Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 14/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
n. 30913 Sent. 2/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia composta dai seguenti Magistrati:
VI OR Presidente LT RU CE relatore
PI NN CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 30913 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:
SS LU TA RI, nato a [...] il [...] e residente in Lodi, C.F. [...], quale titolare dell’impresa individuale Sole Levante con sede in Credera Rubbiano (CR), P.I. 03953950965, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, dall’Avv. Marina Cotelli, presso la quale è elettivamente domiciliato in Sondrio, Via Bonfadini 1.
Uditi, all’udienza del 17 dicembre 2025, con l’assistenza del Segretario AT LI, il Pubblico Ministero TI Papa e il difensore del convenuto come da verbale.
FATTO
Il giudizio verte sulla responsabilità amministrativa del convenuto, SS LU TA RI, quale titolare dell’impresa agricola Sole Levante, perché avrebbe indebitamente percepito contributi comunitari per il sostegno delle attività connesse al pascolo di bestiame in territori montani, erogati dall’OPR (Organismo Pagatore Regionale) della Regione Lombardia nell’ambito della PAC (Politica Agricola Comune) per gli anni 2010 (euro 4.592,83), 2011 (euro 4.592,83), 2012 (euro 4.592,83) e quindi per importo complessivo di euro 13.778,49.
In sintesi, parte convenuta, al fine di ottenere i contributi di cui sopra, per il tramite della società di servizi ausiliaria nella fase della domanda, avrebbe dichiarato falsamente di possedere i requisiti di condizionalità necessari al fine di accedere ai contributi per ettaro di pascolo posseduto, così come accertato dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza (cfr. la CNR del 13.12.2017, pagg. 82 e ss. sub doc. 2 prod .Proc.), compendiate nella relazione del 23 aprile 2021 in atti (doc. 1 prod. Proc.), con cui la Procura regionale ha ricevuto notizia del danno. L’accertamento della GdF è intervenuto nell’ambito di una specifica attività di polizia giudiziaria delegata dall’a.g.o. penale (RGNR n. 1317/2015 presso la Procura della Repubblica di Sondrio) finalizzata a monitorare la corretta applicazione della normativa nazionale e comunitaria sull’erogazione dei fondi europei di sostegno dell’attività agricola montana, nell’ambito dell’attività di controllo, prevenzione, ricerca e repressione delle frodi comunitarie. In tale quadro invero gli aiuti economici vengono corrisposti all’imprenditore agricolo non in relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti e all’estensione delle superfici di cui sia dimostrata la conduzione a pascolo. Il beneficio (commisurato ad ettaro) è subordinato alla c.d. condizionalità ovvero all’effettivo utilizzo del terreno, che si realizza mediante il pascolamento degli animali o lo sfalcio annuale finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo.
Nella specie, l’indebita percezione sarebbe stata ottenuta tramite la presentazione di dati non conformi al vero, quanto al pascolamento dei terreni dichiarati nella domanda di aiuto, al fine di ottenere il pagamento dei contributi per gli anni 2010, 2011, 2012 (cfr. pagg. 3-4 citaz.).
Per il 2010 la domanda unica di aiuto (DUA) riguarda una serie di mappali ubicati nel Comune di Peglio e indica quale pascolatore il Sig. AN Brunetta, il quale ha poi dichiarato in sede di s.i.t. assunte nel procedimento penale di non avere pascolato per conto terzi in tale Comune, né di conoscere la ditta richiedente (cfr. pag. 17 citaz.).
Per il 2011 la DUA riguarda una serie di mappali ubicati nel Comune di Peglio e indica quale pascolatore il Sig. IA DR, il quale ha poi dichiarato in sede di s.i.t. di non avere pascolato per conto terzi e di avere utilizzato solo terreni nella propria disponibilità come proprietario o affittuario (cfr. pag. 18 citaz.).
Per il 2012 la DUA riguarda una serie di mappali ubicati nel Comune di Peglio e indica quale pascolatore la Sig.ra RA NC, titolare di s.n.c., la quale ha poi dichiarato in sede di s.i.t. di non avere pascolato per conto terzi in tale anno (cfr. pag. 21 citaz.).
