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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/04/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Marcello Buscema Presidente
Dott. Renato Buzi Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice relatore estensore esaminati gli atti e i documenti di causa e sentito il relatore, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio iscritta al R.G n. 4042/2024 e proposta da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Claudia Del Fiacco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Albano Laziale, Via G. Donizetti n. 87, come da procura alle liti in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo visto agli atti;
visto il ricorso congiunto presentato dai coniugi e la documentazione allo stesso allegata;
visto il deposito delle note di trattazione scritta effettuato dai ricorrenti in sostituzione dell'udienza in presenza del 09.01.2025, ex artt. 473 bis.51 co. 2 e 127 ter c.p.c., mediante le quali i coniugi hanno confermato di voler insistere nella loro domanda volta ad ottenere la declaratoria di scioglimento della loro unione matrimoniale, alle condizioni di cui al ricorso congiuntamente presentato in data
04.11.2024;
ritenuto che, alla luce delle allegazioni dei ricorrenti e della documentazione versata in atti, risulta integrata una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e s.m.i. per la declaratoria di scioglimento del matrimonio e che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dagli stessi di non riconciliarsi;
ritenuto, inoltre, che si ravvisa l'equità e la congruità delle condizioni concordate dalle parti, anche in relazione agli interessi dei due figli minori nati dalla coppia, (nato a [...] Persona_1 di Roma, il 25.02.2009) e (nata a [...], il [...]), avendo previsto i Persona_2 ricorrenti l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare, sita in Cisterna di Latina, Via John Fitzgerald Kennedy n. 27, ma con ampie modalità di frequentazione con il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità previsto dall'ordinamento, ed essendo stato concordato l'impegno del padre al versamento di un contributo mensile per il mantenimento dei figli coerentemente alla complessiva situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti, quale rappresentata dalle stesse in ricorso, e conformemente alle esigenze dei minori;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Ariccia in data 27.09.2008, tra Pt_1
, nata in data [...] a [...], e nato in [...]
[...] Parte_2
24.11.1978 a Roma (RM), e trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del
Comune di Ariccia (RM) dell'anno 2008, al N. 75, Parte II, Serie C, alle condizioni di cui al ricorso congiunto presentato in data 04.11.2024.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 02.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Federica Nardi dott. Marcello Buscema