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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9857 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 7.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°8746/2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgia Parte_1 CodiceFiscale_1
Miriello, domiciliato ex lege presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Viale G. Cesare
n.54, difesa che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
- RICORRENTE-
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dai propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Avv. Emilia
Principe, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi
n.12; - RESISTENTE -
Oggetto: Personale ATA - maggior punteggio per servizio di leva non assolto in costanza di nomina
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere inserito nelle graduatorie A.T.A. e di ver domandato l'aggiornamento/conferma nelle nuove graduatorie di III fascia A.T.A. (triennio 2024/2027) - profilo professionale richiesto C.S. e A.A. - mediante domanda presentata in data 01/06/2024, esposto di essere in possesso del titolo di studio “Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale”, I.T.S. C. “ Formia Pt_2 valido per l'accesso al profilo professionale del personale A.T.A. Collaboratore Scolastico-
Assistente Amministrativo, dedotto di aver prestato servizio di leva non in costanza di nomina, argomentato in merito al suo diritto a maggior punteggio in ragione dell'indicato servizio, concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del
nella parte in cui esclude indebitamente il riconoscimento, finì del punteggio, del CP_1 servizio militare, e, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa e di ogni regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla valutazione ed attribuzione del punteggio spettante, tra i “titoli di servizio” (All.A1 D.M. 50/21) in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per
l'accesso alla graduatoria del personale A.T.A. ove parte ricorrente è attualmente inserito nei profili di appartenenza;
per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie del personale A.T.A. ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o di ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 11 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e, dunque, complessivamente attribuire il punteggio quale ### di 18,70 ovvero nella somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia.”
Si costituiva in giudizio il convenuto insistendo per il rigetto del ricorso CP_1 poiché infondato.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è volto all'attribuzione del punteggio pari a 18,17 anziché 7,17 per il servizio militare prestato dal 12.11.1997 al 10.9.1999, anteriormente alla presentazione di domanda di aggiornamento/conferma nelle graduatorie ma in epoca successiva al conseguimento del titolo per l'accesso alle medesime graduatorie di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 in cui egli è iscritto.
Richiama la difesa dell'istante precedenti del Consiglio di Stato (nn.1720/2022, 3286/2022) secondo i quali “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050/2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per
l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art.
2050 comma 1 cit.)”.
Parte ricorrente ha sostenuto quindi l'illegittimità del D.M. 89/2024, nella parte in cui dispone l'attribuzione di diverso punteggio a seconda che il servizio militare sia stato prestato in costanza di rapporto (0,5 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. per un totale di 6 punti l'anno) o meno (0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. per un totale di 0,60 punti l'anno), per violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 52 Cost,
485 D.Lgs. 297/1994 e 2050 D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare).
2. Ritiene l'Ufficio di concordare con le motivazioni espresse dalla Suprema Corte di
Cassazione, Sez. L, nella sentenza n. 22429 del 08/08/2024 secondo la quale “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del D.M. n. 50 del 2021 che attribuisce
a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.”
La Corte ha inizialmente richiamato precedenti pronunce sulla questione attinente la possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto, richiamando pronunce (Cass. 2 marzo 2020,
n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 in tema di docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 riferita a docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) che avevano ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ha quindi rilevato che tali pronunciamenti si richiamavano alla precedente costituito dalla sentenza n. 5679/2020, sul presupposto che l'art.2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art.52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Principi espressi rispetto a fattispecie che coinvolgevano personale docente, ma che, evidentemente, valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
Ha osservato però che il tema di causa nella fattispecie al suo esame, come nel presente caso,
è diverso, riguardando la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
Ha quindi precisato come non possano essere utilmente richiamate norme come l'art. 485, comma 7 e l'art. 569, co. 3 del D. Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (tale l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art.569 ivi contenuto), trattandosi di due fenomeni del tutto diversi, “sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi”. Invece il D.M. n.50/2021 (analogamente a quello qui in esame n.89 del 2024), riguardante il personale ATA, disciplina la materia in esame prevedendo da un lato che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, dall'altro, che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, parimenti al servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. In particolare, i servizi nelle specifiche qualifiche di assistente amministrativo e collaboratore scolastico (di interesse per l'odierno ricorrente), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Ebbene, ha ritenuto la Corte che l'assetto per come sopra delineato non sia in contrasto con il disposto dell'art.2050 del Codice dell'Ordinamento Militare sopra richiamato. In particolare, il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma
3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dai D.M. succedutisi per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il successivo comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, seconda parte D.Lgs. n. 66 del 2010 per il servizio civile sostitutivo
- non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
In altre parole, ha spiegato il giudice di legittimità, la norma primaria non esclude la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa
P.A., imponendo di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Regolamentazione, quella sopra riportata che, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è stata ritenuta irragionevole. Ha infatti spiegato il giudice di legittimità: “L'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.”
