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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2121/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZI MA CRISTINA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 14536/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300002882 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300017081 TARI 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300011545 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1711/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio trae origine dal ricorso proposto innanzi alla CG di RT (RGR 3795/2024), definito con sentenza n. 1907/2025 (comunicata via PEC 18/04/2025) che ha dichiarato l'incompetenza territoriale a favore della CG di Napoli;
il contribuente ha quindi riassunto la causa nei termini di legge dinanzi alla intestata Corte di Giustizia.
Il ricorso in riassunzione è stato proposto avverso tre avvisi di accertamento esecutivi TARI per “omessa denuncia”:
n. 19362300002882 – notificato il 16/03/2024 – anno d'imposta 2018 – importo complessivo € 566,00;
n. 19362300017081 – notificato il 16/03/2024 – anno d'imposta 2019 – importo complessivo € 748,00;
n. 19362300011545 – notificato il 07/03/2024 – anno d'imposta 2020 – importo complessivo € 738,00. Il contribuente, a sostegno del ricorso.
A sostegno del ricorso il contribuente deduce la erroneità del presupposto impositivo, avendo egli convissuto
(dal 10/11/2014 al 01/04/2021) nell'unità immobiliare di Indirizzo_1 in Nola, quale componente del nucleo familiare del sig. Nominativo_1; la TARI sarebbe stata invece liquidata come se fosse nucleo a sé stante e sull'intera superficie dell'alloggio, con duplicazione d'imposta rispetto a quanto già versato dal nucleo del capo-famiglia; invoca il Regolamento TARI del Comune (art. 16) circa il criterio del numero degli occupanti;
chiede di annullare l'atto e, in via subordinata, rideterminazione del tributo in ragione della sola componente personale (un componente aggiuntivo nel nucleo).
Il Comune di Nola si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto gli avvisi sono stati emessi e notificati dalla concessionaria Publiservizi s.r.l. in forza di convenzione (repertorio
8003/2022) e nell'alveo degli artt. 52–53 D.Lgs. 446/1997; chiede pertanto di dichiarare la carenza di legittimazione del Comune, con conseguenziali statuizioni sulle spese.
Publiservizi s.r.l. si è costituito e, preso atto della documentazione anagrafica rettificata del Comune di Nola
(certificato del 17/04/2024 sull'errore materiale di iscrizione del ricorrente come nucleo a sé stante), ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese, per intervenuto annullamento in autotutela delle eccezioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti emerge che, all'esito della verifica anagrafica, il Comune di Nola ha rilasciato certificato rettificato (prot. 0026423 del 17/04/2024) attestando che Ricorrente_1, già iscritto in APR dal 10/11/2014 al 01/04/2021 presso Indirizzo_1, non costituiva un nucleo familiare autonomo, ma era inserito nel nucleo del sig. Nominativo_1, essendone stato erroneamente gestito l'inquadramento anagrafico “per mero errore dell'operatore”. Tale documento è acquisito in atti. A seguito di tale evidenza, Publiservizi s.r.l., con controdeduzioni (prot. 527/25 del 06/10/2025), ha concluso chiedendo espressamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rappresentando il venir meno della pretesa in ragione dell'accertato errore anagrafico;
ha altresì chiesto la compensazione delle spese. La resistente non ha coltivato la domanda impositiva e non ha insistito per il merito.
Sebbene l'atto difensivo del concessionario non rechi la materiale produzione di un distinto “decreto” o
“determinazione” di annullamento in autotutela, la formale richiesta di cessazione della materia del contendere per venir meno della pretesa – fondata sul certificato rettificativo anagrafico del 17/04/2024 – integra, per consolidata prassi processuale tributaria, una rinuncia sostanziale alla pretesa azionata, ovvero l'intervenuto annullamento/sgravio degli avvisi impugnati. In tale sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, ricorrono i presupposti per la declaratoria di cui all'art. 46 D.Lgs. 546/1992.
Ne discende che il giudizio deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dando atto che la causa dell'estinzione risiede nel provvedimento di ritiro/annullamento degli avvisi n.
19362300002882 (not. 16/03/2024), n. 19362300017081 (not. 16/03/2024), n. 19362300011545 (not.
07/03/2024), assunto dal concessionario a seguito del certificato anagrafico rettificato del 17/04/2024, come rappresentato in giudizio con l'atto di controdeduzioni del 06/10/2025) e confermato dal ricorrente in udienza.
2. Spese di lite
Va verificato se, dopo l'intervento estintivo, qualche parte insista per la rifusione delle spese:
Publiservizi s.r.l. ha espressamente chiesto la compensazione delle spese in ragione della cessazione della materia del contendere;
non ha insistito per la rifusione.
Il Comune di Nola ha chiesto la declaratoria di difetto di legittimazione passiva con “ogni conseguenziale statuizione sulle spese”, senza tuttavia coltivare alcuna pretesa impositiva nel merito.
Il ricorrente ha chiesto di liquidare le spese in base alla soccombenza.
Considerato che l'estinzione del giudizio discende da un errore anagrafico attestato dall'Ufficiale d'Anagrafe
(doc. del 17/04/2024), estraneo alla condotta processuale delle parti, e che il concessionario ha attivato l'autotutela (o comunque ha fatto venir meno la pretesa) chiedendo la cessazione con compensazione, si reputa equo disporre la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs.
