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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/11/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1352/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1352/2024
Oggi 12 novembre 2025, alle ore 9:54, innanzi al Dott. Antonio Miele, sono comparsi:
Per I RIMINI il Dott. Baggioni come da delega della Avvocatura r.d. 1611/1933 Controparte_1
Per 'avv. U' SS oggi sostituito dall'Avv. Beatrice Curcio Controparte_2
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite
Il Dott. Baggioni si riporta alle conclusioni come in atti e chiede il rigetto della opposizione;
L'Avv. contesta quanto ex adverso e chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
Le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza
Il Giudice
All'esito delle conclusioni delle parti pronuncia sentenza ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 1 di 7 N. R. G. 1352/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza odierna, come nel verbale che precede, ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1352/2024 tra:
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 in persona del Prefetto pro tempore, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato
(C.F. – PEC: , con domicilio legale presso gli uffici di C.F._1 Email_1 quest'ultima in Bologna, alla via Testoni n. 6, giusta procura in atti;
appellante
CONTRO
, (C.F. ), nato a [...], residente CP_2 C.F._2 in Rimini (RN) alla via del Cigno, n. 57-4, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Orrù (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in alla via Flaminia n. CodiceFiscale_3 CP_3
171, giusta procura in atti;
appellata
OGGETTO: avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 189/2024 pubblicata il 26.03.2024, R.G. n. CP_3
2058/2023.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 6 novembre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
La ha impugnato il provvedimento del Giudice di Pace di Rimini con il quale ha Controparte_3 annullato l'ordinanza prefettizia prot. n. M_IT PR_RNSPC 00049174 del 5 luglio 2023, con cui la aveva revocato all'odierno appellato la patente di guida in conseguenza della violazione Controparte_3 dell'art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 bis, C.d.S.
Preliminarmente parte appellante ha ricostruito la vicenda sottesa al provvedimento qui impugnato e, a riguardo, ha riferito che in data 30 giugno 2023 la Cancelleria della Corte di Appello di Bologna ha trasmesso alla la sentenza di primo grado n. 1815, nonché la successiva sentenza di secondo CP_3 grado n. 118 divenuta irrevocabile in data 30 marzo 2021 con la quale il sig. è stato CP_2 condannato alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Ha proseguito la
Prefettura deducendo che dopo aver ricevuto gli atti dall'Autorità Giudiziaria ha emesso in data 5 luglio
2023 il provvedimento che è stato impugnato dall'odierno appellato e annullato dal Dott. Pt_1
Parte appellata ha eccepito quale motivo di gravame la violazione ed erronea applicazione dell'art 219, comma 3, c.d.s. ritenendo da doversi riformare la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha così motivato: “Non appare, quindi, rispettoso dei diritti del ricorrente ed appare irragionevole un provvedimento di revoca della patente di guida sopraggiunto a suo carico dopo oltre sette anni dall'illecito commesso che l'ha originata (ed a oltre due anni e mezzo dalla definitività della sentenza penale di condanna). Si deve richiamare sul tema la pronuncia del giudice nomofilattico, cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10666/2006) che afferma l'applicabilità dell'art. 2 L. n. 241/1990 quanto al termine entro il quale dover adottare e notificare l'ordinanza di revoca della patente di guida all'interessato”. In particolare, parte appellante ha escluso che il lasso di tempo intercorrente tra la pronuncia della sentenza e la adozione della ordinanza di revoca non è a lei ascrivibile né è contrario al dato normativo poiché l'art. 224, comma 2, c.d.s. prevede che il prefetto entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna adotta il provvedimento di revoca, non prevedendo la norma citata un termine perentorio entro il quale il provvedimento di condanna deve essere comunicato alla . CP_3
A ulteriore fondamento del motivo di gravame proposto, l'appellante ha sottolineato che la disciplina di cui alla l. n. 241/1990 non opera in materia di provvedimenti aventi ad oggetto le violazioni del codice della strada trovando applicazione la l. n. 689/1981, così come ribadito dalla stessa giurisprudenza di Cassazione che ha evidenziato che la revoca della patente può essere autonomamente adottata nel termine di prescrizione di cinque anni.
