Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2456 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, con l'Avv. Parte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO;
– attrice –
CONTRO
con sede in Controparte_1
Trapani, nella Via Virgilio n. 131, P.IVA con l'Avv. P.IVA_1
CANDELA LUCA;
– convenuta –
E
, C.F. , e Controparte_2 C.F._1 CP_3
con l'avv. SPINA FRANCESCO;
C.F._2
– convenuti –
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
sostituzione dell'udienza del giorno 4.2.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– premettendo che Parte_1 Controparte_4
sarebbe debitrice, alla data del 25.08.2022, nei confronti dell'Erario e di altri Enti impositori, per complessivi € 1.089.124,07 (di cui € 987.285,30
a titoli di imposte, contributi e sanzioni;
€ 205,80 per diritti di notifica;
€
39.670,24 per aggio a carico del debitore;
€ 53.895,69 a titolo di mora,
maturata alla data dell'1.7.2022; € 3.293,06, per diritti tabellari), oltre ulteriori interessi di mora maturati e maturandi e accessori di legge, in forza dei titoli analiticamente riportati nella tabella di cui alle pagine 3 e 4
dell'atto di citazione – ha spiegato un'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c.,
avverso l'atto di compravendita, stipulato in data 8.11.2021, tra la società
e i convenuti e , iscritto al Controparte_4 Controparte_2 CP_3
n. 11260 Repertorio e n. 8425 Raccolta in Notar Dott. , Persona_1
trascritto in data 24.11.2021 in Trapani, con il quale ha Controparte_4
trasferito ai signori , in ragione di metà indivisa ciascuno, la piena CP_2
proprietà di: “1) fatiscente fabbricato ad uso di civile abitazione, a tre
elevazioni fuori terra, oltre il piano di copertura, in pessime condizioni di
stabiliti e manutenzione, il tutto sito nella parte più degradata del centro
storico del Comune di Trapani, nel vicolo Alogna, costituito, detto
fabbricato, di un'unità immobiliare ad uso di civile abitazione, composta di
due vani, camerino, bagno e cucina al piano terra, di un'unità immobiliare
ad uso di civile abita- zione, composta di due vani ed accessori al prime
piano e di un'unità immobiliare ad uso di civile abitazione, composta di due
vani ed accessori al secondo piano, con androne al piano terra e vano scala
- 2 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 2456/22
interno propri, ii tutto confinante con proprietà , con il vicolo Per_2
Alogna, con proprietà e con proprietà . Quanto in oggetto Per_3 Per_4
corrisponde in Catasto alle seguenti particelle del foglio 303 di Trapani: -
128, subalterno 1, via Alogna numero 8, piano terra, Cat.A/4, Cl.IV, vani4,
Euro 109,49; - 128, subalterno 2, via Alogna numero 8, piano primo,
Cat.A/4, Cl.V, vani 3,5, Euro 112,07; - 128, subalterno 3, via Alogna
numero 8, piano secondo, Cat.A/4, Cl. V, vani 3,5, Euro 112,07; 2) porzione
del fabbricato di antichissima costruzione ubicato nel Comune di Trapani,
via Aperta, civici numeri 30 e 34, costituita dalle unità immobiliari, qui di
seguito descritte, tutte in pessimo stato di manutenzione e bisognevoli di
lavori di ristrutturazione e consolidamento, e più precisamente: - tre vani,
pozzo di luce e due sottoscala a piano terra;
un appartamento composto da
tre vani, riposto, cucina, bagno ed ingressino a primo piano ammezzato;
un
appartamento composto da tre vani, riposto, cucina, bagno ed ingressino a
secondo piano, ai quali si accede dall'ingresso comune segnato con il civico
n. 30 della via Aperta;
il tutto risulta confinante con la via Aperta e
fabbricati di proprietà aliena dai tre lati;
ed è rilevato nel catasto fabbricati
del Comune di Trapani al foglio di mappa n.303, particelle: - 388 sub.4, via
Aperta n.34, p.T., Z.C.1, Cat.A/4, Cl.5, vani 3, R.C. euro 96,06; - 388
sub.5, via Aperta n.30, p.1., Z.C.1, Cat.A/3, Cl.3, vani 5, R.C. euro 253,06;
- 388 sub.10, via Aperta n.30, p.2., Z.C.1, Cat.A/3, Cl.3, vani 5, R.C. euro
253,06”.
Parte attrice ha evidenziato che l'atto dispositivo posto in essere dal legale rappresentante della trascritto il 24.11.2021 sarebbe Controparte_4
stato stipulato in frode ai creditori, così configurando l'eventus damni
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necessario, ex art. 2901 c.c., per l'accoglimento della domanda revocatoria, evidenziando altresì - oltre all'oggettiva esistenza di un diritto di credito in proprio favore - la sussistenza tanto della scientia damni,
quanto del consilium fraudis.
Quanto alla ricorrenza del diritto di credito in proprio favore, l'
[...]
ha dedotto che lo stesso sarebbe preesistente rispetto alla Parte_1
data di stipula dell'atto di cui ha chiesto disporsi la revoca, e deriverebbe dagli estratti di ruolo, dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivi e dagli avvisi di addebito, così come indicati nel prospetto riepilogativo allegato all'atto introduttivo del giudizio e che, al momento della stipula dell'atto, l'ammontare dell'esposizione debitoria della sarebbe stato pari ad € 627.520,35. Controparte_4
In ordine alla sussistenza dell'elemento dell'eventus damni, ha Pt_1
dedotto che lo stesso emergerebbe tanto dall'entità dell'esposizione debitoria di quanto dalla circostanza che l'atto di Controparte_4
compravendita è stato posto in essere dopo la notifica, tra gli altri,
dell'avviso di accertamento esecutivo n. 89919016028685002 000,
notificato il 22.02.2019, dell'importo di € 92.569,79.
In merito alla sussistenza dei requisiti della scientia damni e del
consilium fraudis, parte attrice ha dedotto che gli estratti di ruolo prodotti e oggetto della pretesa impositiva farebbero, per lo più, riferimento ad anni d'imposta anteriori rispetto alla data di stipula dell'atto di compravendita sul quale si controverte, e che le cartelle di pagamento, gli avvisi di accertamento esecutivo e quelli di addebito sarebbero stati notificati dal 2.8.2011 al 9.6.2021, e che gli atti impositivi notificati in
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epoca successiva alla stipula del contratto di compravendita fanno riferimento a crediti sorti in data antecedente.
ha, inoltre, evidenziato il vincolo di parentela che intercorre tra il Pt_1
legale rappresentante della e i convenuti, padre e figli, come Controparte_4
da certificati di nascita prodotti e, quindi, nella ricostruzione di parte attrice, gli acquirenti non avrebbero potuto non conoscere l'esposizione debitoria della società nella quale il genitore ricopre il ruolo di legale rappresentante.
Parte attrice ha, altresì, dedotto la non congruità del prezzo di vendita pattuito (€ 70.000,00), rispetto al valore dei beni immobili oggetto di compravendita, e che anche le modalità di pagamento degli stessi sarebbero peculiari, in quanto € 20.000,00 sarebbero stati versati, a partire dal 21.10.2021 e fino al 3.10.2021, con bonifici bancari di importi che vanno da € 5.000,00 ad € 1.000,00, e che la corresponsione della restante somma (€ 25.000,00 per ciascun acquirente) sarebbe stata concordata a mezzo bonifici bancari da versare in 25 rate, con cadenza mensile a partire dall'8.12.2021.
Al fine di comprovare la dismissione del patrimonio in danno dei creditori da parte del legale rappresentante della parte Controparte_4
attrice ha dedotto che, in data 29.1.2021, ha alienato Persona_5
alla Fontanarossa S.r.l., società di cui uno dei due figli, , Controparte_2
è legale rappresentante, ulteriori beni immobili, per un valore complessivo di € 438.000,00, con contratto di compravendita trascritto in Trapani, in data 10.02.2021, n. rep. 26313 e n. racc. 15731.
