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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/11/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 694/2023 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AT IL,
- attore - contro
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli Avv.ti Alessandro Lacchini e Christian Lopizzo,
- convenuto -
Conclusioni
Per l'attore:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via principale e nel merito: 1. - accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. per i fatti di cui è causa, per grave imprudenza, Controparte_1 negligenza ed imperizia, con particolare riferimento all'errata indicazione chirurgica, alle modalità di esecuzione dell'intervento del 26.04.2011, alla carente e lacunosa compilazione della cartella clinica, nonché alla violazione del diritto al consenso informato, così come ampiamente dedotto e provato in atti;
2. - per l'effetto, condannare il Dott. al risarcimento in favore del Sig. Controparte_1 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici e morali, Parte_1 subiti e subendi, da liquidarsi nella misura che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, anche tenuto conto delle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma dei dottori Prof. e Prof. Persona_1 Persona_2
, e della relativa integrazione depositata in data 30.06.2025, espletate in
[...] corso di causa, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo».
Per il convenuto:
«in via preliminare, autorizzare alla chiamata in garanzia dell'
[...]
(fiscale - Controparte_2
1 P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di P.IVA_1 consentirne la partecipazione al procedimento, nonché di essere tenuto indenne e/o manlevato da qualsivoglia pretesa creditoria del ricorrenti nel caso fosse accertata la sua responsabilità nella determinazione dei danni ex adverso lamentati e quindi in caso di condanna dello stesso al relativo risarcimento in favore dell'attore e, per l'effetto, fissare udienza per consentire la chiamata nel rispetto dei termini a comparire ed assumere ogni altro provvedimento. Sempre in via preliminare, ordinare l'esibizione al terzo Casa di Cura Villa Esperia di Salice Terme (PV) - ex art. 210 c.p.c. - della cartella clinica relativa al ricovero del paziente e disporne la sua valutazione da parte dei CCTTUU nominati. In via subordinata nel merito, accertare e dichiarare la corretta indicazione dell'intervento eseguito dal Dottor
, il carattere non colposo della complicanza post operatoria, l'assenza di nesso CP_1 causale tra lesione durale e postumi lamentati dal Signor e la correttezza del Pt_1 processo informativo del paziente, rigettare la domanda di risarcimento formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e diritto. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di attribuzione di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo al Dottor , limitare l'entità dei danni subiti al danno differenziale accertato CP_1 in CTU e, in ogni caso, dichiarare l'obbligo dell'
[...]
di tenere indenne il Controparte_2
Dottore da qualsivoglia condanna irrogata a suo carico. Con vittoria di spese, e onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Sintesi dei precedenti di fatto e processuali
1. - L'attore deduce che, soffrendo da circa dieci anni di lombalgia con peggioramento e sintomi radicolari, nel febbraio 2011 si sottoponeva a TAC, che evidenziava alterazioni degenerative e protrusioni discali. Il convenuto, neurochirurgo in allora operante presso l' CP_3 Controparte_2 di - cui esso attore si era rivolto – consigliava quindi
[...] CP_2 intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale (discectomia +PLIF due spazi L4-L5 ed L5-S1), poi da lui stesso eseguito il 26.4.2011. Nel corso di tale intervento si verificava una significativa emorragia intraoperatoria e una lacerazione del sacco durale. Durante il decorso post-operatorio, nel quale veniva diagnosticata una “sindrome della cauda equina”, si manifestavano deficit motori e sensitivi agli arti inferiori, turbe sfinteriche, necessità di revisione chirurgica e successivi ricoveri e trattamenti. Questi ultimi, peraltro, non consentivano il recupero integrale, sussistendo, all'attualità, gravi deficit neurologici e motori, rigidità del rachide, difficoltà di deambulazione, ipoestesia diffusa.
2. – Alla luce di quanto sopra, l'attore, nell'anno 2018, presentava ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Torino, nei confronti della suddetta struttura sanitaria. Il collegio peritale depositava la propria relazione, nella quale, sostanzialmente, non venivano ravvisati profili di colpa a carico dell'odierno convenuto.
2 3. – A questo punto, lo stesso attore, fallito il tentativo di promuovere un nuovo procedimento ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale evocando (questa volta) la responsabilità diretta del Dott. (domanda CP_1 dichiarata inammissibile con ordinanza del 15.11.2021), notifica atto di citazione nei confronti di quest'ultimo, introducendo così il presente giudizio. A sostegno della domanda, in sintesi, rileva la ricorrenza di una errata indicazione chirurgica, non essendovi stati segni di instabilità rachidea che giustificassero l'intervento proposto, e l'adozione di una inadeguata tecnica chirurgica, la quale aveva provocato una lesione iatrogena con peggioramento clinico rispetto alla situazione precedente all'intervento medesimo. Inoltre, rileva una carente compilazione della cartella clinica e l'inadeguatezza del
“consenso informato”, sostenendo che, se fosse stato reso debitamente edotto delle possibili complicanze a carico degli sfinteri, non si sarebbe sottoposto all'intervento. Lamenta quindi un danno differenziale del 50% ed una inabilità temporanea di 20 giorni assoluta e di 60 giorni parziale al 75%.
