Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/03/2026, n. 4010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4010 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13833/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13833 del 2024, proposto da SI MI e ON RU, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Luzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Federico Cesi n. 72;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia Privata, U.O. Condono Edilizio, E.Q. responsabile del servizio amministrativo procedure condono edilizio, servizio amministrativo procedure condono edilizio - Ufficio Reiezioni - Antiabusivismo Edilizio, numero repertorio QI/2249, prot. n. Cl/192239/2024 del 02/10/2024, avente ad oggetto “REIEZIONE ISTANZA DI CONDONO PROT. 0/571540 SOT.O DEL 10.12.2004 -ABUSO IN VIA ROMENTINO, 184 - 00166 - MUNICIPIO XIV”, notificata in data 11.10.2024;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e collegato, ove occorra, ivi compresa la nota di Roma Capitale nota prot. Ql/101833, l'U.O. Condono Edilizio di preavviso di rigetto della suddetta Istanza di Condono prot. 0/571540 sot.0, nonché delle osservazioni prot. QI/51440 del 21.03.2023 richiamate nel provvedimento di rigetto, non conosciute né notificate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. LE LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato il diniego di condono ex d.l. n. 269/03, dagli estremi indicati in epigrafe, per opere abusive consistenti nella realizzazione sine titulo , da parte del proprio dante causa, di un’unità abitativa con una volumetria calcolata di 275,20 mc. (interno 2 del compendio immobiliare)
Il provvedimento è motivato sulla scorta del ritenuto collegamento con altre due istanze di condono, relative ad altrettante unità immobiliari, presentate dallo stesso soggetto e non adibite a prima abitazione, per una volumetria complessiva pari a 656,31 mc, eccedente il limite di 600 previsto dalla legge regionale n. 12/04 (interno 1 del compendio immobiliare e locale box di pertinenza dello stesso).
Nelle controdeduzioni al preavviso di diniego, si osserva ulteriormente che non può non tenersi conto, ai fini del calcolo della volumetria complessiva, del locale box, parte del complesso unitario, coperto e chiuso su tre lati.
2. Ad avviso dei ricorrenti, il diniego sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:
2.1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.2, COMMA 1E 2, LETT.B) L.R. LAZIO 12/2004; ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, SPROPORZIONE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
L’amministrazione avrebbe errato nel considerare il locale box e l’altra abitazione come appartenenti ad un unico complesso immobiliare, istruendo congiuntamente le istanze di condono. Si tratterebbe, infatti, di fabbricati del tutto autonomi. Il locale box, in particolare, sarebbe distaccato dal corpo di fabbrica, oltre a trovarsi in rapporto pertinenziale soltanto con l’altra abitazione. Sul punto, l’amministrazione avrebbe offerto una motivazione apparente ed apodittica, non congruente con lo stato dei luoghi.
2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 97COST., DELL’ART.1 DELLA L.N. 241 DEL 1990 E DEI PRINCIPI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.2, COMMA 1E 2, LETT.B) L.R. LAZIO 12/2004; ECCESSO DI POTERE PER ERRATA ISTRUTTORIA, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZAE CONTRADDITTORIETÀ, SVIAMENTO E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
In subordine, ove si ravvisasse il collegamento tra le tre istanze di condono, l’amministrazione avrebbe errato nel non riunirle e nel pervenire alla definizione della sola vicenda oggetto di causa. In questo modo, Roma Capitale non ha dato rilievo al fatto che, nelle more dei due procedimenti asseritamente collegati, con SCIA prot. CT 148093 del 25.11.2024 i proprietari originari hanno formalizzato la demolizione del box oggetto della domanda di condono, alla quale hanno rinunciato. Tale circostanza farebbe venir meno il presupposto fondamentale del provvedimento impugnato.
3. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 12 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Premesso che non può prendersi in considerazione in questa sede l’avvenuta demolizione del locale box in quanto oggetto del giudizio è lo scrutinio di legittimità del provvedimento gravato, il ricorso è fondato per l’assorbente ragione, non oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione resistente, che il locale box, il quale concorre a determinare il superamento dei limiti volumetrici (600 mc) previsti dalla legge regionale, è separato dal corpo di fabbrica che comprende le unità residenziali, non potendo in tal modo concorrere al cumulo della volumetria. Fermo restando che “ il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto rispetto a quello di pertinenza civilistica, ed è applicabile solo ad opere di modesta entità, accessorie ad un'opera principale, e non anche a quelle che, per dimensioni e finalità, siano connotate da una propria autonomia funzionale e da un autonomo valore di mercato ” (Cons. St., sez. VII, n. 4175/25), l’assenza di un vincolo pertinenziale e, dunque, di un legame giuridico e non meramente spaziale non autorizza l’amministrazione a considerare unitariamente le istanze di condono, che restano autonome e distinte, così come autonomi e distinti sono i due fabbricati.
6. Per tali ragioni, il ricorso merita accoglimento, con salvezza degli ulteriori poteri dell’amministrazione, nel rispetto dei suesposti principi, con spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori come per legge, in favore dei ricorrenti, in solido tra loro,.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA AR, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
LE LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE LO | TA AR |
IL SEGRETARIO