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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/08/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1344 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
D'ANGELO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DOA ALESSANDRO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: indebito, maggiorazione sociale, pensione di vecchiaia
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 17/07/2025 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 01/08/2024, ha evocato in Parte_1
giudizio l' , chiedendo l'accertamento negativo del credito dell' di cui al CP_1 CP_1
provvedimento del 17.4.2024, notificato in data 14.5.2024, relativo alla ripetizione della somma di euro 3.232,56 indebitamente erogata a titolo maggiorazione sociale per superamento dei limiti reddituali, nel periodo ricompreso tra il 1.1.2009 e il 30.6.2012.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha eccepito:
- l'intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991;
- l'irripetibilità delle somme, ai sensi articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo
1989, n. 88. stante la buona fede del beneficiario e comunque sull'assunto che l' era abilitato a chiedere la restituzione soltanto a far tempo Controparte_2
dalla notifica del provvedimento di indebito e non per il periodo antecedente,
1 L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
La domanda è fondata e va accolta per quanto infra.
Si può prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari, essendo il ricorso fondato nel merito.
Ai fini del decidere va richiamato l'orientamento di legittimità espresso da ultimo da Cass. 13223/2020 secondo cui l'omessa comunicazione da parte del pensionato di un reddito non costituisce elemento da se solo idoneo a costituire l'elemento del dolo ai fini della ripetibilità delle somme rilevando l'errore dell'istituto e la situazione di conoscibilità di tali redditi da parte dell'ente.
In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: “ nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già CP_1
l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari,
e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assisteniali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" "per la CP_1
2 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati CP_1
della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la CP_1
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730
(come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' . CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi e4rso l' già conosce. CP_1 CP_3
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della CP_3
3 situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' CP_1
della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1
conoscere.
21.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la CP_1
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il secondo comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La informazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale) / allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito
4 dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso
Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di CP_1
conoscere”.
Nel caso in esame , il provvedimento dell' di accertamento dell'indebito del CP_1
29/10/2014 indica chiaramente che trattasi di revoca della maggiorazione sociale che, come è noto, trova applicazione per le prestazioni di basso importo sia previdenziali che assistenziali.
Trattasi quindi un una prestazione (la maggiorazione sociale comunque denominata) di natura evidentemente assistenziale perché comporta una maggiorazione della pensione (previdenziale o assistenziale che sia) sulla base del mero dato reddituale.
Pertanto, considerato che trattasi di prestazione assistenziale correlata al reddito, nessuna rilevanza assume il superamento del limite reddituale in presenza di redditi noti all (quali i redditi di pensione, come emerge dai modelli di CP_1
dichiarazione depositati dallo stesso , all 5) , erogati dallo stesso ente nei vari CP_1
anni in contestazione.
Ciò posto, appare quindi evidente che trovi applicazione il suddetto principio di diritto non potendo l'ente ripetere le prestazioni assistenziali erogate sulla base di dati reddituali conosciuti, erogati dal medesimo ente.
In definitiva, il ricorso va accolto per la parte relativa all'indebito con declaratoria di irripetibilità delle somme pretese dall' con la nota sopra indicata. CP_1
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1. dichiara irripetibili le somme percepite dalla parte ricorrente in motivazione indicate;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
euro 2.000,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario.
Trapani, 12/08/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1344 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
D'ANGELO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DOA ALESSANDRO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: indebito, maggiorazione sociale, pensione di vecchiaia
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 17/07/2025 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 01/08/2024, ha evocato in Parte_1
giudizio l' , chiedendo l'accertamento negativo del credito dell' di cui al CP_1 CP_1
provvedimento del 17.4.2024, notificato in data 14.5.2024, relativo alla ripetizione della somma di euro 3.232,56 indebitamente erogata a titolo maggiorazione sociale per superamento dei limiti reddituali, nel periodo ricompreso tra il 1.1.2009 e il 30.6.2012.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha eccepito:
- l'intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991;
- l'irripetibilità delle somme, ai sensi articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo
1989, n. 88. stante la buona fede del beneficiario e comunque sull'assunto che l' era abilitato a chiedere la restituzione soltanto a far tempo Controparte_2
dalla notifica del provvedimento di indebito e non per il periodo antecedente,
1 L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
La domanda è fondata e va accolta per quanto infra.
Si può prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari, essendo il ricorso fondato nel merito.
Ai fini del decidere va richiamato l'orientamento di legittimità espresso da ultimo da Cass. 13223/2020 secondo cui l'omessa comunicazione da parte del pensionato di un reddito non costituisce elemento da se solo idoneo a costituire l'elemento del dolo ai fini della ripetibilità delle somme rilevando l'errore dell'istituto e la situazione di conoscibilità di tali redditi da parte dell'ente.
In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: “ nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già CP_1
l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari,
e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assisteniali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" "per la CP_1
2 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati CP_1
della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la CP_1
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730
(come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' . CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi e4rso l' già conosce. CP_1 CP_3
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della CP_3
3 situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' CP_1
della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1
conoscere.
21.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la CP_1
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il secondo comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La informazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale) / allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito
4 dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso
Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di CP_1
conoscere”.
Nel caso in esame , il provvedimento dell' di accertamento dell'indebito del CP_1
29/10/2014 indica chiaramente che trattasi di revoca della maggiorazione sociale che, come è noto, trova applicazione per le prestazioni di basso importo sia previdenziali che assistenziali.
Trattasi quindi un una prestazione (la maggiorazione sociale comunque denominata) di natura evidentemente assistenziale perché comporta una maggiorazione della pensione (previdenziale o assistenziale che sia) sulla base del mero dato reddituale.
Pertanto, considerato che trattasi di prestazione assistenziale correlata al reddito, nessuna rilevanza assume il superamento del limite reddituale in presenza di redditi noti all (quali i redditi di pensione, come emerge dai modelli di CP_1
dichiarazione depositati dallo stesso , all 5) , erogati dallo stesso ente nei vari CP_1
anni in contestazione.
Ciò posto, appare quindi evidente che trovi applicazione il suddetto principio di diritto non potendo l'ente ripetere le prestazioni assistenziali erogate sulla base di dati reddituali conosciuti, erogati dal medesimo ente.
In definitiva, il ricorso va accolto per la parte relativa all'indebito con declaratoria di irripetibilità delle somme pretese dall' con la nota sopra indicata. CP_1
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1. dichiara irripetibili le somme percepite dalla parte ricorrente in motivazione indicate;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
euro 2.000,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario.
Trapani, 12/08/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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