Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III SEZIONE CIVILE -
Fallimenti e procedure concorsuali riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Enrico Quaranta Presidente
dr. Marta Sodano Giudice
dr. Simona Di Rauso Giudice rel.
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 28/1/2025 ed all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 231-1/2024, per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte 1 (P. Iva
P.IVA 1 con sede legale in via Napoli n. 22, 81024 Maddaloni (Ce), in persona del
,
legale rappresentante pro tempore;
66su ricorso, ed annessa documentazione, depositata il 3/12/2024 presentato da Parte_1 con Socio Unico" con sede legale a Milano, C.so Concordia n. 11 -20129 Milano - P.I. P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Longo, con studio in Milano, via
Molino delle Armi, 2/A, quivi elettivamente domiciliata esaminata la documentazione allegata;
constatato che il contraddittorio risulta regolarmente instaurato, attraverso l'inserimento nell'area riservata del portale dei servizi telematici gestito dal ed il Controparte_2
,
decorso dei tre giorni successivi a quello in cui è l'inserimento stato compiuto;
rilevato che il debitore è rimasto contumace;
accertata la competenza di questo Tribunale per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato che la legittimazione al ricorso di liquidazione giudiziale ex art. 37 CCI spetta al creditore, per tale intendendosi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, ed anche se il rapporto di credito non è consacrato in un titolo esecutivo;
11.735,00, in forza di atto di precetto su assegni bancari insoluti (doc. 2);
considerata la assoggettabilità della società debitrice alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che la qualità di imprenditore commerciale, ex art 121 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come modificato dal d.lgs. 83 del 2022 (Codice della Crisi D'Impresa - CCI) della stessa deve essere necessariamente affermata in ragione della natura soggettiva, delle dimensioni economico organizzative della società nonché dell'oggetto dell'attività di impresa, trattandosi di società cooperativa che ha per oggetto l'attività di produzione e commercio di abbigliamento, calzature, tessuti e biancheria (cfr. visura CCIAA, in atti) e, dunque, non di una cooperativa sociale, per la qual sola la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'assoggettamento a liquidazione giudiziale;
considerato, quanto ai requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI (il cui possesso congiunto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale impedisce la declaratoria di liquidazione), che il Codice della
Crisi ribadisce, ex art. 121, che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore (cfr. nel vigore della legge fallimentare, Cass. civ. Ord., 23/03/2018, n. 7372 secondo cui il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti");
considerato che tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale;
dato atto che la stessa non si è costituita e non ha, pertanto, dato prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCI;
rilevato, comunque, che dalla visura aggiornata della società debitrice emerge che l'ultimo bilancio depositato riguarda l'esercizio 2021, sicché non sarebbe comunque possibile il riscontro del mancato superamento delle soglie indicate nei tre bilanci precedenti l'istanza di liquidazione giudiziale;
considerato, peraltro, che dall'esame dei bilanci della Controparte_1 acquisiti d'ufficio dalla cancelleria emerge, anche per
[...] quelli non riferentisi all'ultimo triennio, il superamento delle soglie che connotano una impresa come minore (con specifico riferimento ai ricavi);
,preso atto che dagli estratti di ruolo inoltrati dall' acquisiti dalla Controparte_3 cancelleria, risultano iscritti a ruolo debiti fiscali per euro 140.000,00 (totale al netto dell'importo sospeso), oltre che debiti tributari ex art. 36 bis del dpr 600/1973 per circa euro
108.000,00;
considerato che l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCI;
rilevato che, conformemente a quanto previsto dalla legge fallimentare tale presupposto risulta integrato quando sussiste una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio (il quale potrebbe anche essere superiore alla esposizione debitoria, ma altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile cfr. Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069);
considerato che, però, nel caso di specie, la società di cui si chiede la liquidazione giudiziale è in liquidazione e, dunque, l'attività sociale non è più diretta alla produzione o scambio di beni o servizi, ma la gestione è limitata al conseguimento delle attività ed al pagamento delle passività, sicchè il parametro di fallibilità è rappresentato dalla insufficienza dell'attivo a soddisfare il passivo;
in tal senso la nozione di insolvenza assume la connotazione di insolvenza cd. patrimoniale;
evidenziato, infatti, che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità "ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui all'art. 5 l.fall. deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo;
tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (cfr. in motivazione,
Cass. n. 28193 del 2020). Peraltro, Cass. n. 10516 del 2022 ha ribadito che, ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza" (Cass. ord. n. 30435/2022);
Rilevato che, in tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (cfr. Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 24660 del 2020; Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 25167 del 2016”. In senso sostanzialmente conforme, si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, le più recenti Cass. n. 20491 del
2022, Cass. n. 18511 del 2022);
Rilevato, dunque, che se da un lato va considerata l'attitudine delle attività di soddisfare le passività, dall'altro va altresì valutata, quale elemento determinante, anche la capacità di monetizzazione di dette attività sicchè l'analisi non può essere meramente oggettiva ed investire i valori esposti in bilancio, ma deve essere anche di tipo soggettivo ed investire le singole componenti che concorrono a formare le singole voci e sottovoci di bilancio, sintomatiche di una certa capacità di monetizzazione dell'attivo patrimoniale;
considerato che
tali principi devono essere inoltre coniugati con quelli in tema di onere della prova: come evidenziato dalla Suprema Corte con sentenza n. 25167/16 “anche tale condizione di equilibrio o eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso”;
rilevato che tale onere nella specie non risulta assolto, essendo il debitore rimasto contumace;
ritenuto che, nel caso di specie, l'inadempimento dell'obbligazioni vantate dal creditore istante, unita ai seguenti indizi di insolvenza:
- l'inadempimento del debito fondato sugli assegni, rimasti insoluti, oltre spese ed interessi,;
un'esposizione debitoria della società nei confronti dell' Controparte_3 di
140.000,00 (totale al netto dell'importo sospeso), oltre ai debiti tributari ex art. 36 bis del dpr 600/1973 per circa euro 108.000,00, come risultante dagli estratti di ruolo trasmessi e dal certificato dei tributari;
- l'omesso deposito delle scritture contabili obbligatorie;
- la messa in liquidazione della società Controparte_1
[...] ;
- la condotta processuale della resistente, rimasta contumace;
manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e renda pertanto evidente lo stato di decozione;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria del presente procedimento è risultata essere superiore ad euro trentamila ex art. 49 CCI;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di:
Controparte_1 (P. Iva P.IVA 1 con sede legale in via Napoli n. 22, 81024 Maddaloni (Ce), in persona del
,
legale rappresentante pro tempore;
NOMINA
giudice delegato alla procedura la dr.ssa Simona Di Rauso;
curatore la dott.ssa Persona 1 in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
ORDINA al legale rappresentante della società al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del Codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCI;
ORDINA
che il curatore proceda, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 della legge fallimentare;
FISSA
il giorno 24.4.2025, h. 9.30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Sentenza da prenotarsi a debito.
Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla reiscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 12.2.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Simona Di Rauso
Il Presidente
dott. Enrico Quaranta