Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5743 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 27220/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 27220/2020
TRA
(P. IV ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giancarlo Aiello e
Antonella Breglia
ATTRICE
NEI CONFRONTI
[...]
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità contrattuale.
Conclusioni: come da verbali di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 14.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 23.11.2022, la
[...]
(breviter, esponeva che: - era titolare del Parte_1 Pt_1
conto corrente n. 1037819586, acceso presso filiale di Napoli, Via Roma verso Controparte_1
Scampia 196, alla cui gestione era autorizzato esclusivamente il socio accomandatario Parte_1
il quale, nell'esercizio dei propri poteri, aveva conferito una delega al dipendente
[...] [...]
, a tale fine rilasciandogli la carta POSTAMAT nominativa n. 78284396, con scadenza Per_1
8/2022; - il giorno 25 luglio 2022, alla ripresa dell'attività dopo la consueta chiusura aziendale settimanale, a seguito di una verifica da remoto del conto corrente, il ed il socio Per_1
serie di prelievi e pagamenti mai autorizzati;
- contattata al numero verde, Controparte_1
avevano appreso che le operazioni erano state tutte effettuate con una nuova carta POSTAMAT, la n. 25488009, che aveva spedito in sostituzione della precedente, n. 78284396, Controparte_1
prossima alla scadenza, ma che, tuttavia, non era mai stata ricevuta dalla - alla Pt_1
segnalazione dell'attività fraudolenta tramite numero verde, avevano fatto seguito l'invio di un reclamo formale, redatto su modulo indicato da e, in data 26 luglio 2022, Controparte_1
querela presso la Polizia.
Tanto esposto, ritenendo che la responsabilità per quanto accaduto fosse da addebitarsi a
[...]
adiva questo Tribunale perché, accertata la responsabilità contrattuale della società Controparte_1
resistente, la condannasse al risarcimento dei danni, da liquidarsi nell'importo di € 13.930,00, pari alle somme illegittimamente sottratte da ignoti.
Si costituiva la quale, assumendo che l'esecuzione di operazioni non Controparte_1
autorizzate da parte di terzi fosse da imputarsi in via esclusiva alla condotta gravemente colposa del ricorrente, insisteva per il rigetto della domanda.
In particolare, secondo l'assunto dell'istituto di credito, i fatti di causa, così come descritti dalla lasciavano presumere, secondo un criterio di logica probabilità, che colui il quale aveva Pt_1
eseguito l'operazione fosse a conoscenza del pin, non essendo tecnicamente possibile altrimenti all'utilizzo della carta di credito. Derivava da ciò, a dire della resistente, la prova della colpa grave società correntista la quale, evidentemente, non aveva custodito con la dovuta diligenza il codice segreto.
Disposto il mutamento di rito da parte del Tribunale in diversa composizione con ordinanza del
12.11.2023, la causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'esito, all'udienza del 4 febbraio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo giudice riservava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc. con decorrenza dal successivo 6 febbraio.
Si osserva in diritto.
1. la domanda è fondata e merita accoglimento.
La fattispecie è disciplinata dal d.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 (recante norme in materia di
"Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE") nella versione vigente ratio temporis all'epoca di accadimento dei fatti di causa (i pagamenti contestati si sono svolti nel 2022 e, quindi, deve trovare applicazione il testo successivo alla novella introdotta dal d.lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017).
La normativa appena richiamata delinea un regime di responsabilità che comporta la presunzione di responsabilità del prestatore del servizio di pagamento, salvo che lo stesso dimostri il dolo o la negligenza dell'utilizzatore della carta di credito.
Recita, infatti, l'art. 12: “1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto
o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'utilizzatore non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo dello strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando il prestatore di servizi di pagamento non ha adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).
2-bis. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un'autenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se non accettano l'autenticazione forte del cliente.
2-ter. Il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita e' stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del prestatore di servizi di pagamento o dell'ente cui sono state esternalizzate le attività…” .
Sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio, poi, l'art. 10 del d.lgs. citato stabilisce che: “1.
Qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
1-bis. Se l'operazione di pagamento èdisposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'operazione di pagamento
è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato.
2. Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per se' necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, ne' che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”.
Coerenti con tale impianto normativo, sono i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte intervenuta a regolare casi simili ritenendo la responsabilità della banca per l'indebito uso del bancomat da parte di soggetti diversi dal correntista (cfr., da ultimo, Cass. n. 9721/2020).
Al riguardo, si è affermato che "la diligenza posta a carico del professionista, per quanto concerne i servizi posti in essere in favore del cliente, ha natura tecnica e deve valutarsi tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento assumendo come parametro quello dell'accorto banchiere (Cass. n. 806 del 2016); dunque, la diligenza della banca va a coprire operazioni che devono essere ricondotte nella sua sfera di controllo tecnico, sulla base anche di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità tale che la condotta, per esonerare il debitore, la cui responsabilità contrattuale è presunta, deve porsi al di là delle possibilità esigibili della sua sfera di controllo … la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare
l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento ma il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità contrattuale. Mentre, pertanto, il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio. Ne consegue che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore” (cfr., da ultimo, Cass. n. 23683/2024)
È stato affermato, cioè, che è la banca a dover fornire la prova che l'operazione, posta in essere illecitamente dal terzo, è stata comunque effettuata correttamente e che non v'è stata anomalia che abbia consentito la fraudolenta operazione.
