Sentenza 25 giugno 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 25/06/2009, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01148/2009 REG.SEN.
N. 05107/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5107 del 2004, proposto da AR LA RN, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Comande', presso il cui studio, in Palermo, via N. Morello n. 40, è elettivamente domiciliata;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, e il Centro Servizi Amministrativi di Palermo, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, sono domiciliati per legge;
nei confronti di
GI NA, rappresentata e difesa dagli avv. Fernando Lo Voi e Angelo Petralia, presso lo studio dei quali, in Palermo, via Mariano Stabile n.142, è elettivamente domiciliata;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della graduatoria permanente, classe C031, terza fascia, del 15 settembre 2004
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Centro Servizi Amministrativi di Palermo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di GI NA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/05/2009 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 16 novembre 2004, e depositato il successivo 24 novembre, la signora AR LA RN ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. E); dell’art. 6, comma II; dell’art. 10, commi I e II; del Decreto ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001 – Eccesso di potere per illogicità manifesta.”
“Violazione e falsa applicazione del punto C11 della tabella di valutazione dei titoli prevista dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 143/2004 – Eccesso di potere”.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, le amministrazioni intimate e la controinteressata sig.ra NA GI.
Con ordinanza n. 2218/2004 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.
Il C.G.A. per la Regione Siciliana, con ordinanza n. 168/2005, ha invece respinto la domanda incidentale di sospensione.
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 maggio 2009.
Si controverte in merito alla idoneità del titolo della contro interessata (Certificat d’aptitude professionel – C.a.p.), “quale titolo di studio qualificante all’esercizio delle mansioni di conversatrice in lingua straniera” (pag. 2 del ricorso).
Ritiene il collegio, melius re perpensa rispetto al pronunciamento cautelare, e alla luce della motivazione dell’ordinanza cautelare d’appello, che il ricorso sia infondato.
La citata ordinanza 168/2005 del C.G.A. ha infatti accolto l’appello, ritenendolo fondato “alla luce del disposto dell’art. 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e degli artt. 1-2 D.M. 27 marzo 2000, n. 123”.
Quanto al primo dei due motivi di ricorso, relativo alla equipollenza del predetto titolo straniero ai fini della sua valutazione per l’inclusione nella graduatoria in questione, osserva il Collegio che sul punto si è già pronunciata la sentenza di questo Tribunale, n. 1947/2000, resa su ricorso proposto dall’odierna contro interessata.
Si è affermato in tale sentenza che “Invero il “Certificat d’aptitude professionnelle” è un titolo di istruzione superiore rilasciato dal Ministero dell’Educazione Nazionale Francese che si consegue a seguito della frequenza di un corso triennale, che completa un periodo di studio pari a dieci anni (comprendenti, questi ultimi, cinque anni di scuola elementare, due anni di scuola secondaria di I grado e tre anni di scuola secondaria di II grado ad indirizzo tecnico professionale). E’, cioè, a tutti gli effetti, un c.d. “titolo di istruzione superiore”. Ciò trova conferma nella dichiarazione, prodotta in atti, del competente Consolato Italiano che attesta che il “Certificat d’aptitude professionnelle” è un “titolo di studio” che può essere conseguito dopo la frequenza di un ciclo di studi pari a dieci anni. Per il resto, il fatto che il predetto titolo possa essere conseguito dopo un ciclo di studi di dieci anni, anzicchè dopo un ciclo di studi di tredici anni, non esclude la possibilità che lo stesso sia equipollente ad un titolo di istruzione secondaria di II grado italiano.”
Una volta riconosciuta detta equipollenza, per ragioni dalle quali non sussiste motivo per discostarsi, la relativa attribuzione di punteggio appare immune dalle censure formulate, in quanto non irragionevole.
Quanto al secondo motivo di gravame, relativo alla conformità del provvedimento gravato alla tabella di valutazione dei titoli ex art. 1, comma 1, l. 143/2004 (punto C11), la ricorrente lamenta la mancata attribuzione a sé del punteggio relativo .
La mancata valutazione, da parte dell’amministrazione, del predetto titolo, appare immune dalle censure formulate.
L’art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recita: “A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella”.
Il punto C11 di tale Tabella, nel testo originario – applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta – disponeva che “Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3”.
Nel caso in esame, in disparte il profilo della coerenza del Diplome d’etudes approfondies in filosofia, con la disciplina “conversazione in lingua francese”, ciò che appare dirimente è che dalla pur completa documentazione prodotta in allegato al ricorso non risulta che il titolo sia stato rilasciato a seguito del superamento di un esame finale.
Il ricorso dev’essere pertanto respinto.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo anche al difforme esito della fase cautelare, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione II, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Giovanni Tulumello, Primo Referendario, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO