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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PARISI DOMENICO, TO
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 874/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100474/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100474/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100474/2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100474/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100474/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 465/2024 depositato il
23/10/2024 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 15.5.2024 all'Agenzia delle Entrate di Avellino e depositato il 29.5.2024 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n.TFK010100474/2023, notificato il 19.3.2024, relativo ai maggiori redditi imponibili ai fini IRPEF e addizionali, IRAP ed IVA, per complessivi €256.162,00, oltre sanzioni ed interessi per l'anno di imposta 2017, conseguente alla verifica generale eseguita dalla Guardia di Finanza
e conclusa con PVC del 30.5.2019, consegnato al contribuente, nonché al contraddittorio preventivo effettuato tramite consegna di documenti e memorie. Assumeva il ricorrente, in via preliminare, che l'accertamento era tardivo in quanto notificato successivamente allo scadere del quinto anno rispetto a quello di imposta, non essendo applicabile la sospensione di 85 giorni prevista dall'art.67 D.L. 18/2020 sull'emergenza sanitaria COVID ai periodi di imposta il cui termine di accertamento scadeva successivamente al 31.12.2020. Nel merito lamentava l'illegittimità del ricorso all'accertamento di tipo induttivo previsto dall'art.39, co.I lett.d), DPR 600/1973, attesa la regolare contabilità professionale e l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti circa i maggiori ricavi presunti, oltre all'erronea rilevazione di versamenti e ritenute. Lamentava in particolare il mancato riconoscimento dei versamenti effettuati dal Notaio all'Archivio notarile provinciale per €34.421,34, mai rimborsati dai clienti, l'addebito di ritenute dichiarate per €6.904,00, in quanto previste in fattura e non effettuate dai clienti, ed infine la trasformazione di anticipi dei clienti per €148.210,37 a maggiori ricavi per l'annualità 2017 mentre il conto anticipi era ancora attivo per operazioni in corso non ancora fatturate. Asseriva che la documentazione esibita dimostrava l'utilizzo di parte degli anticipi per spese sostenute e concludeva per l'annullamento integrale dell'accertamento, previa sospensiva e con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente l'opposta Agenzia delle Entrate per resistere alla avversa pretesa, preliminarmente rilevando che la sospensione di 85 giorni prevista dall'art.67 D.L. 18/2020 si applicava a tutti i periodi di imposta precedenti al 2019 per i quali era scaduto il termine di presentazione della dichiarazione, così come da circolare dell'Agenzia e da recente giurisprudenza, per cui la notifica effettuata al Ricorrente_1 in data 17.3.2024 era tempestiva, andando a scadere la proroga solo il 25.3.2024.
Nel merito ribadiva la legittimità dell'accertamento del reddito professionale, effettuato con il ricorso al metodo analitico induttivo ex artt.39, co.I, lett.d), DPR 600/1973, e 54, co.II, DPR 633/1972, per i casi di incompletezza, inesattezza e falsità di dati e contabilità, anche se risultanti da ispezioni e verifiche, valorizzando la prova per presunzioni e dando ingresso all'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente, per cui le risultanze del procedimento deduttivo formalizzate dall'ufficio possono essere smentite solo dalla prova della regolarità sostanziale, e non solo formale, di tutte le operazioni in contestazione. Precisava quindi che quattro dei sette rilievi di inesattezza contabile, formulati dai militari verificatori e fatti propri dall'Ufficio (v. prospetto a pag.8 delle controdeduzioni), non erano stati contestati dal ricorrente, così confortando il presupposto dell'accertamento sulla parziale incongruenza ed inesattezza della contabilità, mentre non era stata fornita la prova, neppure nella fase di contraddittorio preventivo ed a specifica richiesta dell'Ufficio, della regolarità sostanziale delle operazioni contestate per l'indebita deduzione dei costi della tassa Archivio notarile (€34.421,34), di ritenute non effettuate dai clienti (€6.904,00) e dei maggiori compensi accertati (€148.210,37). In particolare i militari avevano accertato che la minor somma di €34.421,34, sul totale dei versamenti all'Archivio notarile di €72.487,43, era stata addebitata ai clienti come spese anticipate dal Notaio e quindi incassate e fatturate come spese non imponibili, mentre le ritenute fiscali operate dai clienti e risultanti dall'anagrafe tributaria risultavano pari ad €37.095,51, a fronte di €44.000,00 indicate a tale titolo in dichiarazione dal contribuente, con una differenza in più pari ad €6.904,00. Aggiungeva infine che il conto “Clienti c/anticipi” presentava nell'anno
2017 una crescita di €148.904,09 senza corrispondenza nel conto spese a storno degli anticipi, così da nascondere maggiori ricavi non fatturati in luogo di spese effettuate, non documentate dal Notaio nonostante specifica richiesta dell'Ufficio in sede di contraddittorio preventivo. Concludeva quindi per il riconoscimento della pretesa erariale, con vittoria di spese.
Il ricorrente depositava memoria in data 1.10.2024.
Disposta la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 16.7.2024 la Corte accoglieva l'istanza cautelare, subordinandola alla prestazione di idonea fideiussione, e, alla successiva pubblica udienza del
22-10-2024 si riservava la decisione sul merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio, sciogliendo la formulata riserva, che il proposto ricorso sia infondato e debba essere respinto. In via preliminare va affermata la tempestività dell'accertamento notificato in data 19.3.2024, attesa l'applicabilità della proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'art.67
D.L. 18/2020, essendo logico ritenere, ed avendo la giurisprudenza di legittimità confermato (v.Cass. sez.
I, ord. 960/2025), che una tale sospensione dei termini si applica a tutte le attività da compiersi a cura degli Uffici finanziari successivamente all'approvazione della norma e quindi a tutti i periodi di imposta per i quali era già scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione, così sicuramente comprendendo anche l'annualità 2017. Per tale dichiarazione, quindi, il termine decadenziale di notifica dell'accertamento andava a scadere il 26.3.2024, prorogandosi il termine del 31.12.2023 di 85 giorni, con la conseguenza che la notifica al Ricorrente_1 in data 19.3.2024 era certamente tempestiva.
Nel merito, premesso che già l'indebita deduzione di costi, non contestata neppure dal contribuente, e le non lievi differenze tra le anticipazioni c/clienti e le ritenute effettuate, come risultanti dalla dichiarazione presentata, integrano quelle presunzioni gravi e concordanti che giustificano il ricorso al metodo analitico induttivo di accertamento, deve rilevarsi che il ricorrente non ha comprovato documentalmente l'inesistenza dei rilievi accertati e contestati sui maggiori compensi e le minori ritenute verificate, oltre all'indebita deduzione di costi sostenuti dai clienti e non rimasti a suo carico. Invero i costi non pertinenti indicati ai primi quattro posti dell'elencazione a fg.8 delle controdeduzioni sono già chiaro segno della parziale inattendibilità della contabilità professionale, mentre l'addebito ai clienti di importi maggiorati
(€34.421,34 per tassa Archivio) o addirittura non giustificati (maggiori anticipazioni nell'anno 2017 per
€148.210,37) costituiscono indici certi di maggiori redditi non dichiarati dal contribuente ed analiticamente risultanti dalle verifiche dei militari della Guardia di Finanza. Anche la mancata corrispondenza tra ritenute dichiarate e ritenute effettivamente versate dai clienti e risultanti dall'Anagrafe tributaria, certamente imputabili al contribuente che ha l'onere di acquisire e verificare le certificazioni delle ritenute effettivamente operate, ha confermato l'incoerenza del dichiarato. Al contrario le affermazioni di principio del ricorrente sono rimaste prive di riscontro documentale e quindi inefficaci, attesa l'operatività del principio di inversione dell'onere della prova come invocato dall'Agenzia nella comparsa di controdeduzioni, così che deve ritenersi confermato l'operato dell'Agenzia compendiato nell'ampiamente motivato avviso di accertamento. Il ricorso va quindi respinto, mentre sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed alla novità della questione sul termine di decadenza per l'avviso di accertamento post-Covid, per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria così provvede:
- rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PARISI DOMENICO, TO
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 874/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100474/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100474/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100474/2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100474/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100474/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 465/2024 depositato il
23/10/2024 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 15.5.2024 all'Agenzia delle Entrate di Avellino e depositato il 29.5.2024 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n.TFK010100474/2023, notificato il 19.3.2024, relativo ai maggiori redditi imponibili ai fini IRPEF e addizionali, IRAP ed IVA, per complessivi €256.162,00, oltre sanzioni ed interessi per l'anno di imposta 2017, conseguente alla verifica generale eseguita dalla Guardia di Finanza
e conclusa con PVC del 30.5.2019, consegnato al contribuente, nonché al contraddittorio preventivo effettuato tramite consegna di documenti e memorie. Assumeva il ricorrente, in via preliminare, che l'accertamento era tardivo in quanto notificato successivamente allo scadere del quinto anno rispetto a quello di imposta, non essendo applicabile la sospensione di 85 giorni prevista dall'art.67 D.L. 18/2020 sull'emergenza sanitaria COVID ai periodi di imposta il cui termine di accertamento scadeva successivamente al 31.12.2020. Nel merito lamentava l'illegittimità del ricorso all'accertamento di tipo induttivo previsto dall'art.39, co.I lett.d), DPR 600/1973, attesa la regolare contabilità professionale e l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti circa i maggiori ricavi presunti, oltre all'erronea rilevazione di versamenti e ritenute. Lamentava in particolare il mancato riconoscimento dei versamenti effettuati dal Notaio all'Archivio notarile provinciale per €34.421,34, mai rimborsati dai clienti, l'addebito di ritenute dichiarate per €6.904,00, in quanto previste in fattura e non effettuate dai clienti, ed infine la trasformazione di anticipi dei clienti per €148.210,37 a maggiori ricavi per l'annualità 2017 mentre il conto anticipi era ancora attivo per operazioni in corso non ancora fatturate. Asseriva che la documentazione esibita dimostrava l'utilizzo di parte degli anticipi per spese sostenute e concludeva per l'annullamento integrale dell'accertamento, previa sospensiva e con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente l'opposta Agenzia delle Entrate per resistere alla avversa pretesa, preliminarmente rilevando che la sospensione di 85 giorni prevista dall'art.67 D.L. 18/2020 si applicava a tutti i periodi di imposta precedenti al 2019 per i quali era scaduto il termine di presentazione della dichiarazione, così come da circolare dell'Agenzia e da recente giurisprudenza, per cui la notifica effettuata al Ricorrente_1 in data 17.3.2024 era tempestiva, andando a scadere la proroga solo il 25.3.2024.
Nel merito ribadiva la legittimità dell'accertamento del reddito professionale, effettuato con il ricorso al metodo analitico induttivo ex artt.39, co.I, lett.d), DPR 600/1973, e 54, co.II, DPR 633/1972, per i casi di incompletezza, inesattezza e falsità di dati e contabilità, anche se risultanti da ispezioni e verifiche, valorizzando la prova per presunzioni e dando ingresso all'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente, per cui le risultanze del procedimento deduttivo formalizzate dall'ufficio possono essere smentite solo dalla prova della regolarità sostanziale, e non solo formale, di tutte le operazioni in contestazione. Precisava quindi che quattro dei sette rilievi di inesattezza contabile, formulati dai militari verificatori e fatti propri dall'Ufficio (v. prospetto a pag.8 delle controdeduzioni), non erano stati contestati dal ricorrente, così confortando il presupposto dell'accertamento sulla parziale incongruenza ed inesattezza della contabilità, mentre non era stata fornita la prova, neppure nella fase di contraddittorio preventivo ed a specifica richiesta dell'Ufficio, della regolarità sostanziale delle operazioni contestate per l'indebita deduzione dei costi della tassa Archivio notarile (€34.421,34), di ritenute non effettuate dai clienti (€6.904,00) e dei maggiori compensi accertati (€148.210,37). In particolare i militari avevano accertato che la minor somma di €34.421,34, sul totale dei versamenti all'Archivio notarile di €72.487,43, era stata addebitata ai clienti come spese anticipate dal Notaio e quindi incassate e fatturate come spese non imponibili, mentre le ritenute fiscali operate dai clienti e risultanti dall'anagrafe tributaria risultavano pari ad €37.095,51, a fronte di €44.000,00 indicate a tale titolo in dichiarazione dal contribuente, con una differenza in più pari ad €6.904,00. Aggiungeva infine che il conto “Clienti c/anticipi” presentava nell'anno
2017 una crescita di €148.904,09 senza corrispondenza nel conto spese a storno degli anticipi, così da nascondere maggiori ricavi non fatturati in luogo di spese effettuate, non documentate dal Notaio nonostante specifica richiesta dell'Ufficio in sede di contraddittorio preventivo. Concludeva quindi per il riconoscimento della pretesa erariale, con vittoria di spese.
Il ricorrente depositava memoria in data 1.10.2024.
Disposta la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 16.7.2024 la Corte accoglieva l'istanza cautelare, subordinandola alla prestazione di idonea fideiussione, e, alla successiva pubblica udienza del
22-10-2024 si riservava la decisione sul merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio, sciogliendo la formulata riserva, che il proposto ricorso sia infondato e debba essere respinto. In via preliminare va affermata la tempestività dell'accertamento notificato in data 19.3.2024, attesa l'applicabilità della proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'art.67
D.L. 18/2020, essendo logico ritenere, ed avendo la giurisprudenza di legittimità confermato (v.Cass. sez.
I, ord. 960/2025), che una tale sospensione dei termini si applica a tutte le attività da compiersi a cura degli Uffici finanziari successivamente all'approvazione della norma e quindi a tutti i periodi di imposta per i quali era già scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione, così sicuramente comprendendo anche l'annualità 2017. Per tale dichiarazione, quindi, il termine decadenziale di notifica dell'accertamento andava a scadere il 26.3.2024, prorogandosi il termine del 31.12.2023 di 85 giorni, con la conseguenza che la notifica al Ricorrente_1 in data 19.3.2024 era certamente tempestiva.
Nel merito, premesso che già l'indebita deduzione di costi, non contestata neppure dal contribuente, e le non lievi differenze tra le anticipazioni c/clienti e le ritenute effettuate, come risultanti dalla dichiarazione presentata, integrano quelle presunzioni gravi e concordanti che giustificano il ricorso al metodo analitico induttivo di accertamento, deve rilevarsi che il ricorrente non ha comprovato documentalmente l'inesistenza dei rilievi accertati e contestati sui maggiori compensi e le minori ritenute verificate, oltre all'indebita deduzione di costi sostenuti dai clienti e non rimasti a suo carico. Invero i costi non pertinenti indicati ai primi quattro posti dell'elencazione a fg.8 delle controdeduzioni sono già chiaro segno della parziale inattendibilità della contabilità professionale, mentre l'addebito ai clienti di importi maggiorati
(€34.421,34 per tassa Archivio) o addirittura non giustificati (maggiori anticipazioni nell'anno 2017 per
€148.210,37) costituiscono indici certi di maggiori redditi non dichiarati dal contribuente ed analiticamente risultanti dalle verifiche dei militari della Guardia di Finanza. Anche la mancata corrispondenza tra ritenute dichiarate e ritenute effettivamente versate dai clienti e risultanti dall'Anagrafe tributaria, certamente imputabili al contribuente che ha l'onere di acquisire e verificare le certificazioni delle ritenute effettivamente operate, ha confermato l'incoerenza del dichiarato. Al contrario le affermazioni di principio del ricorrente sono rimaste prive di riscontro documentale e quindi inefficaci, attesa l'operatività del principio di inversione dell'onere della prova come invocato dall'Agenzia nella comparsa di controdeduzioni, così che deve ritenersi confermato l'operato dell'Agenzia compendiato nell'ampiamente motivato avviso di accertamento. Il ricorso va quindi respinto, mentre sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed alla novità della questione sul termine di decadenza per l'avviso di accertamento post-Covid, per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria così provvede:
- rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.