TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 5291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5291 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34620 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Merlo Simone E_1 Parte_1 P.VA_1
-attore- contro
CF/PI: , con l'avv. Colombo Enrico Controparte_1 P.VA_2
-convenuta-
e nei confronti di
, CF/PI: C.F. , con l'avv. Darya Kondratyeva CP_2 C.F._1
-terzo chiamato-
CONCLUSIONI
Per Parte_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, sia del convenuto che del terzo chiamato, anche in via istruttoria ed incidentale:
IN VIA PRELIMINARE
1) Ordinare il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con termini e dall'art. 171ter
c.p.c. per il deposito delle memorie integrative;
NELLA DENEGATA IPOTESI DI MANCANZA DI MUTAMENTO DEL RITO
2) accertare e dichiarare che il rapporto negoziale intercorso tra , Parte_2
CF of USA e P.VA in persona del legale P.VA_1 Controparte_1 P.VA_2 pro tempore è qualificabile come compravendita di materiale e ricambi per biciclette da corsa;
1 3) accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa l'inadempimento di Controparte_1
P.VA in persona del legale pro tempore e l'intervenuta risoluzione del contratto
[...] P.VA_2 compravendita di materiale e ricambi per biciclette da corsa;
4) condannare P.VA , in persona del legale pro tempore Controparte_1 P.VA_2
a restituire a , CF of USA la somma di euro 108.500,00= Parte_2 P.VA_1
(centottmilacinquecento/=) versata a titolo di pagamento anticipato, oltre agli interessi moratori ex D.lgs
231/02 dal pagamento al saldo;
5) condannare P.VA , in persona del legale pro tempore Controparte_1 P.VA_2 al risarcimento dei danni subiti da , CF of a seguito Parte_2 C.F._2 dell'inadempimento, da liquidarsi in euro 70.000,00= (settantamila/=) o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
6) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
*
Per Controparte_1
Voglia il Tribunale, previe le più opportune declaratorie:
1) nel merito in via principale:
i) rigettare tutte le domande proposte nei suoi confronti dall'attrice perché infondate in fatto e in diritto,
e comunque non provate;
ii) condannare l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., con loro liquidazione in misura da stabilirsi secondo l'equo apprezzamento del Giudicante;
2) in estremo subordine, per il denegato ed imprevisto caso di accoglimento anche solo parziale delle domande attrici, dichiarare tenuto e condannare il terzo chiamato a manlevare e tenere CP_2 indenne la società da qualsiasi pregiudizievole pronuncia, e comunque a rimborsarle Controparte_1 tutte le somme che essa fosse in ipotesi tenuta a versare a parte attrice.
3) in ogni caso: con integrale refusione di spese e compensi del giudizio.
*
Per CP_2
Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Milano, contrario reiectis: In via preliminare:
- Rigettare le istanze istruttorie formulate dalle Parti, visto che l'adempimento di Controparte_1 risulta pacifico e comunque fondato su prova scritta e, per effetto, non disporre il mutamento di rito in quanto la causa pare essere matura per la decisione.
In via principale:
- Rigettare tutte le domande formulate dalla parte Attrice e condannare la stessa al risarcimento dei danni per la lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con liquidazione in misura da stabilirsi secondo l'equo apprezzamento del Giudice.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi.
§ § §
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
è un cittadino statunitense operante nel settore del ciclismo a livello Parte_2 internazionale e attualmente collaboratore della nazionale dell'Uzbekistan.
Ha introdotto la presente controversia deducendo di avere intrapreso una operazione commerciale nel corso del 2022 per l'acquisto e la successiva rivendita di materiale e ricambi per biciclette da corsa (con particolare riferimento a gruppi cambio di marchio Shimano Ultegra Di2) in Russia, nel mercato della città di Mosca.
A tal fine, il ricorrente deduce che, a seguito di una segnalazione ricevuta da , titolare CP_2
della società MS-Sport Srls, avrebbe preso contatto con la società la quale Controparte_1
avrebbe avuto la disponibilità del suddetto materiale. dunque si sarebbe impegnato ad acquistare circa 70 gruppi cambio al prezzo unitario di € Pt_1
1.450,00, con la finalità di rivenderli a € 2.500,00 cadauno, ottenendo un ipotetico utile lordo stimato in
€ 1.000,00 per pezzo, pari a un guadagno complessivo teorico di circa € 70.000,00.
In data 2 giugno 2023, l'attore ha effettuato un bonifico a favore della per Controparte_1
l'importo di $ 118.750,00, pari all'epoca a circa € 108.500,00.
Tale somma sarebbe stata corrisposta a titolo di pagamento anticipato per la fornitura dei summenzionati gruppi cambio.
Ciononostante, parte attrice lamenta di non avere mai ricevuto alcuna merce, né alcun tipo di comunicazione o contatto da parte della convenuta, neppure a seguito di ripetuti solleciti.
A fronte di quanto esposto, parte attrice addebita un grave inadempimento da parte della
[...]
consistente nella mancata consegna della merce nonostante l'avvenuto pagamento. CP_1
Ne conseguirebbe altresì un danno da mancato guadagno quantificabile in circa € 70.000,00, quale margine atteso dalla rivendita dei prodotti.
L'attore chiede dunque la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione della somma versata (€ 108.500,00), con interessi moratori ex D.lgs 231/2002, e il risarcimento del danno da lucro cessante (€ 70.000,00), con rivalutazione monetaria e interessi.
Si è costituita contestando la pretesa avversaria ed eccependo che la merce Controparte_1
sarebbe stata puntualmente spedita nei termini concordati, sostenendo quindi la totale infondatezza e temerarietà dell'iniziativa processuale avversaria.
3 Quanto ai rapporti contrattuali, a dire di i contatti non si sarebbero svolti direttamente tra attore CP_1
e convenuta, bensì tramite , imprenditore di nazionalità russa con il quale l'attore CP_2
intratterrebbe da anni rapporti commerciali. assume che l'ordine del materiale sarebbe stato effettuato “d'intesa”1 tra e Parte_3 Pt_1
i quali avrebbero comunicato alla venditrice che fatturazione e spedizione dovessero avvenire CP_2
a favore della società Parte_4
deduce dunque di aver emesso in data 30 maggio 2022 la nota pro-forma n. 78 intestata proprio CP_1
a documento che, per prassi inerente alle forniture extra-UE, avrebbe imposto il Parte_4
pagamento anticipato.
In esecuzione di tale richiesta, l'attore avrebbe effettuato il 7 giugno 2022 un bonifico di € 108.500, indicando nella causale la medesima nota pro-forma. ha prodotto l'estratto conto bancario che reca detta indicazione, assumendo altresì che la merce CP_1
sarebbe stata spedita al destinatario designato, come attesterebbero la bolla di consegna e la fattura definitiva n. FA-220996 del 27 luglio 2022, emessa sempre a favore di per il Parte_4 complessivo importo di € 141.528,08.
In ordine poi alla richiesta risarcitoria attorea di € 70.000,00 per mancato guadagno, la convenuta osserva che l'attore non avrebbe depositato alcuna prova né articolato mezzi istruttori idonei a dimostrare l'effettiva possibilità di rivendere in Russia i gruppi Shimano. Viene altresì puntualizzato che, a partire da febbraio 2022, l'esportazione verso la Federazione Russa di beni occidentali sarebbe vietata in forza delle sanzioni internazionali, circostanza che, secondo la convenuta, renderebbe dubbia la richiesta di un lucro cessante in capo all'attore.
Da ultimo, chiede la condanna del ex art. 96 c.p.c. e la chiamata del terzo CP_1 Pt_1 CP_2
[...]
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituito , contestando ogni pretesa nei suoi CP_2
confronti. rappresenta di essere un allenatore di fama internazionale, da anni impegnato nella preparazione CP_2
atletica di persone disabili nel settore para-ciclistico, attualmente residente in Italia e socio della società
MS-SPORT S.r.l.s., operante nel commercio all'ingrosso di articoli sportivi. La conoscenza con l'attore, anch'egli allenatore, risalirebbe agli anni '90, nel contesto di attività sportive internazionali e si sarebbe consolidata in un rapporto amicale.
Nell'ambito di tale rapporto, il avrebbe nel tempo richiesto al una pluralità di favori, Pt_1 CP_2 tra cui l'assistenza a sportivi uzbeki in arrivo in Italia e la gestione della loro permanenza.