4. – Si è costituito il Dott. resistendo alla domanda. In CP_1 punto di rito, sostiene la ricorrenza di un “abuso del processo”, per avere l'attore, a fronte del medesimo fatto, invocato un nuovo accertamento tecnico essendo stato il primo per lui sfavorevole, e la necessità di estendere il contraddittorio alla struttura sanitaria con richiesta di chiamata in causa di quest'ultima, non autorizzata dal giudice. Nel merito, afferma l'assenza di responsabilità, richiamando le risultanze della C.T.U. resa presso il Tribunale di Torino.
5. – All'esito del deposito delle memorie di trattazione, il giudice, con ordinanza del 19.10.2023, formulava una proposta conciliativa, che aveva esito negativo. Quindi, disponeva un'integrazione della C.T.U. già depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Torino. Raccolto l'elaborato, veniva disposta un'ulteriore integrazione, specificamente rivolta a valutare la corretta informazione fornita all'attore in merito alle possibili complicazioni dell'intervento. La causa era quindi trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 22.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Motivi della decisione
6. – In relazione all'esito dell'intervento di cui trattasi, sono state effettuate due C.T.U.
La prima, nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Torino, promosso nei confronti della struttura sanitaria, ha concluso – in estrema sintesi - nel senso (i) dell'indicazione dell'intervento, (ii) della correttezza delle modalità operative prescelte (“nel 2011 ed ancora oggi il metodo più utilizzato per una artrodesi lombare è la fusione postero-laterale e la scelta di utilizzare oltre le viti peduncolari una o più cages intersomatiche, che certamente garantisce il massimo grado di fusione pur esponendo il paziente a maggiori rischi, non è certamente censurabile”) della ricorrenza di (iii) una
3 sopravvenuta complicazione durante l'esecuzione, consistita nella “difficoltosa retrazione della radice S1 determinata dalle aderenze della radice “ancorata” nel forame”: con riferimento a tale ultima problematica, i C.T.U., dopo avere precisato che la retrazione di una radice è spesso una “manovra indispensabile” ma può determinarne una lesione, ha proseguito specificando che “nei casi in cui si può ritenere che la liberazione delle radici spinali e la manipolazione delle stesse possa essere particolarmente difficoltosa, in molti Centri viene effettuato il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio che permette di evitare eccessive trazioni nervose. Nel caso del signor il monitoraggio non è Pt_1 stato effettuato. La letteratura peraltro non dà indicazioni in questo senso ed è scelta unica dell'operatore se e quando utilizzare il monitoraggio”; quindi, che
“l'intervento è stato complicato da una lacerazione durale e da una fistola liquorale non descritta nell'intervento e perciò verosimilmente non visualizzata nel campo chirurgico. Questa è un'evenienza possibile, ma è certamente una complicazione dell'intervento chirurgico che pur non essendo da imputarsi a colpa degli operatori può essere stata una causa dei danni neurologici successivi all'intervento”.
I C.T.U., in questa prima relazione, qualificano la lacerazione alla stregua di una “complicazione”, sostenendo che “non si può indicare in quale modo alternativo i danni … si potessero evitare …”.
Si esprimono comunque nel senso della riferibilità causale della patologia riportata all'intervento, pur specificando che il paziente, se non lo avesse effettuato, sarebbe andato incontro ad un peggioramento clinico a livello motorio.
La seconda C.T.U., licenziata in questo procedimento, era essenzialmente rivolta ad ottenere chiarimenti ed approfondimenti rispetto alla menzionata relazione.
Questo giudice, dopo avere premesso che “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (cfr. ex multis Cass. n. 8496/2023)”, ha ritenuto di dover comunque approfondire i temi del (i) monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio sotto il profilo della idoneità dello stesso a prevenire la “complicazione” consistente nella lacerazione durale ritenuta avere causato la “sindrome della cauda”, con specificazione delle ragioni che possono indurre un medico a non disporla (la mera generica affermazione, contenuta nella relazione, che “la letteratura non dà indicazioni in questo senso ed è scelta unica dell'operatore se e quando utilizzare il monitoraggio” era infatti insufficiente ad escludere una colpa omissiva), nonché (ii) della qualificabilità dell'evento alla stregua di una mera “complicazione”.
4 In merito al primo aspetto, i C.T.U., nella relazione integrativa depositata, si sono espressi nel senso che “il neuromonitoraggio non avrebbe evitato il realizzarsi della lacerazione durale in quanto quest'ultima è un evento del tutto indipendente dal contributo informativo che il monitoraggio avrebbe potuto fornire (vale a dire informazioni su una trazione eccessiva delle radici nervose)”.
Quanto al secondo aspetto, dopo avere premesso che “nel caso in discussione ricorrevano alcuni fattori di rischio per il realizzarsi della stessa (come aderenze particolarmente tenaci tra le lamine, le strutture legamentose e la dura madre, la quale poteva anche essere particolarmente assottigliata)” hanno precisato che “… tali fattori possono non giustificare di per sé il verificarsi della complicanza” e, quindi, che “non si può escludere” l'esistenza “di una non del tutto adeguata gestualità chirurgica (nel senso più ampio del termine ad intendere tutte le attività eseguite sul campo operatorio) nel determinismo della complicanza in discussione”, ovvero che “la complicanza era teoricamente genericamente prevedibile, ma non è possibile stabilire se nel caso in discussione avrebbe potuto essere prevenuta con una migliore gestualità chirurgica (come appena detto, estesamente intesa)”.
In sostanza, per quanto concerne il profilo della dedotta responsabilità medica, vi sono due C.T.U., entrambe le quali, data per pacifica la derivazione iatrogena della lacerazione durale, concordano sulla correttezza sia dell'indicazione dell'intervento sia della tecnica chirurgica adottata. In merito alla natura di mera “complicazione” di tale lacerazione, mentre la prima C.T.U. appare esprimersi incondizionatamente in tale senso (non si ipotizzano ipotesi alternative ascrivibili a colpa dell'operatore), la seconda precisa di non essere in grado di stabilire se la “complicazione” stessa avrebbe potuto essere evitata con una “migliore gestualità chirurgica”.
Ciò posto, anche a ricondurre la responsabilità nel novero della disciplina antecedente alla legge n. 24/2017 – e, quindi, sulla base dell'orientamento del cd. “diritto vivente”, nell'ambito della responsabilità contrattuale “da contatto” – alla luce delle esperite C.T.U. deve ritenersi che il convenuto abbia fornito una prova liberatoria, che esclude la ricorrenza di tale responsabilità.
Il primo collegio peritale si esprime a chiare lettere nel senso che “non si può indicare in quale modo alternativo i danni subiti … si potessero evitare e se le trazioni sulle radici o la lacerazione durale si potessero evitare”. Il secondo, nell'affermare che “non è possibile stabilire se nel caso in discussione (la lesione – n.d.r.) avrebbe potuto essere prevenuta con una migliore gestualità chirurgica” (precisando poi che questa dovrebbe essere intesa “… nel senso più ampio del termine ad intendere tutte le attività eseguite sul campo operatorio”), non esprime, in realtà, una valutazione differente. Entrambi sostengono come non sia possibile stabilire se la lacerazione poteva essere in qualche modo prevenuta ed evitata, il che equivale a dire che si tratta di una “complicazione” che sfugge al governo del chirurgo o comunque (il che, è lo stesso) che non è possibile stabilire se e come, nella fattispecie, essa avrebbe potuto, per l'appunto, essere prevenuta od evitata.
5 La dedotta circostanza dell'incompletezza della cartella clinica non può essere posta, di per sé, come elemento fondativo della dedotta responsabilità.
I C.T.U. si sono infatti dimostrati in grado di ricostruire le modalità operative prescelte ed eseguite con un grado di dettaglio sufficiente – o, comunque, compatibile con le indicazioni minime della cartella clinica su tale aspetto - e, come evidenziato, la circostanza che la lesione sia stata determinata dalla “gestualità chirurgica” è pacifica.
7. – L'attore, in atto di citazione, lamenta la “mancanza del consenso informato rilasciato dal Signor ed avente ad oggetto il danno c.d. Pt_1 sfinteriale, poi in concreto verificatosi e confermato dai Consulenti nominati”, facendo presente che “nel relativo modulo, infatti, non viene fatta menzione alcuna del c.d. danno sfinteriale ed anche a voler considerare tale danno come una complicanza dell'intervento in questione, la stessa non viene minimamente menzionata”. Aggiunge poi che “è cosa certa, (…) che se il Sig. fosse stato Pt_1 correttamente edotto delle concrete e possibili complicanze dell'intervento, non si sarebbe in nessun caso sottoposto allo stesso”.
Nella 1° memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. la domanda non è stata in alcun modo modificata, estesa o meglio specificata.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, recentemente (Cass. n. 15063/2025), di ribadire che:
- “in tema di responsabilità sanitaria, l'omessa acquisizione del consenso informato preventivo al trattamento sanitario - fuori dai casi in cui lo stesso debba essere praticato in via d'urgenza e il paziente non sia in grado di manifestare la propria volontà - determina la lesione in sé della libera determinazione del paziente, quale valore costituzionalmente protetto dagli artt. 32 e 13 Cost., quest'ultimo ricomprendente la libertà di decidere in ordine alla propria salute ed al proprio corpo, a prescindere quindi dalla presenza di conseguenze negative sul piano della salute, e dà luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, ai sensi dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. Pertanto, la carenza del consenso informato può essere causa di danno risarcibile anche a prescindere dal fatto di associarsi a un apprezzabile danno alla salute della persona (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17022 del 28/06/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 33290 del 19/12/2024)”;
- “nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi, tutte differenti l'una dall'altra, in cui il rapporto di complementarietà del consenso informato con il diritto alla salute si atteggia in maniera del tutto differente, sino a potersi completamente distaccare dal medesimo”;
- la lesione del diritto all'autodeterminazione “si atteggia come del tutto autonoma rispetto al diritto alla salute: è il caso in cui il paziente deve allegare e provare che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano
6 comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16633 del 12.6.2023)”.
Dunque, la violazione del diritto al “consenso informato” può dare luogo alla lesione di due beni della vita tra loro distinti: quello a non subire le conseguenze lesive di un trattamento sanitario che sarebbe stato evitato ove l'informazione fosse stata corretta, e quello a non vedere leso il diritto all'autodeterminazione in sé considerato: la prima ipotesi può rilevare, in particolare, nel caso di lesione iatrogena da mere “complicazioni”, non accompagnata alla configurabilità di una responsabilità medica (come nel caso di specie), mentre la seconda è, in qualche modo, indipendente dall'esistenza della lesione medesima.
Proprio in quanto trattasi di ipotesi distinte, e tra loro necessariamente gradate, chi agisce deve ben indicare quale sia il bene leso. La mera deduzione della violazione del dovere del medico di informare correttamente il paziente non individua, di per sé, tale bene, la cui lesione deve essere ben allegata e, se del caso, provata in modo adeguato.
Nella specie, deve ritenersi che delle due lesioni in astratto ipotizzabili l'attore abbia fatto valere solo la prima, come evidenziato dalla testuale affermazione che non si sarebbe sottoposto all'intervento se “correttamente edotto delle concrete e possibili complicanze” dello stesso e dall'assenza, almeno negli atti con i quali aveva l'onere di delineare il “thema decidendum” (atto introduttivo e 1° memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c.) dell'allegazione di un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé considerato, assenza ulteriormente confermata dal tenore delle conclusioni rassegnate in atto di citazione, ove, invero, non si fa cenno al danno da lesione del diritto al consenso informato, indicato comunque nei termini menzionati nel corpo dell'atto medesimo.
Ciò posto, la C.T.U. licenziata in causa ha evidenziato che:
- “la possibile evenienza di una fistola liquorale (che, come già detto, rappresenta l'epifenomeno di una lacerazione durale) è … espressamente indicata, ma manca ogni riferimento sia alle percentuali con cui si può verificare che alle sue conseguenze cliniche …; parimenti, non vi è alcuna spiegazione rispetto a cosa consistano i “deficit neurologici radicolari”. In questi casi generalmente il chirurgo spiega oralmente di cosa si tratta e delle conseguenze che la fistola liquorale può determinare;
non sappiamo se questo sia effettivamente avvenuto nel caso in discussione”: in proposito, il convenuto non si è offerto di provare di avere fornito “oralmente” le indicazioni di cui trattasi;
- “per quanto riguarda la frequenza di questa complicanza, secondo la letteratura essa si verifica in circa il 2-10% dei casi (2,3): si tratta pertanto
7 di un'evenienza prevedibile e sempre segnalata tra i rischi dell'intervento nella modulistica relativa al consenso informato”;
- “in considerazione della sintomatologia descritta in atti …, è molto probabile che, se il non si fosse sottoposto all'intervento chirurgico, il dolore Pt_1 lombare, il dolore sciatalgico e la compromissione funzionale degli arti inferiori sarebbero peggiorate con il passare del tempo. Non sarebbero invece comparsi i disturbi sfinterici”.
L'attore non ha allegato e provato fatti dai quali, anche in via indiziaria, sia possibile risalire a quella che sarebbe presumibilmente stata la scelta sulla sottoposizione ad intervento, ove correttamente informato.
Pertanto, questo giudice non può che basarsi sugli elementi informativi forniti dai consulenti.
In proposito, la percentuale del 2-10% dei casi, pur significativa, non può ritenersi elevata, mentre il peggioramento del dolore lombare, del dolore sciatalgico e la compromissione funzionale degli arti inferiori, in caso di mancata sottoposizione all'intervento, sarebbero stati eventi di ricorrenza
“molto probabile”.
Alla luce di ciò, non vi sono sufficienti elementi per ritenere che l'attore – il quale, come appurato nella prima C.T.U., già accusava da dieci anni dolore lombare in via di peggioramento con “sintomatologia radicolare, blocchi lombari e importante compromissione delle condizioni generali e delle normali attività quotidiane” - non si sarebbe assunto il relativo rischio.
8. – In definitiva, la domanda di risarcimento danni da lesione iatrogena, inclusa quella fondata sulla violazione del “consenso informato”, deve essere respinta.
9. – Le peculiarità del caso giustificano una compensazione integrale delle spese.
Se è vero che già una relazione di C.T.U. (quella esperita nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Torino) si esprimeva nel senso di una mancanza di colpa in capo al convenuto, v'è da considerare – oltre alla particolare rilevanza del bene “salute”, per la cui tutela l'attore ha agito - che si tratta, nella specie, di una lesione di sicura derivazione iatrogena ed è obiettivamente complicato per il paziente individuare l'esistenza di una
“complicazione”, tanto più se questa, come appurato in causa, non è stata ben indicata nel modulo di consenso informato.
Le spese di C.T.U. sono poste a carico delle parti in quote eguali tra loro.
10. – Il convenuto, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, deve essere condannato ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
8
P.q.m
. il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. respinge le domande presentate dall'attore nei confronti del Parte_1 convenuto;
Controparte_1
II. dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
III. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti in quote eguali tra loro;
IV. condanna il convenuto, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso il 3 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
9
IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 694/2023 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AT IL,
- attore - contro
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli Avv.ti Alessandro Lacchini e Christian Lopizzo,
- convenuto -
Conclusioni
Per l'attore:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via principale e nel merito: 1. - accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. per i fatti di cui è causa, per grave imprudenza, Controparte_1 negligenza ed imperizia, con particolare riferimento all'errata indicazione chirurgica, alle modalità di esecuzione dell'intervento del 26.04.2011, alla carente e lacunosa compilazione della cartella clinica, nonché alla violazione del diritto al consenso informato, così come ampiamente dedotto e provato in atti;
2. - per l'effetto, condannare il Dott. al risarcimento in favore del Sig. Controparte_1 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici e morali, Parte_1 subiti e subendi, da liquidarsi nella misura che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, anche tenuto conto delle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma dei dottori Prof. e Prof. Persona_1 Persona_2
, e della relativa integrazione depositata in data 30.06.2025, espletate in
[...] corso di causa, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo».
Per il convenuto:
«in via preliminare, autorizzare alla chiamata in garanzia dell'
[...]
(fiscale - Controparte_2
1 P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di P.IVA_1 consentirne la partecipazione al procedimento, nonché di essere tenuto indenne e/o manlevato da qualsivoglia pretesa creditoria del ricorrenti nel caso fosse accertata la sua responsabilità nella determinazione dei danni ex adverso lamentati e quindi in caso di condanna dello stesso al relativo risarcimento in favore dell'attore e, per l'effetto, fissare udienza per consentire la chiamata nel rispetto dei termini a comparire ed assumere ogni altro provvedimento. Sempre in via preliminare, ordinare l'esibizione al terzo Casa di Cura Villa Esperia di Salice Terme (PV) - ex art. 210 c.p.c. - della cartella clinica relativa al ricovero del paziente e disporne la sua valutazione da parte dei CCTTUU nominati. In via subordinata nel merito, accertare e dichiarare la corretta indicazione dell'intervento eseguito dal Dottor
, il carattere non colposo della complicanza post operatoria, l'assenza di nesso CP_1 causale tra lesione durale e postumi lamentati dal Signor e la correttezza del Pt_1 processo informativo del paziente, rigettare la domanda di risarcimento formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e diritto. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di attribuzione di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo al Dottor , limitare l'entità dei danni subiti al danno differenziale accertato CP_1 in CTU e, in ogni caso, dichiarare l'obbligo dell'
[...]
di tenere indenne il Controparte_2
Dottore da qualsivoglia condanna irrogata a suo carico. Con vittoria di spese, e onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Sintesi dei precedenti di fatto e processuali
1. - L'attore deduce che, soffrendo da circa dieci anni di lombalgia con peggioramento e sintomi radicolari, nel febbraio 2011 si sottoponeva a TAC, che evidenziava alterazioni degenerative e protrusioni discali. Il convenuto, neurochirurgo in allora operante presso l' CP_3 Controparte_2 di - cui esso attore si era rivolto – consigliava quindi
[...] CP_2 intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale (discectomia +PLIF due spazi L4-L5 ed L5-S1), poi da lui stesso eseguito il 26.4.2011. Nel corso di tale intervento si verificava una significativa emorragia intraoperatoria e una lacerazione del sacco durale. Durante il decorso post-operatorio, nel quale veniva diagnosticata una “sindrome della cauda equina”, si manifestavano deficit motori e sensitivi agli arti inferiori, turbe sfinteriche, necessità di revisione chirurgica e successivi ricoveri e trattamenti. Questi ultimi, peraltro, non consentivano il recupero integrale, sussistendo, all'attualità, gravi deficit neurologici e motori, rigidità del rachide, difficoltà di deambulazione, ipoestesia diffusa.
2. – Alla luce di quanto sopra, l'attore, nell'anno 2018, presentava ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Torino, nei confronti della suddetta struttura sanitaria. Il collegio peritale depositava la propria relazione, nella quale, sostanzialmente, non venivano ravvisati profili di colpa a carico dell'odierno convenuto.
2 3. – A questo punto, lo stesso attore, fallito il tentativo di promuovere un nuovo procedimento ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale evocando (questa volta) la responsabilità diretta del Dott. (domanda CP_1 dichiarata inammissibile con ordinanza del 15.11.2021), notifica atto di citazione nei confronti di quest'ultimo, introducendo così il presente giudizio. A sostegno della domanda, in sintesi, rileva la ricorrenza di una errata indicazione chirurgica, non essendovi stati segni di instabilità rachidea che giustificassero l'intervento proposto, e l'adozione di una inadeguata tecnica chirurgica, la quale aveva provocato una lesione iatrogena con peggioramento clinico rispetto alla situazione precedente all'intervento medesimo. Inoltre, rileva una carente compilazione della cartella clinica e l'inadeguatezza del
“consenso informato”, sostenendo che, se fosse stato reso debitamente edotto delle possibili complicanze a carico degli sfinteri, non si sarebbe sottoposto all'intervento. Lamenta quindi un danno differenziale del 50% ed una inabilità temporanea di 20 giorni assoluta e di 60 giorni parziale al 75%.
4. – Si è costituito il Dott. resistendo alla domanda. In CP_1 punto di rito, sostiene la ricorrenza di un “abuso del processo”, per avere l'attore, a fronte del medesimo fatto, invocato un nuovo accertamento tecnico essendo stato il primo per lui sfavorevole, e la necessità di estendere il contraddittorio alla struttura sanitaria con richiesta di chiamata in causa di quest'ultima, non autorizzata dal giudice. Nel merito, afferma l'assenza di responsabilità, richiamando le risultanze della C.T.U. resa presso il Tribunale di Torino.
5. – All'esito del deposito delle memorie di trattazione, il giudice, con ordinanza del 19.10.2023, formulava una proposta conciliativa, che aveva esito negativo. Quindi, disponeva un'integrazione della C.T.U. già depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Torino. Raccolto l'elaborato, veniva disposta un'ulteriore integrazione, specificamente rivolta a valutare la corretta informazione fornita all'attore in merito alle possibili complicazioni dell'intervento. La causa era quindi trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 22.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Motivi della decisione
6. – In relazione all'esito dell'intervento di cui trattasi, sono state effettuate due C.T.U.
La prima, nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Torino, promosso nei confronti della struttura sanitaria, ha concluso – in estrema sintesi - nel senso (i) dell'indicazione dell'intervento, (ii) della correttezza delle modalità operative prescelte (“nel 2011 ed ancora oggi il metodo più utilizzato per una artrodesi lombare è la fusione postero-laterale e la scelta di utilizzare oltre le viti peduncolari una o più cages intersomatiche, che certamente garantisce il massimo grado di fusione pur esponendo il paziente a maggiori rischi, non è certamente censurabile”) della ricorrenza di (iii) una
3 sopravvenuta complicazione durante l'esecuzione, consistita nella “difficoltosa retrazione della radice S1 determinata dalle aderenze della radice “ancorata” nel forame”: con riferimento a tale ultima problematica, i C.T.U., dopo avere precisato che la retrazione di una radice è spesso una “manovra indispensabile” ma può determinarne una lesione, ha proseguito specificando che “nei casi in cui si può ritenere che la liberazione delle radici spinali e la manipolazione delle stesse possa essere particolarmente difficoltosa, in molti Centri viene effettuato il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio che permette di evitare eccessive trazioni nervose. Nel caso del signor il monitoraggio non è Pt_1 stato effettuato. La letteratura peraltro non dà indicazioni in questo senso ed è scelta unica dell'operatore se e quando utilizzare il monitoraggio”; quindi, che
“l'intervento è stato complicato da una lacerazione durale e da una fistola liquorale non descritta nell'intervento e perciò verosimilmente non visualizzata nel campo chirurgico. Questa è un'evenienza possibile, ma è certamente una complicazione dell'intervento chirurgico che pur non essendo da imputarsi a colpa degli operatori può essere stata una causa dei danni neurologici successivi all'intervento”.
I C.T.U., in questa prima relazione, qualificano la lacerazione alla stregua di una “complicazione”, sostenendo che “non si può indicare in quale modo alternativo i danni … si potessero evitare …”.
Si esprimono comunque nel senso della riferibilità causale della patologia riportata all'intervento, pur specificando che il paziente, se non lo avesse effettuato, sarebbe andato incontro ad un peggioramento clinico a livello motorio.
La seconda C.T.U., licenziata in questo procedimento, era essenzialmente rivolta ad ottenere chiarimenti ed approfondimenti rispetto alla menzionata relazione.
Questo giudice, dopo avere premesso che “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (cfr. ex multis Cass. n. 8496/2023)”, ha ritenuto di dover comunque approfondire i temi del (i) monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio sotto il profilo della idoneità dello stesso a prevenire la “complicazione” consistente nella lacerazione durale ritenuta avere causato la “sindrome della cauda”, con specificazione delle ragioni che possono indurre un medico a non disporla (la mera generica affermazione, contenuta nella relazione, che “la letteratura non dà indicazioni in questo senso ed è scelta unica dell'operatore se e quando utilizzare il monitoraggio” era infatti insufficiente ad escludere una colpa omissiva), nonché (ii) della qualificabilità dell'evento alla stregua di una mera “complicazione”.
4 In merito al primo aspetto, i C.T.U., nella relazione integrativa depositata, si sono espressi nel senso che “il neuromonitoraggio non avrebbe evitato il realizzarsi della lacerazione durale in quanto quest'ultima è un evento del tutto indipendente dal contributo informativo che il monitoraggio avrebbe potuto fornire (vale a dire informazioni su una trazione eccessiva delle radici nervose)”.
Quanto al secondo aspetto, dopo avere premesso che “nel caso in discussione ricorrevano alcuni fattori di rischio per il realizzarsi della stessa (come aderenze particolarmente tenaci tra le lamine, le strutture legamentose e la dura madre, la quale poteva anche essere particolarmente assottigliata)” hanno precisato che “… tali fattori possono non giustificare di per sé il verificarsi della complicanza” e, quindi, che “non si può escludere” l'esistenza “di una non del tutto adeguata gestualità chirurgica (nel senso più ampio del termine ad intendere tutte le attività eseguite sul campo operatorio) nel determinismo della complicanza in discussione”, ovvero che “la complicanza era teoricamente genericamente prevedibile, ma non è possibile stabilire se nel caso in discussione avrebbe potuto essere prevenuta con una migliore gestualità chirurgica (come appena detto, estesamente intesa)”.
In sostanza, per quanto concerne il profilo della dedotta responsabilità medica, vi sono due C.T.U., entrambe le quali, data per pacifica la derivazione iatrogena della lacerazione durale, concordano sulla correttezza sia dell'indicazione dell'intervento sia della tecnica chirurgica adottata. In merito alla natura di mera “complicazione” di tale lacerazione, mentre la prima C.T.U. appare esprimersi incondizionatamente in tale senso (non si ipotizzano ipotesi alternative ascrivibili a colpa dell'operatore), la seconda precisa di non essere in grado di stabilire se la “complicazione” stessa avrebbe potuto essere evitata con una “migliore gestualità chirurgica”.
Ciò posto, anche a ricondurre la responsabilità nel novero della disciplina antecedente alla legge n. 24/2017 – e, quindi, sulla base dell'orientamento del cd. “diritto vivente”, nell'ambito della responsabilità contrattuale “da contatto” – alla luce delle esperite C.T.U. deve ritenersi che il convenuto abbia fornito una prova liberatoria, che esclude la ricorrenza di tale responsabilità.
Il primo collegio peritale si esprime a chiare lettere nel senso che “non si può indicare in quale modo alternativo i danni subiti … si potessero evitare e se le trazioni sulle radici o la lacerazione durale si potessero evitare”. Il secondo, nell'affermare che “non è possibile stabilire se nel caso in discussione (la lesione – n.d.r.) avrebbe potuto essere prevenuta con una migliore gestualità chirurgica” (precisando poi che questa dovrebbe essere intesa “… nel senso più ampio del termine ad intendere tutte le attività eseguite sul campo operatorio”), non esprime, in realtà, una valutazione differente. Entrambi sostengono come non sia possibile stabilire se la lacerazione poteva essere in qualche modo prevenuta ed evitata, il che equivale a dire che si tratta di una “complicazione” che sfugge al governo del chirurgo o comunque (il che, è lo stesso) che non è possibile stabilire se e come, nella fattispecie, essa avrebbe potuto, per l'appunto, essere prevenuta od evitata.
5 La dedotta circostanza dell'incompletezza della cartella clinica non può essere posta, di per sé, come elemento fondativo della dedotta responsabilità.
I C.T.U. si sono infatti dimostrati in grado di ricostruire le modalità operative prescelte ed eseguite con un grado di dettaglio sufficiente – o, comunque, compatibile con le indicazioni minime della cartella clinica su tale aspetto - e, come evidenziato, la circostanza che la lesione sia stata determinata dalla “gestualità chirurgica” è pacifica.
7. – L'attore, in atto di citazione, lamenta la “mancanza del consenso informato rilasciato dal Signor ed avente ad oggetto il danno c.d. Pt_1 sfinteriale, poi in concreto verificatosi e confermato dai Consulenti nominati”, facendo presente che “nel relativo modulo, infatti, non viene fatta menzione alcuna del c.d. danno sfinteriale ed anche a voler considerare tale danno come una complicanza dell'intervento in questione, la stessa non viene minimamente menzionata”. Aggiunge poi che “è cosa certa, (…) che se il Sig. fosse stato Pt_1 correttamente edotto delle concrete e possibili complicanze dell'intervento, non si sarebbe in nessun caso sottoposto allo stesso”.
Nella 1° memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. la domanda non è stata in alcun modo modificata, estesa o meglio specificata.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, recentemente (Cass. n. 15063/2025), di ribadire che:
- “in tema di responsabilità sanitaria, l'omessa acquisizione del consenso informato preventivo al trattamento sanitario - fuori dai casi in cui lo stesso debba essere praticato in via d'urgenza e il paziente non sia in grado di manifestare la propria volontà - determina la lesione in sé della libera determinazione del paziente, quale valore costituzionalmente protetto dagli artt. 32 e 13 Cost., quest'ultimo ricomprendente la libertà di decidere in ordine alla propria salute ed al proprio corpo, a prescindere quindi dalla presenza di conseguenze negative sul piano della salute, e dà luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, ai sensi dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. Pertanto, la carenza del consenso informato può essere causa di danno risarcibile anche a prescindere dal fatto di associarsi a un apprezzabile danno alla salute della persona (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17022 del 28/06/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 33290 del 19/12/2024)”;
- “nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi, tutte differenti l'una dall'altra, in cui il rapporto di complementarietà del consenso informato con il diritto alla salute si atteggia in maniera del tutto differente, sino a potersi completamente distaccare dal medesimo”;
- la lesione del diritto all'autodeterminazione “si atteggia come del tutto autonoma rispetto al diritto alla salute: è il caso in cui il paziente deve allegare e provare che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano
6 comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16633 del 12.6.2023)”.
Dunque, la violazione del diritto al “consenso informato” può dare luogo alla lesione di due beni della vita tra loro distinti: quello a non subire le conseguenze lesive di un trattamento sanitario che sarebbe stato evitato ove l'informazione fosse stata corretta, e quello a non vedere leso il diritto all'autodeterminazione in sé considerato: la prima ipotesi può rilevare, in particolare, nel caso di lesione iatrogena da mere “complicazioni”, non accompagnata alla configurabilità di una responsabilità medica (come nel caso di specie), mentre la seconda è, in qualche modo, indipendente dall'esistenza della lesione medesima.
Proprio in quanto trattasi di ipotesi distinte, e tra loro necessariamente gradate, chi agisce deve ben indicare quale sia il bene leso. La mera deduzione della violazione del dovere del medico di informare correttamente il paziente non individua, di per sé, tale bene, la cui lesione deve essere ben allegata e, se del caso, provata in modo adeguato.
Nella specie, deve ritenersi che delle due lesioni in astratto ipotizzabili l'attore abbia fatto valere solo la prima, come evidenziato dalla testuale affermazione che non si sarebbe sottoposto all'intervento se “correttamente edotto delle concrete e possibili complicanze” dello stesso e dall'assenza, almeno negli atti con i quali aveva l'onere di delineare il “thema decidendum” (atto introduttivo e 1° memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c.) dell'allegazione di un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé considerato, assenza ulteriormente confermata dal tenore delle conclusioni rassegnate in atto di citazione, ove, invero, non si fa cenno al danno da lesione del diritto al consenso informato, indicato comunque nei termini menzionati nel corpo dell'atto medesimo.
Ciò posto, la C.T.U. licenziata in causa ha evidenziato che:
- “la possibile evenienza di una fistola liquorale (che, come già detto, rappresenta l'epifenomeno di una lacerazione durale) è … espressamente indicata, ma manca ogni riferimento sia alle percentuali con cui si può verificare che alle sue conseguenze cliniche …; parimenti, non vi è alcuna spiegazione rispetto a cosa consistano i “deficit neurologici radicolari”. In questi casi generalmente il chirurgo spiega oralmente di cosa si tratta e delle conseguenze che la fistola liquorale può determinare;
non sappiamo se questo sia effettivamente avvenuto nel caso in discussione”: in proposito, il convenuto non si è offerto di provare di avere fornito “oralmente” le indicazioni di cui trattasi;
- “per quanto riguarda la frequenza di questa complicanza, secondo la letteratura essa si verifica in circa il 2-10% dei casi (2,3): si tratta pertanto
7 di un'evenienza prevedibile e sempre segnalata tra i rischi dell'intervento nella modulistica relativa al consenso informato”;
- “in considerazione della sintomatologia descritta in atti …, è molto probabile che, se il non si fosse sottoposto all'intervento chirurgico, il dolore Pt_1 lombare, il dolore sciatalgico e la compromissione funzionale degli arti inferiori sarebbero peggiorate con il passare del tempo. Non sarebbero invece comparsi i disturbi sfinterici”.
L'attore non ha allegato e provato fatti dai quali, anche in via indiziaria, sia possibile risalire a quella che sarebbe presumibilmente stata la scelta sulla sottoposizione ad intervento, ove correttamente informato.
Pertanto, questo giudice non può che basarsi sugli elementi informativi forniti dai consulenti.
In proposito, la percentuale del 2-10% dei casi, pur significativa, non può ritenersi elevata, mentre il peggioramento del dolore lombare, del dolore sciatalgico e la compromissione funzionale degli arti inferiori, in caso di mancata sottoposizione all'intervento, sarebbero stati eventi di ricorrenza
“molto probabile”.
Alla luce di ciò, non vi sono sufficienti elementi per ritenere che l'attore – il quale, come appurato nella prima C.T.U., già accusava da dieci anni dolore lombare in via di peggioramento con “sintomatologia radicolare, blocchi lombari e importante compromissione delle condizioni generali e delle normali attività quotidiane” - non si sarebbe assunto il relativo rischio.
8. – In definitiva, la domanda di risarcimento danni da lesione iatrogena, inclusa quella fondata sulla violazione del “consenso informato”, deve essere respinta.
9. – Le peculiarità del caso giustificano una compensazione integrale delle spese.
Se è vero che già una relazione di C.T.U. (quella esperita nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Torino) si esprimeva nel senso di una mancanza di colpa in capo al convenuto, v'è da considerare – oltre alla particolare rilevanza del bene “salute”, per la cui tutela l'attore ha agito - che si tratta, nella specie, di una lesione di sicura derivazione iatrogena ed è obiettivamente complicato per il paziente individuare l'esistenza di una
“complicazione”, tanto più se questa, come appurato in causa, non è stata ben indicata nel modulo di consenso informato.
Le spese di C.T.U. sono poste a carico delle parti in quote eguali tra loro.
10. – Il convenuto, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, deve essere condannato ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
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P.q.m
. il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. respinge le domande presentate dall'attore nei confronti del Parte_1 convenuto;
Controparte_1
II. dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
III. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti in quote eguali tra loro;
IV. condanna il convenuto, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso il 3 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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