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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6261 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile di rinvio, iscritto al n. 5460/2024 R.G., pendente tra , e Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2
con ordinanza del 25.10.2024, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine fino al 15.11.2025 per deposito di sintetiche comparse conclusionali e del termine perentorio fino alle ore 09.30 del giorno
5.12.2025, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni ed eventuali brevi repliche alle avverse conclusionali..”.
La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Alberto Canale - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 5460/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: contratto d'opera professionale,
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli alla Via F. Crispi 31, presso lo studio dall'avv.
TO MA (C.F. , P.IVA , CodiceFiscale_2 P.IVA_1
che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., depositata in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
(P.I. ) con sede legale in Napoli alla Via Parte_2 P.IVA_2
Spartaco n. 5, in persona dell'Amministratore unico e legale rapp.te p.t.,
Ing. , rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Di Falco Controparte_3
(C.F. , e dall'Avv. Stefano Di Falco (C.F. C.F._3
) del foro di Napoli, con studio in Napoli alla C.F._4
Riviera di Chiaia n. 168, in virtù di procura speciale apposto su separato foglio da intendersi in calce alla comparsa;
CONVENUTA
NONCHE'
Gragano Controparte_4 CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
pag. 2/31 Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'annullamento, disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
27042/2024 del 18/10/2024, della sentenza n. 4429/2019 della Corte di appello di Napoli depositata il 12-9-2019.
Conclusioni:
l'attore in riassunzione così concludeva: “.. che l'adita Corte d'Appello di
Napoli in accoglimento della domanda Voglia: - in via preliminare chiamare a chiarimenti il CTU per le osservazioni sopra analiticamente svolte e solo in via gradata: 1) in applicazione del principio di diritto reso inter partes con la Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, II sezione civile 27042/2024, pubblicata il 18.10.2024, e, in riforma dell'impugnata sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4429/2019, confermare la sentenza di primo grado n. 4419/2015 nella parte in cui accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dall'Arch. Pt_1
ed in accoglimento del presente atto di riassunzione accogliere
[...]
le motivazioni in fatto e diritto addotte e, per l'effetto, condannare la società convenuta in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_2
pagamento in favore dell'arch. della somma di € Parte_1
66.777,67, oltre cassa previdenza e iva, sul predetto importo decorrono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla richiesta di pagamento del 15.03.2002 fino all'effettivo soddisfo o, in via gradata, alla diversa minore o maggiore somma che la Corte vorrà liquidare, il tutto oltre interessi e rivalutazione, come richiesti ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2225 c.c., secondo criterio equitativo;
2) pag. 3/31 confermi tutte le ulteriori statuizioni già coperte da giudicato;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A e C.P.A e rimborso forfettario, di tutti i gradi del giudizio, ivi compreso il presente giudizio di rinvio, con attribuzione al difensore antistatario.”.
La così concludeva: “affinché, l'Ecc.ma Corte di Appello Parte_2
adita, contrariis rejectis, Voglia così decidere: 1) disporre la sostituzione del CTU Ing. per tutte le ragioni evidenziate innanzi o in via Per_1
subordinata di disporre la convocazione o chiarimenti del CTU sottoponendogli i quesiti su riportati;
2) accertare e dichiarare che nulla
è dovuto all'arch. a titolo di corrispettivo professionale per tutti Pt_1
i fatti e le causali analiticamente indicate e documentate con la comparsa di risposta e con le presenti brevi note conclusive;
3) condannare l'arch. al pagamento delle spese e compensi Parte_1
di tutti i gradi di giudizio ex D.M. n. 147/22 ..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 18-6-2003, Controparte_5
conveniva la innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo il Parte_2
pagamento del corrispettivo per le opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Napoli alla Via Marechiaro n. 8, eseguite su incarico della convenuta per l'importo di euro 142.689,57, oltre penali contrattuali.
pag. 4/31 La nel costituirsi in giudizio, dichiarava che le opere Parte_2
eseguite erano viziate, che il cantiere era stato abbandonato e il direttore dei lavori, architetto era responsabile degli Parte_1
inadempimenti dell'appaltatrice per mancata sorveglianza della corrispondenza delle opere eseguite al progetto. La committente, inoltre, formulava domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice al fine di ottenere la risoluzione del contratto di appalto per il suo inadempimento o, in subordine, la riduzione del prezzo. La Pt_2
chiedeva, altresì, la chiamata in causa del direttore dei lavori, arch.
al fine di accertare la sua responsabilità per mancata Pt_1
sorveglianza ed instava per la condanna di quest'ultimo, in solido con la società attrice, al risarcimento del danno o, in subordine, al pagamento delle somme che la committente fosse stata condannata a pagare all'appaltatrice.
Autorizzata la chiamata in causa, nel costituirsi in Parte_1
giudizio, evidenziava che l'immobile era stato sottoposto a sequestro in data 19-7-2001 perché erano state eseguite opere abusive per volontà della committente per poi essere temporaneamente Parte_2
dissequestrato onde consentire la demolizione delle opere abusive.
Inoltre, allorquando le parti avevano sottoscritto, in data 11-12-2002, verbale di chiusura lavori, la committente non aveva lamentato alcun vizio, i quali vennero contestatati solo a far data dal 28-3-2003.
Il direttore dei lavori chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e in via riconvenzionale la condanna della committente al pagamento delle pag. 5/31 competenze a lui spettanti, per l'attività professionale svolta a favore di al 1999 al 2002, per l'importo di euro 66.777,67. Parte_2
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4419/2015 del 24.03.2015, rigettava la domanda proposta dalla e quella CP_4
riconvenzionale dalla ma accoglieva la domanda Parte_2
riconvenzionale di condannando la a Parte_1 Parte_2
pagare in suo favore la somma di euro 66.777,67, oltre accessori e spese di lite.
§ 2.
La con atto di citazione tempestivamente notificato in Parte_2
data 27.5.2015, e la in via incidentale, interponevano CP_4
appello.
In particolare, la chiedeva che, in riforma della sentenza di Pt_2
primo grado, la Corte dichiarasse non dovuta la somma di € 66.777,67 all'arch. "a titolo di compensi professionali per Parte_1
inesistenza di conferimento dell'incarico e comunque, per non avere questi provato l'esistenza di tale rapporto né, tantomeno, l'accettazione da parte della del prezzo della sua offerta professionale, in Parte_2
subordine, qualora si dovesse ritenere comunque sussistente il conferimento dell'incarico e quindi dovuti i compensi professionali all'arch. accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo Pt_1
per avere omesso il controllo sulla corretta esecuzione delle opere, nonché le necessarie verifiche preventive e/o successive, soprattutto a fronte delle varie lagnanze sollevate dalla committente e, per l'effetto,
pag. 6/31 condannarlo al risarcimento dei danni subiti dalla committente, in subordine determinare la somma eventualmente dovuta con riferimento al solo contratto di appalto, unico negozio giuridico sottoscritto da tutte le parti in causa dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa della società appaltatrice e per l'effetto condannare la CP_1
. sas. alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al
[...]
risarcimento dei danni accertati nel precedente grado di giudizio, in via subordinata, dichiarare la riduzione del prezzo del contratto di appalto, condannando la . alla restituzione di quanto corrisposto in CP_1
eccesso e in ogni caso, al risarcimento del danno per il rifacimento delle opere per la mancata utilizzazione del bene", con condanna degli appellati alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
La chiedeva, invece, che la venisse condannata al CP_4 Pt_2
pagamento in suo favore della somma di euro 44.000,00, o della minore somma di euro 15.896,68 quale corrispettivo per le opere eseguite, come da computo eseguito dal CTU, con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
si costituiva in giudizio e, oltre ad eccepire Parte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., ne contestava la fondatezza.
§ 3.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 4429/2019 del 12.9.2019, accoglieva parzialmente l'appello della e, in riforma della Pt_2
sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da Pt_1
pag. 7/31 accolta dal Giudice di primo grado, confermando per il resto Pt_1
la sentenza impugnata e compensando interamente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, l'appello della veniva rigettato, nella parte Parte_2
in cui la committente aveva sollecitato la risoluzione del contratto di appalto, avendo la Corte ritenuto che la committente non aveva provato che i vizi dell'opera fossero tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione in quanto incidenti in misura notevole sulla struttura e funzionalità dell'opera e, a sostegno del rigetto della domanda di riduzione del prezzo, evidenziava che non Parte_2
aveva provato, come era suo onere, che il corrispettivo versato, pari ad euro 160.000,00, fosse superiore al valore delle opere eseguite.
Il Collegio rigettava, altresì, la domanda di risarcimento del danno proposta dalla committente nei confronti dell'appaltatrice, dichiarando che l'appellante non aveva dato prova né dell'an, né del quantum della domanda.
L'appello incidentale, proposto dall'appaltatrice al fine di CP_4
ottenere il pagamento del corrispettivo ad essa ancora spettante per le opere eseguite, veniva dichiarato inammissibile.
Quanto al motivo d'appello con il quale la lamentava che il Pt_2
compenso riconosciuto all'arch. dal Tribunale non era dovuto Pt_1
o comunque era eccessivo se comparato all'attività da questi effettivamente svolta, anche tenuto conto che il compenso del direttore dei lavori andava calcolato, in genere, in un valore percentuale pag. 8/31 compreso tra lo 0,75% e il 5% del costo complessivo delle opere di ristrutturazione, che, nella specie ammontava ad euro 83.978,58, mentre il primo Giudice aveva considerato un valore dell'opera di euro
160.000,00, con la sentenza, sul punto cassata dalla S.C., venivano accolte le doglianze della committente e, “considerata la corresponsabilità del direttore dei lavori nella causazione dei vizi e la quantità e qualità dell'opera svolta”, il Collegio rigettava la domanda dell'architetto volta ad ottenere il pagamento degli onorari per l'attività professionale svolta.
