Art. 8. Modifiche all'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. All' articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «anche nella forma di Citta' metropolitane,» sono inserite le seguenti: «e su enti di area vasta a elezione diretta,»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La legge regionale disciplina la prima istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalita' differenziate, le funzioni, la forma di governo e le modalita' di elezione degli organi degli enti di area vasta». Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 59 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , come modificato dalla presente legge: «Art. 59. - 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, e su enti di area vasta a elezione diretta, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto. 1-bis. La legge regionale disciplina la prima istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalita' differenziate, le funzioni, la forma di governo e le modalita' di elezione degli organi degli enti di area vasta.».
Articolo 7Articolo 9
- Legge costituzionale 26 gennaio 2026, n. 1
Articolo 8 della Legge costituzionale 26 gennaio 2026, n. 1
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24 febbraio 2026
24 febbraio 2026
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