La ha altresì evidenziato che la modulazione del triennio di cui all'art. 219, comma 3 ter, CP_3
c.d.s. spetta al Prefetto e nel caso di specie, anche in conseguenza della sospensione del titolo da parte del
Giudice di Pace, il sig. è stato privato della patente di guida per soli 277 giorni ossia per un lasso CP_2 di tempo decisamente inferiore al triennio. È pertanto errata, a detta della appellante, la pronuncia del
Giudice di Pace nella parte in cui ha motivato che il termine sarebbe spirato il 30.03.2024. pagina 3 di 7 Si è regolarmente costituito in giudizio il sig. il quale ha integralmente contestato quanto ex CP_2 adverso dedotto e ha ribadito la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui il Dott. ha Pt_1 qualificato quale irragionevole il lasso di tempo intercorso tra il momento del fatto e il momento in cui è stato adottato il provvedimento di revoca stante la operatività del limite temporale di cui all'art. 2 l. n.
241/1990.
Parte appellata ha altresì dedotto che è corretta la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui il Dott. ha ritenuto che il triennio di cui all'art. 219 c.d.s. debba essere fatto decorrere dal momento in cui Pt_1 la sentenza di condanna è divenuta definitiva ossia il 30.03.2021.
Infine, ha concluso il sig. riferendo che non possono essere ascritte al privato le disfunzioni CP_2 della pubblica amministrazione e la ritardata comunicazione della sentenza di condanna ove ciò entra in conflitto con il principio della ragionevole durata del procedimento amministrativo.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza dell'11.12.2024 il Giudice ha fissato udienza di discussione. All'udienza del 6 novembre 2025, mutato il Giudice nella persona fisica, le parti hanno rassegnato le loro conclusioni e, all'esito, è stata adottata la seguente sentenza.
SULL'ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO
L'appello è fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata con conseguente conferma del provvedimento prefettizio per le ragioni che verranno di seguito esposte.
In punto di diritto giova preliminarmente evidenziare che l'art. 223, comma 3, C.d.s. individua in giorni
15 il lasso temporale entro il quale la cancelleria del Giudice deve comunicare al Prefetto copia della sentenza o del decreto divenuti irrevocabili, mentre l'art. 224 stabilisce in giorni 15 il termine entro il quale il Prefetto deve adottare l'atto con il quale viene applicata la sanzione amministrativa. I citati termini, vista la assenza di una esplicita statuizione normativa, non hanno natura perentoria e, di conseguenza, la loro violazione non determina la invalidità del provvedimento adottato oltre il termine di legge.
In ordine ai rapporti intercorrente tra la disciplina contenuta nel codice della strada e quella di cui alla legge 241/1990, la giurisprudenza di Cassazione ha escluso che la disposizione di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, sia incompatibile con i procedimenti regolati dal codice della strada, che costituiscono un sistema di norme organico e compiuto e delineano un procedimento di carattere contenzioso per le violazioni in materia di circolazione stradale scandito in fasi i cui tempi sono ivi compiutamente regolati d'altronde i termini di cui alla legge 241/1990 sono incompatibili con le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689, che delineano un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione
(Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 27.04.2006, n. 9591). Il medesimo principio è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di Cassazione, la quale ha affermato che “la revoca della patente di guida, anche in caso di pagina 4 di 7 contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione - ossia nel rispetto del termine di prescrizione, essendosi ripetutamente esclusa l'applicazione del diverso termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui alla L.
n. 241 del 1990 sull'assunto che la disciplina delle sanzioni amministrative è integralmente contenuta nella L. n. 689 del
1981” (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 11792 del 05/05/2023) .
