TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/03/2026, n. 4010
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art.2, comma 1 e 2, lett.b) L.R. Lazio 12/2004; eccesso di potere per omessa istruttoria, irragionevolezza, sproporzione, difetto di motivazione

    Il locale box, che concorre a determinare il superamento dei limiti volumetrici previsti dalla legge regionale, è separato dal corpo di fabbrica che comprende le unità abitative, non potendo in tal modo concorrere al cumulo della volumetria. L'assenza di un vincolo pertinenziale non autorizza l'amministrazione a considerare unitariamente le istanze di condono.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 97 Cost., dell'art.1 della L. n. 241 del 1990 e dei principi dell'attività amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'art.2, comma 1 e 2, lett.b) L.R. Lazio 12/2004; eccesso di potere per errata istruttoria, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà, sviamento e disparità di trattamento

    Non può prendersi in considerazione l'avvenuta demolizione del locale box in quanto oggetto del giudizio è lo scrutinio di legittimità del provvedimento gravato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/03/2026, n. 4010
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4010
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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