In particolare, veniva evidenziato che l'accertamento tecnico preventivo aveva accertato vizi nei lavori di ristrutturazione,
l'esecuzione di opere abusive presumibilmente ordinate dal committente e che le opere abusive erano state eseguite sotto la direzione dell'arch. il quale avrebbe dovuto vigilare sulla Pt_1
corretta esecuzione del progetto ed era responsabile per il compimento di opere abusive e per il mancato completamento dei lavori a causa del sequestro dell'immobile.
In ordine al compenso dallo stesso richiesto, il giudice di appello sosteneva che il professionista aveva presentato un documento informale senza riferimento alla tariffa professionale e ai criteri di calcolo applicati, che non risultavano redatti il computo metrico estimativo, i certificati di regolare esecuzione e di agibilità, che non erano state provate le spese, nonché il corrispettivo richiesto risultava eccessivo, sia in relazione al lavoro svolto quale emergeva dai documenti prodotti, sia in relazione al fatto che il compenso per la pag. 9/31 direzione lavori si calcolava in percentuale tra lo 0,75% e il 5% del costo complessivo delle opere.
§ 4.
Avverso la sentenza de qua, l'arch. proponeva ricorso per Pt_1
cassazione, formulando tre motivi di ricorso per “Violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. e 1243 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 c.c.
e 2236 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, nonché
“Violazione e/o errata applicazione delle norme di cui agli artt. 2225 c.c.,
115 e 116 c.p.c, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.
La resisteva con controricorso, mentre la Parte_2 Controparte_5
imaneva intimata.
[...]
Con l'ordinanza di rinvio indicata in epigrafe, la Corte di Cassazione, dopo aver rigettato il motivo di ricorso con il quale veniva lamentata la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato “in quanto fin dall'atto di citazione per chiamata in causa di primo grado, come risulta dalla sentenza impugnata, la società committente aveva individuato la responsabilità del direttore dei lavori per la mancata vigilanza sull'operato dell'appaltatrice”, e conseguentemente, senza violare il principio suddetto, la Corte aveva affermato la responsabilità del direttore dei lavori per aver omesso di vigilare sulla corretta esecuzione del progetto, ascrivendogli la responsabilità “sia per il compimento di opere abusive sia per il mancato completamento dei lavori, la cui forzata interruzione aveva causato i vizi
pag. 10/31 accertati in fase di accertamento tecnico preventivo”, accoglieva le restanti censure fatte valere dal professionista.
La Suprema Corte ribadiva il principio, nella specie violato dalla pronuncia oggetto del ricorso, secondo il quale “nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo per la prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. Sez. 2 24-3- 2014 n. 6886 Rv. 630230-01, Cass.
Sez. 2 6-12-2017 n. 29218 Rv. 646538-01, in materia di compenso del direttore dei lavori)”, posto che l'opera eseguita, pur essendo affetta da vizi e difformità, non era totalmente inutilizzabile.
La Corte di Cassazione evidenziava, inoltre, che “L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, in relazione all'oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto da valutarsi secondo buona fede;
quindi, se l'opera è stata comunque eseguita, seppure con difetti che non ne escludono l'utilità, il committente ha diritto al risarcimento del danno, ma non può rifiutare il pagamento del compenso al professionista”.
Irrilevante risultava essere la circostanza secondo cui la domanda risarcitoria era stata, nel caso di specie, rigettata in quanto ciò non scalfiva il principio sopra indicato, ma confermava che “la Corte
pag. 11/31 d'appello ha erroneamente escluso il diritto del professionista al compenso per l'attività effettivamente svolta”.
In ultimo, la S.C. riteneva “fondate le deduzioni del ricorrente con riguardo alla violazione dell'art. 2225 cod. civ.”, in quanto gli aspetti che la Corte d'appello aveva posto a fondamento del rigetto della domanda proposta dal professionista, quali la richiesta di compenso per attività non eseguite, l'eccessiva entità del compenso richiesto, nonché la corresponsabilità del direttore dei lavori, non consentivano di giungere ad una pronuncia di rigetto della domanda, ma avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione nella fase di liquidazione del compenso stesso.
§ 5.
Con atto del 16.12.2024 riassumeva tempestivamente Parte_1
il giudizio, invocando l'accoglimento della domanda da esso svolta in primo grado, con “conferma integrale di quanto statuito dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 4419/2015”, con la quale la ra stata Pt_2
condanna al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di euro 66.777,67.
Con comparsa del 29.4.2025 si costituiva in giudizio la la Pt_2
quale concludeva per il rigetto della domanda proposta dal professionista.
La . benché ritualmente citata, CP_1 Controparte_5
non si costituiva, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
pag. 12/31 Con ordinanza del 6.6.2025 veniva disposta CTU, a mezzo del nominato ausiliare, ing. , al fine di quantificare il compenso Persona_2
dovuto al professionista.
Il CTU, accettato l'incarico, depositava l'elaborato peritale in data
30.10.2025.
Quindi, prodotte dalle parti le comparse conclusionali autorizzate, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., il
Collegio decideva la causa.
§ 6.
Venendo al merito, deve rilevarsi che la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4429/2019, che aveva accolto l'appello proposto dalla aveva, tuttavia, riconosciuto che l'arch. aveva svolto le Pt_2 Pt_1
funzioni di direttore dei lavori, in relazione all'appalto per la ristrutturazione dell'immobile di via Marechiaro ed altre prestazioni ivi analiticamente riportate. In particolare, come riportato dalla CTU redatta in questo grado di giudizio, che di tanto era stata espressamente incaricata dal Collegio, e come si ricava dalla lettura della sentenza di appello, con essa si riconosceva che “.. l'arch. Pt_1
non redasse il progetto iniziale, ma che lo stesso avesse svolto la funzione di direttore dei lavori dal 2000 (nella comunicazione di inizio lavori, depositata il 5/06/2000, l'amministratore della dichiarò Parte_2
che “per tali opere è stato designato quale direttore dei lavori il dott. arch. ) fino alla “comunicazione di fine lavori” del 2002, Parte_1
inviata al unitamente alla relazione tecnico descrittiva, CP_6
pag. 13/31 entrambi documenti sottoscritti dal direttore dei lavori .. La Corte
d'Appello, al paragrafo 7 della richiamata sentenza, precisò che l'arch. oltre ad assumere l'incarico di direttore dei lavori, redasse dei Pt_1
progetti delle opere interne, utilizzati per la preparazione dei preventivi depositati dalle imprese interpellate prima dell'inizio dei lavori, e il contratto di appalto;
presentò la “richiesta d'integrazione a autorizzazione edilizia” per l'esecuzione delle opere di sottofondazione e di elevazione eseguite da una ditta specializzata (OL AL) con contratto sottoscritto anche da lui, quale direttore dei lavori. Dagli atti di causa, emerge poi che il primo contratto avente ad oggetto la realizzazione di opere edili relativamente all'immobile sito in via
Marechiaro n.8, stipulato tra era pari ad un CP_1 CP_7
importo di £ 84.000.000 (€ 43.382,38), e che in questa prima fase l'arch. non redasse il progetto. In data 11/10/2002 fu stipulato un Pt_1
contratto integrativo per un importo pari ad € 83.978,58, concernente la realizzazione di un terrazzo esterno da costruire a livello della stanza a piano terra, ivi comprendendo le lavorazioni della pavimentazione, un vano ingresso secondario, l'abbattimento di un muro, l'assistenza al montaggio della veranda, la tinteggiatura delle pareti con relativa preparazione, la realizzazione degli impianti e la rifinitura del vano stesso, lo svuotamento di materiale di riempimento del vano al piano interrato e le relative lavorazioni al fine di completare e rifinire la stanza ed il bagno annesso, il ripristino e la rifinitura della zona annessa alla stanza da letto padronale come da progetto e completamento dei lavori interni ed esterni. Successivamente, nel corso delle esecuzioni delle opere come sopra descritte, si rendeva necessario un consolidamento pag. 14/31 strutturale così da garantire la stabilità dell'edificio. Infatti, si rendeva necessario presentare la “richiesta d'integrazione a autorizzazione edilizia” per l'esecuzione delle opere di sottofondazione e dagli atti di causa risulta uno schema di sottofondazione con pali armati e una sezione palificata entrambe redatti a cura dell'arch. (cfr. CTU Pt_1
pag. 4, 5).
Tali, quindi, sulla scorta delle condivisibili valutazioni espresse dal
CTU, debbono ritenersi essere state le prestazioni professionali svolte dall'odierno attore.
Il CTU, a questo punto, in esatta evasione del mandato ad esso conferito, provvedeva ad individuare il valore dell'opera, su cui poi computare il corrispettivo dovuto al Pt_1
Al riguardo, l'ausiliare rilevava: “Per la determinazione del consuntivo lordo dell'opera si analizzeranno di seguito l'atp, la Ctu e i successivi chiarimenti.
La relazione depositata nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo, dall'arch. , si limitava a descrivere i luoghi in Controparte_8
relazione ai fatti lamentati dalle parti.
Nell'ambito, invece, del giudizio di primo grado il ctu, ing.
[...]
, quantificava i lavori eseguiti dalla per un Per_3 CP_1
importo pari a € 175.896,68, già detratto dei lavori di ripristino che quantificava in € 28.000. Successivamente, nei chiarimenti depositati in data 15.10.2013, l'ing. precisava invece che il costo delle opere Per_3
per l'eliminazione dei vizi fosse pari ad € 32.131,69 e rivalutava i lavori
pag. 15/31 eseguiti dalla in € 173.957,57. Pertanto, stimava i lavori CP_1
eseguiti dalla al netto dei lavori di ripristino, in € CP_1
141.825,88.
In tale importo non risulta presente il costo delle lavorazioni per
l'esecuzione delle opere di sottofondazione, per i quali, come già detto,
l'arch. svolse attività di direzione lavori nonché redasse gli Pt_1
schemi di palificazione, come emerge in atti.
Quindi, stante la richiesta espressa nel mandato ricevuto dalla Corte
d'Appello di determinare il consuntivo lordo dell'opera, ma in assenza di documentazione che provi il costo per le opere appena descritte, sarà necessario procedere alla determinazione del compenso relativo alle opere di sottofondazione sulla base della documentazione presente in atti. Occorre precisare, però, che dai disegni allegati nel fascicolo
d'ufficio non sono presenti dati sufficientemente completi che garantiscano una determinazione precisa del compenso relativo a tale lavorazione;
dagli schemi in atti emerge solo la lunghezza dei pali, e il numero di pali che si desume dal conteggio di quelli illustrati in planimetria. Pertanto, si procederà ad ipotizzare il costo delle opere appena descritte al fine di meglio rispondere al quesito formulato” (cfr.
CTU pag. 5, 6).
Quindi, il CTU, sulla scorta di complessi calcoli, operati secondo criteri supportati da adeguati riferimenti logico scientifici, perveniva a determinare il valore dei lavori di consolidamento.
pag. 16/31 In particolare, si deve rimarcare che, accogliendo la richiesta del consulente di parte il quale nelle note ad esso trasmesse aveva Pt_2
fatto notare che il CTU aveva erroneamente considerato il prezzo dell'acciaio con riferimento all'anno 2022 anziché all'anno 2002, il CTU rimodulava il conteggio, sulla base del prezzo del materiale riferito all'epoca dei fatti e, quindi, stimava, in € 44.119,08, il valore complessivo delle opere di sottofondazione, cui doveva aggiungersi il valore delle opere oggetto dell'appalto originario, stimate in €
141.825,88 (cfr. CTU pag. 20, 21).
Sulla scorta di tali valori, il CTU, in esecuzione dell'incarico, determinava il compenso dovuto, in base alla tariffa approvata con L. n.
143/1949, secondo quanto stabilito dall'art. 18 della citata legge, non potendo, nella specie, siccome il non redasse il progetto Pt_1
iniziale di ristrutturazione dell'immobile, trovare applicazione l'art. 15 della medesima legge.
Pertanto, avuto riguardo alla citata tariffa professionale, nella specie, ratione temporis applicabile, venendo in rilievo prestazioni svolte nell'arco temporale compreso tra il 2000 ed il 2002, il CTU determinava la misura del corrispettivo come segue: “..€ 1.729,17 per
l'attività svolta nell'ambito del primo contratto + € 9.382,45 per l'attività svolta a seguito dell'estensione dell'incarico relativamente al contratto integrativo + € 2.684,90 per l'attività svolta relativamente alle opere di sottofondazione = € 13.796,52 TOTALE, oltre oneri se dovuti come per legge” (cfr. CTU pag. 24).
§ 7. pag. 17/31 Tanto premesso, occorre, poi, prendere posizione sulle deduzioni difensive svolte da entrambe le parti, tese a confutare gli esiti della
CTU e, per quanto riguarda a negare in radice il diritto del Pt_2
Pt_1
La convenuta, obiettava, anzitutto, non essere vero che l'arch. Pt_1
avesse svolto “la funzione di Direttore dei Lavori (DL), redatto progetti per opere interne, presentato richieste di autorizzazione edilizia e sottoscritto contratti, nonché collaudo”. Tali affermazioni, che il CTU aveva tratto dalla lettura della sentenza della Corte di Appello, erano, a detta della convenuta, erronee, in quanto non consideravano che, con tale sentenza, quel giudice aveva rigettato integralmente la domanda di pagamento dell'Arch. ritenendo lo stesso corresponsabile dei Pt_1
danni patiti dalla committente. La difesa della convenuta, poi, richiamava quanto già dedotto nei precedenti gradi, circa “mancanze gravissime del professionista, tra cui, al paragrafo 7, penultima pag. della sentenza della Corte di Appello richiamata, e a pag. 43 della relazione depositata dal CTU Ing. del 2010: 1. La presentazione Per_3
di un “fac simile” di parcella, privo di data e riferimenti tariffari.
2. La mancata redazione del computo metrico estimativo e dei certificati di regolare esecuzione e agibilità.
3. La mancata prova delle spese sostenute e l'assenza del verbale di collaudo per opere incomplete. 4.
Dichiarazioni non veritiere in merito a controlli e verifiche di salubrità. 5.
L'eccessività del compenso richiesto in relazione al lavoro effettivamente svolto e al costo delle opere”.
§ 8.
pag. 18/31 I rilievi non colgono nel segno, vertendo su aspetti già risolti, con efficacia di giudicato, nei precedenti gradi di giudizio.
Invero, riguardo alle prestazioni svolte dal già si è dato conto Pt_1
del fatto che esse sono state indicate sia nella sentenza di primo grado, sia nella sentenza di appello, che, sul punto, confermava la statuizione del giudice di prime cure (cfr. paragrafo 7 primo capoverso della sentenza di secondo grado, non censurata dalla con ricorso Pt_2
incidentale per Cassazione).
Il CTU, quindi, in evasione del mandato, ha correttamente descritto le attività svolte dal professionista, desumendole dalla lettura del paragrafo 7 della sentenza di appello.
Riguardo, poi, al valore che insiste nel voler riconoscere alla Pt_2
sentenza di appello, laddove aveva rigettato la domanda proposta dall'arch. per essere lo stesso stato ritenuto corresponsabile Pt_1
dei danni sofferti dalla società, giova ribattere che, come dinanzi già rilevato, la S.C. ha ritenuto che tutte le contestazioni sollevate dalla on precludessero il diritto del professionista al pagamento del Pt_2
compenso.
In particolare, il lamentato inadempimento del non era, ad Pt_1
avviso della Cassazione, di gravità tale da giustificare il rigetto della domanda riconvenzionale dallo stesso avanzata, dal momento che
“laddove l'opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, il committente non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore dell'opera e chieda il risarcimento del
pag. 19/31 danno per l'inesatto adempimento, così come questi vizi non escludono il diritto dell'appaltatore al corrispettivo (Cass. Sez. 2 17-4-2012 n. 6009
Rv. 621959-01), così non escludono neppure il diritto al compenso in capo al progettista e al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata. L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, in relazione all'oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto da valutarsi secondo buona fede;
quindi, se l'opera è stata comunque eseguita, seppure con difetti che non ne escludono l'utilità, il committente ha diritto al risarcimento del danno, ma non può rifiutare il pagamento del compenso al professionista. La considerazione che nella fattispecie la domanda di risarcimento del danno nei confronti del professionista è stata rigettata sulla base dell'assunto della mancanza di prova sull'entità dei danni non consente di individuare diverso principio, ma conferma che la Corte d'appello ha erroneamente escluso il diritto del professionista al compenso per l'attività effettivamente svolta;
ciò perché la pronuncia si è risolta nell'escludere l'obbligazione di pagamento del compenso professionale in capo al committente, il quale comunque aveva ottenuto il risultato dell'opera eseguita dal direttore dei lavori, senza accertare che i vizi dell'opera ascrivibili al professionista -e perciò i danni patiti dalla committente per l'inadempimento del professionista- fossero di entità tale da estinguere per compensazione il credito del professionista”.
Siccome, nella specie, è ormai coperta dal giudicato la sentenza della
Corte di Appello, nella parte in cui aveva rigettato le domande,
pag. 20/31 proposte dalla committente, di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice per i lamentati vizi delle opere, di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno, la convenuta non può invocare ulteriormente tali ragioni per paralizzare, sia pure in via di eccezione riconvenzionale, la pretesa del Tanto, si ribadisce, Pt_1
per l'assorbente ragione che, secondo la decisione assunta dalla Corte di Appello, non oggetto di impugnazione incidentale in sede di legittimità da parte della la pretesa risarcitoria era infondata, Pt_2
per carenza di prova dell'an e del quantum, la domanda di risoluzione per inadempimento era infondata perché i vizi non erano tali da rendere l'opera del tutto inidonea alla sua destinazione, la domanda di riduzione del prezzo era infondata per difetto di prova che il valore delle opere fosse inferiore alla cifra (euro 160 mila) versata dalla committente.
§ 9.
Ancora, la difesa di amentava che la CTU aveva erroneamente Pt_2
supposto che l'arch. avesse “redatto schemi di palificazione e Pt_1
presentato una "richiesta d'integrazione a autorizzazione edilizia per
l'esecuzione delle opere di sottofondazione" eseguite dalla ditta AI
LI”, mentre, nei fatti, “a. Non risulta depositato in alcun atto di causa un documento comprovante tale richiesta di autorizzazione integrativa.
Anzi, le opere sono definite “abusive”. b. Il contratto con AI LI non reca alcuna firma dell'Arch. e contiene una clausola di Pt_1
manleva di responsabilità. Per la verità il contratto, di cui il CTU sostiene di non averne ricevuto copia è menzionato nelle precedenti consulenze
pag. 21/31 agli atti di causa ove emerge che il valore della prestazione è pari a
40.000,00 milioni delle vecchie lire, e, quindi, di Euro 20.658,00”.
§ 10.
Anche tali rilievi sono infondati.
Riguardo alla prestazione in esame, della quale si contesta l'esecuzione ad opera del professionista, si deve, ancora una volta, rimarcare che la prova del relativo espletamento si tragga dalla sentenza di appello, che, nel più volte menzionato paragrafo 7, espressamente riconosceva eseguite, tra le altre, l'attività di cui si discorre. La Corte, infatti, espressamente riteneva essere provato che il avesse Pt_1
presentato la “richiesta di integrazione a autorizzazione edilizia”, per l'esecuzione delle opere di sottofondazione e di elevazione eseguite dalla OL AL con contratto sottoscritto anche da lui.
Il riferimento al carattere abusivo dell'opera è inconferente, avendo il
CTU stimato il valore delle opere, al netto dei costi per l'eliminazione dei vizi, e considerato che, anche secondo la S.C., la circostanza che via sia stato un inadempimento del professionista, per non avere correttamente vigilato sui lavori impedendo l'esecuzione di interventi abusivi, nella specie, non esclude il diritto al compenso, potendo rilevare solo sul piano del quantum.
Ciò, del resto, non fosse altro perché in atti è, comunque, pacifico che, dopo la sospensione ordinata per l'accertata esecuzione di lavori abusivi, le opere, dopo un periodo di fermo di circa dieci mesi,
pag. 22/31 venivano riprese e terminate in data 11.12.2002, sebbene non completate (cfr. sentenza di appello, paragrafo 7).
Riguardo, poi, al lamentato errore del CTU, consistito nell'avere considerato valori riferiti al 2022 e non al 2002, si è dinanzi già detto che l'ausiliare, recependo il rilievo in esame, sollevato dal CT di correggeva il calcolo e che, rispetto al conteggio come Pt_2
emendato, alcuna specifica eccezione o critica risulta poi sollevata dalla convenuta.
Riguardo, ancora, alle carenze documentali stigmatizzate dalla convenuta e poste in risalto nella CTU dell'ing. , si deve Per_3
replicare, anzitutto, che tale relazione non era stata disposta al fine precipuo di quantificare il corrispettivo dovuto al Ne segue Pt_1
che quanto da essa accertato riguardava, pur sempre, le domande proposte dall'appaltatrice e della e non anche quella del Pt_2
professionista.
In ogni caso, la pure accertata mancata redazione di un computo metrico dei lavori non ha impedito al CTU di stabilire, con valutazione sorretta come visto da congrua ed adeguata motivazione, il valore dell'appalto nell'ambito del quale l'arch. espletava la sua Pt_1
prestazione.
In conclusione, quindi, tutti i rilievi difensivi della debbono Pt_2
essere disattesi.
§ 11.
pag. 23/31 Venendo alle censure che lo stesso ha rivolto all'indirizzo Pt_1
dell'operato del CTU, finalizzate, per ragioni opposte, ad ottenere una più elevata quantificazione del compenso, si osserva quanto segue.
In particolare, la difesa dell'attore sosteneva che, ad onta di quanto riconosciuto nella CTU, la prestazione resa dal professionista aveva avuto riguardo anche alle “ulteriori e autonome prestazioni propedeutiche e successive, tra cui: assistenza all'acquisto e alla scelta dei materiali;
la progettazione e direzione delle opere di palificazione e sottofondazione;
le varianti progettuali richieste in corso d'opera”.
Riguardo alla progettazione delle opere di palificazione e sottofondazione, l'assunto dell'attore è inconferente, trattandosi di attività della quale il CTU ha tenuto conto.
Infatti, l'ausiliare rilevava testualmente: “Come già esplicato nei precedenti paragrafi, inizialmente l'arch. svolgeva solo attività Pt_1
di direzione lavori per le lavorazioni quantificate in € 43.382,38. Dunque, per questa somma andrà calcolata solo l'attività di direzione lavori (cfr. tabella 6). Successivamente, invece, il mandato dell'arch. è stato Pt_1
ampliato e, quindi, per la residua somma dei costi di lavorazione si prevedranno altre voci (cfr. tabella 7-8). Nella tabella 7 le voci prese in considerazione ai fini del calcolo dell'onorario sono: progetto esecutivo, capitolati e contratti, direzione lavori e collaudo. Nella tabella 8 le voci prese in considerazione ai fini del calcolo dell'onorario sono: progetto di massima, direzione lavori e collaudo”.
Quindi, il CTU ha considerato anche la fase della progettazione.
pag. 24/31 Riguardo, poi, alle “consulenze tecnico – artistiche nella scelta di materiali, mosaici, arredi e impianti”, deve rilevarsi che, se è vero che
, teste le cui deposizioni l'attore richiamava, riferiva che il Persona_4
aveva assistito il legale rappresentante della Pt_1 Pt_2
nell'acquisto del materiale edile, appare, tuttavia, opportuno osservare che alcun ulteriore importo vada accordato in aggiunta a quelli indicati dal CTU. Ciò, invero, per l'assorbente ragione che, comunque, si deve tenere conto, nella valutazione complessiva, del risultato utile apportato al committente dall'opera del professionista e dal fatto che, per come è pacifico in atti, si è al cospetto di lavori non ultimati.
Del resto, la stessa Cassazione, nell'ordinanza di rinvio, ha ritenuto che il compenso vada determinato “sulla base di tutti gli elementi emersi in causa, sulla base della quantità e qualità delle prestazioni eseguite e considerando il risultato utile conseguito dal committente anche in relazione ai profili di colpa ascrivibili al professionista”, per cui” .. il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, pure
a fronte di risultanze processuali carenti sul quantum e pure in mancanza di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, ma deve determinare il compenso ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ. con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato conseguito dal committente”.
Quindi, siccome, nella specie, dalla stessa sentenza di appello, è stata accertata, con efficacia di giudicato, l'esistenza di vizi nelle opere e la mancata ultimazione delle stesse, il valore del corrispettivo non può
pag. 25/31 non tenere conto di siffatti elementi che hanno, innegabilmente, inciso, riducendolo sensibilmente, sul risultato utile conseguito dalla committente.
Sempre a detta dell'attore, inoltre, il valore dell'appalto ammontava, in base a quanto accertato in primo e secondo grado, ad € 395.077,00, importo che costituirebbe la base di calcolo definitiva per la liquidazione del corrispettivo.
Il rilievo non coglie nel segno, avendo la sentenza di appello, dopo avere rigettato la domanda del professionista, solo incidentalmente rilevato che il compenso dallo stesso richiesto era, comunque, eccessivo, tenuto conto del valore dell'appalto, pattuito, secondo quel
Giudice, in euro 83.978,58.
Riguardo alla sentenza di primo grado, alcun utile elemento potrebbe trarsene, atteso che essa veniva travolta dalla relativa riforma, operata in sede di appello, e che, comunque, il primo Giudice si era limitato a recepire la somma indicata dal professionista nella parcella dallo stesso redatta, pari ad euro 66.777,67, senza prendere specifica posizione sui criteri di calcolo, né sul valore dell'opera.
§ 12.
Quindi, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta dall'arch. il credito allo stesso spettante va determinato in Pt_1
euro 13.796,52, oltre cassa previdenza ed iva, se dovuta, come per legge, all'aliquota vigente all'attualità, oltre interessi al tasso legale di pag. 26/31 cui all'art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere dalla richiesta di pagamento del
15.03.2003 fino all'effettivo soddisfo.
Non può, invece, accogliersi la richiesta, pure avanzata dall'attore, di rivalutazione monetaria dell'indicata somma.
Invero, sul punto, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di contratto d'opera professionale, il diritto del professionista al compenso ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, in caso di inadempimento o ritardato adempimento dell'obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224
c.c., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell'art. 1224
c.c. Ne consegue che la rivalutazione monetaria del debito di valuta, sostituendosi al danno presunto costituito dagli interessi legali, è idonea
a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito - divenuto liquido ed esigibile - produce interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 c.c." (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. II,
22-06-2004, n. 11594; Cass. n. 2823 del 26/02/2002).
pag. 27/31 Ne segue che, in difetto di qualsivoglia allegazione e prova, ad opera dell'attore, che, sul punto, nulla di specifico deduceva, la richiesta di rivalutazione non possa essere accolta.
§ 13.
E, infine, appena il caso di rilevare che l'eccezione di compensazione, del credito del professionista, con il credito risarcitorio preteso dalla committente in ragione dei pretesi danni dalla stessa sofferti, sia inammissibile, trattandosi di pretesa coperta dal giudicato nascente dal rigetto, ad opera della Corte di Appello, non censurato con ricorso incidentale per cassazione, della domanda di risarcimento del danno originariamente formulata dalla medesima cfr. sul punto, il già Pt_2
citato passo contenuto a pagina 8 dell'ordinanza emessa dalla S.C.).
§ 14.
Occorre da ultimo provvedere alla rinnovata regolazione, nei rapporti tra il e la delle spese processuali di tutti i gradi di Pt_1 Pt_2
giudizio, da operarsi alla luce della riconosciuta fondatezza della domanda. Ne segue che, in applicazione del principio di soccombenza,
l'odierna convenuta vada condannata a rifondere all'attore le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, applicando, secondo il criterio del decisum, lo scaglione, relativo alle cause da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00, nel quale rientra il valore del credito come accertato, di cui al D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n.
147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in pag. 28/31 vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dei compensi tabellari minimi, in ragione del riconoscimento della pretesa in misura sensibilmente inferiore al petitum (si rammenti che, in primo grado, l'arch. aveva chiesto Pt_1
il riconoscimento di una somma pari ad euro 66.777,67, oltre accessori, e che, invece, la stessa è stata, in questa sede, quantificata in euro 13.796,52).
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv.
TO MA, dichiaratasi antistataria.
Le spese relative alla CTU, come liquidate da questa Corte con separato decreto del 26.11.2025, debbono porsi, sempre a norma dell'art. 91
c.p.c., a definitivo carico di Parte_2
Alcuna statuizione deve essere resa relativamente al rapporto tra l'attore e la convenuta contumace, cui l'atto di riassunzione era notificato solo a fini di integrità del contraddittorio.
P.Q.M.
definendo il giudizio di rinvio introdotto dall'Arch. Parte_1
nei confronti di e di . Parte_2 CP_1 Controparte_5
così provvede:
[...]
a) accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di primo grado, dall'Arch. Parte_1
nei confronti di e, per l'effetto, condanna la Parte_2
seconda a pagare, in favore del primo, l'importo di euro pag. 29/31 13.796,52, oltre cassa previdenza ed iva, se dovuta, all'aliquota vigente come per legge all'attualità, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere dal 15.03.2003 fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna alla rifusione, in favore dell'attore, delle Parte_2
spese processuali, che liquida: in relazione al giudizio di primo grado in euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di appello, in euro
2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di legittimità, in euro 501,00 per esborsi, euro 1.541,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di rinvio in euro 1.165,50 per esborsi, euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione delle spese processuali di tutti i gradi in favore dell'Avv. TO
MA, dichiaratasi antistataria;
c) pone le spese relative alla CTU, come liquidate da questa Corte in corso di causa, a definitivo carico della Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio, in data 05/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 30/31 pag. 31/31
VIII sezione civile
Nel processo civile di rinvio, iscritto al n. 5460/2024 R.G., pendente tra , e Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2
con ordinanza del 25.10.2024, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine fino al 15.11.2025 per deposito di sintetiche comparse conclusionali e del termine perentorio fino alle ore 09.30 del giorno
5.12.2025, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni ed eventuali brevi repliche alle avverse conclusionali..”.
