TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/05/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1946 /2023 R.G. vertente
fra nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianluigi Sacco e domiciliato presso il di lui studio in
Melfi al viale G. d'Annunzio n. 13, giusta procura in atti;
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 4.07.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: disporre consulenza medico – legale finalizzata ad accertare l'origine lavorativa delle patologie denunciate e l'entità del danno biologico conseguente alle malattie professionali denunciate, nella misura complessiva del 16-18% e/o nella misura che risulterà dall'istruttoria; dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in rendita e/o all'indennizzo in unica soluzione conseguente dalla menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura complessiva del 16-18% e/o nella misura che sarà accertata in corso di causa;
condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in CP_1
favore del ricorrente, di tutte le prestazioni economiche come accertate in corso di causa, con i relativi ratei maturati e maturandi dall'epoca dell'infortunio, ovvero dalla diversa data che dovesse essere accertata in corso di causa, fino al momento del pagamento, con interessi e rivalutazione;
condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 13 maggio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che
“Alla luce di quanto esposto, il sottoscritto CTU può affermare che il Sig. Parte_1 in seguito alla l'attività lavorative svolta, abbia sviluppato una malattia
[...]
professionale che abbia determinato una marcata artrosi discopatica con ernia L5-S1 e protrusioni multiple;
Tale malattia è ascrivibile ad una di quelle elencate nella “Nuova
2 tabelle delle Malattie Professionali” (G.U.169 del 21.07.08). Il grado di percentuale di invalidità permanente, inteso come danno biologico, sia pari al 16% (sedici percento) a far data dal 22.02.19.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 4.07.2022, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale Parte_1
conseguenza della patologia di cui risulta affetto, pari al 16 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per Parte_1
legge;
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
3