Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2121
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Altro
    Erroneità del presupposto impositivo per omessa denuncia

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dato che l'errore anagrafico è stato riconosciuto da Publiservizi S.r.l. e il contribuente è stato inserito nel nucleo familiare corretto.

  • Altro
    Difetto di legittimazione passiva del Comune

    L'eccezione è stata assorbita dalla dichiarazione di cessata materia del contendere.

  • Accolto
    Annullamento in autotutela per errore anagrafico

    La richiesta di cessazione della materia del contendere, basata sul certificato rettificativo anagrafico, è stata accolta dalla Corte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2121
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2121
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo