TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/11/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3845/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 05.11.2025 esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3845/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NA MO, domiciliato come in atti;
Ricorrente E
, in persona del Sindaco pt. (c.f. e p. iva Controparte_1
); P.IVA_1
Resistente contumace OGGETTO: differenze retributive - mansioni superiori CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04.10.2018, il ricorrente ha dedotto: che, già lavoratore LSU presso il comune di (già Corigliano Calabro), in data 16.12.2002 è stato Controparte_1 assunto dal suddetto Comune con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di tipo part-time, con la qualifica di Operatore categoria A1, attualmente profilo economico A4 del CCNL Regioni e autonomie locali, per complessive 20 ore settimanali;
che, con delibera della giunta comunale n. 196 del 16.11.2017, l'orario di lavoro settimanale è stato incrementato ad ore trentaquattro;
che, l'orario di lavoro è stato ripartito, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 8.10 alle ore 14.15 e il martedì dalle ore 8.00 alle 17.30; che, in data 01.07.2004, con decreto sindacale n. 32, è stato nominato “Messo notificatore” del comune di Corigliano Calabro, continuando ad essere inquadrato nella cat. A1; che la propria attività consiste nel notificare personalmente secondo le norme del codice di procedura civile, gli atti del comune di Corigliano Calabro ora , Controparte_1 nonché gli atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche quali dell'Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ispettorato del lavoro e Prefettura;
di provvedere alla notifica degli atti tributari, ordinanze ingiunzione, multe, cartelle di
1 pagamento;
di provvedere alle notificazioni nell'ambito del territorio comunale con assegnazione di determinate zone (in particolare, dal 2004 al 2011 ha svolto l'attività di notificazione nelle seguenti contrade: Torricella Superiore ed Inferiore, Salice, Thurio, Salicetti, Brica Rossa, Torre Voluta, Zona Industriale, Cantinella, Ministalla, Ogliastretti, Piana Caruso, Insiti, Piscopello, San Nico, Mandria del Forno, Occhio di Lupo e dal 2012 ad oggi in Schiavonea, Corigliano Scalo, Corigliano Paese); di non aver mai percepito l'indennità di rischio di euro 30,00 mensili né gli incentivi previsti per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria (in particolare, l'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, prevede la possibilità di erogare compensi a favore dei messi notificatori quale rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'Amministrazione finanziaria); che, seppur inquadrato nella cat. A con profilo di operatore, svolge di fatto, dall' assunzione, la mansione di messo notificatore, corrispondente alla categoria superiore B4 del CCNL regioni e autonomie locali e, pertanto, ha diritto a ottenere a titolo di differenze retributive per l'attività svolta la somma di euro 19.275,50 come da conteggi allegati, oltre le indennità accessorie di cui sopra. Tanto premesso ha chiesto: di accertare e dichiarare che lo stesso svolge dalla data di assunzione, e comunque dal 2004, mansioni riconducibili alla categoria superiore profilo B4 del CCNL regioni e autonomie locali;
per l'effetto, di condannare il Controparte_1
al pagamento in suo favore delle differenze retributive spettanti, nella misura
[...] complessiva di € 19.275,50 in riferimento agli anni dal 2011 al 2018, dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
o nell'altra somma maggiore o minore che il giudice riterrà opportuna;
di accertare e dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente, quale messo notificatore, alla corresponsione dell'indennità di rischio nonché degli incentivi previsti dal CCNL di settore;
il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Il precedente magistrato assegnatario del fascicolo ha ammesso la prova per testi articolata dal ricorrente e ha dichiarato la contumacia del convenuto (vedi provvedimenti del CP_1
13/09/2021 e del 14/09/2022).
La causa, già rinviata per la decisione da precedente magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta alle parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 05.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
La domanda va accolta nei limiti che seguono. In relazione alla spiegata domanda appare doverosa una premessa di carattere metodologico, che attiene alle regole di giudizio che presidiano le controversie in materia di adibizione a mansioni superiori nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.
