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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/11/2025, n. 3355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3355 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2612/2019 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: infiltrazioni;
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo De Maio, come da procura in atti;
Parte_1
- PARTE ATTRICE-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giordano Salvatore Maria, come da Controparte_1
procura in atti;
- PARTE CONVENUTA-
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Barba, come da Controparte_2
procura in atti;
- TERZO INTERVENTORE-
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte attrice domandava una condanna al risarcimento dei danni cagionati alla merce stipata, e derivanti dalla presenza di fenomeni infiltrativi.
Parte convenuta si costituiva, eccependo la carenza di legittimazione attiva del sig. ; Parte_1
evidenziava altresì il difetto di legittimazione passiva, il concorso del danneggiato nella produzione del danno, domandando il rigetto della domanda.
Con memoria depositata in data 23 settembre 2020, interveniva in giudizio CP_2 Controparte_2
deducendo di avere “interesse ad intervenire nel presente giudizio nella qualità di
[...] proprietario della merce tipo “abbigliamento” nella disponibilità del sig. e Parte_1 conservata nel deposito di proprietà della signora , merce di cui all'elenco in atti (all.to Parte_2
n. 7 produzione di parte attrice) e di cui alla CTU Ing. (ATP Tribunale di Nocera Persona_1
Inferiore con r.g. 4236/2017); che a seguito di numerosi episodi di fuoriuscita di liquami per accertata ostruzione delle condutture condominiali e, precisamente, della colonna fecale installata a vista nel locale deposito, l'immobile riportava ingenti danni all'intonaco ed alla tinteggiatura del soffitto nonché alla merce ivi stivata, di proprietà dell'istante come da fatture in atti e nella disponibilità del sig. ; concludeva domandando una pronuncia di condanna al pagamento della Parte_1 somma come determinata dal CTU Ing. di € 15.429,59, oltre oneri ed occorrende Persona_1 come per legge, di cui € 12.861,20, anche in favore dell'odierna interventrice per i danni riportati alla merce di sua proprietà ivi stivata, oltre interessi legali e/o moratori, oltre rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo (trattasi, nel caso di specie, di intervento adesivo autonomo, con la precisazione che sarebbe anche “ammissibile la formulazione, da parte del terzo, di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso”, Cass., sent. n. 25620 del 2016).
In via di premessa, “l'art. 2051 c.c. prevede "una forma di responsabilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l'effettiva disponibilità della stessa" (Cass. 19045/2010)” (Cass., n. 27248 del 2018). Inoltre, proposta domanda risarcitoria fondata ai sensi dell'art 2051 c.c., è onere del danneggiato dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno” (Trib. Latina, sent. n. 4 del 2020, che richiama Cass.,
n. 30775 del 2017). La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento, posto che la merce danneggiata risulta essere, pacificamente, di proprietà del terzo interventore (memoria n. 1, art.183 VI co., c.p.c., depositata da in data 01.02.2021). Parte_1
Nel caso di specie, dall'A.T.P. in atti risulta che “i danni rilevati sono causati dall'ostruzione della fecale condominiale” (pag. 9 ATP); si aggiunga che alcuna ulteriore e diversa causa ha trovato concreto riscontro probatorio.
In relazione ai danni accertati, il CTU ha stimato danni per euro 12.861,20 per la merce stivata ed euro 2.568,39 per gli interventi edili necessari (pag. 17 ATP in atti).
Risulta condivisibile riconoscere la corresponsabilità del custode dei locali – accertata anche nella sentenza n. 1995/2024 del 16.09.2024, Tribunale di Nocera Inferiore – posto che in caso di immediata attivazione, finalizzata alle necessarie riparazioni, si sarebbe attenuato il danno;
pertanto, rilevato che il terzo interventore domanda il risarcimento dei danni in relazione alla merce danneggiata, il
è tenuto a rispondere in relazione alla metà del danno cagionato, pari ad euro 6.430,60. CP_1
Trattandosi di un danno cagionato da illecito aquiliano, in relazione alle somme accertate, a fronte del ritardo nell'adempimento deve, inoltre, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda Cass., sent. n. 2796 del 2000). Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento dell'evento – 04.11.2016, come emerge dall'all.to n.7 all'atto di citazione - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento della domanda e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
In relazione alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza in relazione a ciascuna delle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione, nella persona del Giudice, dott. Stefano Riccio, ogni altra eccezione o domanda disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) accoglie la domanda del terzo interventore, e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della somma pari ad euro 6.430,60, oltre interessi come in motivazione;
1) condanna parte convenuta al pagamento, in favore del terzo interventore, delle spese sostenute nel presente giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre 15%, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del difensore;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese sostenute nel presente giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre 15%, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Nocera Inferiore, 08 novembre 2025.
Il Giudice
dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 08 novembre 2025.