In tale contesto, avrebbe chiesto al un nominativo italiano di riferimento per Pt_1 CP_2
l'acquisto di articoli sportivi destinati a una società di diritto kazako. avrebbe offerto la propria disponibilità, senza pretendere alcuna provvigione, malgrado le CP_2
promesse in tal senso.
A dire del terzo chiamato, non avrebbe mai comunicato al l'intenzione di riesportare Pt_1 CP_2
successivamente la merce nella Federazione Russa. Anzi, proprio in ragione della normativa vigente, che vieta espressamente l'esportazione diretta o indiretta di tali beni in Russia (Regolamento UE 2022/428), avrebbe opposto un netto rifiuto a tale richiesta, avanzata solo dopo l'avvenuta spedizione della CP_2
merce in Kazakistan presso la società Parte_4
Da tale diniego deriverebbe, secondo l'odierno contenzioso, frutto di un intento ritorsivo da CP_2
parte di Pt_1
Quanto alla consegna del materiale, richiama la documentazione attestante il corretto CP_2
adempimento della prestazione da parte della che avrebbe consegnato la merce Controparte_1 nei termini pattuiti con l'attore, secondo modalità di resa EX WORKS, con pagamento anticipato sulla base di fattura pro forma. La ricezione della merce presso la sede kazaka risulterebbe documentata dalla bolla di spedizione e dalla documentazione doganale.
Il contesta altresì la domanda di manleva avanzata da nei suoi confronti, in quanto il CP_2 CP_1
si sarebbe limitato ad agevolare il contatto tra le parti, senza assumere obbligazioni dirette o CP_2
svolgere un ruolo contrattuale sostanziale, non potendo pertanto essere considerato responsabile di eventuali obbligazioni sorte tra le parti contrattuali principali.
Da ultimo, il ha chiesto la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.. CP_2
All'esito della prima udienza fissata a seguito della chiamata del terzo, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
5 *
2. Sul rapporto contrattuale tra le parti.
A fronte delle deduzioni svolte dalle tre parti in causa, non vi è prova di quale sia il soggetto che abbia concluso il contratto di vendita dei materiali e ricambi per biciclette da corsa.
Non certo che l'acquirente sia stato:
- il solo Pt_1
- d'intesa col come dedotto da Pt_1 CP_2 CP_1
- il solo cfr. mail di del 30 maggio 20222; CP_2 CP_1
- la società Parte_4
Tanto più che la fattura emessa da è intestata a e lo stesso pagamento CP_1 Parte_4
effettuato da richiama proprio la nota pro forma di intestata a Pt_1 CP_1 Parte_4
Pro forma: Bonifico di Pt_1
Ora, a fronte di tale incertezza occorre richiamare il noto principio giurisprudenziale per cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SU sentenza n. 13533/01).
Sicché, (che si assume creditore) avrebbe dovuto dimostrare innanzitutto la fonte negoziale Pt_1
della propria pretesa.
Per contro non ha dimostrato affatto di essere l'acquirente dei materiali e ricambi per biciclette, che -si badi- sarebbero stati più verosimilmente acquistati dalla società come del resto noto Parte_4
allo stesso che ha effettuato il versamento di denaro richiamando nella causale del bonifico la Pt_1
pro forma intestata a Parte_4
Inoltre, va escluso l'inadempimento di lamentato da CP_1 Pt_1
E' pacifico che il destinatario dei materiali e ricambi era e che la circostanza era nota Parte_4
a (come da causale del bonifico). Pt_1
Parte Ebbene, è documentata la spedizione del materiale e dei ricambi da parte di a CP_1 Pt_4
come emerge dal documento doganale prodotto sub doc. n. 2 da
[...] CP_2
Trattasi di dichiarazione doganale di esportazione UE che attesta:
- che l'esportatore è (che ha presentato la dichiarazione doganale come soggetto CP_1
esportatore registrato);
- che la merce era destinata a una società in Kazakistan (TOO ; Parte_4
- che la merce è uscita materialmente dal territorio doganale UE, come confermato dalla dogana di uscita (in questo caso, autorità doganali lituane);
- che la merce esportata era la tipologia per cui è causa (componenti per biciclette).