Pertanto, spiegando, in via subordinata, domanda risarcitoria, ex art.
- 5 - Tribunale di Trapani
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2043 c.c., nei confronti della Fontanarossa S.r.l., quantificando l'ammontare dei danni patiti in € 353.736,00, Parte_1
ha chiesto al Tribunale di: “e dichiarare che la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4 [...]
, con l'atto pubblico “Compravendita” stipulato in data Per_5
8.11.2021 iscritto al n. 11260 Repertorio e n. 8425 Raccolta in Notar Dott.
, trascritto in data 24.11.2021 presso l'Ufficio del Persona_1
Territorio di Trapani, con i sig.ri e Controparte_2 CP_3
(entrambi figli del sig. ), ha arrecato grave pregiudizio Persona_5
alle ragioni degli Enti Impositori e, per suo, di riducendo Pt_1
illegittimamente la garanzia patrimoniale con atto volutamente preordinato
a pregiudicare il loro soddisfacimento;
- e, per l'effetto, dichiarare inefficace
ed inopponibile nei confronti di e degli Enti Impositori, il suesposto Pt_1
atto pubblico di compravendita con il quale ha venduto e CP_4
trasferito ai sig.ri e , in ragione di CP_3 Controparte_2
metà indivisa ciascuno, la piena proprietà dei seguenti immobili
precisamente: 1) fatiscente fabbricato ad uso di civile abitazione, a tre
elevazioni fuori terra, oltre il piano di copertura, in pessime condizioni di
stabiliti e manutenzione, il tutto sito nella parte più degradata del centro
storico del Comune di Trapani, nel vicolo Alogna, costituito, detto
fabbricato, di un'unità immobiliare ad uso di civile abitazione, composta di
due vani, camerino, bagno e cucina al piano terra, di un'unità immobiliare
ad uso di civile abita- zione, composta di due vani ed accessori al prime
piano e di un'unità immobiliare ad uso di civile abitazione, composta di due
vani ed accessori al secondo piano, con androne al piano terra e vano scala
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interno propri, ii tutto confinante con proprietà , con il vicolo Per_2
Alogna, con proprietà e con proprietà . Quanto in oggetto Per_3 Per_4
corrisponde in Catasto alle seguenti particelle del foglio 303 di Trapani: -
128, subalterno 1, via Alogna numero 8, piano terra, Cat.A/4, Cl.IV, vani4,
Euro 109,49; - 128, subalterno 2, via Alogna numero 8, piano primo,
Cat.A/4, Cl.V, vani 3,5, Euro 112,07; - 128, subalterno 3, via Alogna
numero 8, piano secondo, Cat.A/4, Cl. V, vani 3,5, Euro 112,07”; 2)
porzione del fabbricato di antichissima costruzione ubicato nel Comune di
Trapani, via Aperta, civici numeri 30 e 34, costituita dalle unità immobiliari,
qui di seguito descritte, tutte in pessimo stato di manutenzione e
bisognevoli di lavori di ristrutturazione e consolidamento, e più
precisamente: - tre vani, pozzo di luce e due sottoscala a piano terra;
un
appartamento composto da tre vani, riposto, cucina, bagno ed ingressino a
primo piano ammezzato;
ed un appartamento composto da tre vani, riposto,
cucina, bagno ed ingressino a secondo piano, ai quali si accede
dall'ingresso comune segnato con il civico n. 30 della via Aperta;
il tutto
risulta confinante con la via Aperta e fabbricati di proprietà aliena dai tre
lati; ed è rilevato nel catasto fabbricati del Comune di Trapani al foglio di
mappa n.303, particelle: - 388 sub.4, via Aperta n.34, p.T., Z.C.1, Cat.A/4,
Cl.5, vani 3, R.C. euro 96,06; - 388 sub.5, via Aperta n.30, p.1., Z.C.1,
Cat.A/3, Cl.3, vani 5, R.C. euro 253,06; - 388 sub.10, via Aperta n.30,
p.2., Z.C.1, Cat.A/3, Cl.3, vani 5, R.C. euro 253,06; - disporre tutti i
provvedimenti consequenziali e conseguenti, anche in riferimento alle
dovute comunicazioni/trascrizioni, presso le Conservatorie immobiliari /
Agenzie del Territorio di Trapani. In via gradata e subordinata,
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nell'eventualità in cui non sia comunque possibile conseguire il risultato
della revocatoria sui beni oggetto delle disposizioni impugnate, a seguito di
successivo/i atto/i di disposizione patrimoniale a favore di terzo in buona
fede, condannare gli aventi causa e CP_3 [...]
al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 2043 CP_2
c.c. dall'Agente della Riscossione da liquidarsi in corso di causa e,
comunque, pari al valore di Euro 353.736,00.”.
e si sono costituiti in giudizio Controparte_2 CP_3
avversando la domanda spiegata da parte attrice, sia in fatto, che in diritto.
In merito al pagamento del prezzo concordato nell'atto di compravendita di cui ha chiesto la revocazione, i convenuti hanno Pt_1
eccepito che sarebbe stato versato il prezzo integrale pattuito, indicando i pagamenti effettuati nella tabella di cui alle pagine 3, 4, 5 e 6 della memoria di costituzione, circostanza dalla quale dovrebbe inferirsi l'effettività dell'accordo raggiunto con la e che alcuna Controparte_4
simulazione sarebbe stata, di contro, posta in essere.
In merito all'importo concordato per la compravendita immobiliare, i convenuti ne hanno dedotto la congruità, in ragione anche dello CP_2
stato di conservazione e manutenzione degli immobili, la zona in cui sono ubicati, la classe catastale, il numero di vani da cui sono composti,
evidenziando che ciò sarebbe confermato dalla mancata notifica di atti di rettifica e liquidazione ex artt. 43 e 51, D.P.R. n. 131/1986 da parte dell'Erario.
Quanto ai rapporti tra la società alienante e gli acquirenti, i convenuti
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hanno evidenziato che, pur essendo figli del legale rappresentante della non avevano contezza dell'esposizione debitoria della dante Controparte_4
causa.
In ordine all'eventus damni, i convenuti hanno dedotto che, come emergerebbe dalla visura catastale allegata alla propria memoria di costituzione, sarebbe titolare di 23 immobili, e quindi alcun Controparte_4
pregiudizio alle ragioni dei creditori sussisterebbe dall'atto di compravendita dell'8.11.2021, come si evincerebbe dalla mancanza di qualsivoglia allegazione, da parte attrice, in merito all'incapienza patrimoniale della ribadendo, in ogni caso, la propria Controparte_4
ignoranza rispetto ai presunti debiti di quest'ultima società nei confronti dell'Erario.
In merito al diritto di credito vantato da parte attrice, i convenuti ne hanno dedotto l'infondatezza, in quanto non potrebbe evincersi la sussistenza di un diritto di credito, esclusivamente, dalla produzione delle relate di notifica delle cartelle esattoriali, ed evidenziando, inoltre, che gli atti impositivi di cui ai nn. da 56 a 58 della tabella estesa da parte attrice a pag. 4 dell'atto di citazione sarebbero stati notificati, tutti, in data successiva alla stipula del contratto di compravendita di cui ha Pt_1
chiesto disporsi la revoca, per un valore dei crediti complessivo di €
456.774,17.
Pertanto, concludendo in ordine all'insussistenza degli elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno chiesto, in via subordinata, da parte attrice, Fontanarossa S.r.l. ha chiesto al Tribunale
di: “Nel merito:
1. In accoglimento delle suesposte eccezioni, rigettare tutte
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le domande spiegate da parte attrice, poiché inammissibili, infondate Pt_1
in fatto ed in diritto, per i motivi suesposti che ivi devono intendersi
integralmente richiamati, trascritti e trasposti;
2. per l'effetto, rigettare la
chiesta azione revocatoria dell'atto l'atto di compravendita stipulato in data
8.11.2021, iscritto al n. 11260 Repertorio e n. 8425 Raccolta in Notar Dott.