2 L'art. 52 del D.Lgs n.165/2001, prevede che “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”. La questione dello svolgimento da parte del cd. dipendente pubblico di mansioni di fatto superiori rispetto a quelle di formale inquadramento ha trovato il proprio leading case nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 25837 del 2007, le quali, esprimendo un principio interpretativo in materia, hanno affermato: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56, comma 6, d.lg. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'art. 25 del d.lg. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lg. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 32 del d.lg. n. 165 del 2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 cost.; che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”. Si tratta di un principio che - giova ribadirlo - a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite ha trovato “costante” affermazione nella giurisprudenza della Suprema Corte, che ha affermato: “a seguito di S.U. n. 25837/2007, questa Corte ha costantemente affermato che lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore - e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (tra le più recenti, Cass. n. 18808/2013; v. pure Cass. n. 796/2014)” (Cassazione civile, sez. lav., 14/11/2016 n. 23161). In sostanza, il principio costituzionale di cui all'art. 36, nel sancire il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, pone un riferimento alla “persona” del lavoratore, indipendentemente dalla circostanza - anche in un'ottica di complessiva lettura del principi costituzionali ed in primo luogo di eguaglianza sostanziale - che lo stesso svolga la propria attività lavorativa nel settore privato ovvero alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. La dimensione della rilevanza meramente economica dello svolgimento di fatto di mansioni superiori nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, del resto, appare pienamente conforme ai principi Costituzionali di cui all'art. 97 ed al rilievo delle procedura concorsuali e selettive.
3 Per accedere al tipo di tutela da ultimo richiamata, inoltre, lo svolgimento di mansioni superiori deve essere apprezzato come prevalente rispetto alle mansioni del profilo di appartenenza, in termini qualitativi, quantitativi e temporali. Questo è quanto disposto dal comma 3° dell'art. 52 cit. che si riporta per il quale “Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”. Pertanto, in caso di espletamento di mansioni superiori, la cui effettività deve essere apprezzata secondo i parametri scanditi dalla disposizione appena richiamata, quelli, appunto, della prevalenza dei compiti superiori rispetto a quelli rispondenti all'originario inquadramento, da valutarsi sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, il legislatore ha predisposto la sola tutela risarcitoria del trattamento differenziale economico della qualifica superiore. Ebbene, per poter addivenire ad un giudizio di prevalenza dei compiti appartenenti alla superiore qualifica occorre avere riguardo alle mansioni effettivamente esercitate dal dipendente pubblico. In concreto, il tipo di indagine che il decidente è deputato a effettuare per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, impone un'attività logico-deduttiva ripartita in tre diversi passaggi da porre in successione logico-giuridica tra loro e che si possono così riassumere: accertamento delle effettive prestazioni di fatto svolte dal lavoratore;
indagine e raffronto tra declaratorie delle diverse qualifiche e dei diversi livelli contenute e disciplinate dalla contrattazione collettiva;
riconduzione della prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore ed accertata in sede giudiziale nel profilo e nel livello a quella maggiormente rispondenti secondo un apprezzamento da formulare in termini di prevalenza, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. Ebbene, risulta documentalmente che il ricorrente è stato formalmente inquadrato nella categoria A1 del CCNL regioni e autonomie locali del 31.03.1999, con mansioni di operatore (vedi contratto del 13.12.2002). Ora, il ricorrente, in questo giudizio, rivendica il diritto al trattamento retributivo differenziale da svolgimento di mansioni riconducibili al superiore inquadramento della categoria B4, per il periodo relativo agli anni dal 2011 al 2018, avendo in tale arco di tempo svolto le mansioni di messo notificatore. Nel caso in esame il ricorrente ha esposto chiaramente l'inquadramento formale riconosciuto, l'inquadramento rivendicato analiticamente allegando il tipo di mansioni svolte e il relativo arco temporale;
ha richiamato, altresì, le declaratorie contrattuali collettive di riferimento, consentendo, in tal modo un agevole raffronto tra le mansioni concretamente svolte e le declaratorie contrattuali di riferimento. Inoltre, lo svolgimento delle superiori mansioni non solo è emerso nel corso dell'istruzione probatoria, ma risulta provato per tabulas a mezzo del decreto n. 32 del 01.07.2004 a firma del sindaco nonché della nota del 23.12.2008 a firma del (vedi Parte_2 all. n. 6 e 9 di cui al fascicolo di parte ricorrente) Circostanze che hanno trovato conferma nell'espletata istruttoria. Infatti, i testimoni e anno confermato che il ricorrente ha Testimone_1 Testimone_2
4 svolto le funzioni di messo notificatore (vedi dichiarazioni del “conosco Tes_1 Pt_1
perché siamo colleghi di vecchia data, da oltre venti anni lavoriamo al Comune di
[...]