Ora, sebbene tale documento non dimostra l'avvenuta consegna a tuttavia è la prova Parte_4
dell'adempimento di e della coerenza della difesa di e di che hanno CP_1 CP_1 CP_2
7 sempre escluso l'inadempimento del venditore che ha effettivamente spedito i componenti per biciclette a come noto sia a che a Parte_4 Pt_1 CP_2
*
3. Conclusioni.
In disparte ogni valutazione in merito alla disdicevole operazione commerciale di volta ad Pt_1
eludere le sanzioni della Unione Europea alla Russia3, la pretesa del ricorrente va integralmente rigettata, non avendo provato di essere l'effettivo acquirente dei beni venduti e non essendo emerso alcun inadempimento a carico di CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore complessivo della controversia.
Le spese di lite del terzo chiamato sono poste a carico del ricorrente soccombente, in quanto
“Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata” (cfr. Cass. ord. n. 31868/2023).
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da e non può, invece, trovare CP_1 CP_2
accoglimento, in quanto le difese di parte avversaria sono rimaste confinate nell'ambito della normale dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta il ricorso.;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta e terzo chiamato, che si liquidano: (i) in € 759,00 per spese esenti in favore della sola parte convenuta;
(ii) in € 4.253,00 per compensi professionali in favore di parte convenuta ed in € 4.253,00 per compensi professionali in favore della terza chiamata, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre
VA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 26 giugno 2025
Il giudice (Federico Salmeri) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così si legge nella comparsa di costituzione e risposta: “Nella vicenda oggetto di causa, il non si limitò a 'segnalare' CP_2 all'attore -come questi fugacemente (e in modo strumentale) dichiara a pag. 1 del suo ricorso- il nominativo della CP_1 per l'acquisto di gruppi cambio Shimano, ma d'intesa con lo stesso ordinò la fornitura di detti
[...] Parte_2 materiali, con l'intesa -comunicata alla venditrice- che avrebbero dovuto essere fatturati a nome della società Parte_4
”.
[...]
4 2 Cfr. doc. n. 2 fascicolo CP_1
6 3 Così di legge nel ricorso introduttivo: “Il concreto auspicio era quello di rivenderli ad una cifra maggiore in Russia”.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Merlo Simone E_1 Parte_1 P.VA_1
-attore- contro
CF/PI: , con l'avv. Colombo Enrico Controparte_1 P.VA_2
-convenuta-
e nei confronti di
, CF/PI: C.F. , con l'avv. Darya Kondratyeva CP_2 C.F._1
-terzo chiamato-
CONCLUSIONI
Per Parte_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, sia del convenuto che del terzo chiamato, anche in via istruttoria ed incidentale:
IN VIA PRELIMINARE
1) Ordinare il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con termini e dall'art. 171ter
c.p.c. per il deposito delle memorie integrative;
NELLA DENEGATA IPOTESI DI MANCANZA DI MUTAMENTO DEL RITO
2) accertare e dichiarare che il rapporto negoziale intercorso tra , Parte_2
CF of USA e P.VA in persona del legale P.VA_1 Controparte_1 P.VA_2 pro tempore è qualificabile come compravendita di materiale e ricambi per biciclette da corsa;
1 3) accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa l'inadempimento di Controparte_1
P.VA in persona del legale pro tempore e l'intervenuta risoluzione del contratto
[...] P.VA_2 compravendita di materiale e ricambi per biciclette da corsa;
4) condannare P.VA , in persona del legale pro tempore Controparte_1 P.VA_2
a restituire a , CF of USA la somma di euro 108.500,00= Parte_2 P.VA_1
(centottmilacinquecento/=) versata a titolo di pagamento anticipato, oltre agli interessi moratori ex D.lgs
231/02 dal pagamento al saldo;
5) condannare P.VA , in persona del legale pro tempore Controparte_1 P.VA_2 al risarcimento dei danni subiti da , CF of a seguito Parte_2 C.F._2 dell'inadempimento, da liquidarsi in euro 70.000,00= (settantamila/=) o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
6) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
*
Per Controparte_1
Voglia il Tribunale, previe le più opportune declaratorie:
1) nel merito in via principale:
i) rigettare tutte le domande proposte nei suoi confronti dall'attrice perché infondate in fatto e in diritto,
e comunque non provate;
ii) condannare l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., con loro liquidazione in misura da stabilirsi secondo l'equo apprezzamento del Giudicante;
2) in estremo subordine, per il denegato ed imprevisto caso di accoglimento anche solo parziale delle domande attrici, dichiarare tenuto e condannare il terzo chiamato a manlevare e tenere CP_2 indenne la società da qualsiasi pregiudizievole pronuncia, e comunque a rimborsarle Controparte_1 tutte le somme che essa fosse in ipotesi tenuta a versare a parte attrice.
3) in ogni caso: con integrale refusione di spese e compensi del giudizio.
*
Per CP_2
Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Milano, contrario reiectis: In via preliminare:
- Rigettare le istanze istruttorie formulate dalle Parti, visto che l'adempimento di Controparte_1 risulta pacifico e comunque fondato su prova scritta e, per effetto, non disporre il mutamento di rito in quanto la causa pare essere matura per la decisione.
In via principale:
- Rigettare tutte le domande formulate dalla parte Attrice e condannare la stessa al risarcimento dei danni per la lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con liquidazione in misura da stabilirsi secondo l'equo apprezzamento del Giudice.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi.
§ § §
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
è un cittadino statunitense operante nel settore del ciclismo a livello Parte_2 internazionale e attualmente collaboratore della nazionale dell'Uzbekistan.
Ha introdotto la presente controversia deducendo di avere intrapreso una operazione commerciale nel corso del 2022 per l'acquisto e la successiva rivendita di materiale e ricambi per biciclette da corsa (con particolare riferimento a gruppi cambio di marchio Shimano Ultegra Di2) in Russia, nel mercato della città di Mosca.
A tal fine, il ricorrente deduce che, a seguito di una segnalazione ricevuta da , titolare CP_2
della società MS-Sport Srls, avrebbe preso contatto con la società la quale Controparte_1
avrebbe avuto la disponibilità del suddetto materiale. dunque si sarebbe impegnato ad acquistare circa 70 gruppi cambio al prezzo unitario di € Pt_1
1.450,00, con la finalità di rivenderli a € 2.500,00 cadauno, ottenendo un ipotetico utile lordo stimato in
€ 1.000,00 per pezzo, pari a un guadagno complessivo teorico di circa € 70.000,00.
In data 2 giugno 2023, l'attore ha effettuato un bonifico a favore della per Controparte_1
l'importo di $ 118.750,00, pari all'epoca a circa € 108.500,00.
Tale somma sarebbe stata corrisposta a titolo di pagamento anticipato per la fornitura dei summenzionati gruppi cambio.
Ciononostante, parte attrice lamenta di non avere mai ricevuto alcuna merce, né alcun tipo di comunicazione o contatto da parte della convenuta, neppure a seguito di ripetuti solleciti.
A fronte di quanto esposto, parte attrice addebita un grave inadempimento da parte della
[...]
consistente nella mancata consegna della merce nonostante l'avvenuto pagamento. CP_1
Ne conseguirebbe altresì un danno da mancato guadagno quantificabile in circa € 70.000,00, quale margine atteso dalla rivendita dei prodotti.
L'attore chiede dunque la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione della somma versata (€ 108.500,00), con interessi moratori ex D.lgs 231/2002, e il risarcimento del danno da lucro cessante (€ 70.000,00), con rivalutazione monetaria e interessi.
Si è costituita contestando la pretesa avversaria ed eccependo che la merce Controparte_1
sarebbe stata puntualmente spedita nei termini concordati, sostenendo quindi la totale infondatezza e temerarietà dell'iniziativa processuale avversaria.
3 Quanto ai rapporti contrattuali, a dire di i contatti non si sarebbero svolti direttamente tra attore CP_1
e convenuta, bensì tramite , imprenditore di nazionalità russa con il quale l'attore CP_2
intratterrebbe da anni rapporti commerciali. assume che l'ordine del materiale sarebbe stato effettuato “d'intesa”1 tra e Parte_3 Pt_1
i quali avrebbero comunicato alla venditrice che fatturazione e spedizione dovessero avvenire CP_2
a favore della società Parte_4
deduce dunque di aver emesso in data 30 maggio 2022 la nota pro-forma n. 78 intestata proprio CP_1
a documento che, per prassi inerente alle forniture extra-UE, avrebbe imposto il Parte_4
pagamento anticipato.
