Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 3694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3694 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del 13.05.2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 18382/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1 alla Piazza degli Artisti n. 27, presso lo studio dell'avv. Mirko Capuano che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via
Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER : previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento n. 17302467, Parte_1 annullare l'indebito di € 95.667,21; accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca della pensione cat. VO n. 14248325 a far data dal 31.10.2022; per l'effetto, ordinare il ripristino della stessa a far CP_ data dal 31.10.2022; condannare l' al pagamento delle mensilità eventualmente trattenute fino alla emissione della sentenza;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' rigettare la domanda, con vittoria delle spese di lite.
1
1. Con ricorso depositato in data 07.8.2024, esponeva di aver presentato, Parte_1 in data 24.1.2012, domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, avendo maturato tutti i requisiti richiesti previsti dall'art. 24 del D.L. n. 201/2011. Rappresentava di avere ricevuto, in data 21.2.2012 e 14.8.2012, due comunicazioni con cui CP_ l' lo informava della liquidazione, in via provvisoria e poi definitiva, della pensione di anzianità (cat. VO n. 14248325).
Aggiungeva di aver inoltrato, in data 28.09.2022, domanda (n. 2111940200006) di supplemento della pensione in godimento, al fine di integrare l'importo della pensione con gli ulteriori contributi maturati per il periodo successivo al febbraio 2012.
Specificava che, in data 12.10.2022, quest'ultima era stata rigettata con la seguente motivazione: “[…] nel verificare la posizione dell'assicurato è emerso che alla data di decorrenza della pensione il rapporto di lavoro con il Condominio Palazzina Bianca P.Co Grifeo 40, non risultava cessato. Tale circostanza, così come previsto dalla normativa in vigore, determina la mancanza del requisito amministrativo per il diritto alla pensione. Pertanto non solo possibile procedere con la domanda di supplemento ma in assenza di chiarimenti si comunica che si procederà con la revoca della pensione”.
Evidenziava di aver ricevuto, in data 31.10.2022, un provvedimento di indebito per il recupero dell'importo di € 95.667,21, generato proprio dall'indebita percezione della pensione di vecchiaia per il periodo dal 01.3.2012 al 30.11.2022, con contestuale revoca della prestazione previdenziale. Lamentava l'illegittimità del provvedimento, deducendo l'irripetibilità dell'indebito in quanto non causato da dolo, né tantomeno da colpa, ma da un errore commesso dall'istituto previdenziale, richiamando gli artt. 52, L. n. 88/1989 e art. 13, L. n. 412/1991. CP_ Tanto premesso, conveniva l' innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento di indebito n. 17302467, annullare l'indebito pari ad € 95.667,21; accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca della pensione cat. VO n. 14248325 a far data dal 31.10.2022; per l'effetto, ordinare il ripristino CP_ della stessa a far data dal 31.10.2022; condannare l' al pagamento delle mensilità eventualmente trattenute fino alla emissione della sentenza. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Deduceva che l'erogazione erronea della prestazione non era derivata da un proprio errore, ma dalla “omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti che incidono sul diritto
o sulla misura della pensione goduta”, con conseguente ripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 del c.c. In particolare, specificava che l'indebito era stato determinato dalla dichiarazione non veritiera resa del contribuente allegata alla domanda amministrativa.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna la causa veniva discussa oralmente dai procuratori sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi ed all'esito, veniva decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2 2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente, occorre muovere dalla normativa di settore, nonché dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripetibilità dell'indebito previdenziale.
L'art. 13, co. 1, L. n. 412/91, dispone che: “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 L.
9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Detta norma restringe sensibilmente la tutela dell'accipiens, ciò in quanto l'art. 52 co. 2, L.
9.3.1989 n. 88, nella sua formulazione originaria, negava la possibilità di recupero dell'indebito, se non in presenza di dolo dell'interessato.
Viceversa, il testo della norma appena richiamato subordina la irripetibilità a quattro condizioni concorrenti tra loro, ovvero: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (in tal senso, cfr. Cass n. 5984/2022:
“L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l' del CP_2
Lavoro)”.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, la ripetizione di una prestazione previdenziale è possibile solo laddove l'accipiens abbia indotto in errore, con dolo o colpa, l'ente previdenziale: "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass., sez. lavoro, sent. 26036/2019).
Tanto premesso, occorre calare i principi appena richiamati nel caso di specie
L'indebito di cui è causa è emerso dalla domanda di supplemento per aumento contributivo della pensione cat. VO n. 14248325 (effettuata dal ricorrente in data 28.9.2022).
3 A tale domanda ha fatto seguito la verifica da parte dell'ente previdenziale della posizione dell'istante, da cui risulta che: “[…] alla data di decorrenza della pensione il rapporto di lavoro con il Condominio Palazzina Bianca P.Co Grifeo 40, non risultava cessato. Tale circostanza, così come previsto dalla normativa in vigore, determina la mancanza del requisito amministrativo per il diritto alla pensione. Pertanto non solo possibile procedere con la domanda di supplemento ma in assenza di chiarimenti si comunica che si procederà con la revoca della pensione” (cfr. provvedimento di reiezione del 12.10.2022, in atti)
L'ente previdenziale, nel richiedere la ripetizione di quanto percepito a titolo di pensione per il periodo dal 01.3.2012 al 30.11.2022, ha contestato l'illegittimità della condotta del ricorrente caratterizzata da cd. dolo omissivo: ossia, la prosecuzione dell'attività lavorativa per il periodo successivo al 29.2.2012 in favore del , omessa Parte_2 comunicazione di tale circostanza rilevante ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia. CP_ Al contrario, la prospettazione attorea si fonda sull'irripetibilità dell'indebito vantato dall' per aver agito in buona fede, trattandosi di circostanza conoscibile e verificabile in qualsiasi momento dall'ente. Va aggiunto che parte ricorrente non ha contestato le circostanze fattuali poste alla base della pretesa restitutoria, la cui fondatezza è confermata sia implicitamente, sia alla luce della domanda di supplemento effettuata dallo stesso ricorrente al fine di integrare l'importo della pensione con gli ulteriori contributi maturati per il periodo successivo al febbraio 2012.
Tanto premesso in ordine alla fondatezza nel merito della pretesa restitutoria, va esaminata la sua ripetibilità o meno alla luce dei principi di diritto sopra richiamati.
Ebbene, questo giudicante ritiene di condividere la prospettazione di parte resistente. CP_ In effetti, la ricostruzione dell' trova conferma documentale in quanto l'esame della domanda amministrativa conferma la circostanza che il ricorrente abbia reso una dichiarazione non veritiera in ordine alla cessazione dell'attività lavorativa (cfr. allegato “Venditti domanda di pensione”, pag. 4: “[…] Che cesserò l'attività lavorativa dipendente il 29/02/2012”).
Alcun rilievo ha, dunque, la circostanza che gli ulteriori contributi che hanno determinato l'indebito di cui è causa sarebbero stati conoscibili dall'ente previdenziale, non potendo gravare su quest'ultimo un onere di controllo costante della posizione previdenziale del cittadino. La condotta descritta, in ossequio ai principi di diritto richiamati, integra una ipotesi di cd. dolo omissivo, ossia trattasi di omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione.
Per cui vale quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art.
2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l'Ispettorato del Lavoro)”, (cfr.
4 5984/2022).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, conformandosi all'orientamento appena riportato in ordine alla riconducibilità della fattispecie esaminata nell'alveo di applicazione della generale regola civilistica di cui all'art. 2033 c.c., rigetta il ricorso.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 13.5.2025. Il Giudice
dott. Roberto De Matteis
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