TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 4649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4649 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 18.11.2025:
Visto il provvedimento del 27.2.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 6549/2024 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 27.2.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
Il Got
IN PI
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Got IN
PI ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6549/2024 R.G.A.C. vertente
Tra
in persona dell'Amministratore Parte_1
Delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione dagli Avv.ti
ON LL, , e ed Controparte_1 CP_2 CP_3
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Larga
n. 8;
Opponente
E
Avv. IA IO elettivamente domiciliato in San Fratello
(ME), via A. Di Giorgio n. 62 presso lo Studio dell'Avv. Benedetto
2 Oddo del Foro di Patti che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposto
E
Avv. US SO, elettivamente domiciliato in S. Agata di
EL (ME) presso lo studio dell'Avv. Salvatore SO che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposto
Oggetto: Opposizione a precetto.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso atto di precetto notificato in data 8.5.2024 ad istanza degli Avv.ti
IA IO e US SO;
2) dichiara il diritto degli Avv.ti IA IO e US
SO a procedere ad esecuzione per la parte di credito relativa alle spese legali di cui al precetto dell'8.5.2024 decurtato l'acconto già versato dall'opponente;
3 3) condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dagli opposti nel presente giudizio che si liquidano
– ex DM n. 55/2014 – in euro 6.000,00 per ciascuna parte oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa nella misura legalmente dovuta;
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l.
69/2009.
Al fine di un opportuno inquadramento dell'oggetto del presente giudizio è necessario premettere che, con atto di citazione in opposizione (di seguito società Parte_1
opponente) per il tramite dei propri difensori proponeva opposizione all'atto di precetto notificato dagli Avv.ti IA
IO e US SO in data 8.5.2024 per € 42.139,76 oltre spese occorrende e interessi maturandi, in virtù dell'ordinanza n. cronol. 362/2024 del 11/01/2024 pubblicata in pari data, resa nel procedimento n. 8759/2021 R.G. Rep. n. 254/2024 del 11/01/2024,
(notificata contestualmente all'atto di precetto) con la quale il
4 Tribunale di Palermo – III Sezione Civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Angela Notaro, aveva statuito la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese di lite dagli stessi sostenute “che liquida, per il procedimento di ATP, in € 3.931,00, di cui € 286,00 per spese vive ed € 3.645,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge se dovuti, e, per il presente giudizio, in € 24.816,00, di cui € 870,00 per spese vive ed € 23.946,00 per compenso, oltre spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge se dovuti;
in entrambi i casi con distrazione in favore dei procuratori Avv.ti IA IO e
US SO dichiaratisi antistatari”.
Con successiva ordinanza del 05.04.2024, emessa nel procedimento n. 137 – 1/2024 R.G., pronunciandosi sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo suddetto, la Corte d'Appello di
Palermo sospendeva “l'efficacia esecutiva della sentenza di condanna limitatamente all'importo eccedente la misura del 20% di quello complessivamente dovuto, in forza del predetto titolo, a favore di ciascun danneggiato”.
Allegava l'odierna società opponente che “in ottemperanza all'ordinanza della Corte la struttura ha provveduto al pagamento spontaneo del 20% di quanto complessivamente liquidato in favore dei sigg.ri e dal Giudice di primo grado, come Pt_2 Pt_3
5 comunicato a mezzo Pec ai procuratori degli appellati in data 19 e
24 aprile 2024…………In particolare, il pagamento del 20% (per complessivi euro 7.011,72 al netto della ritenuta d'acconto giusta conteggi/note proforma richiesti dall'esponente ai procuratori dei sigg.ri e delle spese e competenze liquidate dal Pt_2 Pt_3
Tribunale di Palermo è stato disposto dalla struttura in data
7.5.2024 e si è perfezionato con accredito delle somme in favore degli Avv.ti IO e SO il 10.5.2024”: concludeva chiedendo in accoglimento dell'opposizione dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato in data 8.5.2024 non avendo gli istanti diritto e titolo a procedere esecutivamente nei confronti di per le somme nel medesimo indicate, Parte_1
spese vinte.
Ritualmente costituiti in giudizio gli Avv.ti IA IO e
US SO negavano la fondatezza delle difese spiegate dalla società opponente atteso che l'ordinanza della Corte di
Appello di Palermo del 5.4.2024 che aveva disposto “la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per la parte eccedente la misura del 20% di quello complessivamente dovuto, in forza del predetto titolo, a favore di ciascun danneggiato” operava, pertanto, limitatamente all'importo dovuto a ciascun danneggiato senza estendersi alle spese legali in favore dei procuratori distrattari:
6 concludevano chiedendo dichiararsi la legittimità ed efficacia dell'atto di precetto opposto e per l'effetto dichiararsi il diritto degli
Avv.ti IO e SO a procedere esecutivamente nei confronti della società opponente per l'intera somma liquidata dal Tribunale di Palermo, decurtato l'acconto già versato, spese vinte.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Secondo la Suprema Corte in virtù della riconosciuta natura propria, diretta e autonoma del credito del difensore distrattario quando il
Giudice attribuisce all'avvocato antistatario le spese processuali
“……il difensore distrattario è titolare di un proprio e autonomo diritto alla prestazione avente ad oggetto il pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza/provvedimento esecutivo…….” (Cass.