Corigliano-Rossano, ex Comune di Corigliano. Non abbiamo altri rapporti personali e non siamo parenti. Ho iniziato a lavorare con contratto a tempo indeterminato dal 2002, anche il signor . Nel Comune sono stato prima all'ufficio idrico e poi sono passato all'ufficio Pt_1 notifiche quasi subito, tra il 2002 e il 2003. Faccio il messo notificatore comunale. Pt_1 era all'ufficio esproprio o lavori pubblici, è passato all'ufficio notifiche quasi subito dopo la stabilizzazione, il mio stesso giorno. Entrambi lavoriamo ancora. Il lavoro del signor
consiste nel notificare atti del comune e anche di altri enti esterni, come l'agenzia Pt_1 delle entrate, Prefettura, ASP. Anche il è messo comunale. Carichiamo gli atti e Pt_1 assegniamo un numero cronologico della notificazione, poi procediamo alla ricerca della persona e applichiamo le regole per le notifiche. Poi una volta che l'atto è notificato si fanno le distinte per chiedere il pagamento agli enti esterni, ad esempio se sono stati notificati atti della Prefettura. Ho causa pendente con il comune per la stessa vicenda. io provvedo personalmente all'attività di notifica, esco dall'ufficio, la mattina prendiamo la macchina di servizio e ognuno di noi ha un territorio. Anche fa lo stesso lavoro. Il lavoro del Pt_1 messo comunale è un lavoro che è fatto al 90% all'esterno, come il postino e l'ufficiale giudiziario”; vedi dichiarazioni del “ho conosciuto all'ufficio Tes_2 Parte_1 notifiche, nel 2004, quando ha preso servizio come notificatore. Non abbiamo rapporti personali, non siamo parenti. Io faccio il messo comunale notificatore, ma ci sono da prima, lavoro per il Comune di Corigliano Calabro dall'83. Io nel 2004 ero messo notificatore, tra poco andrò in pensione. Dal 2004 ho fatto sempre questo lavoro. Faceva le Parte_1 stesse notifiche che facevamo noi. Il più delle volte è un lavoro che si svolge all'esterno, seguivamo l'articolo della procedura civile per quanto riguarda la notificazione. Nel 2004 la mia qualifica era B1, facevo lo stesso lavoro di . Nel corso del tempo abbiamo Parte_1 fatto sempre lo stesso lavoro. Non ho causa in corso con il all'interno dell'ufficio CP_1 facevamo il lavoro di carico e scarico degli atti, tutto quello che c'era da fare. notificavamo ordinanze, gare di appalti, verbali, carte tributarie, riscossione, tutto”). Pertanto, tenuto conto delle emergenze processuali deve ritenersi accertato il carattere prevalente dello svolgimento delle mansioni superiori rispetto alle originarie mansioni. Al riguardo si osserva che il CCNL per il personale delle Regioni e delle autonomie locali, definisce come lavoratori appartenenti alla Categoria A, quelli che svolgono attività caratterizzate da: conoscenze di tipo operativo generale acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
contenuto di tipo ausiliario rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi; problematiche lavorative di tipo semplice;
relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti. Si tratta di categorie in cui, in via esemplificativa, rientrano i profili di custode, bidello. Dalla documentazione depositata e allegata al ricorso, dal confronto tra i compiti effettivamente assegnati dall' convenuto, dalla mera comparazione dei CP_2 contenuti professionali richiesti per ciascuna delle due categorie contrattuali esaminate, dalla dichiarazione dei testimoni appare evidente che le mansioni svolte dal ricorrente meglio aderiscono alla declaratoria contrattuale B, non già a quella A, riferita ad attività esecutive e manuali di tipo estremamente semplice.
5 Infatti, le mansioni di messo notificatore, esplicate dal ricorrente, sono corrispondenti a tali mansioni, descritte nel contratto come caratterizzate da “Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta”. Nulla può essere, invece, riconosciuto al ricorrente a titolo di indennità di rischio atteso che le allegazioni in ordine a una non meglio precisata esposizione a rischi per la salute e per la integrità personale sono del tutto generiche, oltre a non essere state provate. Analogamente nulla va riconosciuto a parte ricorrete a titolo di incentivi ex art. 54 del CCNL atteso che nessuna allegazione e prova è stata fornita circa una eventuale concertazione ad opera del e, quindi, sulla sussistenza delle condizioni finanziarie per destinare una quota parte CP_1 del rimborso spese per ogni notificazione al fondo di cui all'art. 15 del CCNL.
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento del trattamento retributivo differenziale tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se correttamente inquadrato nella categoria B4, in riferimento agli anni dal 2011 al 2018, potendosi dare rilievo ai conteggi prodotti dal ricorrente, allegati al ricorso, che appaiono elaborati in conformità della normativa di riferimento per cui possono essere recepiti ai fini della decisione. Di conseguenza l'ente resistente va condannato al pagamento in favore del ricorrente degli emolumenti retributivi differenziali nella misura richiesta di euro 19.275,50 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 L. n. 724/1994 dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo. L'accoglimento solo parziale delle domande comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al trattamento retributivo differenziale preteso, in riferimento agli anni dal 2011 al 2018, e CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 19.275,50 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 L. n. 724/1994 dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
2. COMPENSA per intero le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza;
Castrovillari, 25.11.2025.
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 05.11.2025 esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3845/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NA MO, domiciliato come in atti;
Ricorrente E
, in persona del Sindaco pt. (c.f. e p. iva Controparte_1
); P.IVA_1
Resistente contumace OGGETTO: differenze retributive - mansioni superiori CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04.10.2018, il ricorrente ha dedotto: che, già lavoratore LSU presso il comune di (già Corigliano Calabro), in data 16.12.2002 è stato Controparte_1 assunto dal suddetto Comune con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di tipo part-time, con la qualifica di Operatore categoria A1, attualmente profilo economico A4 del CCNL Regioni e autonomie locali, per complessive 20 ore settimanali;
che, con delibera della giunta comunale n. 196 del 16.11.2017, l'orario di lavoro settimanale è stato incrementato ad ore trentaquattro;
che, l'orario di lavoro è stato ripartito, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 8.10 alle ore 14.15 e il martedì dalle ore 8.00 alle 17.30; che, in data 01.07.2004, con decreto sindacale n. 32, è stato nominato “Messo notificatore” del comune di Corigliano Calabro, continuando ad essere inquadrato nella cat. A1; che la propria attività consiste nel notificare personalmente secondo le norme del codice di procedura civile, gli atti del comune di Corigliano Calabro ora , Controparte_1 nonché gli atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche quali dell'Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ispettorato del lavoro e Prefettura;
di provvedere alla notifica degli atti tributari, ordinanze ingiunzione, multe, cartelle di
1 pagamento;
