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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/09/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 516 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2023 vertente tra
C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Alia, Contrada Chianchitelle snc, presso lo studio dell'Avv. Maria Pia
Pagano, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del per la Sicilia elettivamente domiciliato in Controparte_2
Palermo, Viale Del Fante n. 58/D presso gli Uffici Dell'Avvocatura Regionale
pag. 1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle in virtù di procura CP_1
generale alle liti in Notar di Palermo del 18.12.2018 rep. 711, racc. Persona_1
n. 551
RESISTENTE
OGGETTO: prestazione CP_1
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.02.2023 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di essere un coltivatore diretto e CP_1
di aver subito in data 20.11.2020 un infortunio sul lavoro mentre effettuava la raccolta di pomodoro, chiedeva il riconoscimento di un danno biologico del 6%
e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento in suo favore CP_1
dell'indennizzo, oltre interessi come per legge.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, eccepiva CP_1
preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e nel merito contestava la domanda di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza istruzione, all'udienza del 16.12.2024 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. è stata posta in decisione.
Preliminarmente è infondata e deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall' di carenza di legittimazione attiva del ricorrente atteso che lo stesso CP_1
pag. 2 con pratica n. 517991661 denunciava l'infortunio all'Ente convenuto che in data
09.06.2022 definiva con esito negativo il caso con la seguente motivazione
“perché non esiste nesso causale tra l'evento denunciato e la lesione accertata”.
E' evidente che non sussiste carenza di legittimazione attiva del ricorrente dovuta alla mancanza di qualifica soggettiva di persona tutelata dalla normativa antinfortunistica o al difetto di requisiti amministrativi e contributivi come sostenuto dall' . CP_1
Tanto premesso il ricorso non merita accoglimento.
Ed invero, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del danno biologico,
deducendo la riconducibilità dell'infortunio subito in data 20.11.2020 e della patologia da cui è affetto all'espletamento delle mansioni di lavoro svolte.
Tuttavia, a fronte delle contestazioni mosse dall' , non ha fornito nessuna CP_1
prova del verificarsi dell'evento nel corso dell'espletamento dell'attività
lavorativa di coltivatore diretto, essendosi limitato a depositare documentazione medica e relazione di consulenza medico legale di parte,
attestante le sue condizioni di salute, senza comprovare il nesso di causalità con il lavoro svolto, non avendo articolato prove idonee a dimostrare la genesi della malattia.
Si impone quindi il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
pag. 3 Si provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese il 17 settembre 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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