Articolo 134 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 133Articolo 135
Versione
15 dicembre 1981
Art. 134. (Appello contro sentenze del pretore)

L' articolo 512 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 512. (Appello contro sentenze del pretore). - Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale:
1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale;
2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa l'oblazione".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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