Ordinanza cautelare 13 settembre 2025
Sentenza breve 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 17/02/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00214/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00436/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 436 del 2025, proposto da
ME OU, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Reginelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ancona, , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura-U.T.G. di Ancona, Sportello Unico per l’Immigrazione, in data 26 aprile 2025, con cui si respinge l’istanza avanzata dall’odierno ricorrente di concessione del N.O. per la conversione del proprio permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, e di tutti gli atti preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. GI UI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto il deposito da parte dell’Amministrazione, in data 10 ottobre 2025, del provvedimento di revoca dell’atto impugnato, a seguito del riesame disposto dal Tar con ordinanza 180/2025;
Rilevata la conseguente dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse del procuratore di parte ricorrente a verbale dell’odierna Camera di Consiglio;
Ritenuto, per quanto sopra, trattenuto il ricorso in decisione ex art. 60 c.p.a, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM IG, Presidente
GI UI, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI UI | Renata MM IG |
IL SEGRETARIO