La ragione dell'autonomia dei due sistemi risiede anche nella peculiarità della situazione giuridica che viene in rilievo nell'ambito del procedimento amministrativo, ossia l'interesse legittimo, ove per tale si intende l'interesse del privato a conseguire o conservare un dato bene della vita, la cui attribuzione è subordinata all'esercizio del potere discrezionale o vincolato della pubblica amministrazione. Ove a venire in rilievo sia siffatta situazione giuridica, la previsione di stringenti termini entro i quali il provvedimento deve essere adottato è conforme alle esigenze di celerità dell'attività amministrativa e di tutela del privato;
i citati principi, tuttavia, non possono essere estesi al sistema degli illeciti amministrativi, vista la diversità di situazioni giuridiche che vengono in rilievo e la autonomia del sistema di cui alla legge 689/1981 rispetto a quello di cui alla legge 241/1990.
Stante la inoperatività della disciplina di cui all'art. 2 l. n. 241/1990, ritiene l'adito Tribunale che sia erronea la pronuncia del Dott. nella parte in cui ha ritenuto applicabile la citata disciplina al caso di Pt_1 specie, argomentando che “non appare, quindi, rispettoso dei diritti del ricorrente ed appare irragionevole un provvedimento di revoca della patente di guida sopraggiunto a suo carico dopo oltre sette anni dall'illecito commesso che l'ha originata (ed a oltre due anni e mezzo dalla definitività della sentenza penale di condanna)”, in quanto la citata argomentazione si pone in contrasto con la disciplina in materia di cause di estinzione della pena
(prescrizione) e si pone altresì in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, sopra citato, che esclude la applicazione della l. n. 241/1990 alle violazioni del codice della strada.
Destituite di fondamento sono altresì le motivazioni del Dott. relative al termine di cui all'art. Pt_1
219, comma 3 ter, c.d.s., secondo le quali “l'ordinanza prefettizia opposta è stata notificata a il CP_2
25.07.2023 ed anche volendo far decorrere i giorni ottocentodiciotto da tale data, il periodo per il quale il ricorrente non potrebbe “conseguire una nuova patente di guida” sarebbe ben superiore a quello previsto dall'art. 219 c.d.s., con conseguente lesione del diritto del ricorrente”, poiché il termine al quale fa riferimento la norma citata non disciplina il termine entro il quale la ordinanza prefettizia deve essere adottata ma attiene il limite temporale minimo prima del quale il destinatario della sanzione amministrativa non può in ogni caso riottenere la patente di guida. Più nel dettaglio l'art. 219, comma 3 ter, c.d.s. prevede che “quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222”. La norma, quindi, esclude che il soggetto autore dell'illecito possa conseguire la patente prima del decorso di tre anni dal momento della adozione del pagina 5 di 7 provvedimento di condanna irrevocabile, ma non esclude che il soggetto destinatario della sanzione possa rimanere privo della patente per un periodo successivo al triennio decorrente dalla data di accertamento del reato.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza del Dott.
Pt_1
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si deve tener conto del principio secondo cui il giudice d'appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. (c.d. effetto espansivo interno), la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2010, n. 8727 nonché in tal senso, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 7 marzo 2013, n. 5692; ancora, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del
12.04.2018, Rv. 648466 – 01 secondo cui “…il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione…”. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito;
Cassazione civile sez. III, 13.12.2019, n.32778).
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione viene fatta come da dispositivo, precisandosi che con riferimento ad entrambe i gradi verrà fatta applicazione dei minimi tabellarmente previsti stante la non particolare complessità delle questioni trattate e dal calcolo è esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata conferma l'ordinanza prot.
n. prot. n. M_IT PR_RNSPC 00049174 del 5 luglio 2023; pagina 6 di 7 ➢ Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellante che si liquidano in euro 457,00 oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge relativi al primo grado di giudizio nonché euro 388,50 per spese e euro 2.906,00 oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge relativi al secondo grado di giudizio.
Rimini, 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1352/2024
Oggi 12 novembre 2025, alle ore 9:54, innanzi al Dott. Antonio Miele, sono comparsi:
Per I RIMINI il Dott. Baggioni come da delega della Avvocatura r.d. 1611/1933 Controparte_1
Per 'avv. U' SS oggi sostituito dall'Avv. Beatrice Curcio Controparte_2
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite
Il Dott. Baggioni si riporta alle conclusioni come in atti e chiede il rigetto della opposizione;
L'Avv. contesta quanto ex adverso e chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
Le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza
Il Giudice
All'esito delle conclusioni delle parti pronuncia sentenza ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 1 di 7 N. R. G. 1352/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza odierna, come nel verbale che precede, ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1352/2024 tra:
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 in persona del Prefetto pro tempore, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato
(C.F. – PEC: , con domicilio legale presso gli uffici di C.F._1 Email_1 quest'ultima in Bologna, alla via Testoni n. 6, giusta procura in atti;
appellante
CONTRO
, (C.F. ), nato a [...], residente CP_2 C.F._2 in Rimini (RN) alla via del Cigno, n. 57-4, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Orrù (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in alla via Flaminia n. CodiceFiscale_3 CP_3
171, giusta procura in atti;
appellata
OGGETTO: avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 189/2024 pubblicata il 26.03.2024, R.G. n. CP_3
2058/2023.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 6 novembre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
La ha impugnato il provvedimento del Giudice di Pace di Rimini con il quale ha Controparte_3 annullato l'ordinanza prefettizia prot. n. M_IT PR_RNSPC 00049174 del 5 luglio 2023, con cui la aveva revocato all'odierno appellato la patente di guida in conseguenza della violazione Controparte_3 dell'art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 bis, C.d.S.
Preliminarmente parte appellante ha ricostruito la vicenda sottesa al provvedimento qui impugnato e, a riguardo, ha riferito che in data 30 giugno 2023 la Cancelleria della Corte di Appello di Bologna ha trasmesso alla la sentenza di primo grado n. 1815, nonché la successiva sentenza di secondo CP_3 grado n. 118 divenuta irrevocabile in data 30 marzo 2021 con la quale il sig. è stato CP_2 condannato alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Ha proseguito la
Prefettura deducendo che dopo aver ricevuto gli atti dall'Autorità Giudiziaria ha emesso in data 5 luglio
2023 il provvedimento che è stato impugnato dall'odierno appellato e annullato dal Dott. Pt_1
Parte appellata ha eccepito quale motivo di gravame la violazione ed erronea applicazione dell'art 219, comma 3, c.d.s. ritenendo da doversi riformare la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha così motivato: “Non appare, quindi, rispettoso dei diritti del ricorrente ed appare irragionevole un provvedimento di revoca della patente di guida sopraggiunto a suo carico dopo oltre sette anni dall'illecito commesso che l'ha originata (ed a oltre due anni e mezzo dalla definitività della sentenza penale di condanna). Si deve richiamare sul tema la pronuncia del giudice nomofilattico, cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10666/2006) che afferma l'applicabilità dell'art. 2 L. n. 241/1990 quanto al termine entro il quale dover adottare e notificare l'ordinanza di revoca della patente di guida all'interessato”. In particolare, parte appellante ha escluso che il lasso di tempo intercorrente tra la pronuncia della sentenza e la adozione della ordinanza di revoca non è a lei ascrivibile né è contrario al dato normativo poiché l'art. 224, comma 2, c.d.s. prevede che il prefetto entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna adotta il provvedimento di revoca, non prevedendo la norma citata un termine perentorio entro il quale il provvedimento di condanna deve essere comunicato alla . CP_3
A ulteriore fondamento del motivo di gravame proposto, l'appellante ha sottolineato che la disciplina di cui alla l. n. 241/1990 non opera in materia di provvedimenti aventi ad oggetto le violazioni del codice della strada trovando applicazione la l. n. 689/1981, così come ribadito dalla stessa giurisprudenza di Cassazione che ha evidenziato che la revoca della patente può essere autonomamente adottata nel termine di prescrizione di cinque anni.