Il tutto ripete uno schema che ha già dato luogo ad altri giudizi di responsabilità avanti questa Sezione (cfr., tra le tante, sentenze nn. 3, 35, 188/2023 e nn. 21, 22 /2024).
L’OPR adottava nei confronti di parte convenuta un decreto di decadenza dalla contribuzione erogata (n. 16058 del 10.11.2022 sub doc. 7 prod. Proc.), per cui risulta pendente giudizio civile di impugnazione innanzi al Tribunale di Milano e respinta, con ordinanza dello stesso Tribunale del 13.9.2023, l’istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento (cfr. doc. 9/1 prod. Proc.).
In sede penale nei confronti del convenuto veniva emesso decreto di sequestro preventivo da parte del GIP presso il Tribunale di Sondrio in data 8.8.2019, nel quale veniva evidenziata la prassi delle società di servizi preposte (come la Trevisi Diego s.r.l. e l’Alpi Service s.r.l.) di procurare alle aziende clienti il nominativo di pascolatori da inserire, solo formalmente, nelle domande di contribuzione (cfr. doc. 10, pag. 18).
La citazione quantifica l’importo complessivo del danno in euro 13.778,49, pari alla somma dei contributi corrisposti per gli anni 2010, 2011 e 2012, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sino all’integrale soddisfo.
Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 27.11.2025, nella quale eccepisce in via preliminare l’avvenuta prescrizione quinquennale dell’azione, computata a decorrere dalla data di erogazione dei contributi (nel 2011, 2012 e 2013), rispetto a cui l’intimazione con atto di messa in mora del 9.3.2022 risulterebbe perciò tardivo, e nega la ricorrenza del dolo e dell’occultamento doloso. Ancora in via preliminare, chiede di dichiarare l'improcedibilità dell'azione di responsabilità stante la pendenza dell’azione amministrativa di recupero e di sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello promosso avanti il Tribunale civile di Milano per l'impugnazione del decreto di decadenza adottato in via amministrativa. Nel merito, chiede il rigetto della domanda o, in subordine, la rideterminazione e la riduzione del danno. Oppone la propria buona fede per avere fatto pieno e legittimo affidamento sulla correttezza dell'operato degli intermediari, limitandosi ad apporre la propria firma su documenti e domande predisposte dal CAA (Centro Autorizzato di Assistenza Agricola) con l’ausilio delle società di servizi (Alpi Service S.r.l. e Diego Trevisi S.r.l.) incaricate degli aspetti operativi e di reperire monticatori e pascolatori. Tale affidamento qualificato escluderebbe, a suo dire, colpa grave e dolo. Inoltre, l’attività di pascolo e monticazione da parte dei soggetti terzi indicati era confermata dai certificati di monticazione (c.d. Mod. M7), costituenti documenti ufficiali emessi da una p.a. (l’ASL), firmati da pubblici ufficiali quali il sindaco e il medico veterinario (cfr. sub docc. 4,5,6). La difesa osserva poi che in sede amministrativa si procede per il recupero di una somma inferiore, non essendo state azionate le annualità 2010 e 2011 in quanto ritenute prescritte dallo stesso OPR, mentre gli importi da recuperare, a titolo di inadempimento contrattuale e risarcitorio, dovrebbero tendenzialmente coincidere. Per il 2010 produce (cfr. doc. 7) una e-mail del CAA, datata 13.5.2010, in cui si comunica la chiusura della domanda con il pascolatore IA DR in luogo di AN Brunetta, come poi effettivamente indicato nel Mod. M7 di quell’anno.
All’udienza del 17 dicembre 2025, data per letta su consenso delle parti la relazione illustrativa, le parti hanno illustrato e richiamato le rispettive conclusioni come in atti.
Il giudizio è stato quindi trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non sussistono le condizioni per la sospensione del giudizio in attesa del giudicato civile nel giudizio di impugnazione del decreto amministrativo di decadenza pendente avanti il Tribunale di Milano, stante l’autonomia dei giudizi contabile e civile. Inoltre, non solo le parti del processo civile e di quello contabile sono parzialmente diverse, ma è diverso anche l’oggetto del giudizio, in quanto nel processo civile si controverte sulla legittimità del decreto amministrativo di revoca dei contributi pubblici, mentre il presente giudizio riguarda l’accertamento della responsabilità erariale derivante dalla violazione degli obblighi di servizio connessi alla realizzazione del programma pubblico finanziato (cfr. questa Sez. nn. 162 e 168/2025). La legittimità o meno del decreto di decadenza dal contributo non incide su tale accertamento, non costituendone presupposto necessario.
L’istanza di sospensione ex art. 106 c.g.c. va quindi respinta.
2. Per analoghe ragioni va respinta l’istanza di improcedibilità dell'azione di responsabilità per la pendenza del procedimento amministrativo di recupero, stante la detta autonomia e la diversa natura di tale procedimento rispetto all’azione di responsabilità amministrativa.
3. Venendo all’eccezione di prescrizione quinquennale, va ricordato che, sulla base dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza (cfr., per tutte, questa Sez. nn. 168/2025 e 3/2023 e Sez. I App. n. 71/2025), il dies a quo deve essere individuato nel momento in cui gli elementi compiuti della frode ai danni delle istituzioni eurounitarie e, per esse, della Regione Lombardia sono diventati palesi in tutti i loro profili ossia, nella specie, dalla nota della Guardia di finanza del 23 aprile 2021 n. 260810 cui è seguita, a parziale rettifica, la nota del 27 aprile 2021 n. 266676 (docc. nn. 1 e 2 prod. Proc.).
Tanto sul presupposto della ricorrenza della frode e dell’occultamento doloso del danno, rilevante ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L. n. 20/1994.
Il convenuto ha tuttavia negato la ricorrenza di questo elemento, opponendo il suo legittimo affidamento e comunque l’assenza di condotte volte ad occultare dati non corrispondenti al vero.
3.1. A parere del Collegio tali difese colgono nel segno con riferimento alle annualità 2010 e 2012.
Per tali annualità dalla documentazione in atti emerge la non coincidenza tra il nome del pascolatore indicato nella DUA e quello indicato nel Mod. M7.
Il Mod. M7 è il certificato rilasciato dal veterinario comunale del luogo di partenza del bestiame in seguito al risultato favorevole della visita, ed indica sia la località di provenienza degli animali che quella di destinazione. Il modello, inoltre, deve essere consegnato al sindaco del luogo di destinazione, non più tardi del giorno successivo a quello dell’arrivo, che lo restituisce vistato agli interessati entro tre giorni precedenti la successiva demonticazione (cfr. art. 42 D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria)
In particolare, per il 2010 la DUA è stata presentata in data 10.5.2010 con l’indicazione del pascolatore AN (doc. 3 prod. Proc.), il Mod. M7 in data 8.6.2010 con l’indicazione del pascolatore IA (doc. 7 prod. difesa) e il contributo erogato nel 2011.
Per il 2012 la DUA è stata presentata in data 4.6.2012 con l’indicazione del pascolatore RA, titolare di s.n.c., il Mod. M7 in data 12.7.2012 con l’indicazione del pascolatore Bellini, il contributo erogato nel 2013 (doc. 2/19 prod. Proc.).
Tali difformità documentali erano immediatamente rilevabili dall’Amministrazione, che all’atto dell’esame della domanda e della verifica della relativa documentazione ossia fin dal momento in cui le è stato trasmesso il Mod. M7 (contestualmente alla domanda o entro 10 giorni dal rilascio da parte della competente azienda sanitaria) era messa in grado di avvedersi della non corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda stessa e quanto rappresentato nella certificazione allegata e, quindi, di verificare le condizionalità necessarie per la percezione del contributo pubblico.
In questo caso non è configurabile un occultamento doloso poiché dall’esame del Mod. M7 prodotto a corredo della domanda di aiuto, l’OPR era in grado di avvedersi della non correttezza del nominativo del pascolatore indicato nella DUA e di attivare tutti i necessari controlli volti ad accertare il rispetto della condizionalità necessaria per la legittima erogazione degli aiuti (cfr. questa Sezione n. 162/2025 cit.).
Ne consegue, pertanto, che l’azione erariale riferita alle annualità 2010 e 2012, le cui domande e i Mod. M7 sono stati presentati nello stesso anno e i contributi erogati nell’anno successivo, è prescritta, risalendo il primo atto interruttivo di messa in mora al 9.3.2022.