La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Alberto Canale - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 5460/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: contratto d'opera professionale,
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli alla Via F. Crispi 31, presso lo studio dall'avv.
TO MA (C.F. , P.IVA , CodiceFiscale_2 P.IVA_1
che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., depositata in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
(P.I. ) con sede legale in Napoli alla Via Parte_2 P.IVA_2
Spartaco n. 5, in persona dell'Amministratore unico e legale rapp.te p.t.,
Ing. , rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Di Falco Controparte_3
(C.F. , e dall'Avv. Stefano Di Falco (C.F. C.F._3
) del foro di Napoli, con studio in Napoli alla C.F._4
Riviera di Chiaia n. 168, in virtù di procura speciale apposto su separato foglio da intendersi in calce alla comparsa;
CONVENUTA
NONCHE'
Gragano Controparte_4 CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
pag. 2/31 Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'annullamento, disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
27042/2024 del 18/10/2024, della sentenza n. 4429/2019 della Corte di appello di Napoli depositata il 12-9-2019.
Conclusioni:
l'attore in riassunzione così concludeva: “.. che l'adita Corte d'Appello di
Napoli in accoglimento della domanda Voglia: - in via preliminare chiamare a chiarimenti il CTU per le osservazioni sopra analiticamente svolte e solo in via gradata: 1) in applicazione del principio di diritto reso inter partes con la Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, II sezione civile 27042/2024, pubblicata il 18.10.2024, e, in riforma dell'impugnata sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4429/2019, confermare la sentenza di primo grado n. 4419/2015 nella parte in cui accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dall'Arch. Pt_1
ed in accoglimento del presente atto di riassunzione accogliere
[...]
le motivazioni in fatto e diritto addotte e, per l'effetto, condannare la società convenuta in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_2
pagamento in favore dell'arch. della somma di € Parte_1
66.777,67, oltre cassa previdenza e iva, sul predetto importo decorrono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla richiesta di pagamento del 15.03.2002 fino all'effettivo soddisfo o, in via gradata, alla diversa minore o maggiore somma che la Corte vorrà liquidare, il tutto oltre interessi e rivalutazione, come richiesti ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2225 c.c., secondo criterio equitativo;
2) pag. 3/31 confermi tutte le ulteriori statuizioni già coperte da giudicato;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A e C.P.A e rimborso forfettario, di tutti i gradi del giudizio, ivi compreso il presente giudizio di rinvio, con attribuzione al difensore antistatario.”.
La così concludeva: “affinché, l'Ecc.ma Corte di Appello Parte_2
adita, contrariis rejectis, Voglia così decidere: 1) disporre la sostituzione del CTU Ing. per tutte le ragioni evidenziate innanzi o in via Per_1
subordinata di disporre la convocazione o chiarimenti del CTU sottoponendogli i quesiti su riportati;
2) accertare e dichiarare che nulla
è dovuto all'arch. a titolo di corrispettivo professionale per tutti Pt_1
i fatti e le causali analiticamente indicate e documentate con la comparsa di risposta e con le presenti brevi note conclusive;
3) condannare l'arch. al pagamento delle spese e compensi Parte_1
di tutti i gradi di giudizio ex D.M. n. 147/22 ..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 18-6-2003, Controparte_5
conveniva la innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo il Parte_2
pagamento del corrispettivo per le opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Napoli alla Via Marechiaro n. 8, eseguite su incarico della convenuta per l'importo di euro 142.689,57, oltre penali contrattuali.
pag. 4/31 La nel costituirsi in giudizio, dichiarava che le opere Parte_2
eseguite erano viziate, che il cantiere era stato abbandonato e il direttore dei lavori, architetto era responsabile degli Parte_1
inadempimenti dell'appaltatrice per mancata sorveglianza della corrispondenza delle opere eseguite al progetto. La committente, inoltre, formulava domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice al fine di ottenere la risoluzione del contratto di appalto per il suo inadempimento o, in subordine, la riduzione del prezzo. La Pt_2
chiedeva, altresì, la chiamata in causa del direttore dei lavori, arch.
al fine di accertare la sua responsabilità per mancata Pt_1
sorveglianza ed instava per la condanna di quest'ultimo, in solido con la società attrice, al risarcimento del danno o, in subordine, al pagamento delle somme che la committente fosse stata condannata a pagare all'appaltatrice.
Autorizzata la chiamata in causa, nel costituirsi in Parte_1
giudizio, evidenziava che l'immobile era stato sottoposto a sequestro in data 19-7-2001 perché erano state eseguite opere abusive per volontà della committente per poi essere temporaneamente Parte_2
dissequestrato onde consentire la demolizione delle opere abusive.
Inoltre, allorquando le parti avevano sottoscritto, in data 11-12-2002, verbale di chiusura lavori, la committente non aveva lamentato alcun vizio, i quali vennero contestatati solo a far data dal 28-3-2003.
Il direttore dei lavori chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e in via riconvenzionale la condanna della committente al pagamento delle pag. 5/31 competenze a lui spettanti, per l'attività professionale svolta a favore di al 1999 al 2002, per l'importo di euro 66.777,67. Parte_2
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4419/2015 del 24.03.2015, rigettava la domanda proposta dalla e quella CP_4
riconvenzionale dalla ma accoglieva la domanda Parte_2
riconvenzionale di condannando la a Parte_1 Parte_2
pagare in suo favore la somma di euro 66.777,67, oltre accessori e spese di lite.
§ 2.
La con atto di citazione tempestivamente notificato in Parte_2
data 27.5.2015, e la in via incidentale, interponevano CP_4
appello.
In particolare, la chiedeva che, in riforma della sentenza di Pt_2
primo grado, la Corte dichiarasse non dovuta la somma di € 66.777,67 all'arch. "a titolo di compensi professionali per Parte_1
inesistenza di conferimento dell'incarico e comunque, per non avere questi provato l'esistenza di tale rapporto né, tantomeno, l'accettazione da parte della del prezzo della sua offerta professionale, in Parte_2
subordine, qualora si dovesse ritenere comunque sussistente il conferimento dell'incarico e quindi dovuti i compensi professionali all'arch. accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo Pt_1
per avere omesso il controllo sulla corretta esecuzione delle opere, nonché le necessarie verifiche preventive e/o successive, soprattutto a fronte delle varie lagnanze sollevate dalla committente e, per l'effetto,
pag. 6/31 condannarlo al risarcimento dei danni subiti dalla committente, in subordine determinare la somma eventualmente dovuta con riferimento al solo contratto di appalto, unico negozio giuridico sottoscritto da tutte le parti in causa dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa della società appaltatrice e per l'effetto condannare la CP_1
. sas. alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al
[...]
risarcimento dei danni accertati nel precedente grado di giudizio, in via subordinata, dichiarare la riduzione del prezzo del contratto di appalto, condannando la . alla restituzione di quanto corrisposto in CP_1
eccesso e in ogni caso, al risarcimento del danno per il rifacimento delle opere per la mancata utilizzazione del bene", con condanna degli appellati alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
La chiedeva, invece, che la venisse condannata al CP_4 Pt_2
pagamento in suo favore della somma di euro 44.000,00, o della minore somma di euro 15.896,68 quale corrispettivo per le opere eseguite, come da computo eseguito dal CTU, con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
si costituiva in giudizio e, oltre ad eccepire Parte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., ne contestava la fondatezza.
§ 3.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 4429/2019 del 12.9.2019, accoglieva parzialmente l'appello della e, in riforma della Pt_2
sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da Pt_1
pag. 7/31 accolta dal Giudice di primo grado, confermando per il resto Pt_1
la sentenza impugnata e compensando interamente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, l'appello della veniva rigettato, nella parte Parte_2
in cui la committente aveva sollecitato la risoluzione del contratto di appalto, avendo la Corte ritenuto che la committente non aveva provato che i vizi dell'opera fossero tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione in quanto incidenti in misura notevole sulla struttura e funzionalità dell'opera e, a sostegno del rigetto della domanda di riduzione del prezzo, evidenziava che non Parte_2
aveva provato, come era suo onere, che il corrispettivo versato, pari ad euro 160.000,00, fosse superiore al valore delle opere eseguite.
Il Collegio rigettava, altresì, la domanda di risarcimento del danno proposta dalla committente nei confronti dell'appaltatrice, dichiarando che l'appellante non aveva dato prova né dell'an, né del quantum della domanda.
L'appello incidentale, proposto dall'appaltatrice al fine di CP_4
ottenere il pagamento del corrispettivo ad essa ancora spettante per le opere eseguite, veniva dichiarato inammissibile.
Quanto al motivo d'appello con il quale la lamentava che il Pt_2
compenso riconosciuto all'arch. dal Tribunale non era dovuto Pt_1
o comunque era eccessivo se comparato all'attività da questi effettivamente svolta, anche tenuto conto che il compenso del direttore dei lavori andava calcolato, in genere, in un valore percentuale pag. 8/31 compreso tra lo 0,75% e il 5% del costo complessivo delle opere di ristrutturazione, che, nella specie ammontava ad euro 83.978,58, mentre il primo Giudice aveva considerato un valore dell'opera di euro
160.000,00, con la sentenza, sul punto cassata dalla S.C., venivano accolte le doglianze della committente e, “considerata la corresponsabilità del direttore dei lavori nella causazione dei vizi e la quantità e qualità dell'opera svolta”, il Collegio rigettava la domanda dell'architetto volta ad ottenere il pagamento degli onorari per l'attività professionale svolta.
In particolare, veniva evidenziato che l'accertamento tecnico preventivo aveva accertato vizi nei lavori di ristrutturazione,
l'esecuzione di opere abusive presumibilmente ordinate dal committente e che le opere abusive erano state eseguite sotto la direzione dell'arch. il quale avrebbe dovuto vigilare sulla Pt_1
corretta esecuzione del progetto ed era responsabile per il compimento di opere abusive e per il mancato completamento dei lavori a causa del sequestro dell'immobile.
In ordine al compenso dallo stesso richiesto, il giudice di appello sosteneva che il professionista aveva presentato un documento informale senza riferimento alla tariffa professionale e ai criteri di calcolo applicati, che non risultavano redatti il computo metrico estimativo, i certificati di regolare esecuzione e di agibilità, che non erano state provate le spese, nonché il corrispettivo richiesto risultava eccessivo, sia in relazione al lavoro svolto quale emergeva dai documenti prodotti, sia in relazione al fatto che il compenso per la pag. 9/31 direzione lavori si calcolava in percentuale tra lo 0,75% e il 5% del costo complessivo delle opere.
§ 4.
Avverso la sentenza de qua, l'arch. proponeva ricorso per Pt_1
cassazione, formulando tre motivi di ricorso per “Violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. e 1243 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 c.c.
e 2236 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, nonché
“Violazione e/o errata applicazione delle norme di cui agli artt. 2225 c.c.,
115 e 116 c.p.c, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.
La resisteva con controricorso, mentre la Parte_2 Controparte_5
imaneva intimata.
[...]
Con l'ordinanza di rinvio indicata in epigrafe, la Corte di Cassazione, dopo aver rigettato il motivo di ricorso con il quale veniva lamentata la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato “in quanto fin dall'atto di citazione per chiamata in causa di primo grado, come risulta dalla sentenza impugnata, la società committente aveva individuato la responsabilità del direttore dei lavori per la mancata vigilanza sull'operato dell'appaltatrice”, e conseguentemente, senza violare il principio suddetto, la Corte aveva affermato la responsabilità del direttore dei lavori per aver omesso di vigilare sulla corretta esecuzione del progetto, ascrivendogli la responsabilità “sia per il compimento di opere abusive sia per il mancato completamento dei lavori, la cui forzata interruzione aveva causato i vizi
pag. 10/31 accertati in fase di accertamento tecnico preventivo”, accoglieva le restanti censure fatte valere dal professionista.
La Suprema Corte ribadiva il principio, nella specie violato dalla pronuncia oggetto del ricorso, secondo il quale “nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo per la prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. Sez. 2 24-3- 2014 n. 6886 Rv. 630230-01, Cass.
Sez. 2 6-12-2017 n. 29218 Rv. 646538-01, in materia di compenso del direttore dei lavori)”, posto che l'opera eseguita, pur essendo affetta da vizi e difformità, non era totalmente inutilizzabile.
La Corte di Cassazione evidenziava, inoltre, che “L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, in relazione all'oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto da valutarsi secondo buona fede;
quindi, se l'opera è stata comunque eseguita, seppure con difetti che non ne escludono l'utilità, il committente ha diritto al risarcimento del danno, ma non può rifiutare il pagamento del compenso al professionista”.
Irrilevante risultava essere la circostanza secondo cui la domanda risarcitoria era stata, nel caso di specie, rigettata in quanto ciò non scalfiva il principio sopra indicato, ma confermava che “la Corte
pag. 11/31 d'appello ha erroneamente escluso il diritto del professionista al compenso per l'attività effettivamente svolta”.
In ultimo, la S.C. riteneva “fondate le deduzioni del ricorrente con riguardo alla violazione dell'art. 2225 cod. civ.”, in quanto gli aspetti che la Corte d'appello aveva posto a fondamento del rigetto della domanda proposta dal professionista, quali la richiesta di compenso per attività non eseguite, l'eccessiva entità del compenso richiesto, nonché la corresponsabilità del direttore dei lavori, non consentivano di giungere ad una pronuncia di rigetto della domanda, ma avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione nella fase di liquidazione del compenso stesso.
§ 5.
Con atto del 16.12.2024 riassumeva tempestivamente Parte_1
il giudizio, invocando l'accoglimento della domanda da esso svolta in primo grado, con “conferma integrale di quanto statuito dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 4419/2015”, con la quale la ra stata Pt_2
condanna al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di euro 66.777,67.
Con comparsa del 29.4.2025 si costituiva in giudizio la la Pt_2
quale concludeva per il rigetto della domanda proposta dal professionista.
La . benché ritualmente citata, CP_1 Controparte_5
non si costituiva, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
pag. 12/31 Con ordinanza del 6.6.2025 veniva disposta CTU, a mezzo del nominato ausiliare, ing. , al fine di quantificare il compenso Persona_2
dovuto al professionista.
Il CTU, accettato l'incarico, depositava l'elaborato peritale in data
30.10.2025.
Quindi, prodotte dalle parti le comparse conclusionali autorizzate, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., il
Collegio decideva la causa.
§ 6.
Venendo al merito, deve rilevarsi che la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4429/2019, che aveva accolto l'appello proposto dalla aveva, tuttavia, riconosciuto che l'arch. aveva svolto le Pt_2 Pt_1
funzioni di direttore dei lavori, in relazione all'appalto per la ristrutturazione dell'immobile di via Marechiaro ed altre prestazioni ivi analiticamente riportate. In particolare, come riportato dalla CTU redatta in questo grado di giudizio, che di tanto era stata espressamente incaricata dal Collegio, e come si ricava dalla lettura della sentenza di appello, con essa si riconosceva che “.. l'arch. Pt_1
non redasse il progetto iniziale, ma che lo stesso avesse svolto la funzione di direttore dei lavori dal 2000 (nella comunicazione di inizio lavori, depositata il 5/06/2000, l'amministratore della dichiarò Parte_2
che “per tali opere è stato designato quale direttore dei lavori il dott. arch. ) fino alla “comunicazione di fine lavori” del 2002, Parte_1
inviata al unitamente alla relazione tecnico descrittiva, CP_6
pag. 13/31 entrambi documenti sottoscritti dal direttore dei lavori .. La Corte
d'Appello, al paragrafo 7 della richiamata sentenza, precisò che l'arch. oltre ad assumere l'incarico di direttore dei lavori, redasse dei Pt_1
progetti delle opere interne, utilizzati per la preparazione dei preventivi depositati dalle imprese interpellate prima dell'inizio dei lavori, e il contratto di appalto;
presentò la “richiesta d'integrazione a autorizzazione edilizia” per l'esecuzione delle opere di sottofondazione e di elevazione eseguite da una ditta specializzata (OL AL) con contratto sottoscritto anche da lui, quale direttore dei lavori. Dagli atti di causa, emerge poi che il primo contratto avente ad oggetto la realizzazione di opere edili relativamente all'immobile sito in via
Marechiaro n.8, stipulato tra era pari ad un CP_1 CP_7
importo di £ 84.000.000 (€ 43.382,38), e che in questa prima fase l'arch. non redasse il progetto. In data 11/10/2002 fu stipulato un Pt_1
contratto integrativo per un importo pari ad € 83.978,58, concernente la realizzazione di un terrazzo esterno da costruire a livello della stanza a piano terra, ivi comprendendo le lavorazioni della pavimentazione, un vano ingresso secondario, l'abbattimento di un muro, l'assistenza al montaggio della veranda, la tinteggiatura delle pareti con relativa preparazione, la realizzazione degli impianti e la rifinitura del vano stesso, lo svuotamento di materiale di riempimento del vano al piano interrato e le relative lavorazioni al fine di completare e rifinire la stanza ed il bagno annesso, il ripristino e la rifinitura della zona annessa alla stanza da letto padronale come da progetto e completamento dei lavori interni ed esterni. Successivamente, nel corso delle esecuzioni delle opere come sopra descritte, si rendeva necessario un consolidamento pag. 14/31 strutturale così da garantire la stabilità dell'edificio. Infatti, si rendeva necessario presentare la “richiesta d'integrazione a autorizzazione edilizia” per l'esecuzione delle opere di sottofondazione e dagli atti di causa risulta uno schema di sottofondazione con pali armati e una sezione palificata entrambe redatti a cura dell'arch. (cfr. CTU Pt_1
pag. 4, 5).
Tali, quindi, sulla scorta delle condivisibili valutazioni espresse dal
CTU, debbono ritenersi essere state le prestazioni professionali svolte dall'odierno attore.
Il CTU, a questo punto, in esatta evasione del mandato ad esso conferito, provvedeva ad individuare il valore dell'opera, su cui poi computare il corrispettivo dovuto al Pt_1
Al riguardo, l'ausiliare rilevava: “Per la determinazione del consuntivo lordo dell'opera si analizzeranno di seguito l'atp, la Ctu e i successivi chiarimenti.
La relazione depositata nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo, dall'arch. , si limitava a descrivere i luoghi in Controparte_8
relazione ai fatti lamentati dalle parti.
Nell'ambito, invece, del giudizio di primo grado il ctu, ing.
[...]
, quantificava i lavori eseguiti dalla per un Per_3 CP_1
importo pari a € 175.896,68, già detratto dei lavori di ripristino che quantificava in € 28.000. Successivamente, nei chiarimenti depositati in data 15.10.2013, l'ing. precisava invece che il costo delle opere Per_3
per l'eliminazione dei vizi fosse pari ad € 32.131,69 e rivalutava i lavori
pag. 15/31 eseguiti dalla in € 173.957,57. Pertanto, stimava i lavori CP_1
eseguiti dalla al netto dei lavori di ripristino, in € CP_1
141.825,88.
In tale importo non risulta presente il costo delle lavorazioni per
l'esecuzione delle opere di sottofondazione, per i quali, come già detto,
l'arch. svolse attività di direzione lavori nonché redasse gli Pt_1
schemi di palificazione, come emerge in atti.