La ha altresì evidenziato che la modulazione del triennio di cui all'art. 219, comma 3 ter, CP_3
c.d.s. spetta al Prefetto e nel caso di specie, anche in conseguenza della sospensione del titolo da parte del
Giudice di Pace, il sig. è stato privato della patente di guida per soli 277 giorni ossia per un lasso CP_2 di tempo decisamente inferiore al triennio. È pertanto errata, a detta della appellante, la pronuncia del
Giudice di Pace nella parte in cui ha motivato che il termine sarebbe spirato il 30.03.2024. pagina 3 di 7 Si è regolarmente costituito in giudizio il sig. il quale ha integralmente contestato quanto ex CP_2 adverso dedotto e ha ribadito la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui il Dott. ha Pt_1 qualificato quale irragionevole il lasso di tempo intercorso tra il momento del fatto e il momento in cui è stato adottato il provvedimento di revoca stante la operatività del limite temporale di cui all'art. 2 l. n.
241/1990.
Parte appellata ha altresì dedotto che è corretta la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui il Dott. ha ritenuto che il triennio di cui all'art. 219 c.d.s. debba essere fatto decorrere dal momento in cui Pt_1 la sentenza di condanna è divenuta definitiva ossia il 30.03.2021.
Infine, ha concluso il sig. riferendo che non possono essere ascritte al privato le disfunzioni CP_2 della pubblica amministrazione e la ritardata comunicazione della sentenza di condanna ove ciò entra in conflitto con il principio della ragionevole durata del procedimento amministrativo.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza dell'11.12.2024 il Giudice ha fissato udienza di discussione. All'udienza del 6 novembre 2025, mutato il Giudice nella persona fisica, le parti hanno rassegnato le loro conclusioni e, all'esito, è stata adottata la seguente sentenza.
SULL'ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO
L'appello è fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata con conseguente conferma del provvedimento prefettizio per le ragioni che verranno di seguito esposte.
In punto di diritto giova preliminarmente evidenziare che l'art. 223, comma 3, C.d.s. individua in giorni
15 il lasso temporale entro il quale la cancelleria del Giudice deve comunicare al Prefetto copia della sentenza o del decreto divenuti irrevocabili, mentre l'art. 224 stabilisce in giorni 15 il termine entro il quale il Prefetto deve adottare l'atto con il quale viene applicata la sanzione amministrativa. I citati termini, vista la assenza di una esplicita statuizione normativa, non hanno natura perentoria e, di conseguenza, la loro violazione non determina la invalidità del provvedimento adottato oltre il termine di legge.
In ordine ai rapporti intercorrente tra la disciplina contenuta nel codice della strada e quella di cui alla legge 241/1990, la giurisprudenza di Cassazione ha escluso che la disposizione di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, sia incompatibile con i procedimenti regolati dal codice della strada, che costituiscono un sistema di norme organico e compiuto e delineano un procedimento di carattere contenzioso per le violazioni in materia di circolazione stradale scandito in fasi i cui tempi sono ivi compiutamente regolati d'altronde i termini di cui alla legge 241/1990 sono incompatibili con le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689, che delineano un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione
(Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 27.04.2006, n. 9591). Il medesimo principio è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di Cassazione, la quale ha affermato che “la revoca della patente di guida, anche in caso di pagina 4 di 7 contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione - ossia nel rispetto del termine di prescrizione, essendosi ripetutamente esclusa l'applicazione del diverso termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui alla L.
n. 241 del 1990 sull'assunto che la disciplina delle sanzioni amministrative è integralmente contenuta nella L. n. 689 del
1981” (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 11792 del 05/05/2023) .
La ragione dell'autonomia dei due sistemi risiede anche nella peculiarità della situazione giuridica che viene in rilievo nell'ambito del procedimento amministrativo, ossia l'interesse legittimo, ove per tale si intende l'interesse del privato a conseguire o conservare un dato bene della vita, la cui attribuzione è subordinata all'esercizio del potere discrezionale o vincolato della pubblica amministrazione. Ove a venire in rilievo sia siffatta situazione giuridica, la previsione di stringenti termini entro i quali il provvedimento deve essere adottato è conforme alle esigenze di celerità dell'attività amministrativa e di tutela del privato;
i citati principi, tuttavia, non possono essere estesi al sistema degli illeciti amministrativi, vista la diversità di situazioni giuridiche che vengono in rilievo e la autonomia del sistema di cui alla legge 689/1981 rispetto a quello di cui alla legge 241/1990.
Stante la inoperatività della disciplina di cui all'art. 2 l. n. 241/1990, ritiene l'adito Tribunale che sia erronea la pronuncia del Dott. nella parte in cui ha ritenuto applicabile la citata disciplina al caso di Pt_1 specie, argomentando che “non appare, quindi, rispettoso dei diritti del ricorrente ed appare irragionevole un provvedimento di revoca della patente di guida sopraggiunto a suo carico dopo oltre sette anni dall'illecito commesso che l'ha originata (ed a oltre due anni e mezzo dalla definitività della sentenza penale di condanna)”, in quanto la citata argomentazione si pone in contrasto con la disciplina in materia di cause di estinzione della pena
(prescrizione) e si pone altresì in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, sopra citato, che esclude la applicazione della l. n. 241/1990 alle violazioni del codice della strada.
Destituite di fondamento sono altresì le motivazioni del Dott. relative al termine di cui all'art. Pt_1
219, comma 3 ter, c.d.s., secondo le quali “l'ordinanza prefettizia opposta è stata notificata a il CP_2
25.07.2023 ed anche volendo far decorrere i giorni ottocentodiciotto da tale data, il periodo per il quale il ricorrente non potrebbe “conseguire una nuova patente di guida” sarebbe ben superiore a quello previsto dall'art. 219 c.d.s., con conseguente lesione del diritto del ricorrente”, poiché il termine al quale fa riferimento la norma citata non disciplina il termine entro il quale la ordinanza prefettizia deve essere adottata ma attiene il limite temporale minimo prima del quale il destinatario della sanzione amministrativa non può in ogni caso riottenere la patente di guida. Più nel dettaglio l'art. 219, comma 3 ter, c.d.s. prevede che “quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222”. La norma, quindi, esclude che il soggetto autore dell'illecito possa conseguire la patente prima del decorso di tre anni dal momento della adozione del pagina 5 di 7 provvedimento di condanna irrevocabile, ma non esclude che il soggetto destinatario della sanzione possa rimanere privo della patente per un periodo successivo al triennio decorrente dalla data di accertamento del reato.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza del Dott.
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SULLE SPESE DI LITE
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si deve tener conto del principio secondo cui il giudice d'appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. (c.d. effetto espansivo interno), la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2010, n. 8727 nonché in tal senso, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 7 marzo 2013, n. 5692; ancora, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del
12.04.2018, Rv. 648466 – 01 secondo cui “…il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione…”. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito;
Cassazione civile sez. III, 13.12.2019, n.32778).
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione viene fatta come da dispositivo, precisandosi che con riferimento ad entrambe i gradi verrà fatta applicazione dei minimi tabellarmente previsti stante la non particolare complessità delle questioni trattate e dal calcolo è esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata conferma l'ordinanza prot.
n. prot. n. M_IT PR_RNSPC 00049174 del 5 luglio 2023; pagina 6 di 7 ➢ Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellante che si liquidano in euro 457,00 oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge relativi al primo grado di giudizio nonché euro 388,50 per spese e euro 2.906,00 oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge relativi al secondo grado di giudizio.
Rimini, 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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