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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/03/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17663/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Ruffino Presidente dott.ssa Laura Vincenza Amato Giudice dott. Andrea Chibelli Giudice Relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17663/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CARBONE ALESSANDRO, giusta procura in atti;
Parte_1
ATTRICE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. D'APRILE MARIA GRAZIA, giusta procura in atti;
CONVENUTA
e con l'intervento del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione del 4.12.2018, conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l' per sentire dichiarare la Controparte_2 nullità e/o annullabilità dell'atto di intimazione n. 01420179017369751000, notificato l'08.11.2018, con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 39.999,46, di cui € 83,67 per spese di procedura, in virtù dei titoli posti a base della cartella n. 01420140005698417000, eccependo, tra pagina 1 di 6 l'altro, la mancata notifica della suddetta cartella esattoriale, in virtù della quale l'atto di intimazione opposto era stato emesso.
I.2. - Costituendosi in giudizio, l' contestava la fondatezza Controparte_3 dell'avverso atto di opposizione, documentando la regolare notifica della cartella di pagamento prodromica alla impugnata intimazione mediante deposito in atti della relata di notifica.
I.3. – Iscritto il giudizio al n. 17559/2018 R.G., alla prima udienza di comparizione, a seguito di contestazione circa la regolare ricezione della menzionata cartella di pagamento, Parte_1
proponeva con separato atto querela di falso inerente alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, eccependo come lo stesso non fosse stato vergato di suo pugno.
I.4.- Ordinato il deposito dell'originale della cartolina di ritorno n. 689063256508, oggetto di querela, all'udienza del 03/07/2019, il Giudice ammetteva la querela di falso, disponendo la convocazione del
PM e rinviando la causa all'udienza del 10/09/2019.
I.5. - Alla detta udienza, alla presenza delle parti in causa e del PM, il Giudice disponeva la custodia in cancelleria dell'originale del documento oggetto di querela, sospendeva il giudizio e invitava parte attrice alla introduzione del giudizio per querela di falso nei termini di legge.
I.6. - Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 20/11/2019, introitava Parte_1
il presente giudizio per querela di falso, al fine di accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata n. 689063256508 depositata in originale nel giudizio di opposizione all'esecuzione n. R.G. 17559/2018 e relativa alla notifica della cartella di pagamento n. 014 2014 0005698417000.
I.7. - Costituendosi nel presente giudizio, l'agente della riscossione eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della spiegata querela di falso.
I.8. – Istruita a mezzo di consulenza tecnica grafologica affidata alla dott.ssa , la causa è Persona_1 stata rimesso al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate all'udienza del 02/10/2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. - Premesso che la presente querela di falso va intesa quale formulata in via principale, giova evidenziare che ha inteso impugnare di falso la propria apparente sottoscrizione Parte_1 contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 689063256508, con cui l'agente della riscossione le notificava la cartella di pagamento n. 01420140005698417000.
Ne consegue che è questo Tribunale che deve procedere al vaglio di ammissibilità.
Occorre allora innanzitutto rammentare la natura e lo scopo della querela di falso: il giudizio ha lo scopo di vincere la speciale forza probatoria ricollegabile alla attestazione del pubblico ufficiale pagina 2 di 6 contenuta nell'atto della cui falsità si discute – nel caso di specie dell'avviso di ricevimento in epigrafe richiamato – che fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c.
La precedente giurisprudenza aveva individuato nella notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale un'attività legittimamente delegata all'agente postale avente la stessa fede privilegiata dell'attività svolta in modo diretto dall'ufficiale giudiziario, con conseguente attribuzione della pubblica fede nell'accertamento eseguito dall'Agente postale.
In riferimento alla querela di falso proposta occorre tuttavia richiamare quanto statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità in ordine alla notificazione ex art. 26 del D.P.R. 29-9-1973 n. 602, ed in particolare quanto chiarito in ultimo con l'ordinanza n.1686 del 19-1-2023 della I Sezione Civile della
Corte di cassazione: secondo quest'ultimo arresto, non opera – infatti - la presunzione di consegna a mani del destinatario laddove non sussista l'obbligo di redigere la relata di notifica, bensì soltanto l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente che, in base alle previsioni dell'art. 39 del D.M.
9-4-2001, può essere anche un familiare, un convivente, un collaboratore, un addetto al ritiro, o il portiere.
Come invero condivisibilmente chiarito dalla Corte di legittimità, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016).
In tal senso si è detto che si tratta di una procedura “meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari” – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708/2011).
Ne consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità.
pagina 3 di 6 In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario,
e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati.
Si garantisce, in buona sostanza, che l'atto sia pervenuto all'attenzione e nella sfera giuridica del destinatario, ma non si attribuisce valenza privilegiata all'identità del ricevente, che non potrebbe esser accertata, dall'agente postale, che non dispone di poteri di ufficiale di polizia giudiziaria.
In altre parole, la fede attribuita dalla legge all'atto pubblico, contestabile solo a mezzo della querela di falso, concerne le attestazioni relative all'attività svolta dal pubblico ufficiale, (e nella fattispecie dall'ufficiale postale che è un suo delegato), alla constatazione dei fatti verificatisi in sua presenza ed al ricevimento delle dichiarazioni resegli, ma, per queste, solo limitatamente al contenuto estrinseco, mentre non sono coperte dalla pubblica fede quanto alla veridicità del contenuto intrinseco, le attestazioni che concernono informazioni da lui assunte o indicazioni fornitegli da terze persone: anche se dette attestazioni si presumono veridiche, possono essere superate da prova contraria ma al di fuori dall'ambito della querela di falso.
Pertanto, conclude la Corte di legittimità, “qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego”.
Si considerino anche altre pronunce della Corte di Cassazione, antecedenti ed in linea con l'ordinanza n. 1686/2023 della I Sez. Civile della Suprema Corte sopra richiamata, in particolare evidenziando quanto segue: “Per il perfezionamento della notifica della cartella effettuata mediante il servizio
pagina 4 di 6 postale ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 “è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta mediante consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente…” (Cass. n. 1091 del 17.01.2013; Cass. n. 6395/14 e N. 9246/15).
Ebbene, nella fattispecie in esame, sia nel giudizio di opposizione all'esecuzione iscritto al n.
17559/2018 R.G., sia nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale, la querelante si è limitata a rilevare di non aver mai sottoscritto la cartolina postale prodotta dall'agente della riscossione, sostenendo che la stessa non risultava riconducibile alla propria persona, ed era quindi apocrifa. In sede istruttoria la querelante ha infatti chiesto che fosse ammessa C.T.U. grafologica volta ad accertare che la sottoscrizione in questione “non è riconducibile e non è stata vergata di proprio pugno dall'attrice”.
La querela di falso proposta è stata dunque diretta ad accertare un dato – l'autenticità della sottoscrizione della – non reso oggetto di pubblica attestazione da parte dell'agente Pt_1
notificatore, e perciò non coperto da pubblica fede.
La notifica era stata infatti eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento e la firma contestata era stata apposta nello spazio dedicato alla “firma per esteso del ricevente”, senza alcuna ulteriore precisazione o specificazione da parte dell'agente postale, che quindi non aveva attribuito all'attrice la firma in esame, ma si era limitato a far apporre la sottoscrizione da una persona dichiaratasi autorizzata a riceverla;
tutto ciò in conformità al regolamento postale (art. 39, d.m. 9 aprile
2001) che, come visto, nel caso di raccomandata, prevede la possibilità di consegna non solo al destinatario, ma anche ai componenti del nucleo familiare, ai conviventi, ai collaboratori familiari e al portiere.
Val bene quindi rilevare, che sia nelle conclusioni di cui al giudizio per querela di falso che dal punto di vista istruttorio, la causa è stata orientata all'accertamento esclusivo della circostanza che la firma apposta sull'avviso di ricevimento della cartolina postale, non fosse riconducibile a quella della querelante.
Di conseguenza non sono rilevanti le conclusioni cui è giunta la consulenza grafologica nell'accertamento della non riferibilità della firma apposta sull'avviso di ricevimento alla querelante.
Il procedimento per querela di falso azionato dall'attrice è quindi inammissibile atteso che esso è stato finalizzato semplicemente ad accertare la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n.68906325650-8, dato che non ha formato oggetto di alcuna pubblica attestazione ad opera dell'agente postale (né avrebbe potuto, per le ragioni già evidenziate).
pagina 5 di 6 Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata e della più recente ordinanza n. 1686/2023 della Corte di Cassazione, va dichiarata, in definitiva, l'inammissibilità della querela di falso per come formulata, risultando genericamente contestata la falsità della sottoscrizione apposta dal ricevente.
III. – Le spese si intendono compensate, in ragione dell'evidenza dell'evoluzione interpretativa che ha connotato l'orientamento giurisprudenziale, anche della Suprema Corte di Cassazione, intervenuto in corso di causa.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, tuttavia, devono necessariamente esser poste a carico della parte che ha richiesto l'incombente istruttorio.
Seguono in dispositivo i provvedimenti di cui all'art. 226 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Dichiara inammissibile la querela di falso proposta.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
3. Ordina la restituzione dell'originale dell'avviso di ricevimento prodotto, ove non già ritirato;
4. Dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo del documento contestato;
5. Condanna a una pena pecuniaria in favore dello Stato di importo pari a € 20,00; Parte_1
6. pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU, come separatamente Parte_1
liquidate, condannando la stessa a rifondere la convenuta Controparte_3
di quanto eventualmente versato a tale titolo.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, addì 07/03/2025
IL PRESIDENTE
Antonio Ruffino
L'ESTENSORE
Andrea Chibelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Ruffino Presidente dott.ssa Laura Vincenza Amato Giudice dott. Andrea Chibelli Giudice Relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17663/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CARBONE ALESSANDRO, giusta procura in atti;
Parte_1
ATTRICE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. D'APRILE MARIA GRAZIA, giusta procura in atti;
CONVENUTA
e con l'intervento del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione del 4.12.2018, conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l' per sentire dichiarare la Controparte_2 nullità e/o annullabilità dell'atto di intimazione n. 01420179017369751000, notificato l'08.11.2018, con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 39.999,46, di cui € 83,67 per spese di procedura, in virtù dei titoli posti a base della cartella n. 01420140005698417000, eccependo, tra pagina 1 di 6 l'altro, la mancata notifica della suddetta cartella esattoriale, in virtù della quale l'atto di intimazione opposto era stato emesso.
I.2. - Costituendosi in giudizio, l' contestava la fondatezza Controparte_3 dell'avverso atto di opposizione, documentando la regolare notifica della cartella di pagamento prodromica alla impugnata intimazione mediante deposito in atti della relata di notifica.
I.3. – Iscritto il giudizio al n. 17559/2018 R.G., alla prima udienza di comparizione, a seguito di contestazione circa la regolare ricezione della menzionata cartella di pagamento, Parte_1
proponeva con separato atto querela di falso inerente alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, eccependo come lo stesso non fosse stato vergato di suo pugno.
I.4.- Ordinato il deposito dell'originale della cartolina di ritorno n. 689063256508, oggetto di querela, all'udienza del 03/07/2019, il Giudice ammetteva la querela di falso, disponendo la convocazione del
PM e rinviando la causa all'udienza del 10/09/2019.
I.5. - Alla detta udienza, alla presenza delle parti in causa e del PM, il Giudice disponeva la custodia in cancelleria dell'originale del documento oggetto di querela, sospendeva il giudizio e invitava parte attrice alla introduzione del giudizio per querela di falso nei termini di legge.
I.6. - Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 20/11/2019, introitava Parte_1
il presente giudizio per querela di falso, al fine di accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata n. 689063256508 depositata in originale nel giudizio di opposizione all'esecuzione n. R.G. 17559/2018 e relativa alla notifica della cartella di pagamento n. 014 2014 0005698417000.
I.7. - Costituendosi nel presente giudizio, l'agente della riscossione eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della spiegata querela di falso.
I.8. – Istruita a mezzo di consulenza tecnica grafologica affidata alla dott.ssa , la causa è Persona_1 stata rimesso al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate all'udienza del 02/10/2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. - Premesso che la presente querela di falso va intesa quale formulata in via principale, giova evidenziare che ha inteso impugnare di falso la propria apparente sottoscrizione Parte_1 contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 689063256508, con cui l'agente della riscossione le notificava la cartella di pagamento n. 01420140005698417000.
Ne consegue che è questo Tribunale che deve procedere al vaglio di ammissibilità.
Occorre allora innanzitutto rammentare la natura e lo scopo della querela di falso: il giudizio ha lo scopo di vincere la speciale forza probatoria ricollegabile alla attestazione del pubblico ufficiale pagina 2 di 6 contenuta nell'atto della cui falsità si discute – nel caso di specie dell'avviso di ricevimento in epigrafe richiamato – che fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c.
La precedente giurisprudenza aveva individuato nella notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale un'attività legittimamente delegata all'agente postale avente la stessa fede privilegiata dell'attività svolta in modo diretto dall'ufficiale giudiziario, con conseguente attribuzione della pubblica fede nell'accertamento eseguito dall'Agente postale.
In riferimento alla querela di falso proposta occorre tuttavia richiamare quanto statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità in ordine alla notificazione ex art. 26 del D.P.R. 29-9-1973 n. 602, ed in particolare quanto chiarito in ultimo con l'ordinanza n.1686 del 19-1-2023 della I Sezione Civile della
Corte di cassazione: secondo quest'ultimo arresto, non opera – infatti - la presunzione di consegna a mani del destinatario laddove non sussista l'obbligo di redigere la relata di notifica, bensì soltanto l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente che, in base alle previsioni dell'art. 39 del D.M.
9-4-2001, può essere anche un familiare, un convivente, un collaboratore, un addetto al ritiro, o il portiere.
Come invero condivisibilmente chiarito dalla Corte di legittimità, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016).
In tal senso si è detto che si tratta di una procedura “meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari” – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708/2011).
Ne consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità.
pagina 3 di 6 In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario,
e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati.
Si garantisce, in buona sostanza, che l'atto sia pervenuto all'attenzione e nella sfera giuridica del destinatario, ma non si attribuisce valenza privilegiata all'identità del ricevente, che non potrebbe esser accertata, dall'agente postale, che non dispone di poteri di ufficiale di polizia giudiziaria.
In altre parole, la fede attribuita dalla legge all'atto pubblico, contestabile solo a mezzo della querela di falso, concerne le attestazioni relative all'attività svolta dal pubblico ufficiale, (e nella fattispecie dall'ufficiale postale che è un suo delegato), alla constatazione dei fatti verificatisi in sua presenza ed al ricevimento delle dichiarazioni resegli, ma, per queste, solo limitatamente al contenuto estrinseco, mentre non sono coperte dalla pubblica fede quanto alla veridicità del contenuto intrinseco, le attestazioni che concernono informazioni da lui assunte o indicazioni fornitegli da terze persone: anche se dette attestazioni si presumono veridiche, possono essere superate da prova contraria ma al di fuori dall'ambito della querela di falso.
Pertanto, conclude la Corte di legittimità, “qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego”.
Si considerino anche altre pronunce della Corte di Cassazione, antecedenti ed in linea con l'ordinanza n. 1686/2023 della I Sez. Civile della Suprema Corte sopra richiamata, in particolare evidenziando quanto segue: “Per il perfezionamento della notifica della cartella effettuata mediante il servizio
pagina 4 di 6 postale ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 “è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta mediante consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente…” (Cass. n. 1091 del 17.01.2013; Cass. n. 6395/14 e N. 9246/15).
Ebbene, nella fattispecie in esame, sia nel giudizio di opposizione all'esecuzione iscritto al n.
17559/2018 R.G., sia nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale, la querelante si è limitata a rilevare di non aver mai sottoscritto la cartolina postale prodotta dall'agente della riscossione, sostenendo che la stessa non risultava riconducibile alla propria persona, ed era quindi apocrifa. In sede istruttoria la querelante ha infatti chiesto che fosse ammessa C.T.U. grafologica volta ad accertare che la sottoscrizione in questione “non è riconducibile e non è stata vergata di proprio pugno dall'attrice”.
La querela di falso proposta è stata dunque diretta ad accertare un dato – l'autenticità della sottoscrizione della – non reso oggetto di pubblica attestazione da parte dell'agente Pt_1
notificatore, e perciò non coperto da pubblica fede.
La notifica era stata infatti eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento e la firma contestata era stata apposta nello spazio dedicato alla “firma per esteso del ricevente”, senza alcuna ulteriore precisazione o specificazione da parte dell'agente postale, che quindi non aveva attribuito all'attrice la firma in esame, ma si era limitato a far apporre la sottoscrizione da una persona dichiaratasi autorizzata a riceverla;
tutto ciò in conformità al regolamento postale (art. 39, d.m. 9 aprile
2001) che, come visto, nel caso di raccomandata, prevede la possibilità di consegna non solo al destinatario, ma anche ai componenti del nucleo familiare, ai conviventi, ai collaboratori familiari e al portiere.
Val bene quindi rilevare, che sia nelle conclusioni di cui al giudizio per querela di falso che dal punto di vista istruttorio, la causa è stata orientata all'accertamento esclusivo della circostanza che la firma apposta sull'avviso di ricevimento della cartolina postale, non fosse riconducibile a quella della querelante.
Di conseguenza non sono rilevanti le conclusioni cui è giunta la consulenza grafologica nell'accertamento della non riferibilità della firma apposta sull'avviso di ricevimento alla querelante.
Il procedimento per querela di falso azionato dall'attrice è quindi inammissibile atteso che esso è stato finalizzato semplicemente ad accertare la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n.68906325650-8, dato che non ha formato oggetto di alcuna pubblica attestazione ad opera dell'agente postale (né avrebbe potuto, per le ragioni già evidenziate).
pagina 5 di 6 Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata e della più recente ordinanza n. 1686/2023 della Corte di Cassazione, va dichiarata, in definitiva, l'inammissibilità della querela di falso per come formulata, risultando genericamente contestata la falsità della sottoscrizione apposta dal ricevente.
III. – Le spese si intendono compensate, in ragione dell'evidenza dell'evoluzione interpretativa che ha connotato l'orientamento giurisprudenziale, anche della Suprema Corte di Cassazione, intervenuto in corso di causa.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, tuttavia, devono necessariamente esser poste a carico della parte che ha richiesto l'incombente istruttorio.
Seguono in dispositivo i provvedimenti di cui all'art. 226 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Dichiara inammissibile la querela di falso proposta.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
3. Ordina la restituzione dell'originale dell'avviso di ricevimento prodotto, ove non già ritirato;
4. Dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo del documento contestato;
5. Condanna a una pena pecuniaria in favore dello Stato di importo pari a € 20,00; Parte_1
6. pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU, come separatamente Parte_1
liquidate, condannando la stessa a rifondere la convenuta Controparte_3
di quanto eventualmente versato a tale titolo.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, addì 07/03/2025
IL PRESIDENTE
Antonio Ruffino
L'ESTENSORE
Andrea Chibelli
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