Quindi, stante la richiesta espressa nel mandato ricevuto dalla Corte
d'Appello di determinare il consuntivo lordo dell'opera, ma in assenza di documentazione che provi il costo per le opere appena descritte, sarà necessario procedere alla determinazione del compenso relativo alle opere di sottofondazione sulla base della documentazione presente in atti. Occorre precisare, però, che dai disegni allegati nel fascicolo
d'ufficio non sono presenti dati sufficientemente completi che garantiscano una determinazione precisa del compenso relativo a tale lavorazione;
dagli schemi in atti emerge solo la lunghezza dei pali, e il numero di pali che si desume dal conteggio di quelli illustrati in planimetria. Pertanto, si procederà ad ipotizzare il costo delle opere appena descritte al fine di meglio rispondere al quesito formulato” (cfr.
CTU pag. 5, 6).
Quindi, il CTU, sulla scorta di complessi calcoli, operati secondo criteri supportati da adeguati riferimenti logico scientifici, perveniva a determinare il valore dei lavori di consolidamento.
pag. 16/31 In particolare, si deve rimarcare che, accogliendo la richiesta del consulente di parte il quale nelle note ad esso trasmesse aveva Pt_2
fatto notare che il CTU aveva erroneamente considerato il prezzo dell'acciaio con riferimento all'anno 2022 anziché all'anno 2002, il CTU rimodulava il conteggio, sulla base del prezzo del materiale riferito all'epoca dei fatti e, quindi, stimava, in € 44.119,08, il valore complessivo delle opere di sottofondazione, cui doveva aggiungersi il valore delle opere oggetto dell'appalto originario, stimate in €
141.825,88 (cfr. CTU pag. 20, 21).
Sulla scorta di tali valori, il CTU, in esecuzione dell'incarico, determinava il compenso dovuto, in base alla tariffa approvata con L. n.
143/1949, secondo quanto stabilito dall'art. 18 della citata legge, non potendo, nella specie, siccome il non redasse il progetto Pt_1
iniziale di ristrutturazione dell'immobile, trovare applicazione l'art. 15 della medesima legge.
Pertanto, avuto riguardo alla citata tariffa professionale, nella specie, ratione temporis applicabile, venendo in rilievo prestazioni svolte nell'arco temporale compreso tra il 2000 ed il 2002, il CTU determinava la misura del corrispettivo come segue: “..€ 1.729,17 per
l'attività svolta nell'ambito del primo contratto + € 9.382,45 per l'attività svolta a seguito dell'estensione dell'incarico relativamente al contratto integrativo + € 2.684,90 per l'attività svolta relativamente alle opere di sottofondazione = € 13.796,52 TOTALE, oltre oneri se dovuti come per legge” (cfr. CTU pag. 24).
§ 7. pag. 17/31 Tanto premesso, occorre, poi, prendere posizione sulle deduzioni difensive svolte da entrambe le parti, tese a confutare gli esiti della
CTU e, per quanto riguarda a negare in radice il diritto del Pt_2
Pt_1
La convenuta, obiettava, anzitutto, non essere vero che l'arch. Pt_1
avesse svolto “la funzione di Direttore dei Lavori (DL), redatto progetti per opere interne, presentato richieste di autorizzazione edilizia e sottoscritto contratti, nonché collaudo”. Tali affermazioni, che il CTU aveva tratto dalla lettura della sentenza della Corte di Appello, erano, a detta della convenuta, erronee, in quanto non consideravano che, con tale sentenza, quel giudice aveva rigettato integralmente la domanda di pagamento dell'Arch. ritenendo lo stesso corresponsabile dei Pt_1
danni patiti dalla committente. La difesa della convenuta, poi, richiamava quanto già dedotto nei precedenti gradi, circa “mancanze gravissime del professionista, tra cui, al paragrafo 7, penultima pag. della sentenza della Corte di Appello richiamata, e a pag. 43 della relazione depositata dal CTU Ing. del 2010: 1. La presentazione Per_3
di un “fac simile” di parcella, privo di data e riferimenti tariffari.
2. La mancata redazione del computo metrico estimativo e dei certificati di regolare esecuzione e agibilità.
3. La mancata prova delle spese sostenute e l'assenza del verbale di collaudo per opere incomplete. 4.
Dichiarazioni non veritiere in merito a controlli e verifiche di salubrità. 5.
L'eccessività del compenso richiesto in relazione al lavoro effettivamente svolto e al costo delle opere”.
§ 8.
pag. 18/31 I rilievi non colgono nel segno, vertendo su aspetti già risolti, con efficacia di giudicato, nei precedenti gradi di giudizio.
Invero, riguardo alle prestazioni svolte dal già si è dato conto Pt_1
del fatto che esse sono state indicate sia nella sentenza di primo grado, sia nella sentenza di appello, che, sul punto, confermava la statuizione del giudice di prime cure (cfr. paragrafo 7 primo capoverso della sentenza di secondo grado, non censurata dalla con ricorso Pt_2
incidentale per Cassazione).
Il CTU, quindi, in evasione del mandato, ha correttamente descritto le attività svolte dal professionista, desumendole dalla lettura del paragrafo 7 della sentenza di appello.
Riguardo, poi, al valore che insiste nel voler riconoscere alla Pt_2
sentenza di appello, laddove aveva rigettato la domanda proposta dall'arch. per essere lo stesso stato ritenuto corresponsabile Pt_1
dei danni sofferti dalla società, giova ribattere che, come dinanzi già rilevato, la S.C. ha ritenuto che tutte le contestazioni sollevate dalla on precludessero il diritto del professionista al pagamento del Pt_2
compenso.
In particolare, il lamentato inadempimento del non era, ad Pt_1
avviso della Cassazione, di gravità tale da giustificare il rigetto della domanda riconvenzionale dallo stesso avanzata, dal momento che
“laddove l'opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, il committente non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore dell'opera e chieda il risarcimento del
pag. 19/31 danno per l'inesatto adempimento, così come questi vizi non escludono il diritto dell'appaltatore al corrispettivo (Cass. Sez. 2 17-4-2012 n. 6009
Rv. 621959-01), così non escludono neppure il diritto al compenso in capo al progettista e al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata. L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, in relazione all'oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto da valutarsi secondo buona fede;
quindi, se l'opera è stata comunque eseguita, seppure con difetti che non ne escludono l'utilità, il committente ha diritto al risarcimento del danno, ma non può rifiutare il pagamento del compenso al professionista. La considerazione che nella fattispecie la domanda di risarcimento del danno nei confronti del professionista è stata rigettata sulla base dell'assunto della mancanza di prova sull'entità dei danni non consente di individuare diverso principio, ma conferma che la Corte d'appello ha erroneamente escluso il diritto del professionista al compenso per l'attività effettivamente svolta;
ciò perché la pronuncia si è risolta nell'escludere l'obbligazione di pagamento del compenso professionale in capo al committente, il quale comunque aveva ottenuto il risultato dell'opera eseguita dal direttore dei lavori, senza accertare che i vizi dell'opera ascrivibili al professionista -e perciò i danni patiti dalla committente per l'inadempimento del professionista- fossero di entità tale da estinguere per compensazione il credito del professionista”.
Siccome, nella specie, è ormai coperta dal giudicato la sentenza della
Corte di Appello, nella parte in cui aveva rigettato le domande,
pag. 20/31 proposte dalla committente, di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice per i lamentati vizi delle opere, di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno, la convenuta non può invocare ulteriormente tali ragioni per paralizzare, sia pure in via di eccezione riconvenzionale, la pretesa del Tanto, si ribadisce, Pt_1
per l'assorbente ragione che, secondo la decisione assunta dalla Corte di Appello, non oggetto di impugnazione incidentale in sede di legittimità da parte della la pretesa risarcitoria era infondata, Pt_2
per carenza di prova dell'an e del quantum, la domanda di risoluzione per inadempimento era infondata perché i vizi non erano tali da rendere l'opera del tutto inidonea alla sua destinazione, la domanda di riduzione del prezzo era infondata per difetto di prova che il valore delle opere fosse inferiore alla cifra (euro 160 mila) versata dalla committente.
§ 9.
Ancora, la difesa di amentava che la CTU aveva erroneamente Pt_2
supposto che l'arch. avesse “redatto schemi di palificazione e Pt_1
presentato una "richiesta d'integrazione a autorizzazione edilizia per
l'esecuzione delle opere di sottofondazione" eseguite dalla ditta AI
LI”, mentre, nei fatti, “a. Non risulta depositato in alcun atto di causa un documento comprovante tale richiesta di autorizzazione integrativa.
Anzi, le opere sono definite “abusive”. b. Il contratto con AI LI non reca alcuna firma dell'Arch. e contiene una clausola di Pt_1
manleva di responsabilità. Per la verità il contratto, di cui il CTU sostiene di non averne ricevuto copia è menzionato nelle precedenti consulenze
pag. 21/31 agli atti di causa ove emerge che il valore della prestazione è pari a
40.000,00 milioni delle vecchie lire, e, quindi, di Euro 20.658,00”.
§ 10.
Anche tali rilievi sono infondati.
Riguardo alla prestazione in esame, della quale si contesta l'esecuzione ad opera del professionista, si deve, ancora una volta, rimarcare che la prova del relativo espletamento si tragga dalla sentenza di appello, che, nel più volte menzionato paragrafo 7, espressamente riconosceva eseguite, tra le altre, l'attività di cui si discorre. La Corte, infatti, espressamente riteneva essere provato che il avesse Pt_1
presentato la “richiesta di integrazione a autorizzazione edilizia”, per l'esecuzione delle opere di sottofondazione e di elevazione eseguite dalla OL AL con contratto sottoscritto anche da lui.
Il riferimento al carattere abusivo dell'opera è inconferente, avendo il
CTU stimato il valore delle opere, al netto dei costi per l'eliminazione dei vizi, e considerato che, anche secondo la S.C., la circostanza che via sia stato un inadempimento del professionista, per non avere correttamente vigilato sui lavori impedendo l'esecuzione di interventi abusivi, nella specie, non esclude il diritto al compenso, potendo rilevare solo sul piano del quantum.