13367/2018).
Con il provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore.
Rimane pertanto integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che
7 ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.
In tale ultima evenienza, tuttavia, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente;
ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari
(Cass. n. 27041 del 12/11/2008).
Nella specie l'ordinanza di sospensione della Corte di Appello di
Palermo del 5.4.2024 dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna limitatamente all'importo eccedente la misura del 20% di quello complessivamente dovuto a favore di ciascun danneggiato: la sospensione riguarda soltanto i danneggiati e le somme a questi dovute a titolo di risarcimento del danno non le somme dovute ai procuratori distrattari titolari di un
8 credito professionale autonomo atteso che il provvedimento che dispone la distrazione deve considerarsi, piuttosto che una statuizione della sentenza in senso stretto, un autonomo provvedimento formalmente cumulato con questa, esclusivamente inerente al rapporto che intercorre tra il difensore e il suo cliente vittorioso e per ciò stesso comportante la sostituzione del primo al secondo nel diritto di credito al pagamento delle spese processuali e dei compensi professionali nei confronti della controparte soccombente che gli deriva dalla già pronunciata condanna di quest'ultima” (Cass., su, 16037/10).
Tanto premesso, riconosciuta la natura propria, diretta e autonoma del credito del difensore distrattario, la presente opposizione va, pertanto, rigettata e va dichiarato il diritto degli Avv.ti
IA IO e US SO a procedere ad esecuzione per la parte di credito relativa alle spese legali di cui al precetto opposto, decurtato l'acconto già versato dalla società opponente.
Segue in base al criterio legale della soccombenza la condanna della società opponente a rifondere agli opposti le spese di lite che si liquidano, ex DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della sostanziale identità delle difese svolte nelle rispettive comparse di risposta e nelle difese conclusionali.
9 Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 18.11.2025
Il Got
IN PI
10
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 18.11.2025:
Visto il provvedimento del 27.2.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 6549/2024 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 27.2.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
Il Got
IN PI
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Got IN
PI ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6549/2024 R.G.A.C. vertente
Tra
in persona dell'Amministratore Parte_1
Delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione dagli Avv.ti
ON LL, , e ed Controparte_1 CP_2 CP_3
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Larga
n. 8;
Opponente
E
Avv. IA IO elettivamente domiciliato in San Fratello
(ME), via A. Di Giorgio n. 62 presso lo Studio dell'Avv. Benedetto
2 Oddo del Foro di Patti che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposto
E
Avv. US SO, elettivamente domiciliato in S. Agata di
EL (ME) presso lo studio dell'Avv. Salvatore SO che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposto
Oggetto: Opposizione a precetto.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso atto di precetto notificato in data 8.5.2024 ad istanza degli Avv.ti
IA IO e US SO;
2) dichiara il diritto degli Avv.ti IA IO e US
SO a procedere ad esecuzione per la parte di credito relativa alle spese legali di cui al precetto dell'8.5.2024 decurtato l'acconto già versato dall'opponente;
3 3) condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dagli opposti nel presente giudizio che si liquidano
– ex DM n. 55/2014 – in euro 6.000,00 per ciascuna parte oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa nella misura legalmente dovuta;
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l.
69/2009.
Al fine di un opportuno inquadramento dell'oggetto del presente giudizio è necessario premettere che, con atto di citazione in opposizione (di seguito società Parte_1
opponente) per il tramite dei propri difensori proponeva opposizione all'atto di precetto notificato dagli Avv.ti IA
IO e US SO in data 8.5.2024 per € 42.139,76 oltre spese occorrende e interessi maturandi, in virtù dell'ordinanza n. cronol. 362/2024 del 11/01/2024 pubblicata in pari data, resa nel procedimento n. 8759/2021 R.G. Rep. n. 254/2024 del 11/01/2024,
(notificata contestualmente all'atto di precetto) con la quale il
4 Tribunale di Palermo – III Sezione Civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Angela Notaro, aveva statuito la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese di lite dagli stessi sostenute “che liquida, per il procedimento di ATP, in € 3.931,00, di cui € 286,00 per spese vive ed € 3.645,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge se dovuti, e, per il presente giudizio, in € 24.816,00, di cui € 870,00 per spese vive ed € 23.946,00 per compenso, oltre spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge se dovuti;
in entrambi i casi con distrazione in favore dei procuratori Avv.ti IA IO e
US SO dichiaratisi antistatari”.
Con successiva ordinanza del 05.04.2024, emessa nel procedimento n. 137 – 1/2024 R.G., pronunciandosi sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo suddetto, la Corte d'Appello di
Palermo sospendeva “l'efficacia esecutiva della sentenza di condanna limitatamente all'importo eccedente la misura del 20% di quello complessivamente dovuto, in forza del predetto titolo, a favore di ciascun danneggiato”.
Allegava l'odierna società opponente che “in ottemperanza all'ordinanza della Corte la struttura ha provveduto al pagamento spontaneo del 20% di quanto complessivamente liquidato in favore dei sigg.ri e dal Giudice di primo grado, come Pt_2 Pt_3
5 comunicato a mezzo Pec ai procuratori degli appellati in data 19 e
24 aprile 2024…………In particolare, il pagamento del 20% (per complessivi euro 7.011,72 al netto della ritenuta d'acconto giusta conteggi/note proforma richiesti dall'esponente ai procuratori dei sigg.ri e delle spese e competenze liquidate dal Pt_2 Pt_3
Tribunale di Palermo è stato disposto dalla struttura in data
7.5.2024 e si è perfezionato con accredito delle somme in favore degli Avv.ti IO e SO il 10.5.2024”: concludeva chiedendo in accoglimento dell'opposizione dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato in data 8.5.2024 non avendo gli istanti diritto e titolo a procedere esecutivamente nei confronti di per le somme nel medesimo indicate, Parte_1
spese vinte.
Ritualmente costituiti in giudizio gli Avv.ti IA IO e
US SO negavano la fondatezza delle difese spiegate dalla società opponente atteso che l'ordinanza della Corte di
Appello di Palermo del 5.4.2024 che aveva disposto “la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per la parte eccedente la misura del 20% di quello complessivamente dovuto, in forza del predetto titolo, a favore di ciascun danneggiato” operava, pertanto, limitatamente all'importo dovuto a ciascun danneggiato senza estendersi alle spese legali in favore dei procuratori distrattari:
6 concludevano chiedendo dichiararsi la legittimità ed efficacia dell'atto di precetto opposto e per l'effetto dichiararsi il diritto degli
Avv.ti IO e SO a procedere esecutivamente nei confronti della società opponente per l'intera somma liquidata dal Tribunale di Palermo, decurtato l'acconto già versato, spese vinte.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Secondo la Suprema Corte in virtù della riconosciuta natura propria, diretta e autonoma del credito del difensore distrattario quando il
Giudice attribuisce all'avvocato antistatario le spese processuali
“……il difensore distrattario è titolare di un proprio e autonomo diritto alla prestazione avente ad oggetto il pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza/provvedimento esecutivo…….” (Cass.
13367/2018).
Con il provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore.
Rimane pertanto integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che
7 ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.
In tale ultima evenienza, tuttavia, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente;
ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari
(Cass. n. 27041 del 12/11/2008).
Nella specie l'ordinanza di sospensione della Corte di Appello di
Palermo del 5.4.2024 dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna limitatamente all'importo eccedente la misura del 20% di quello complessivamente dovuto a favore di ciascun danneggiato: la sospensione riguarda soltanto i danneggiati e le somme a questi dovute a titolo di risarcimento del danno non le somme dovute ai procuratori distrattari titolari di un
8 credito professionale autonomo atteso che il provvedimento che dispone la distrazione deve considerarsi, piuttosto che una statuizione della sentenza in senso stretto, un autonomo provvedimento formalmente cumulato con questa, esclusivamente inerente al rapporto che intercorre tra il difensore e il suo cliente vittorioso e per ciò stesso comportante la sostituzione del primo al secondo nel diritto di credito al pagamento delle spese processuali e dei compensi professionali nei confronti della controparte soccombente che gli deriva dalla già pronunciata condanna di quest'ultima” (Cass., su, 16037/10).
Tanto premesso, riconosciuta la natura propria, diretta e autonoma del credito del difensore distrattario, la presente opposizione va, pertanto, rigettata e va dichiarato il diritto degli Avv.ti
IA IO e US SO a procedere ad esecuzione per la parte di credito relativa alle spese legali di cui al precetto opposto, decurtato l'acconto già versato dalla società opponente.
Segue in base al criterio legale della soccombenza la condanna della società opponente a rifondere agli opposti le spese di lite che si liquidano, ex DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della sostanziale identità delle difese svolte nelle rispettive comparse di risposta e nelle difese conclusionali.
9 Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 18.11.2025
Il Got
IN PI
10