3.2 Per l’annualità 2011, invece, la formale coincidenza tra i nominativi dei pascolatori indicati nella DUA e nel Mod. M7 rendono nuovamente applicabili i principi sopra richiamati e, alla luce degli stessi, ravvisabile una situazione di doloso occultamento e pertanto lo slittamento del dies a quo prescrizionale alla data del rapporto della GdF ossia al 2021.
Limitatamente all’annualità 2011 (contributo di euro 4.592,83), quindi, l’azione risulta tempestivamente promossa.
4. La fattispecie contestata dalla Procura regionale attiene ad una ipotesi di indebita percezione di contributi comunitari, liquidati nell’ambito della PAC e a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia e sul Fondo per lo sviluppo rurale (FEAGA e FEASR) per l’annualità 2011, per quanto qui ancora interessa.
Il meccanismo fraudolento, attuato da parte convenuta con l’assistenza dell’intermediario al fine di ottenere contributi liquidati nell’ambito della PAC, è consistito nell’indicare, nelle domande di aiuto, dati non veritieri (inerenti la conduzione “per monticazione” di propri terreni agricoli montani tramite un soggetto terzo, poi risultato senza alcun rapporto con l’azienda agricola richiedente il contributo), abusando del c.d. principio di disaccoppiamento, cui, a partire dagli anni 1990, è stata gradualmente informata la PAC. In sostanza, mentre nel regime previgente gli agricoltori ricevevano tanti più contributi quanto maggiore era la loro produzione, nel nuovo regime, sulla base del suddetto principio, gli aiuti divengono indipendenti dalle quantità prodotte. Un agricoltore riceve lo stesso importo di aiuto indipendentemente dal fatto che produca molto o poco, purché mantenga la produzione. In tal modo ha la possibilità di adeguare la produzione alle reali esigenze del mercato, potendo, nel contempo, fare affidamento su un reddito stabile (cfr. Sez. I App. n. 71/2025). Per i territori montani tale sistema è finalizzato ad evitarne l’abbandono con le conseguenze che ne deriverebbero sulla tutela ambientale.
Il meccanismo truffaldino messo in campo è meglio descritto nel decreto di sequestro preventivo della Procura della Repubblica di Sondrio dell’8.8.2019 (cfr. doc. 10 prod. Proc. cit.), con riferimento alla “esistenza di una societas sceleris operante nel territorio lombardo, avente come scopo la consumazione di un indeterminato numero di truffe ai danni della Comunità Europea”, come segue: “il meccanismo truffaldino era caratterizzato dal preventivo rastrellamento di svariati terreni, che venivano affittati dai sodali; venivano quindi contattate le singole aziende agricole, alle quali veniva proposta la conduzione in subaffitto dei pascoli; a dette aziende veniva fornito il nominativo di un falso "pascolatore" per la formazione di domande dirette ad ottenere il contributo comunitario; l’incasso del contributo corrispondeva al vantaggio economico dell’operazione, che veniva ripartito tra i sodali e i singoli agricoltori coinvolti”.
Il quadro normativo di riferimento, sul quale si è innestata la frode, è stato ampiamente tratteggiato in citazione (cfr. pagg. 10-14) e nelle sentenze di questa Sezione (nn. 3, 35, 140, 188/2023, 146/2024 e 114/2025) che si sono occupate di fattispecie analoghe (stessa indagine, ma beneficiari differenti) e basti qui farvi rimando.
Gli accertamenti in atti (cfr. le relazioni della Guardia di finanza prodotte da parte attrice sub docc. 1, 2 e 3) confermano lo svolgimento dei fatti, così come descritti in citazione e richiamati in narrativa, diretti ad ottenere indebitamente l’erogazione delle provvidenze pubbliche finalizzate al sostegno del pascolo montano.
Nel caso in esame è emerso che il finanziamento con fondi pubblici è stato ottenuto con dichiarazioni mendaci, che hanno alterato il regolare svolgimento delle procedure di finanziamento, a detrimento degli scopi di interesse pubblico perseguiti con il medesimo.
La DUA che qui interessa è quella presentata dal convenuto in data 10.8.2011 per l’anno 2011 (doc. 2/19 prod. Proc.), riguarda una serie di mappali ubicati nel Comune di Peglio e indica quale pascolatore il Sig. IA DR, il quale ha poi dichiarato in sede di s.i.t. di non avere pascolato per conto terzi e di avere utilizzato solo terreni nella propria disponibilità come proprietario o affittuario (cfr. pag. 18 citaz.).
Le dichiarazioni citate sono state assunte nel corso delle indagini penali con le formalità delle sommarie informazioni testimoniali rese avanti la polizia giudiziaria ex art. 351 c.p.p.
Esse risultano credibili nella loro coerenza e concordanza nel quadro generale venutosi a delineare e dimostrano, inserendosi perfettamente nel suddetto quadro, l’esistenza di un consolidato modus operandi finalizzato ad ottenere contributi comunitari, altrimenti non spettanti, attraverso la presentazione di domande formalmente regolari, ma ideologicamente false. Non appaiono contraddittorie laddove escludono il pascolamento per conto terzi.
4.1. La condotta del convenuto può essere valutata, allo stato degli atti, come sorretta da dolo: è chiaro che egli ha agito con dolo ovvero con coscienza e volontà della condotta posta in essere e dell’arricchimento a danno della p.a., nella consapevolezza che i dati inseriti nelle domande di contributo non corrispondessero a verità, non parendo ipotizzabile, come osserva parte attrice, che l’indicazione falsa, nei documenti prodotti a sostegno della richiesta di contribuzione, di soggetto terzo quale pascolatore, possa essere stata frutto di mero errore.
Né rileva la circostanza che parte convenuta si sia affidata ad un intermediario per la preparazione e l’inoltro della documentazione, in quanto, a prescindere dall’obbligo di controllo del suo operato, le domande di contributo sono state presentate e sottoscritte personalmente dal beneficiario del contributo che, in quanto tale, se ne è assunto la responsabilità.
In questi termini si è espressa recente giurisprudenza di questa Sezione (cfr. sent. n. 41/2025).
Invero, l’intero procedimento volto al riconoscimento del diritto agli incentivi pubblici e alla successiva erogazione si fonda, a seguito della progressiva semplificazione documentale e dei controlli amministrativi preventivi, sull’utilizzo di autocertificazioni e dichiarazioni e sul conseguente principio di autoresponsabilità (cfr. sul punto questa Sez. n. 133/2023 e la giurisprudenza, anche amministrativa, ivi richiamata).
4.2. La non veridicità della domanda in parte qua comporta la decadenza dell’intero beneficio ottenuto (cfr. Consiglio di Stato n. 2447/2012) e quindi la non spettanza dell’intera misura dello stesso.
Corrispondentemente il danno per l’Amministrazione è pari all’intero importo del contributo erogato per l’annualità in discorso (2011) ossia euro 4.592,83.
5. È pertanto configurabile la responsabilità amministrativo-contabile del convenuto quale privato percettore dell’agevolazione, che, ponendo i presupposti per la sua illegittima percezione, ha inciso negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla p.a., alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione, e determinato uno sviamento dalle finalità perseguite.
6. Trattandosi di risorse di provenienza europea, lo Stato, attraverso i propri organi, è tenuto a perseguire le irregolarità e le frodi, procedendo ai conseguenti recuperi.
7. Conclusivamente, il Collegio considera provata l'esistenza delle condizioni necessarie per la configurabilità della responsabilità amministrativa di cui alla domanda attorea limitatamente al contributo erogato per il 2011.
8. Il convenuto va quindi condannato al pagamento in favore della Regione Lombardia, quale ente danneggiato, della somma di euro 4.592,83.
9. Tale somma andrà maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data dell’erogazione fino alla pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte convenuta come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando,
NA
SS LU TA RI, C.F. [...], in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale Sole Levante, al pagamento in favore della Regione Lombardia della somma di euro 4.592,83 (quattromilacinquecentonovantadue/83), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data dell’erogazione fino alla pubblicazione della presente sentenza e interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo.
Liquida le spese di giudizio in euro 77,10 (settantasette/10) e le pone a carico del convenuto.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
L’Estensore Il Presidente
LT RU VI OR
firmato digitalmente firmato digitalmente Depositata in segreteria il giorno 14.01.2026 Il Direttore di Segreteria
AT LI
firmato digitalmente