Ciò, del resto, non fosse altro perché in atti è, comunque, pacifico che, dopo la sospensione ordinata per l'accertata esecuzione di lavori abusivi, le opere, dopo un periodo di fermo di circa dieci mesi,
pag. 22/31 venivano riprese e terminate in data 11.12.2002, sebbene non completate (cfr. sentenza di appello, paragrafo 7).
Riguardo, poi, al lamentato errore del CTU, consistito nell'avere considerato valori riferiti al 2022 e non al 2002, si è dinanzi già detto che l'ausiliare, recependo il rilievo in esame, sollevato dal CT di correggeva il calcolo e che, rispetto al conteggio come Pt_2
emendato, alcuna specifica eccezione o critica risulta poi sollevata dalla convenuta.
Riguardo, ancora, alle carenze documentali stigmatizzate dalla convenuta e poste in risalto nella CTU dell'ing. , si deve Per_3
replicare, anzitutto, che tale relazione non era stata disposta al fine precipuo di quantificare il corrispettivo dovuto al Ne segue Pt_1
che quanto da essa accertato riguardava, pur sempre, le domande proposte dall'appaltatrice e della e non anche quella del Pt_2
professionista.
In ogni caso, la pure accertata mancata redazione di un computo metrico dei lavori non ha impedito al CTU di stabilire, con valutazione sorretta come visto da congrua ed adeguata motivazione, il valore dell'appalto nell'ambito del quale l'arch. espletava la sua Pt_1
prestazione.
In conclusione, quindi, tutti i rilievi difensivi della debbono Pt_2
essere disattesi.
§ 11.
pag. 23/31 Venendo alle censure che lo stesso ha rivolto all'indirizzo Pt_1
dell'operato del CTU, finalizzate, per ragioni opposte, ad ottenere una più elevata quantificazione del compenso, si osserva quanto segue.
In particolare, la difesa dell'attore sosteneva che, ad onta di quanto riconosciuto nella CTU, la prestazione resa dal professionista aveva avuto riguardo anche alle “ulteriori e autonome prestazioni propedeutiche e successive, tra cui: assistenza all'acquisto e alla scelta dei materiali;
la progettazione e direzione delle opere di palificazione e sottofondazione;
le varianti progettuali richieste in corso d'opera”.
Riguardo alla progettazione delle opere di palificazione e sottofondazione, l'assunto dell'attore è inconferente, trattandosi di attività della quale il CTU ha tenuto conto.
Infatti, l'ausiliare rilevava testualmente: “Come già esplicato nei precedenti paragrafi, inizialmente l'arch. svolgeva solo attività Pt_1
di direzione lavori per le lavorazioni quantificate in € 43.382,38. Dunque, per questa somma andrà calcolata solo l'attività di direzione lavori (cfr. tabella 6). Successivamente, invece, il mandato dell'arch. è stato Pt_1
ampliato e, quindi, per la residua somma dei costi di lavorazione si prevedranno altre voci (cfr. tabella 7-8). Nella tabella 7 le voci prese in considerazione ai fini del calcolo dell'onorario sono: progetto esecutivo, capitolati e contratti, direzione lavori e collaudo. Nella tabella 8 le voci prese in considerazione ai fini del calcolo dell'onorario sono: progetto di massima, direzione lavori e collaudo”.
Quindi, il CTU ha considerato anche la fase della progettazione.
pag. 24/31 Riguardo, poi, alle “consulenze tecnico – artistiche nella scelta di materiali, mosaici, arredi e impianti”, deve rilevarsi che, se è vero che
, teste le cui deposizioni l'attore richiamava, riferiva che il Persona_4
aveva assistito il legale rappresentante della Pt_1 Pt_2
nell'acquisto del materiale edile, appare, tuttavia, opportuno osservare che alcun ulteriore importo vada accordato in aggiunta a quelli indicati dal CTU. Ciò, invero, per l'assorbente ragione che, comunque, si deve tenere conto, nella valutazione complessiva, del risultato utile apportato al committente dall'opera del professionista e dal fatto che, per come è pacifico in atti, si è al cospetto di lavori non ultimati.
Del resto, la stessa Cassazione, nell'ordinanza di rinvio, ha ritenuto che il compenso vada determinato “sulla base di tutti gli elementi emersi in causa, sulla base della quantità e qualità delle prestazioni eseguite e considerando il risultato utile conseguito dal committente anche in relazione ai profili di colpa ascrivibili al professionista”, per cui” .. il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, pure
a fronte di risultanze processuali carenti sul quantum e pure in mancanza di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, ma deve determinare il compenso ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ. con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato conseguito dal committente”.
Quindi, siccome, nella specie, dalla stessa sentenza di appello, è stata accertata, con efficacia di giudicato, l'esistenza di vizi nelle opere e la mancata ultimazione delle stesse, il valore del corrispettivo non può
pag. 25/31 non tenere conto di siffatti elementi che hanno, innegabilmente, inciso, riducendolo sensibilmente, sul risultato utile conseguito dalla committente.
Sempre a detta dell'attore, inoltre, il valore dell'appalto ammontava, in base a quanto accertato in primo e secondo grado, ad € 395.077,00, importo che costituirebbe la base di calcolo definitiva per la liquidazione del corrispettivo.
Il rilievo non coglie nel segno, avendo la sentenza di appello, dopo avere rigettato la domanda del professionista, solo incidentalmente rilevato che il compenso dallo stesso richiesto era, comunque, eccessivo, tenuto conto del valore dell'appalto, pattuito, secondo quel
Giudice, in euro 83.978,58.
Riguardo alla sentenza di primo grado, alcun utile elemento potrebbe trarsene, atteso che essa veniva travolta dalla relativa riforma, operata in sede di appello, e che, comunque, il primo Giudice si era limitato a recepire la somma indicata dal professionista nella parcella dallo stesso redatta, pari ad euro 66.777,67, senza prendere specifica posizione sui criteri di calcolo, né sul valore dell'opera.
§ 12.
Quindi, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta dall'arch. il credito allo stesso spettante va determinato in Pt_1
euro 13.796,52, oltre cassa previdenza ed iva, se dovuta, come per legge, all'aliquota vigente all'attualità, oltre interessi al tasso legale di pag. 26/31 cui all'art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere dalla richiesta di pagamento del
15.03.2003 fino all'effettivo soddisfo.
Non può, invece, accogliersi la richiesta, pure avanzata dall'attore, di rivalutazione monetaria dell'indicata somma.
Invero, sul punto, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di contratto d'opera professionale, il diritto del professionista al compenso ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, in caso di inadempimento o ritardato adempimento dell'obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224
c.c., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell'art. 1224
c.c. Ne consegue che la rivalutazione monetaria del debito di valuta, sostituendosi al danno presunto costituito dagli interessi legali, è idonea
a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito - divenuto liquido ed esigibile - produce interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 c.c." (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. II,
22-06-2004, n. 11594; Cass. n. 2823 del 26/02/2002).
pag. 27/31 Ne segue che, in difetto di qualsivoglia allegazione e prova, ad opera dell'attore, che, sul punto, nulla di specifico deduceva, la richiesta di rivalutazione non possa essere accolta.
§ 13.
E, infine, appena il caso di rilevare che l'eccezione di compensazione, del credito del professionista, con il credito risarcitorio preteso dalla committente in ragione dei pretesi danni dalla stessa sofferti, sia inammissibile, trattandosi di pretesa coperta dal giudicato nascente dal rigetto, ad opera della Corte di Appello, non censurato con ricorso incidentale per cassazione, della domanda di risarcimento del danno originariamente formulata dalla medesima cfr. sul punto, il già Pt_2
citato passo contenuto a pagina 8 dell'ordinanza emessa dalla S.C.).
§ 14.
Occorre da ultimo provvedere alla rinnovata regolazione, nei rapporti tra il e la delle spese processuali di tutti i gradi di Pt_1 Pt_2
giudizio, da operarsi alla luce della riconosciuta fondatezza della domanda. Ne segue che, in applicazione del principio di soccombenza,
l'odierna convenuta vada condannata a rifondere all'attore le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, applicando, secondo il criterio del decisum, lo scaglione, relativo alle cause da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00, nel quale rientra il valore del credito come accertato, di cui al D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n.
147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in pag. 28/31 vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dei compensi tabellari minimi, in ragione del riconoscimento della pretesa in misura sensibilmente inferiore al petitum (si rammenti che, in primo grado, l'arch. aveva chiesto Pt_1
il riconoscimento di una somma pari ad euro 66.777,67, oltre accessori, e che, invece, la stessa è stata, in questa sede, quantificata in euro 13.796,52).
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv.
TO MA, dichiaratasi antistataria.
Le spese relative alla CTU, come liquidate da questa Corte con separato decreto del 26.11.2025, debbono porsi, sempre a norma dell'art. 91
c.p.c., a definitivo carico di Parte_2
Alcuna statuizione deve essere resa relativamente al rapporto tra l'attore e la convenuta contumace, cui l'atto di riassunzione era notificato solo a fini di integrità del contraddittorio.
P.Q.M.
definendo il giudizio di rinvio introdotto dall'Arch. Parte_1
nei confronti di e di . Parte_2 CP_1 Controparte_5
così provvede:
[...]
a) accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di primo grado, dall'Arch. Parte_1
nei confronti di e, per l'effetto, condanna la Parte_2
seconda a pagare, in favore del primo, l'importo di euro pag. 29/31 13.796,52, oltre cassa previdenza ed iva, se dovuta, all'aliquota vigente come per legge all'attualità, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere dal 15.03.2003 fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna alla rifusione, in favore dell'attore, delle Parte_2
spese processuali, che liquida: in relazione al giudizio di primo grado in euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di appello, in euro
2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di legittimità, in euro 501,00 per esborsi, euro 1.541,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di rinvio in euro 1.165,50 per esborsi, euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione delle spese processuali di tutti i gradi in favore dell'Avv. TO
MA, dichiaratasi antistataria;
c) pone le spese relative alla CTU, come liquidate da questa Corte in corso di causa, a definitivo carico della Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio, in data 05/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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