, trascritto in data 24.11.2021 presso l'Ufficio Territoriale Persona_1
di Trapani, poiché carente dei presupposti di legge;
3. pertanto, ritenere e
dichiarare perfettamente efficace il predetto atto dispositivo in capo ad
4. ritenere e dichiarare non sussistente alcuna responsabilità ex art. Pt_1
2043 c.c. in capo ai germani ed;
5. per CP_3 Controparte_2
l'effetto, rigettare la richiesta risarcitoria per come formulata da parte
attrice, in quanto carente degli elementi essenziali a suffragio, nonché
infondata”.
si è costituita in giudizio eccependo, Controparte_5
preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione ex art. 2901 c.c. spiegata da per violazione degli artt. 18 e 19 D.lgs. n. 14/2019, e Pt_1
contestando, nel merito, la fondatezza dell'azione revocatoria proposta da parte attrice, deducendo eccezioni analoghe a quelle già spiegate dai germani , e aggiungendo che, a seguito della dichiarazione di CP_2
adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 252, l. n.
197/2022, di cui alla Ricevuta W-2023062107462343, allegata alla comparsa di costituzione e risposta, vi sarebbe stata una rilevante contrazione dell'esposizione debitoria della . Controparte_4
Pertanto, la ha chiesto al Tribunale di: “In via Controparte_4
preliminare - Dichiarare inammissibile la domanda di revocatoria ordinaria
- 10 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 2456/22
ex art. 2901 cc. relativo l'atto di dispositivo del giorno 8/11/2021, iscritto
al numero 11260 REP e 8425 RACC., trascritto in data 24/11/2021,
proposta da per violazione ex. artt. 18 e 19 Parte_2
CCII, in combinato disposto tra loro. Nel merito senza recesso alcuno della
superiore assorbente eccezione - Rigettare, per le motivazioni cui in parte
motiva del presente atto, l'azione proposta da Parte_2
perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al
[...]
presente atto;
-Ritenere pertanto efficace in capo ad l'atto dispositivo Pt_1
del del giorno 08/11/2021, iscritto al numero 11260 REP e 8425 RACC.,
trascritto in data 24/11/2021; Rigettare ogni avversa domanda”.
La causa viene ora in decisione.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, osserva preliminarmente il Tribunale che, in data 18.6.2024, si è costituita in giudizio assumendo il patrocinio dell'Agenzia delle Entrate l'Avvocatura di
Stato, così sanando ogni difetto di rappresentanza del procuratore precedentemente costituito.
Deve essere, quindi, rigettata l'eccezione preliminare spiegata da
Controparte_6
Il catalogo delle misure protettive fruibili nella composizione negoziata
è contenuto all'art. 18 CCII. La norma prevede il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore, ovvero sui beni e i diritti per mezzo dei quali quest'ultimo esercita la sua attività di impresa. La misura evoca il cd. “automatic stay”,
che nel regime previgente conseguiva alla pubblicazione della domanda di
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concordato preventivo ex art. 168 l. fall. nel registro delle imprese.
Da un punto di vista processuale, l'inibitoria incide in termini di improcedibilità temporanea dell'esecuzione forzata, che decorre dal momento in cui la misura protettiva acquista efficacia e cessa con la revoca della misura
Così, in ragione della natura dell'azione esperita nel presente giudizio,
l'eventuale concessione di misure protettive, incidendo solo sulla fase esecutiva, sarebbe irrilevante in questa sede. Nel caso in esame, l'
[...]
ha esperito un mezzo ordinario di conservazione della Parte_1
garanzia patrimoniale, la revocatoria, che non rientra nell'alveo applicativo di cui al D.lgs. n. 14/2019.
Passando al merito della controversia, si osserva che l'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli art. 2901-2904 c.c., consente al creditore di ottenere la revocazione di quegli atti dispositivi del debitore che risultino pregiudizievoli delle proprie ragioni. L'azione non ha effetti caducatori o restitutori, posto che il bene non torna nel patrimonio del debitore, ma l'atto dispositivo è inefficace nei confronti del creditore che abbia agito in revocatoria. Il creditore procedente deve fornire la prova,
oltre che della propria qualità di creditore, della sussistenza dell'elemento oggettivo, il c.d. eventus damni, consistente nel pregiudizio determinato dal pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito a causa della trasformazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore
(cfr., ex multis, Cass. Civ., sent. n. 2792/02), e dell'elemento soggettivo,
consistente - quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito - nella consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del
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creditore, (c.d. scientia damni). A tale consapevolezza del debitore disponente, che è sufficiente nel caso in cui l'atto sia a titolo gratuito,
deve accompagnarsi quella del terzo nel caso di atto a titolo oneroso (c.d.
consilium fraudis).
Nel caso in esame, deve ritenersi provata sia la titolarità del credito in capo a parte attrice nei confronti della società convenuta Controparte_4
avendo prodotto l'estratto dei ruoli e l'elenco degli avvisi di Pt_1
accertamento e degli atti impositivi attestanti l'esposizione debitoria della nei confronti dell'Erario sino al 26.08.2022 (cfr. documenti Controparte_4
nn. 4, 5, 6 all'atto di citazione).
A differenza di quanto dedotto dalle parti convenute, l'estratto del ruolo costituisce piena prova sia della natura, che dell'entità del credito,
poiché riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 11028/2018).
In ordine, poi, agli atti di cui ai nn. da 56 a 58 di cui alla tabella redatta, a pag. 3 e 4 dell'atto di citazione, da parte attrice, la cui ricomprensione all'interno del quantum debeatur è stata espressamente contestata dalle società convenute, deve rilevarsi che, ad eccezione dell'atto indicato al n. 57, relativo all'anno 2021, per l'importo di €
820,38, rispetto al quale non può, effettivamente, evincersi se si tratti di una cartella di pagamento relativa a un credito sorto antecedentemente o meno alla data di stipula dell'atto di cui chiede la revocazione, tutti Pt_1
gli altri atti impositivi fanno riferimento a periodi d'imposta antecedenti rispetto al 2021 (2009, 2010, 2019, e un lasso temporale che va dal 2013
al 2017), come emerge dal raffronto con gli estratti di ruolo (cfr. doc. n. 6
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allegato all'atto di citazione).
Anche decurtando l'intero ammontare che si ottiene dalla somma degli importi relativi agli atti dai nn. 56 a 58 summenzionati, pari ad €
456.774,17, permarrebbe debitrice, nei confronti di di Controparte_4 Pt_1
€ 627.575,92, somma considerevolmente maggiore rispetto al prezzo pattuito per la compravendita del complesso immobiliare oggetto di alienazione tra le parti convenute (pari ad € 70.000,00).
Relativamente alla sussistenza dei presupposti dell'eventus damni e del
consilium fraudis, si osserva che l'atto di compravendita stipulato in data
8.11.2021, tra la società convenuta e e Controparte_4 CP_3 [...]
, iscritto al n. 11260 Repertorio e n. 8425 Raccolta, in notar CP_2
, trascritto in data 24.11.2021 in Trapani, è stato Persona_1
sottoscritto a fronte di un'esposizione debitoria nei confronti degli Enti
impositori maturata a partire dal 2005, con atti notificati a partire dal
2011.
Deve, quindi, ritenersi pacifica la sussistenza dell'eventus damni, in quanto l'atto rogato in notar in data 8.11.2021 ha inciso Per_6
negativamente sulla consistenza patrimoniale della società debitrice,
rendendo più difficoltosa l'escussione della garanzia generica del credito con riferimento agli immobili oggetto dell'accordo, così integrando il primo dei due requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c., a nulla rilevando che il patrimonio immobiliare della è costituito da 23 beni Controparte_4
immobili, come da visure catastali allegate.
Ed invero, il concetto di “nocumento alla garanzia patrimoniale del
debitore” deve essere inteso in senso ampio. A sostegno di quanto detto, si
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rileva che la lesione della garanzia patrimoniale ricorre tutte le volte in cui la realizzazione di un credito sia resa maggiormente incerta, difficoltosa o dispendiosa dall'atto posto in essere dal debitore e si verifica anche soltanto per la modifica qualitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere incerta l'escussione del credito o compromettere la fruttuosità
dell'eventuale esecuzione, non soltanto quando l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore (cfr.
Cass. n. 15880/2007).
D'altronde, l'accesso della alla speciale procedura di cui Controparte_4
al D.lgs. n. 147/2019, come comprovato dall'all. n. 5 alla memoria di costituzione, è indice della difficoltà in cui al momento versa tale società.
Quanto, poi, al requisito del consilium fraudis, avuto riguardo alla rilevante esposizione debitoria della (sia contemplando tutti Controparte_4
gli atti impositivi di cui alla tabella redatta alle pagine 3 e 4 dell'atto di citazione, nonché escludendo quelli di cui ai nn. da 56 a 58 ivi indicati),
può ritenersi provata la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio cagionato alle ragioni creditorie.
Tale convincimento si fonda, anche, sulle peculiari modalità di pagamento pattuite tra la e la Fontanarossa S.r.l. . In Controparte_4
particolare, le parti hanno indicato che: “quanto ad Euro 4.000,00
(quattromila virgola zero zero) sono state pagate a mezzo del bonifico
bancario che il signor ha disposto in data 21 ottobre 2021 in CP_3
favore della società venditrice sul conto alla stessa intestato presso
[...]
- quanto ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) sono Controparte_7
state pagate a mezzo del bonifico bancario che il signor ha CP_3
- 15 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 2456/22
disposto in data 25 ottobre 2021 in favore della società venditrice sul conto
alla stessa intestato presso - quanto ad Euro Controparte_7
1.000,00 (mille virgola zero zero) sono state pagate a mezzo del bonifico
bancario che il signor ha disposto in data 26 ottobre 2021 in CP_3
favore della società venditrice sul conto alla stessa intestato presso
[...]
- quanto ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) sono Controparte_7
state pagate a mezzo del bonifico bancario che il signor ha CP_3
disposto in data 27 ottobre 2021 in favore della società venditrice sul conto
alla stessa intestato presso - quanto ad Euro Controparte_7
1.000,00 (mille virgola zero zero) sono state pagate a mezzo del bonifico
bancario che il signor ha disposto in data 28 ottobre 2021 in CP_3
favore della società venditrice sul conto alla stessa intestato presso
[...]
- quanto ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) sono Controparte_7
state pagate a mezzo del bonifico bancario che il signor ha CP_3
disposto in data 29 ottobre 2021 in favore della società venditrice sul conto
alla stessa intestato presso quanto ad Euro Controparte_7
1.000,00 (mille virgola zero zero) sono state pagate a mezzo del bonifico
bancario che il signor ha disposto in data 30 ottobre 2021 in CP_3
favore della società venditrice sul conto alla stessa intestato presso
[...]
- quanto ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) Controparte_7
sono state pagate a mezzo del bonifico bancario che il signor
[...]
ha disposto in data 19 ottobre 2021 in favore della società CP_2
venditrice sul conto alla stessa intestato presso - Controparte_7
quanto ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) sono state pagate a mezzo
del bonifico bancario che il signor ha disposto in data 25 Controparte_2
- 16 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 2456/22
ottobre 2021 in favore della società venditrice sul conto alla stessa
intestato presso - quanto ad Euro 1.000,00 (mille Controparte_7
virgola zero zero) sono state pagate a mezzo del bonifico bancario che il
signor ha disposto in data 26 ottobre 2021 in favore della Controparte_2
società venditrice sul conto alla stessa intestato presso Controparte_7
- quanto ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) sono state
[...]
pagate a mezzo del bonifico bancario che il signor ha Controparte_2
disposto in data 29 ottobre 2021 in favore della società venditrice sul conto
alla stessa intestato presso - quanto ad Euro Controparte_7
1.000,00 (mille virgola zero zero) sono state pagate a mezzo del bonifico
bancario che il signor ha disposto in data 3 novembre Controparte_2
2021 in favore della società venditrice sul conto alla stessa intestato presso
- mentre, per accordo tra le parti, la differenza di Controparte_7
Euro 25.000,00 (venti- cinquemila virgola zero zero), verrà pagata da
ciascun acquirente a mezzo bonifico bancario in numero 25 (venticinque)
rate mensili di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna scadenti la
prima il giorno 8 dicembre 2021 e le successive 24 (ventiquattro) il giorno
otto di ciascun mese, prevedendosi che tale dilazione di pagamento non
produca alcun tipo di interessi. La parte venditrice, come sopra
rappresentata, dichiara di avere regolarmente riscosso l'acconto di Euro
20.000,00 (ventimila virgola zero zero) e ne rilascia corrispondente
quietanza, mentre, per la differenza di Euro 50.000,00 (cinquantamila
virgola zero zero), dichiara di accettare, come accetta, le ultime modalità di
pagamento sopra specificate” (cfr. pagg. 3 e 4 contratto di compravendita n. 11260 Repertorio e n. 8425 Raccolta).
- 17 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 2456/22
Le parti convenute hanno, poi, dato conto che il prezzo pattuito di €
70.000,00 (che, per vero, non pare congruo rispetto al compendio immobiliare alienato, anche a voler considerare uno stato di fatiscenza e la necessità di lavori edili per apportare delle migliorie) per la compravendita è stato integralmente versato, ed è quindi evidente che la stipula dell'atto dispositivo sul quale si controverte ha notevolmente intaccato la consistenza patrimoniale della e ciò legittima Controparte_4
l'esperimento dell'azione revocatoria da parte di Pt_1
Tali circostanze concorrono pure a provare la ricorrenza del requisito della participatio fraudis del terzo.
Detto elemento non può considerarsi in re ipsa, ma può essere ricavato anche da presunzioni semplici (sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo o rapporti di parentela, esiguità
del prezzo di vendita ecc.), “tali da rendere estremamente inverosimile che
quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul
disponente” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI – III, 09.06.2020).
Oltre agli elementi sopra evidenziati, nel caso di specie, l'atto dispositivo è stato concluso tra soggetti legati da un vincolo di parentela,
come da certificati anagrafici allegati all'atto di citazione (cfr. doc. nn. 7),
e in particolare legale rappresentante della società Persona_7
alienante, è il padre di e , gli acquirenti. CP_3 Controparte_2
E', quindi, inverosimile che i fratelli non fossero a conoscenza CP_2
dell'esposizione debitoria della società riconducibile al padre nei confronti degli Enti impositori.
In definitiva, e in assenza di ulteriori deduzioni spiegate dalle società
- 18 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 2456/22
convenute idonee a controvertere la fondatezza del diritto fatto valere da la domanda spiegata da parte attrice va accolta e, per l'effetto, va Pt_1
dichiarato inefficace, nei confronti dell' Controparte_8
e degli Enti impositori, l'atto di compravendita stipulato in data
8.11.2021 l'atto pubblico “Compravendita” iscritto al n. 11260 Repertorio
e n. 8425 Raccolta in Notar Dott. , trascritto in data Persona_1
24.11.2021 presso l'Ufficio del Territorio di Trapani da e Controparte_4
e . CP_3 Controparte_2
L'accoglimento della domanda principale proposta da parte attrice assorbe la domanda spiegata, dalla stessa, in via subordinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede:
dichiara inefficace nei confronti dell' Controparte_8
e degli Enti impositori, l'atto di compravendita stipulato da Controparte_4
e e in data 8.11.2021 l'atto pubblico CP_3 Controparte_2
“Compravendita” iscritto al n. 11260 Repertorio e n. 8425 Raccolta in
Notar Dott. , trascritto in data 24.11.2021 presso Persona_1
l'Ufficio del Territorio di Trapani.
Ordina al Dirigente dell'Agenzia del Territorio- Servizio di Pubblicità
Immobiliare competente di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità.
Condanna le società convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle
- 19 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 2456/22
spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in complessivi euro
2.877,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Trapani, in data 5.2.25.
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
- 20 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile