato predisposto solo per articoli di legge o massime giurisprudenziali e non per il comodo accesso ai documenti di causa.
Si ritiene che sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese tra l'attrice ed il che è stato correttamente evocato in giudizio poiché possiede Controparte_3 legittimazione passiva ad causam anche se non è stato ritenuto responsabile dell'evento dannoso, e tra la
Cassa forense interveniente e le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, disattesa e reietta, così definitivamente pronuncia:
1) In accoglimento della domanda formulata dall'attrice, ritenuta la responsabilità esclusiva del nella causazione dell'evento dannoso del 5.12.2015, lo condanna al pagamento Controparte_1 in favore di parte attrice della somma di € 28.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
2) In accoglimento della domanda di surroga, condanna il a rimborsare alla Controparte_1 [...]
interveniente, l'importo di € 5.768,783 oltre interessi legali dal giorno dell'effettivo CP_4 esborso fino al soddisfo;
3) Condanna altresì il alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice Controparte_1 che si liquidano in € 4.000,00, oltre spese vive, IVA e CPA e rimborso forfettario spese in misura di legge in misura del 15%, con attribuzione ai procuratori antistatari;
pagina 10 di 11 4) Compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice ed il e tra la Controparte_3 [...] interveniente e le altre parti processuali: CP_4
5) Pone definitivamente a carico del le spese della CTU già liquidata con separato Controparte_1 provvedimento, con diritto di regresso a favore di parte attrice di quanto abbia eventualmente già pagato in anticipo;
Così deciso in Salerno
03.01.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 11 di 11
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 5662 del R.G. dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 19.09.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c vertente t r a
, in atti generalizzati, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrada Andria come da procura Parte_1 in atti e presso il cui studio elett.te domicilia;
- Attrice -
E
, in persona del Sindaco p.t. elett.te dom.to in alla via Controparte_1 Controparte_2 CP_2
Giuseppe Martucci n. 47 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Flajani e dell'Avv. Giovanni Flajani
Convenuto -
E
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui domiciliano, ope legis, in al C.so CP_1 CP_1
Vittorio Emanuele, 58;
- Convenuto –
E
, in persona del Presidente legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, avv. corrente in Roma alla via Ennio Quirino Visconti, n. 8, rappresentato e difeso CP_5 dall'avv. Pasquale Visconti ed elettivamente domiciliato con quest'ultimo;
Interventore volontario
pagina 1 di 11 OGGETTO: risarcimento danno ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, davanti all'intestato Parte_1
Tribunale, il ed il per conseguire il risarcimento dei danni Controparte_3 Controparte_1 asseritamente occorsi alla sua persona a seguito dell'infortunio subìto il 5.12.2015 all'interno del Palazzo di giustizia di , sede di Corso Garibaldi. CP_1
In particolare, l'attrice rappresentava che “1) in data 5.12.2015, alle ore 10,00 circa, all'interno del palazzo di giustizia di nella sede di Corso Garibaldi, l'istante scendeva le scale quando, appena imboccata la rampa che dal CP_1 terzo piano conduce al secondo, scivolava riportando lesioni;
2) la caduta era determinata dalle pessime condizioni della scala ed in particolare di un gradino, estremamente usurato e sdrucciolevole per un marcato avvallamento e una maggiore rientranza rispetto agli altri;
3) il luogo della caduta era reso particolarmente insidioso anche dalla scarsa visibilità dovuta alla opacità dei vetri della finestra ivi allocata….”.
A seguito della caduta l veniva trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale San Pt_1
Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di dove le veniva diagnosticata “lussazione tibio tarsica a sx con CP_1 frattura bimalleolare”; e si ricoverava in data 08.12.2015 presso l'ospedale di Oliveto Citra;
dopo l'intervento in data 11.12.2015 veniva dimessa con apparecchio gessato e terapia medica, riportando una diagnosi di
“postumi invalidanti a carattere permanente con compromissione anatomofunzionale della capacità di articolazione della caviglia sinistra”.
La responsabilità dell'accaduto, secondo parte attrice, è da attribuirsi al nonché Controparte_1 al “per la cattiva manutenzione delle scale del Palazzo di giustizia e per non aver posto Controparte_3 opportunamente in sicurezza le insistenti situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica”.
Nel frattempo, l'attrice, di professione avvocato, conseguiva dalla Forense l'indennizzo di cui CP_4 all'art 14, comma 1, sub a1, del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza (assistenza indennitaria) per l'importo di euro 5.768,783 lordi (netti euro 4.615,02).
Si costituivano in giudizio sia il sia, nell'interesse del Ministero di Giustizia, Controparte_1
l'Avvocatura di Stato di , quest'ultima impugnando e contestando tutto quanto dedotto da parte CP_1 attrice, prodotto ed eccepito, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la nullità della citazione o comunque l'infondatezza della domanda attorea, ritenendo la pretesa attorea fondata su fatti descritti in modo gravemente generico, tanto impendendo di apprestare adeguate e puntuali difese.
In particolare, il Ministero della giustizia contestava l'esistenza del fatto;
l'esistenza del nesso eziologico tra res e danno evento nonché la sussistenza di danno-conseguenza. Con riferimento alle pagina 2 di 11 allegazioni e produzioni di parte contestava la valenza, sotto il profilo medico-legale, delle conclusioni cui si perviene (anche con specifico riferimento alla erronea valutazione degli esiti invalidanti della lussazione e del tipo di frattura asserita) e chiedeva la nomina di un consulente medico legale d'ufficio.
Diversamente il chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di titolarità dal lato Controparte_1 passivo del rapporto controverso del , disponendone l'estromissione immediata dal Controparte_1 giudizio e in ogni caso rigettare ogni avversa domanda, perché infondata e sfornita di ogni idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, maggiorate ex lege.
Per effetto del pagamento dell'indennizzo, la Controparte_4 interveniva nel presente giudizio, con atto depositato in data 8.07.22, al fine di subentrare con diritto di surroga, fino a concorrenza dell'importo corrisposto (Euro 5.768,78 lordi), nei diritti risarcitori del danneggiato-assicurato nei confronti del terzo/i responsabile/i e, per ciò solo, nella posizione sostanziale e processuale in cui si sarebbe trovato il danneggiato se avesse agito direttamente nei confronti dei soggetti obbligati.
Instaurato regolarmente il contraddittorio nell'udienza del 12.01.2023, lo scrivente giudicante proponeva alle parti la seguente proposta conciliativa: “ad integrazione della proposta conciliativa formulata Il verserà all'avv. la somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, Controparte_1 Pt_1 nonché si accollerà il pagamento della somma richiesta dalla in surroga di quanto già versato all'attrice a titolo CP_4 di danno patrimoniale Il riconoscerà le spese legali all'avv. Andria difensore di parte attrice nella misura Controparte_1 già indicata nella proposta del 04.01.2022; compensazione integrale delle spese di lite tra l'attrice ed il nei Controparte_1 confronti del Ministero della Giustizia e della Cassa Forense”.
La controversia veniva rinviata al 10.05.2023. La Cassa Forense e parte attrice comunicavano di accettare la proposta conciliativa del Giudice, diversamente il rifiutava tale proposta Controparte_1 conciliativa in quanto “formulata sulla scorta delle quantificazioni espresse dalla parte attrice ed in assenza di un'obiettiva valutazione espressa a riguardo da parte di un consulente del Tribunale”.
A cagione del fallimento della trattativa per la definizione bonaria della lite, si procedeva con l'attività istruttoria, mediante escussione di un teste e CMU.
La causa veniva successivamente trattenuta a sentenza con termine per il deposito delle comparse conclusionali all'udienza del 19.09.2024.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, il teste escusso, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, confermava integralmente i capitoli articolati da parte attrice, quale testimone oculare, poiché era in compagnia dell' al momento dell'evento. Confermava che nella data ed ora indicata in citazione, Pt_1 mentre la scendeva le scale del Palazzo di Giustizia, vecchia sede, Garibaldi, diretta verso l'uscita di Pt_1
c.so Vittorio Emanuele, percorrendo la prima rampa di scale che dal piano terzo conduce al piano secondo pagina 3 di 11 quando, rovinava al suolo a causa di un gradino particolarmente liscio e usurato rispetto agli altri e caratterizzato da un marcato avvallamento e da una significativa rientranza;
che le strisce nere poste sui gradini erano usurate e non più idonee alla originaria funzione antisdrucciolo;
che la rampa di scale teatro dell'evento era caratterizzata da una scarsa visibilità a causa della opacità dei vetri della finestra ivi esistente;
che l'avv. scendeva le scale lentamente, usando il corrimano, ed indossava al momento del fatto Pt_1 scarpe senza tacco. Il teste riconosceva altresì il luogo della caduta quale rappresentato nella documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice.
Dalle n. 4 foto allegate al fascicolo processuale si vede in effetti il gradino liscio usurato, e caratterizzato da un marcato avvallamento, su cui cadeva l' . Pt_1
Pertanto, l'attrice ha provato l'evento causativo dei danni patiti di cui chiede il risarcimento e la responsabilità del che va inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 c.c. Controparte_1
Secondo l'orientamento maggioritario l'art. 2051 integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva elisa soltanto in caso di dimostrazione del caso fortuito da parte del custode essendo estraneo alla natura dell'imputazione di cui al 2051 c.c. il profilo del comportamento colpevole del responsabile, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Applicando tale principio al caso di specie, ritiene il Tribunale che non sussistono i presupposti per attribuire all'attrice un concorso colposo nella produzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., poiché dalla prova testimoniale è emerso che l' scendeva le scale adagio, servendosi del corrimano e indossava Pt_1 scarpe con tacco basso, inoltre l'avvallamento del gradino risulta, come confermano le foto allegate in giudizio, particolarmente insidioso e poco visibile, tale da rendere intrinsecamente pericolosi i luoghi teatro del sinistro.
Nell'art. 2051 c.c. il legislatore adopera il termine “custodia” in senso a-tecnico, non intendendo, in alcun modo, richiamare la nozione di custodia contenuta nella definizione legislativa del contratto di deposito ex artt. 1766 c.c. È dunque necessario chiarire gli esatti confini del concetto di
“custodia” al fine di risolvere il problema pratico dell'identificazione del soggetto su cui grava l'obbligo di vigilanza e controllo, quindi il soggetto responsabile. pagina 4 di 11 Secondo un orientamento minoritario è custode colui che usa e sfrutta economicamente la res; in particolare, si afferma che, in base al brocardo latino “cuius commoda eius et incommoda”, la responsabilità deve essere addebitata al soggetto che ha tratto profitto dalla cosa.
L'orientamento prevalente, a contrario, identifica il custode in colui che ha un potere di fatto sulla cosa che gli consente di intervenire tempestivamente in caso di pericolo. La funzione della norma è di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla res, non essendo necessario accertare l'esistenza di una relazione giuridica (proprietà, possesso, detenzione qualificata) tra soggetto e cosa.
La ratio di tale orientamento è di imputare la responsabilità per danni da cose in custodia a chi, avendo di fatto il c.d. potere di governo della cosa, si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla stessa.
Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di specificare anche la portata del concetto di potere
d'uso, essendo tale quello reso possibile dall'esercizio di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento, non escludendosi, tuttavia, il potere fisico effettivo e non occasionale, a qualsiasi titolo esercitato (Cass., sez. III, 9 febbraio 2004, n. 2422).