546/1992,
Resta assorbita l'eccezione del Comune sul difetto di legittimazione passiva, non essendo più necessario provvedere sul merito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZI MA CRISTINA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 14536/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300002882 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300017081 TARI 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300011545 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1711/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio trae origine dal ricorso proposto innanzi alla CG di RT (RGR 3795/2024), definito con sentenza n. 1907/2025 (comunicata via PEC 18/04/2025) che ha dichiarato l'incompetenza territoriale a favore della CG di Napoli;
il contribuente ha quindi riassunto la causa nei termini di legge dinanzi alla intestata Corte di Giustizia.
Il ricorso in riassunzione è stato proposto avverso tre avvisi di accertamento esecutivi TARI per “omessa denuncia”:
n. 19362300002882 – notificato il 16/03/2024 – anno d'imposta 2018 – importo complessivo € 566,00;
n. 19362300017081 – notificato il 16/03/2024 – anno d'imposta 2019 – importo complessivo € 748,00;
n. 19362300011545 – notificato il 07/03/2024 – anno d'imposta 2020 – importo complessivo € 738,00. Il contribuente, a sostegno del ricorso.
A sostegno del ricorso il contribuente deduce la erroneità del presupposto impositivo, avendo egli convissuto
(dal 10/11/2014 al 01/04/2021) nell'unità immobiliare di Indirizzo_1 in Nola, quale componente del nucleo familiare del sig. Nominativo_1; la TARI sarebbe stata invece liquidata come se fosse nucleo a sé stante e sull'intera superficie dell'alloggio, con duplicazione d'imposta rispetto a quanto già versato dal nucleo del capo-famiglia; invoca il Regolamento TARI del Comune (art. 16) circa il criterio del numero degli occupanti;
chiede di annullare l'atto e, in via subordinata, rideterminazione del tributo in ragione della sola componente personale (un componente aggiuntivo nel nucleo).
Il Comune di Nola si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto gli avvisi sono stati emessi e notificati dalla concessionaria Publiservizi s.r.l. in forza di convenzione (repertorio
8003/2022) e nell'alveo degli artt. 52–53 D.Lgs. 446/1997; chiede pertanto di dichiarare la carenza di legittimazione del Comune, con conseguenziali statuizioni sulle spese.
Publiservizi s.r.l. si è costituito e, preso atto della documentazione anagrafica rettificata del Comune di Nola
(certificato del 17/04/2024 sull'errore materiale di iscrizione del ricorrente come nucleo a sé stante), ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese, per intervenuto annullamento in autotutela delle eccezioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti emerge che, all'esito della verifica anagrafica, il Comune di Nola ha rilasciato certificato rettificato (prot. 0026423 del 17/04/2024) attestando che Ricorrente_1, già iscritto in APR dal 10/11/2014 al 01/04/2021 presso Indirizzo_1, non costituiva un nucleo familiare autonomo, ma era inserito nel nucleo del sig. Nominativo_1, essendone stato erroneamente gestito l'inquadramento anagrafico “per mero errore dell'operatore”. Tale documento è acquisito in atti. A seguito di tale evidenza, Publiservizi s.r.l., con controdeduzioni (prot. 527/25 del 06/10/2025), ha concluso chiedendo espressamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rappresentando il venir meno della pretesa in ragione dell'accertato errore anagrafico;
ha altresì chiesto la compensazione delle spese. La resistente non ha coltivato la domanda impositiva e non ha insistito per il merito.
Sebbene l'atto difensivo del concessionario non rechi la materiale produzione di un distinto “decreto” o
“determinazione” di annullamento in autotutela, la formale richiesta di cessazione della materia del contendere per venir meno della pretesa – fondata sul certificato rettificativo anagrafico del 17/04/2024 – integra, per consolidata prassi processuale tributaria, una rinuncia sostanziale alla pretesa azionata, ovvero l'intervenuto annullamento/sgravio degli avvisi impugnati. In tale sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, ricorrono i presupposti per la declaratoria di cui all'art. 46 D.Lgs. 546/1992.
Ne discende che il giudizio deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dando atto che la causa dell'estinzione risiede nel provvedimento di ritiro/annullamento degli avvisi n.
19362300002882 (not. 16/03/2024), n. 19362300017081 (not. 16/03/2024), n. 19362300011545 (not.
07/03/2024), assunto dal concessionario a seguito del certificato anagrafico rettificato del 17/04/2024, come rappresentato in giudizio con l'atto di controdeduzioni del 06/10/2025) e confermato dal ricorrente in udienza.
2. Spese di lite
Va verificato se, dopo l'intervento estintivo, qualche parte insista per la rifusione delle spese:
Publiservizi s.r.l. ha espressamente chiesto la compensazione delle spese in ragione della cessazione della materia del contendere;
non ha insistito per la rifusione.
Il Comune di Nola ha chiesto la declaratoria di difetto di legittimazione passiva con “ogni conseguenziale statuizione sulle spese”, senza tuttavia coltivare alcuna pretesa impositiva nel merito.
Il ricorrente ha chiesto di liquidare le spese in base alla soccombenza.
Considerato che l'estinzione del giudizio discende da un errore anagrafico attestato dall'Ufficiale d'Anagrafe
(doc. del 17/04/2024), estraneo alla condotta processuale delle parti, e che il concessionario ha attivato l'autotutela (o comunque ha fatto venir meno la pretesa) chiedendo la cessazione con compensazione, si reputa equo disporre la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs.
546/1992,
Resta assorbita l'eccezione del Comune sul difetto di legittimazione passiva, non essendo più necessario provvedere sul merito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.