3. Le argomentazioni sopra riportate sono integralmente condivide da quest'Ufficio e comportano il seguente giudizio: il D.M. 21.5.2024 n.89, regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie avendo attribuito un punteggio e quindi avendo riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Ciò poichè la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima dalla Suprema Corte (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, occorre rilevare la particolarità della situazione di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo (trattandosi di posizione che sollecita un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno), sicché, del tutto correttamente, non è stata ritenuta necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma e cioè prima di aver ricevuto nomina scolastica.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili, è pervenuto, per altro, anche il Consiglio di Stato Sez. VII, con pronunciamento del 29 dicembre 2022, n.11602.
Quanto sopra statuito non si ritiene confutato dalle recenti pronunce invocate da controparte
(Cassazione n.9736 del 14.4.2025 e n.11714 del 5.5.2025 e del Consiglio di Stato
n.3367/2025, quest'ultima pronunciata proprio in materia di personale ATA) che hanno operato scelta interpretativa diversa cui il presente ufficio, per le ragioni sopra indicate, non ritiene di aderire.
Il ricorso deve quindi essere senz'altro rigettato.
4. I contrasti giurisprudenziali giustificano l'integrale compensazione dei compensi di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa i compensi di lite. Roma, il 7.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 7.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°8746/2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgia Parte_1 CodiceFiscale_1
Miriello, domiciliato ex lege presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Viale G. Cesare
n.54, difesa che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
- RICORRENTE-
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dai propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Avv. Emilia
Principe, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi
n.12; - RESISTENTE -
Oggetto: Personale ATA - maggior punteggio per servizio di leva non assolto in costanza di nomina
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere inserito nelle graduatorie A.T.A. e di ver domandato l'aggiornamento/conferma nelle nuove graduatorie di III fascia A.T.A. (triennio 2024/2027) - profilo professionale richiesto C.S. e A.A. - mediante domanda presentata in data 01/06/2024, esposto di essere in possesso del titolo di studio “Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale”, I.T.S. C. “ Formia Pt_2 valido per l'accesso al profilo professionale del personale A.T.A. Collaboratore Scolastico-
Assistente Amministrativo, dedotto di aver prestato servizio di leva non in costanza di nomina, argomentato in merito al suo diritto a maggior punteggio in ragione dell'indicato servizio, concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del
nella parte in cui esclude indebitamente il riconoscimento, finì del punteggio, del CP_1 servizio militare, e, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa e di ogni regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla valutazione ed attribuzione del punteggio spettante, tra i “titoli di servizio” (All.A1 D.M. 50/21) in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per
l'accesso alla graduatoria del personale A.T.A. ove parte ricorrente è attualmente inserito nei profili di appartenenza;
per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie del personale A.T.A. ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o di ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 11 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e, dunque, complessivamente attribuire il punteggio quale ### di 18,70 ovvero nella somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia.”
Si costituiva in giudizio il convenuto insistendo per il rigetto del ricorso CP_1 poiché infondato.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è volto all'attribuzione del punteggio pari a 18,17 anziché 7,17 per il servizio militare prestato dal 12.11.1997 al 10.9.1999, anteriormente alla presentazione di domanda di aggiornamento/conferma nelle graduatorie ma in epoca successiva al conseguimento del titolo per l'accesso alle medesime graduatorie di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 in cui egli è iscritto.