Una tale conclusione, del resto, costituisce il precipitato degli ordinari principi in materia di onere della prova: poichè non è dubitabile che il rapporto tra banca e correntista abbia natura contrattuale, infatti, trova applicazione il principio secondo cui l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al soggetto obbligato (art. 1218 c.c.) richiede la dimostrazione di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore, a tal fine assumendo evidente rilevanza l'art. 1176 c.c. in tema di diligenza delle parti del rapporto di conto.
Sicchè, la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa solo ove ricorra una situazione di colpa grave dell'utente (configurabile, ad esempio, nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto;
in termini cfr. Cass. n. 18045/
2019).
In sostanza, grava sull'intermediario che offre servizi di pagamento sia l'onere (sostanziale) di adempiere all'obbligo di custodia dei patrimoni della propria clientela con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176 c.c., predisponendo misure di protezione idonee ad evitare l'accesso fraudolento di terzi ai depositi o a neutralizzarne gli effetti, sia, sotto il profilo processuale, l'onere di dimostrare che il prelievo non è opera di terzi, ma è riconducibile comunque alla volontà del cliente.
Quest'ultimo, invece, subisce le conseguenze della perdita se, con colpa grave, ha omesso la diligente custodia dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento, quali tessere con microchip e password, dando adito o aggravando il prelievo illegittimo.
Orbene, calando nel caso di specie le coordinate ermeneutiche appena esposte, deve escludersi che abbia ottemperato all'onere di dimostrare di aver usato le dovute cautele Controparte_1
per impedire l'utilizzo abusivo degli strumenti di pagamento elettronici.
Deve rilevarsi, infatti, che la difesa dell'odierna convenuta è stata fondata sull'unico assunto per cui “i servizi di sono realizzati con sistemi di protezione che rispettano elevati Controparte_1
standard di sicurezza”.
Trattasi, tuttavia, di una mera asserzione, rimasta del tutto sfornita di prova posto che
[...]
non ha allegato, prima ancora che provato, in che cosa sarebbero consistite le Controparte_1 “misure idonee a garantire la sicurezza del relativo servizio” che assume di aver adottato per evitare l'evento (cfr. pag. 8 della memoria difensiva).
Né, del resto, è stato dimostrato che la avrebbe violato il dovere di custodire con cura la Pt_1
carta bancomat e il codice segreto.
Circostanza, quest'ultima, che, anzi, trova un elemento indiziario di prova contraria nel fatto che le operazioni contestate sarebbero state eseguite mediante l'utilizzo della carta POSTAMAT di nuova emissione n. 25488009, spedita dall'istituto di credito a mezzo del servizio postale ma mai ricevuta dalla correntista (circostanza, questa, allegata dall'attrice e non superata dalla controparte).
Pertanto, poichè l'odierna convenuta nulla ha dedotto e provato circa le specifiche caratteristiche tecniche della carta di credito fornita alla nè, tanto meno, circa le misure tecniche Pt_1
adottate al fine di minimizzare il rischio di indebito utilizzo da parte dei terzi avendo riguardo dello stato della tecnica all'epoca dei fatti, non può che concludersi nel senso che l'istituto di credito non abbia offerto la prova richiesta al fine di andare esente da responsabilità.
In definitiva, in difetto di un quadro probatorio che porti ad escludere l'impossibilità di ottenere il
PIN con mezzo diverso dal farselo dare dal titolare, si deve presumere che il cliente si sia comportato correttamente e che il PIN sia stato carpito dal sistema da parte di colui che ha sottratto la tessera, senza che la banca abbia apprestato gli adeguati sistemi per evitarlo (cfr., in termini, Tribunale di Roma 1 marzo 2021; Tribunale di Roma 20 marzo 2006; Tribunale di Padova
22 marzo 2017).
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, riconosciuta la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c., la domanda va accolta.
Per l'effetto, va condannata in favore dell'attrice al risarcimento del danno, da Controparte_1
quantificarsi nella somma di € 13.930,00, pari all'importo sottratto alla con le operazioni Pt_1
non autorizzate.
A questa somma va sottratto l'importo di € 6.965,00, pacificamente già corrisposte dalla convenuta a titolo di rimborso parziale nelle more del giudizio.
Giova ricordare che sulla somma complessivamente dovuta spetta la rivalutazione, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata (Cass. 37798/2022).
Dal momento della pronuncia della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti sulla somma liquidata gli ulteriori interessi al tasso legale. 2. le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.R.G. 27220/2022, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 6.965,00, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
B) Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione agli avv.ti Giancarlo Aiello e
Antonella Breglia, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 9 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi