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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/05/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 375/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato in nome del Popolo Italiana la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 375/2025, introdotto da
, nata il [...] a [...]. Parte_1
DOMINICANA), codice fiscale: , con l'avv. BRAZZINI C.F._1
RENATO, giusta delega dimessa in atti,
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 5
DOMINICANA), codice fiscale: , presente all'udienza C.F._2
dell'08/05/2025 senza avvocato;
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -,
avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 bis. ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne.
Il Tribunale
rilevato che la parte ricorrente ha instaurato il presente Parte_1
procedimento ai sensi dell'art. 337bis ss. c.c.
contro
Controparte_1
al fine di chiedere la regolamentazione di affidamento, collocamento e
[...]
mantenimento della figlia minorenne (ai sensi degli artt. 337 bis. ss. c.c.), nata il
07/03/2021 a Bolzano (BZ), riconosciuta da entrambi i genitori;
che nel corso del procedimento le parti hanno formulato conclusioni concordi come riportate in parte dispositiva della presente sentenza;
che l'art. 337ter c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
pagina 2 di 5 che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto della minore non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473bis.4 ultimo comma c.p.c.) e in ragione della sua età;
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
visti gli artt. 337bis. ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473bis ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto dei seguenti accordi intervenuti tra i sopra indicati genitori:
“1) , nata a [...] il [...], verrà affidata in via esclusiva Parte_2
alla madre , affinché quest'ultima possa prendere in via Parte_1
autonoma le decisioni di maggior interesse per la bambina, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla crescita ed alla scelta della residenza abituale della minore, sempre tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
pagina 3 di 5 2) al padre spetterà la vigilanza sull'educazione e sulla Controparte_1
crescita della figlia e godrà del diritto/dovere di visita in suo favore un fine Pt_2
settimana su due (due volte al mese a settimane alterne), con dovere del padre di tenere con sé la figlia dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 19.00, Pt_2
restituendo la stessa alla madre presso l'abitazione di quest'ultima;
3) il sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore Controparte_1
mediante il pagamento di Euro 300,00.- mensili, da versare sulle coordinate Pt_2
bancarie intestate alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
l'obbligo del versamento del mantenimento ordinario inizia con il mese di maggio 2025; tale importo sarà
soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT della Provincia
di Bolzano con prima rivalutazione nel mese di maggio 2026 (base: maggio 2025);
4) i genitori sosterranno, per la quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie alla figlia minore con diritto del genitore che le avrà anticipate di ottenere il rimborso Pt_2
dall'altro genitore entro 10 giorni dalla richiesta documentata. Tali spese saranno oggetto di rimborso nella misura della metà al genitore che le ha sostenute;
a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese saranno le seguenti: quelle mediche non mutuabili (visite specialistiche, apparecchi ortodontici e cure dentistiche in genere,
spese per occhiali da vista), quelle scolastiche (iscrizioni e rette scolastiche, libri, gite scolastiche), quelle sportive (corsi, abbigliamento tecnico e attrezzatura) ed extrascolastiche (corsi di musica, corsi estivi, colonie, campeggi, ecc...), con espresso richiamo per quanto qui non espressamente indicato al protocollo d'intesa del 26
pagina 4 di 5 novembre 2024 redatto dal Tribunale di Bolzano, dalla Procura di Bolzano, dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano e dall'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – Sezione di Bolzano in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli;
5) la signora potrà chiedere e trattenere per intero gli Parte_1
assegni in favore della minore della Provincia autonoma di Bolzano, gli assegni familiari INPS (qualora venissero reintrodotti) ed ogni ulteriore beneficio legato al nucleo familiare, ivi compreso l'Assegno Unico Universale mensile;
6) lo sgravio fiscale consentito dallo Stato spetterà ai genitori in misura proporzionale al pagamento della relativa spesa;
7) i genitori prestano già adesso il consenso per la richiesta dei documenti identificativi
(carta d'identità e passaporto) che abilitano di recarsi con la figlia minorenni all'estero, anche fuori dall'Unione Europea.
8) Le spese processuali saranno a carico di entrambe le parti”.
Così deciso in Bolzano (BZ) in Camera di Consiglio, il 16/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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