In esecuzione di tale richiesta, l'attore avrebbe effettuato il 7 giugno 2022 un bonifico di € 108.500, indicando nella causale la medesima nota pro-forma. ha prodotto l'estratto conto bancario che reca detta indicazione, assumendo altresì che la merce CP_1
sarebbe stata spedita al destinatario designato, come attesterebbero la bolla di consegna e la fattura definitiva n. FA-220996 del 27 luglio 2022, emessa sempre a favore di per il Parte_4 complessivo importo di € 141.528,08.
In ordine poi alla richiesta risarcitoria attorea di € 70.000,00 per mancato guadagno, la convenuta osserva che l'attore non avrebbe depositato alcuna prova né articolato mezzi istruttori idonei a dimostrare l'effettiva possibilità di rivendere in Russia i gruppi Shimano. Viene altresì puntualizzato che, a partire da febbraio 2022, l'esportazione verso la Federazione Russa di beni occidentali sarebbe vietata in forza delle sanzioni internazionali, circostanza che, secondo la convenuta, renderebbe dubbia la richiesta di un lucro cessante in capo all'attore.
Da ultimo, chiede la condanna del ex art. 96 c.p.c. e la chiamata del terzo CP_1 Pt_1 CP_2
[...]
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituito , contestando ogni pretesa nei suoi CP_2
confronti. rappresenta di essere un allenatore di fama internazionale, da anni impegnato nella preparazione CP_2
atletica di persone disabili nel settore para-ciclistico, attualmente residente in Italia e socio della società
MS-SPORT S.r.l.s., operante nel commercio all'ingrosso di articoli sportivi. La conoscenza con l'attore, anch'egli allenatore, risalirebbe agli anni '90, nel contesto di attività sportive internazionali e si sarebbe consolidata in un rapporto amicale.
Nell'ambito di tale rapporto, il avrebbe nel tempo richiesto al una pluralità di favori, Pt_1 CP_2 tra cui l'assistenza a sportivi uzbeki in arrivo in Italia e la gestione della loro permanenza.
In tale contesto, avrebbe chiesto al un nominativo italiano di riferimento per Pt_1 CP_2
l'acquisto di articoli sportivi destinati a una società di diritto kazako. avrebbe offerto la propria disponibilità, senza pretendere alcuna provvigione, malgrado le CP_2
promesse in tal senso.
A dire del terzo chiamato, non avrebbe mai comunicato al l'intenzione di riesportare Pt_1 CP_2
successivamente la merce nella Federazione Russa. Anzi, proprio in ragione della normativa vigente, che vieta espressamente l'esportazione diretta o indiretta di tali beni in Russia (Regolamento UE 2022/428), avrebbe opposto un netto rifiuto a tale richiesta, avanzata solo dopo l'avvenuta spedizione della CP_2
merce in Kazakistan presso la società Parte_4
Da tale diniego deriverebbe, secondo l'odierno contenzioso, frutto di un intento ritorsivo da CP_2
parte di Pt_1
Quanto alla consegna del materiale, richiama la documentazione attestante il corretto CP_2
adempimento della prestazione da parte della che avrebbe consegnato la merce Controparte_1 nei termini pattuiti con l'attore, secondo modalità di resa EX WORKS, con pagamento anticipato sulla base di fattura pro forma. La ricezione della merce presso la sede kazaka risulterebbe documentata dalla bolla di spedizione e dalla documentazione doganale.
Il contesta altresì la domanda di manleva avanzata da nei suoi confronti, in quanto il CP_2 CP_1
si sarebbe limitato ad agevolare il contatto tra le parti, senza assumere obbligazioni dirette o CP_2
svolgere un ruolo contrattuale sostanziale, non potendo pertanto essere considerato responsabile di eventuali obbligazioni sorte tra le parti contrattuali principali.
Da ultimo, il ha chiesto la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.. CP_2
All'esito della prima udienza fissata a seguito della chiamata del terzo, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
5 *
2. Sul rapporto contrattuale tra le parti.
A fronte delle deduzioni svolte dalle tre parti in causa, non vi è prova di quale sia il soggetto che abbia concluso il contratto di vendita dei materiali e ricambi per biciclette da corsa.
Non certo che l'acquirente sia stato:
- il solo Pt_1
- d'intesa col come dedotto da Pt_1 CP_2 CP_1
- il solo cfr. mail di del 30 maggio 20222; CP_2 CP_1
- la società Parte_4
Tanto più che la fattura emessa da è intestata a e lo stesso pagamento CP_1 Parte_4
effettuato da richiama proprio la nota pro forma di intestata a Pt_1 CP_1 Parte_4
Pro forma: Bonifico di Pt_1
Ora, a fronte di tale incertezza occorre richiamare il noto principio giurisprudenziale per cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SU sentenza n. 13533/01).
Sicché, (che si assume creditore) avrebbe dovuto dimostrare innanzitutto la fonte negoziale Pt_1
della propria pretesa.
Per contro non ha dimostrato affatto di essere l'acquirente dei materiali e ricambi per biciclette, che -si badi- sarebbero stati più verosimilmente acquistati dalla società come del resto noto Parte_4
allo stesso che ha effettuato il versamento di denaro richiamando nella causale del bonifico la Pt_1
pro forma intestata a Parte_4
Inoltre, va escluso l'inadempimento di lamentato da CP_1 Pt_1
E' pacifico che il destinatario dei materiali e ricambi era e che la circostanza era nota Parte_4
a (come da causale del bonifico). Pt_1
Parte Ebbene, è documentata la spedizione del materiale e dei ricambi da parte di a CP_1 Pt_4
come emerge dal documento doganale prodotto sub doc. n. 2 da
[...] CP_2
Trattasi di dichiarazione doganale di esportazione UE che attesta:
- che l'esportatore è (che ha presentato la dichiarazione doganale come soggetto CP_1
esportatore registrato);
- che la merce era destinata a una società in Kazakistan (TOO ; Parte_4
- che la merce è uscita materialmente dal territorio doganale UE, come confermato dalla dogana di uscita (in questo caso, autorità doganali lituane);
- che la merce esportata era la tipologia per cui è causa (componenti per biciclette).
Ora, sebbene tale documento non dimostra l'avvenuta consegna a tuttavia è la prova Parte_4
dell'adempimento di e della coerenza della difesa di e di che hanno CP_1 CP_1 CP_2
7 sempre escluso l'inadempimento del venditore che ha effettivamente spedito i componenti per biciclette a come noto sia a che a Parte_4 Pt_1 CP_2
*
3. Conclusioni.
In disparte ogni valutazione in merito alla disdicevole operazione commerciale di volta ad Pt_1
eludere le sanzioni della Unione Europea alla Russia3, la pretesa del ricorrente va integralmente rigettata, non avendo provato di essere l'effettivo acquirente dei beni venduti e non essendo emerso alcun inadempimento a carico di CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore complessivo della controversia.
Le spese di lite del terzo chiamato sono poste a carico del ricorrente soccombente, in quanto
“Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata” (cfr. Cass. ord. n. 31868/2023).
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da e non può, invece, trovare CP_1 CP_2
accoglimento, in quanto le difese di parte avversaria sono rimaste confinate nell'ambito della normale dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta il ricorso.;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta e terzo chiamato, che si liquidano: (i) in € 759,00 per spese esenti in favore della sola parte convenuta;
(ii) in € 4.253,00 per compensi professionali in favore di parte convenuta ed in € 4.253,00 per compensi professionali in favore della terza chiamata, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre
VA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 26 giugno 2025
Il giudice (Federico Salmeri) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così si legge nella comparsa di costituzione e risposta: “Nella vicenda oggetto di causa, il non si limitò a 'segnalare' CP_2 all'attore -come questi fugacemente (e in modo strumentale) dichiara a pag. 1 del suo ricorso- il nominativo della CP_1 per l'acquisto di gruppi cambio Shimano, ma d'intesa con lo stesso ordinò la fornitura di detti
[...] Parte_2 materiali, con l'intesa -comunicata alla venditrice- che avrebbero dovuto essere fatturati a nome della società Parte_4
”.
[...]
4 2 Cfr. doc. n. 2 fascicolo CP_1
6 3 Così di legge nel ricorso introduttivo: “Il concreto auspicio era quello di rivenderli ad una cifra maggiore in Russia”.
8