Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 31/05/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Serena Berruti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del 30 maggio 2025, nella quale la causa è stata trattenuta in deicisione,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 1874 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
-opponente-
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (c.f. ) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
-opposto-
CP_2 CodiceFiscale_2
Rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
-interventore volontario-
Avente ad oggetto: opposizione avverso revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e liquidazione del compenso al difensore.
Sulle conclusioni delle parti, come formulate all'udienza del 30 maggio
2025 da parte del ricorrente e dell'intervenuto, nella comparsa dal
CP_1
Premesso che
-l'avv. ha chiesto ex art. 702 bis c.p.c. e 170 d.p.r. Parte_1
115/2002 la riforma del decreto con cui in data 14 aprile 2023, nel fascicolo r.g. 2002/17, è stata revocata l'ammissione di al CP_2 beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con contestuale rigetto dell'istanza di liquidazione avanzata dal ricorrente suo difensore, chiedendo la consequenziale liquidazione del compenso allo stesso
-1 di 4-
Considerato che lo stesso ha dedotto ed allegato a sostegno della domanda:
- di essere stato difensore di nel giudizio pendente innanzi CP_2 al Tribunale di Benevento recante RG. 2002/2017, conclusosi con sentenza n. 1865/2022;
- che con la sentenza di accoglimento della domanda attorea, il Giudice aveva condannato il al pagamento in favore Controparte_3 dello Stato delle spese processuali liquidate in € 264,00 per spese ed €
2417,00 per compenso di avvocato di cui € 437,50 per la fase di studio, €
370,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed €
810,00 per la fase decisoria oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge;
- che l'avvocato aveva chiesto, dopo la pronuncia della sentenza, Pt_1 al Giudice la liquidazione dei compensi da patrocinio a spese dello
Stato;
- che per mero errore nella redazione dell'istanza di liquidazione dei compensi da patrocinio a spese dello Stato, il difensore aveva depositato le risultanze reddituali di un'attestazione ISEE relativa all'anno 2022 sbagliata contenente l'indicazione dei redditi di tutto il nucleo familiare, con conseguente superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- che infatti, il sig. risultava dal 21 dicembre 2021 separato CP_4 dalla moglie per cui il reddito della coniuge andava Persona_1 stralciato dalla dichiarazione ISEE;
- che l'attestazione ISEE corretta di relativa all'anno 2022, CP_2 priva del reddito della coniuge, estranea al suo nucleo familiare, ammonta ad euro 2.515,00 pienamente rientrante nei limiti reddituali vigenti, con conseguente necessità di riformare il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello stato e liquidazione del compenso spettante al difensore nella misura di cui all'istanza o in quella ritenuta equa dal giudice;
Premesso ancora che
Il resistente nel costituirsi ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda attorea e la conferma del provvedimento emesso di revoca del gratuito patrocinio, o comunque in subordine la compensazione delle spese, tenuto conto della errata documentazione depositata dal difensore;
-2 di 4- Rilevato che nel presente giudizio è altresì intervenuto aderendo alla CP_2 domanda formulata dall'avv. avente a doggetto l'opposizione al Pt_1 provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello sussistenti le condizioni reddituali per la relativa ammissione;
Ritenuta la legittimazione di ad opporsi alla revoca dell'amissione al Parte_2 patrocinio a spese dello stato (sul punto cfr. Cass. Ord. 33562/2021) e quella del suo difensore a chiedere la liquidazione del Parte_1 compenso a lui spettante a carico dell'Erario;
Considerato che alla luce della documentazione solo nel presente fascicolo depositata, risultano sussistenti i requisiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato di per l'anno 2022, in quanto CP_2 dalla stessa si evince che lo stesso si era separato consensualmente dalla moglie con decreto del tribunale di Benevento del 13 gennaio 2022 e che dall'esame del relativo ISEE anno 2022, fondato su dichiarazione sostitutiva dallo stesso presentata in data 24 marzo 2022, i redditi dei componenti del nucleo familiare senza il coniuge, stante la separazione, erano pari ad € 2.515,22;
Rilevato che i requisiti di reddito risultano rispettati anche per gli anni precedenti, alla luce della documentazione depositata a sostegno dell'istanza nel fascicolo avente n. 2002/2017 e agli atti anche del presente fascicolo;
Ritenuto pertanto necessario riformare il provvedimento di revoca del beneficio e provvedersi, stante l'istanza dell'avvocato in tal senso nel presente giudizio, alla liquidazione del compenso spettante al difensore per l'attività professionale svolta a favore della parte assistita;
Ritenuto che il compenso al difensore doveva essere liquidato nella misura minima, tenuto conto della non complessità della causa e della assenza di questioni di diritto, alla luce della documentazione depositata nel presente giudizio, e dunque allo stesso sarebbe spettato il compenso nella complessiva somma di € 2738,00 di cui € 438,00 per fase di studio,
€ 370,00 per fase introduttiva, € 1120,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 810,00 per fase decisionale;
-3 di 4- Ritenuto che il compenso così determinato deve essere ridotto della metà, alla luce di quanto disposto dall'art. 130 DRP 115/2002;
considerato che
le spese di lite del presente giudizio devono essere compensate, tenuto conto dell'avvenuto deposito della documentazione aggiornata solo in seno all'opposizione;
p.q.m.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
-riforma il decreto datato 14 aprile 2023 di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di nel giudizio avente n. CP_2
2002/2017, confermando l'ammissione di al patrocinio a spese Parte_2 dello Stato già concessa in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
-liquida all'avv. quale difensore di nel Parte_1 Parte_2 giudizio indicato, la somma complessiva di € 1369,00, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge disponendo che la stessa sia posta a carico dell'Erario;
-Compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 31 maggio 2025
Il Giudice
Serena Berruti
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