A corredo di quanto sopra esposto la giurisprudenza, in più occasioni, è stata chiamata a sciogliere dubbi interpretativi con riguardo a fattispecie caratterizzate dalla non coincidenza tra proprietario del bene ed effettivo utilizzatore dello stesso. In particolare, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla ripartizione di responsabilità, in presenza di un contratto di locazione, tra locatore (proprietario del bene) e conduttore (titolare del diritto di godimento sul bene); sul punto sono state proposte due opposte soluzioni. In alcune pronunce, la Corte ha sostenuto che il trasferimento al conduttore dell'uso e del godimento della cosa non fa venir meno il potere-dovere di vigilanza del proprietario, in altre la responsabilità per danni da cose in custodia postula una relazione materiale tra il soggetto responsabile e la cosa, per cui la traditio della cosa locata determina il passaggio della custodia in capo al conduttore con la conseguenza che la responsabilità è ipotizzabile a carico di quest'ultimo.
Per sanare il contrasto, nel 1991 sono intervenute le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 11 novembre 1991,
n. 12019; confermate anche da Cass., sez. II, 10 agosto 2009, n. 18188) con cui si è affermato che il proprietario dell'immobile locato resta custode di tutte quelle cose che non passano nella disponibilità del conduttore, e cioè delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati. Il conduttore, invece, risponde quale custode a norma dell'art. 2051 c.c. dei danni arrecati a terzi da altre parti ed accessori del bene locato di cui ha acquisito la disponibilità per effetto del contratto di locazione.
L'impostazione delle Sezioni Unite n. 12019/1991 ha inaugurato la moderna concezione dell'art. 2051 c.c., riconducibile all'alveo della responsabilità oggettiva e basata sul positivo riscontro del nesso di causalità tra la res causativa del pregiudizio e l'evento dannoso, prescindendosi dal comportamento del pagina 5 di 11 custode stesso. Ciò consente di rinvenire la ratio della norma nell'esigenza di predisporre uno strumento di allocazione del danno improntato ad una finalità di giustizia distributiva, atta a traslare il danno dal danneggiato che incolpevolmente lo subisce, al custode che è chiamato a risponderne per il fatto di esercitare un potere sulla cosa.
Tale impostazione è stata recentemente ribadita dagli stessi Giudici di legittimità, i quali hanno statuito che “con riferimento alla locazione di immobile, che comporta il trasferimento della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, pur configurandosi ordinariamente l'obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore, dal quale deriva altresì la responsabilità a suo carico – salva quella solidale con altri soggetti ai quali la custodia faccia capo in quanto aventi pari titolo o titoli diversi che importino la coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene – ex art. 2051 c.c. per
i danni arrecati a terzi dalle parti e accessori del bene locato, tuttavia rimane in capo al proprietario la responsabilità per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la custodia (Cass., sez. II, 10 dicembre 2020, n. 28197) .
Il presupposto della responsabilità risiede nella normale condizione di “potere sulla cosa”, che – in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto al bene – sia tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale
(sul punto Cass., sez. II, 24 giugno 2022, n. 20429).
Lo scrivente Tribunale intende avvalersi dei suindicati principi di diritto per dirimere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da entrambi gli enti convenuti;
eccezione, pervero, atecnica.
Infatti, sul punto la Cassazione, in sentenza n. 14468 del 30/05/2008 ha chiarito che “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo
e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso”.
Ne consegue che la legittimatio a subire la lite sussiste tanto in capo al ministero della giustizia, poiché proprietario del fabbricato, quanto in capo al che lo gestiva, per cui correttamente parte CP_1 attrice ha evocato entrambi in giudizio.
La decisione che deve assumere il Tribunale attiene alla individuazione del soggetto a cui attribuire la titolarità passiva del rapporto obbligatorio;
e sul punto, dall'esame degli atti prodotti in giudizio all'epoca pagina 6 di 11 del sinistro (5.12.2015) emerge che il Palazzo di Giustizia di , sede di Corso Garibaldi, era di CP_1 proprietà del mentre i servizi di custodia, di telefonia e di Controparte_6 riparazione e manutenzione ordinaria erano affidati al , in base alla convenzione quadro Controparte_1 stipulata tra il e il Ministero della giustizia (Convenzione applicativa della convenzione quadro Controparte_1 stipulata tra il e Anci il 27.08.2015, allegata in atti, dalla quale risulta “…in attuazione Controparte_3 della convenzione quadro prevista dall'art. 21 quinquies del D.L. 27.6.2016 n. 83 conv. in L.
6.08.2016 e “…le attività di custodia, di riparazione, di manutenzione ordinaria, continueranno ad essere svolte presso gli uffici Giudiziari della città dal personale del con modalità operative e di attuazione indicate dall'art. 3 della citata Controparte_1
Convenzione Quadro…”.
Dal tenore letterale della convenzione si evince inequivocabilmente che il aveva Controparte_1 la custodia del bene e pertanto è da ritenersi unico responsabile dei danni subiti da parte attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c., e pertanto titolare dal lato passivo del rapporto controverso.
Il , infatti, per effetto della convenzione citata, era l'unico soggetto titolare diun Controparte_1 effettivo potere di fatto sulla res, che gli consentiva di controllare e di intervenire per impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi, essendogli state affidate “…le attività di custodia, di riparazione, di manutenzione ordinaria…”.
Sicché il grave stato di deterioramento delle scale del Palazzo di Giustizia nonché l'usura delle strisce antiscivolo, poste lungo i gradini, ormai inidonee a scongiurare il rischio di incidenti sono riconducibili all'assenza di manutenzione ordinaria che il custode, in questo caso il , ex Controparte_1 art. 2051 c.c. doveva garantire.
Di conseguenza solo in capo al si radica la responsabilità per i danni subiti da Controparte_1 parte attrice, la quale ha provato il fatto accadutole e il nesso di causalità intercorrente tra le lesioni riportate dall'attrice con la dinamica del sinistro;
tale nesso eziologico è stato altresì confermato dalla consulenza tecnica d'ufficio.
In dettaglio il CTU accertava che l'attrice aveva patito dalla caduta l'invalidità temporanea di complessivi giorni 100 di cui 30 di “temporaneo totale”, 40 gg. di “temporaneo parziale” al 75%; 30 gg. di
“temporaneo parziale” al 50%; per quanto attiene gli esiti di carattere permanente esprimeva una valutazione del “danno biologico permanente” nella percentuale del 8%.
La S.C. di Cass, in Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021 ha enunciato il principio secondo cui
“Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è
l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai pagina 7 di 11 consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto
a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”.
Nel caso di specie non sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza peritale – come dichiarato in perizia – conseguendone che l'obbligo di motivazione sulla condivisione dell'elaborato peritale risulta quindi attenuato. E' sufficiente allo scopo precisare che lo scrivente Tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in quanto sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite.
Sulla scorta delle conclusioni del CTU, lo scrivente Tribunale opera la liquidazione del danno avvalendosi delle tabelle milanesi, secondo il seguente prospetto
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto danno biologico € 2.264,08
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 566,02
Punto danno non patrimoniale € 2.830,10
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 13.494,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 16.867,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno
€ 23.614,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 8.625,00
Totale generale: € 25.492,00
Totale con personalizzazione massima € 32.239,00
pagina 8 di 11 A cagione della natura e della gravità della lesione, e della durata non particolarmente lunga della invalidità (100 giorni) e tenuto conto dell'età della danneggiata, si ritiene di incrementare l'importo del risarcimento con personalizzazione intermedia, alla luce dei riflessi negativi estetici e dinamico-relazionali patiti dalla vittima durante l'invalidità ed a cagione dei postumi permanenti. Si fissa pertanto l'importo del risarcimento definitivamente in € 28.000,00.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (5.12.2015) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso
(Cass. sent. n. 5680/1996).
Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU.
Sulla somma così ottenuta decorreranno, ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Non vi sono gli estremi per detrarre dall'importo sopra liquidato la somma di € 5.768,78 lordi (netti euro 4.615,02), già erogata all dalla . In tal senso si rammenta il principio di diritto Pt_1 CP_4 enunciato da Cassazione in Cass. Civ., sez. III, ordinanza 31 ottobre 2023, secondo cui “In tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (cfr. Cass. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018). Ciò posto, e considerata la CP_ diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello - che CP_ di fatto risulta applicato dai giudici di merito nel caso di specie - di sottrarre tout court per intero l'indennizzo dal credito risarcitorio che sia stato "a monte" calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo "poste omogenee" (vale CP_ a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto CP_ quello di sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per "poste identiche" e non per "poste omogenee": v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021)”.
Applicando il principio al caso di specie, la cassa forense ha erogato alla l'importo sopra Pt_1 indicato a titolo di indennizzo di cui all'art 14, comma 1, sub a1, del Regolamento per l'erogazione pagina 9 di 11 dell'assistenza (assistenza indennitaria) per ristorare il mancato guadagno dell'attrice durante il periodo di invalidità in cui non ha potuto espletare l'attività forense.
Pertanto, il suddetto pagamento è stato effettuato per ristorare un pregiudizio patrimoniale differente dal risarcimento del danno biologico non patrimoniale richiesto dall' in questa sede;
Pt_1 trattandosi di poste risarcitorie eterogenee, di conseguenza non sussistono i presupposti per operare la compensatio lucri cum damno.
Merita accoglimento la domanda di surroga presentata dalla Controparte_4
ex art. 1916 c.c., quale ente gestore dell'assicurazione sociale, nei confronti del
[...] responsabile per conseguire il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato;
a tal fine il CP_1
, soggetto responsabile dell'evento, viene condannato a rimborsarle la somma di € 5.768,783 oltre
[...] interessi al tasso legale (senza rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligo di valuta).
Spese di lite e di CTU a carico del secondo soccombenza con liquidazione Controparte_1 secondo i parametri di poco superiore ai minimi tabellari relativi allo scaglione di valore individuabile dal decisum. Non sussistono i presupposti per la maggiorazione dell'onorario del 30 % per predisposizione atto per il processo civile telematico (art. 4, comma 1 bis D.M. n. 147 del 13/08/2022); infatti il collegamento ipertestuale è stato predisposto solo per articoli di legge o massime giurisprudenziali e non per il comodo accesso ai documenti di causa.
Si ritiene che sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese tra l'attrice ed il che è stato correttamente evocato in giudizio poiché possiede Controparte_3 legittimazione passiva ad causam anche se non è stato ritenuto responsabile dell'evento dannoso, e tra la
Cassa forense interveniente e le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, disattesa e reietta, così definitivamente pronuncia:
1) In accoglimento della domanda formulata dall'attrice, ritenuta la responsabilità esclusiva del nella causazione dell'evento dannoso del 5.12.2015, lo condanna al pagamento Controparte_1 in favore di parte attrice della somma di € 28.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
2) In accoglimento della domanda di surroga, condanna il a rimborsare alla Controparte_1 [...]
interveniente, l'importo di € 5.768,783 oltre interessi legali dal giorno dell'effettivo CP_4 esborso fino al soddisfo;
3) Condanna altresì il alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice Controparte_1 che si liquidano in € 4.000,00, oltre spese vive, IVA e CPA e rimborso forfettario spese in misura di legge in misura del 15%, con attribuzione ai procuratori antistatari;
pagina 10 di 11 4) Compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice ed il e tra la Controparte_3 [...] interveniente e le altre parti processuali: CP_4
5) Pone definitivamente a carico del le spese della CTU già liquidata con separato Controparte_1 provvedimento, con diritto di regresso a favore di parte attrice di quanto abbia eventualmente già pagato in anticipo;
Così deciso in Salerno
03.01.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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