di provvedere alle notificazioni nell'ambito del territorio comunale con assegnazione di determinate zone (in particolare, dal 2004 al 2011 ha svolto l'attività di notificazione nelle seguenti contrade: Torricella Superiore ed Inferiore, Salice, Thurio, Salicetti, Brica Rossa, Torre Voluta, Zona Industriale, Cantinella, Ministalla, Ogliastretti, Piana Caruso, Insiti, Piscopello, San Nico, Mandria del Forno, Occhio di Lupo e dal 2012 ad oggi in Schiavonea, Corigliano Scalo, Corigliano Paese); di non aver mai percepito l'indennità di rischio di euro 30,00 mensili né gli incentivi previsti per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria (in particolare, l'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, prevede la possibilità di erogare compensi a favore dei messi notificatori quale rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'Amministrazione finanziaria); che, seppur inquadrato nella cat. A con profilo di operatore, svolge di fatto, dall' assunzione, la mansione di messo notificatore, corrispondente alla categoria superiore B4 del CCNL regioni e autonomie locali e, pertanto, ha diritto a ottenere a titolo di differenze retributive per l'attività svolta la somma di euro 19.275,50 come da conteggi allegati, oltre le indennità accessorie di cui sopra. Tanto premesso ha chiesto: di accertare e dichiarare che lo stesso svolge dalla data di assunzione, e comunque dal 2004, mansioni riconducibili alla categoria superiore profilo B4 del CCNL regioni e autonomie locali;
per l'effetto, di condannare il Controparte_1
al pagamento in suo favore delle differenze retributive spettanti, nella misura
[...] complessiva di € 19.275,50 in riferimento agli anni dal 2011 al 2018, dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
o nell'altra somma maggiore o minore che il giudice riterrà opportuna;
di accertare e dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente, quale messo notificatore, alla corresponsione dell'indennità di rischio nonché degli incentivi previsti dal CCNL di settore;
il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Il precedente magistrato assegnatario del fascicolo ha ammesso la prova per testi articolata dal ricorrente e ha dichiarato la contumacia del convenuto (vedi provvedimenti del CP_1
13/09/2021 e del 14/09/2022).
La causa, già rinviata per la decisione da precedente magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta alle parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 05.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
La domanda va accolta nei limiti che seguono. In relazione alla spiegata domanda appare doverosa una premessa di carattere metodologico, che attiene alle regole di giudizio che presidiano le controversie in materia di adibizione a mansioni superiori nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.
2 L'art. 52 del D.Lgs n.165/2001, prevede che “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”. La questione dello svolgimento da parte del cd. dipendente pubblico di mansioni di fatto superiori rispetto a quelle di formale inquadramento ha trovato il proprio leading case nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 25837 del 2007, le quali, esprimendo un principio interpretativo in materia, hanno affermato: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56, comma 6, d.lg. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'art. 25 del d.lg. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lg. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 32 del d.lg. n. 165 del 2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 cost.; che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”. Si tratta di un principio che - giova ribadirlo - a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite ha trovato “costante” affermazione nella giurisprudenza della Suprema Corte, che ha affermato: “a seguito di S.U. n. 25837/2007, questa Corte ha costantemente affermato che lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore - e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (tra le più recenti, Cass. n. 18808/2013; v. pure Cass. n. 796/2014)” (Cassazione civile, sez. lav., 14/11/2016 n. 23161). In sostanza, il principio costituzionale di cui all'art. 36, nel sancire il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, pone un riferimento alla “persona” del lavoratore, indipendentemente dalla circostanza - anche in un'ottica di complessiva lettura del principi costituzionali ed in primo luogo di eguaglianza sostanziale - che lo stesso svolga la propria attività lavorativa nel settore privato ovvero alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. La dimensione della rilevanza meramente economica dello svolgimento di fatto di mansioni superiori nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, del resto, appare pienamente conforme ai principi Costituzionali di cui all'art. 97 ed al rilievo delle procedura concorsuali e selettive.
3 Per accedere al tipo di tutela da ultimo richiamata, inoltre, lo svolgimento di mansioni superiori deve essere apprezzato come prevalente rispetto alle mansioni del profilo di appartenenza, in termini qualitativi, quantitativi e temporali. Questo è quanto disposto dal comma 3° dell'art. 52 cit. che si riporta per il quale “Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”. Pertanto, in caso di espletamento di mansioni superiori, la cui effettività deve essere apprezzata secondo i parametri scanditi dalla disposizione appena richiamata, quelli, appunto, della prevalenza dei compiti superiori rispetto a quelli rispondenti all'originario inquadramento, da valutarsi sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, il legislatore ha predisposto la sola tutela risarcitoria del trattamento differenziale economico della qualifica superiore. Ebbene, per poter addivenire ad un giudizio di prevalenza dei compiti appartenenti alla superiore qualifica occorre avere riguardo alle mansioni effettivamente esercitate dal dipendente pubblico. In concreto, il tipo di indagine che il decidente è deputato a effettuare per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, impone un'attività logico-deduttiva ripartita in tre diversi passaggi da porre in successione logico-giuridica tra loro e che si possono così riassumere: accertamento delle effettive prestazioni di fatto svolte dal lavoratore;
indagine e raffronto tra declaratorie delle diverse qualifiche e dei diversi livelli contenute e disciplinate dalla contrattazione collettiva;
riconduzione della prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore ed accertata in sede giudiziale nel profilo e nel livello a quella maggiormente rispondenti secondo un apprezzamento da formulare in termini di prevalenza, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. Ebbene, risulta documentalmente che il ricorrente è stato formalmente inquadrato nella categoria A1 del CCNL regioni e autonomie locali del 31.03.1999, con mansioni di operatore (vedi contratto del 13.12.2002). Ora, il ricorrente, in questo giudizio, rivendica il diritto al trattamento retributivo differenziale da svolgimento di mansioni riconducibili al superiore inquadramento della categoria B4, per il periodo relativo agli anni dal 2011 al 2018, avendo in tale arco di tempo svolto le mansioni di messo notificatore. Nel caso in esame il ricorrente ha esposto chiaramente l'inquadramento formale riconosciuto, l'inquadramento rivendicato analiticamente allegando il tipo di mansioni svolte e il relativo arco temporale;
ha richiamato, altresì, le declaratorie contrattuali collettive di riferimento, consentendo, in tal modo un agevole raffronto tra le mansioni concretamente svolte e le declaratorie contrattuali di riferimento. Inoltre, lo svolgimento delle superiori mansioni non solo è emerso nel corso dell'istruzione probatoria, ma risulta provato per tabulas a mezzo del decreto n. 32 del 01.07.2004 a firma del sindaco nonché della nota del 23.12.2008 a firma del (vedi Parte_2 all. n. 6 e 9 di cui al fascicolo di parte ricorrente) Circostanze che hanno trovato conferma nell'espletata istruttoria. Infatti, i testimoni e anno confermato che il ricorrente ha Testimone_1 Testimone_2
4 svolto le funzioni di messo notificatore (vedi dichiarazioni del “conosco Tes_1 Pt_1
perché siamo colleghi di vecchia data, da oltre venti anni lavoriamo al Comune di
[...]
Corigliano-Rossano, ex Comune di Corigliano. Non abbiamo altri rapporti personali e non siamo parenti. Ho iniziato a lavorare con contratto a tempo indeterminato dal 2002, anche il signor . Nel Comune sono stato prima all'ufficio idrico e poi sono passato all'ufficio Pt_1 notifiche quasi subito, tra il 2002 e il 2003. Faccio il messo notificatore comunale. Pt_1 era all'ufficio esproprio o lavori pubblici, è passato all'ufficio notifiche quasi subito dopo la stabilizzazione, il mio stesso giorno. Entrambi lavoriamo ancora. Il lavoro del signor
consiste nel notificare atti del comune e anche di altri enti esterni, come l'agenzia Pt_1 delle entrate, Prefettura, ASP. Anche il è messo comunale. Carichiamo gli atti e Pt_1 assegniamo un numero cronologico della notificazione, poi procediamo alla ricerca della persona e applichiamo le regole per le notifiche. Poi una volta che l'atto è notificato si fanno le distinte per chiedere il pagamento agli enti esterni, ad esempio se sono stati notificati atti della Prefettura. Ho causa pendente con il comune per la stessa vicenda. io provvedo personalmente all'attività di notifica, esco dall'ufficio, la mattina prendiamo la macchina di servizio e ognuno di noi ha un territorio. Anche fa lo stesso lavoro. Il lavoro del Pt_1 messo comunale è un lavoro che è fatto al 90% all'esterno, come il postino e l'ufficiale giudiziario”; vedi dichiarazioni del “ho conosciuto all'ufficio Tes_2 Parte_1 notifiche, nel 2004, quando ha preso servizio come notificatore. Non abbiamo rapporti personali, non siamo parenti. Io faccio il messo comunale notificatore, ma ci sono da prima, lavoro per il Comune di Corigliano Calabro dall'83. Io nel 2004 ero messo notificatore, tra poco andrò in pensione. Dal 2004 ho fatto sempre questo lavoro. Faceva le Parte_1 stesse notifiche che facevamo noi. Il più delle volte è un lavoro che si svolge all'esterno, seguivamo l'articolo della procedura civile per quanto riguarda la notificazione. Nel 2004 la mia qualifica era B1, facevo lo stesso lavoro di . Nel corso del tempo abbiamo Parte_1 fatto sempre lo stesso lavoro. Non ho causa in corso con il all'interno dell'ufficio CP_1 facevamo il lavoro di carico e scarico degli atti, tutto quello che c'era da fare. notificavamo ordinanze, gare di appalti, verbali, carte tributarie, riscossione, tutto”). Pertanto, tenuto conto delle emergenze processuali deve ritenersi accertato il carattere prevalente dello svolgimento delle mansioni superiori rispetto alle originarie mansioni. Al riguardo si osserva che il CCNL per il personale delle Regioni e delle autonomie locali, definisce come lavoratori appartenenti alla Categoria A, quelli che svolgono attività caratterizzate da: conoscenze di tipo operativo generale acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
contenuto di tipo ausiliario rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi; problematiche lavorative di tipo semplice;
relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti. Si tratta di categorie in cui, in via esemplificativa, rientrano i profili di custode, bidello. Dalla documentazione depositata e allegata al ricorso, dal confronto tra i compiti effettivamente assegnati dall' convenuto, dalla mera comparazione dei CP_2 contenuti professionali richiesti per ciascuna delle due categorie contrattuali esaminate, dalla dichiarazione dei testimoni appare evidente che le mansioni svolte dal ricorrente meglio aderiscono alla declaratoria contrattuale B, non già a quella A, riferita ad attività esecutive e manuali di tipo estremamente semplice.
5 Infatti, le mansioni di messo notificatore, esplicate dal ricorrente, sono corrispondenti a tali mansioni, descritte nel contratto come caratterizzate da “Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta”. Nulla può essere, invece, riconosciuto al ricorrente a titolo di indennità di rischio atteso che le allegazioni in ordine a una non meglio precisata esposizione a rischi per la salute e per la integrità personale sono del tutto generiche, oltre a non essere state provate. Analogamente nulla va riconosciuto a parte ricorrete a titolo di incentivi ex art. 54 del CCNL atteso che nessuna allegazione e prova è stata fornita circa una eventuale concertazione ad opera del e, quindi, sulla sussistenza delle condizioni finanziarie per destinare una quota parte CP_1 del rimborso spese per ogni notificazione al fondo di cui all'art. 15 del CCNL.
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento del trattamento retributivo differenziale tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se correttamente inquadrato nella categoria B4, in riferimento agli anni dal 2011 al 2018, potendosi dare rilievo ai conteggi prodotti dal ricorrente, allegati al ricorso, che appaiono elaborati in conformità della normativa di riferimento per cui possono essere recepiti ai fini della decisione. Di conseguenza l'ente resistente va condannato al pagamento in favore del ricorrente degli emolumenti retributivi differenziali nella misura richiesta di euro 19.275,50 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 L. n. 724/1994 dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo. L'accoglimento solo parziale delle domande comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al trattamento retributivo differenziale preteso, in riferimento agli anni dal 2011 al 2018, e CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 19.275,50 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 L. n. 724/1994 dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
2. COMPENSA per intero le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza;
Castrovillari, 25.11.2025.
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
6