Richiama la difesa dell'istante precedenti del Consiglio di Stato (nn.1720/2022, 3286/2022) secondo i quali “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050/2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per
l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art.
2050 comma 1 cit.)”.
Parte ricorrente ha sostenuto quindi l'illegittimità del D.M. 89/2024, nella parte in cui dispone l'attribuzione di diverso punteggio a seconda che il servizio militare sia stato prestato in costanza di rapporto (0,5 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. per un totale di 6 punti l'anno) o meno (0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. per un totale di 0,60 punti l'anno), per violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 52 Cost,
485 D.Lgs. 297/1994 e 2050 D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare).
2. Ritiene l'Ufficio di concordare con le motivazioni espresse dalla Suprema Corte di
Cassazione, Sez. L, nella sentenza n. 22429 del 08/08/2024 secondo la quale “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del D.M. n. 50 del 2021 che attribuisce
a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.”
La Corte ha inizialmente richiamato precedenti pronunce sulla questione attinente la possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto, richiamando pronunce (Cass. 2 marzo 2020,
n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 in tema di docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 riferita a docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) che avevano ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ha quindi rilevato che tali pronunciamenti si richiamavano alla precedente costituito dalla sentenza n. 5679/2020, sul presupposto che l'art.2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art.52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Principi espressi rispetto a fattispecie che coinvolgevano personale docente, ma che, evidentemente, valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
Ha osservato però che il tema di causa nella fattispecie al suo esame, come nel presente caso,
è diverso, riguardando la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
Ha quindi precisato come non possano essere utilmente richiamate norme come l'art. 485, comma 7 e l'art. 569, co. 3 del D. Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (tale l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art.569 ivi contenuto), trattandosi di due fenomeni del tutto diversi, “sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi”. Invece il D.M. n.50/2021 (analogamente a quello qui in esame n.89 del 2024), riguardante il personale ATA, disciplina la materia in esame prevedendo da un lato che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, dall'altro, che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, parimenti al servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. In particolare, i servizi nelle specifiche qualifiche di assistente amministrativo e collaboratore scolastico (di interesse per l'odierno ricorrente), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Ebbene, ha ritenuto la Corte che l'assetto per come sopra delineato non sia in contrasto con il disposto dell'art.2050 del Codice dell'Ordinamento Militare sopra richiamato. In particolare, il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma
3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dai D.M. succedutisi per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il successivo comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, seconda parte D.Lgs. n. 66 del 2010 per il servizio civile sostitutivo
- non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
In altre parole, ha spiegato il giudice di legittimità, la norma primaria non esclude la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa
P.A., imponendo di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Regolamentazione, quella sopra riportata che, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è stata ritenuta irragionevole. Ha infatti spiegato il giudice di legittimità: “L'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.”
3. Le argomentazioni sopra riportate sono integralmente condivide da quest'Ufficio e comportano il seguente giudizio: il D.M. 21.5.2024 n.89, regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie avendo attribuito un punteggio e quindi avendo riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Ciò poichè la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima dalla Suprema Corte (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, occorre rilevare la particolarità della situazione di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo (trattandosi di posizione che sollecita un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno), sicché, del tutto correttamente, non è stata ritenuta necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma e cioè prima di aver ricevuto nomina scolastica.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili, è pervenuto, per altro, anche il Consiglio di Stato Sez. VII, con pronunciamento del 29 dicembre 2022, n.11602.
Quanto sopra statuito non si ritiene confutato dalle recenti pronunce invocate da controparte
(Cassazione n.9736 del 14.4.2025 e n.11714 del 5.5.2025 e del Consiglio di Stato
n.3367/2025, quest'ultima pronunciata proprio in materia di personale ATA) che hanno operato scelta interpretativa diversa cui il presente ufficio, per le ragioni sopra indicate, non ritiene di aderire.
Il ricorso deve quindi essere senz'altro rigettato.
4. I contrasti giurisprudenziali giustificano l'integrale compensazione dei compensi di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa i compensi di lite. Roma, il 7.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari