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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4922 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22389/2019 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_1
ex art. 86 c.p.c. e dell'avv. PORZIA D'ARBITRIO, giusta
[...]
procura in calce all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI RUSSO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
NONCHÉ
I.A.C.P. per la provincia di Napoli, in persona del l.r.p.t.,
contumace,
convenuto/opposto
***
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 7.1.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.5.2018, ha Parte_1
impugnato il pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/73, designato dal n.
07120183220000110000, rilevando: 1) l'omessa notificazione del pignoramento;
2) la generica indicazione delle voci di credito pretese dall'agente della riscossione;
3) l'estinzione dei crediti vantati dal concessionario o, comunque, la loro quantificazione in misura inferiore a €
10.000,00, ai fini dell'art. 48 bis D.P.R. n. 602 cit.
Con ordinanza del 13.6.2019, il giudice della fase sommaria ha sospeso gli effetti del pignoramento e l'esecutato ha quindi intrapreso il presente giudizio di merito, reiterando le medesime doglianze già avanzate nella precedente sede e convenendo a tal fine in giudizio Controparte_1
.
[...]
Con ordinanza dell'1.6.2021, il tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, I.A.C.P. per la provincia di
Napoli, il quale, ritualmente evocato in giudizio, non vi si è costituito;
deve dunque dichiararsene la contumacia, non ancora formalmente accertata.
2. Con il primo motivo di opposizione, l'esecutato si duole dell'omessa notificazione del pignoramento.
2.1. Invero, il tenore letterale dell'art. 72 bis D.P.R. n. 602/73 –
secondo il quale “l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi
può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo
comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo
di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del
credito per cui si procede” e che autorizza, in caso di inottemperanza
Pagina 2 di 7 all'ordine di pagamento, la prosecuzione del procedimento nelle forme del codice di procedura civile, ovverosia ex art. 543 e ss. c.p.c. – potrebbe lasciare intendere che l'ordine impartito al terzo dal concessionario della riscossione non debba essere necessariamente notificato al debitore esecutato, se non in caso di inottemperanza del debitor debitoris e di conseguente instaurazione del pignoramento ordinario.
Tuttavia, considerazioni di ordine sistematico hanno indotto la giurisprudenza di legittimità a optare per una diversa interpretazione della norma.
Invero, la Corte Costituzionale, nell'ordinanza n. 393/08, ha escluso l'illegittimità costituzionale della norma in commento, osservando che l'opzione, concessa all'agente della riscossione, fra il pignoramento ex art. 543 e ss. c.p.c. e la speciale procedura prevista nel D.P.R. n. 602 cit. “non
crea né una lesione del diritto di difesa dell'opponente né una rilevante
disparità di trattamento tra i debitori esecutati”; perché possa effettivamente escludersi tale lesione, è necessario presupporre che l'atto di pignoramento sia stato tempestivamente portato a conoscenza dell'esecutato, poiché,
diversamente opinando, egli potrebbe subire l'estinzione del suo intero credito verso il terzo prima ancora di esserne avvertito;
ciò gli impedirebbe di prevenire il corso della riscossione mediante una precoce opposizione e affiderebbe la sua tutela soltanto a un successivo giudizio ordinario di risarcimento del danno.
In tale scenario, il diritto di difesa riconosciutogli dall'ordinamento non sarebbe certamente equiparabile a quello goduto da chi subisca l'esecuzione nelle forme ordinarie, in quanto questi sarebbe sempre in grado
Pagina 3 di 7 di impedirne il prosieguo, con un ricorso ex art. 615, c. II, c.p.c., prima che si sia verificato l'effetto satisfattivo insito nel pagamento, da parte del terzo,
nelle mani del creditore pignorante.
Occorre, pertanto, aderire a una interpretazione costituzionalmente orientata del dettato normativo e convenire “con quella parte della dottrina
che ha ritenuto che necessario destinatario della notificazione dell'ordine di
pagamento debba essere anche il debitore esecutato. Si tratta di
un'interpretazione che, oltre a preservare la norma da possibili dubbi di
incostituzionalità, è coerente con l'attribuzione all'ordine di pagamento
diretto della funzione di atto iniziale di un procedimento espropriativo, che
deroga al disposto dell'art. 543 cod. proc. civ. soltanto quanto al contenuto,
nei limiti richiamati dall'art. 72 bis, non anche quanto alla necessità della
notificazione dell'atto al terzo ed al debitore. D'altronde, il vincolo che ne
deriva, in quanto atto che la stessa legge definisce come di pignoramento dei
crediti del debitore verso i terzi, comporta che esso produca gli effetti
conservativi degli artt. 2914 e 2917 cod. civ., nei confronti del debitore e nei
rapporti tra il debitore esecutato ed il suo debitore, sicché non si può
prescindere dalla notificazione ad entrambi” (v. Cass., Sez. III, n. 2857/15);
2.2. In concreto, il concessionario della riscossione ha prodotto, sin dalla fase sommaria, la relata di notifica del 17.5.2016, disgiunta dall'atto cui si riferisce.
Essa reca tuttavia indicazione del numero identificativo dell'atto così
recapitato al destinatario, designato dal codice del PartitaIVA_1
tutto differente da quello, sopra riportato sub 1, presente sull'atto di pignoramento oggetto di opposizione.
Pagina 4 di 7 Che detta relata non inerisca all'atto in questione è peraltro manifesto sol che si ponga attenzione alle rispettive date: la prima, infatti, è stata sottoscritta dall'incaricato il 17.5.2016, mentre il secondo è stato confezionato in epoca successiva, il 20.3.2018, e non avrebbe certamente potuto essere recapitato al destinatario due anni prima della sua stessa compilazione.
In definitiva, dunque, non vi è prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di pignoramento e la domanda dev'essere pertanto accolta, con assorbimento dei restanti motivi di doglianza.
2.3. Nella comparsa di costituzione depositata nel corso del giudizio di merito, il ha eccepito l'inammissibilità della Controparte_2
domanda ai sensi dell'art. 57 D.P.R. n. 602/73.
Tuttavia, detta norma prevede espressamente, anche con riferimento all'esecuzione esattoriale, l'ammissibilità delle opposizioni ex art. 617 c.p.c.,
purché non siano fondate sulla irregolarità formale del titolo esecutivo o sulla sua invalida notificazione.
Il motivo di opposizione sopra riportato attiene, invece, alla notificazione del pignoramento e, di conseguenza, ben può essere versato in una opposizione agli atti di un'esecuzione ex art. 72 bis cit.
3. L'opponente, assumendo l'avvenuto versamento all'agente della riscossione, da parte del terzo pignorato, delle somme staggite, ha infine chiesto la condanna del concessionario alla restituzione delle stesse.
Sebbene l'avvenuto pagamento non sia stato contestato e costituisca pertanto una circostanza pacifica ex art. 115 c.p.c., il ricorrente non ha tuttavia neanche dedotto – e tanto meno documentato – per quale importo
Pagina 5 di 7 esso sia avvenuto.
La domanda, pertanto, avente la natura giuridica di ripetizione dell'indebito, può essere accolta in termini meramente generici, restando affidata a un eventuale e separato giudizio la pronuncia di condanna alla restituzione di quanto incassato dall'ente convenuto.
4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Non avendo il terzo pignorato, contraddittore necessario, in alcun modo contrastato la domanda, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e dell'I.A.C.P.
[...] Controparte_1
per la provincia di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara la contumacia dell'I.A.C.P.;
2. accerta e dichiara la nullità del pignoramento opposto;
3. accerta e dichiara l'obbligo di Controparte_1
di restituire all'attore quanto riscosso dall'I.A.C.P. in attuazione del suddetto pignoramento;
4. condanna alla refusione delle Controparte_1
delle spese processuali in favore dell'opponente, liquidate ex d.m.
n. 55/2014 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) in complessivi
€ 3.800,00 per compensi (dei quali € 1.200,00 per il procedimento cautelare, € 900,00 per la fase di studio del presente procedimento, € 700,00 per la fase introduttiva del presente procedimento, € 1.000,00 per la fase decisoria del presente
Pagina 6 di 7 procedimento) ed € 168,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
5. compensa le spese fra l'attore e il terzo pignorato.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 6.5.2025. IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22389/2019 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_1
ex art. 86 c.p.c. e dell'avv. PORZIA D'ARBITRIO, giusta
[...]
procura in calce all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI RUSSO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
NONCHÉ
I.A.C.P. per la provincia di Napoli, in persona del l.r.p.t.,
contumace,
convenuto/opposto
***
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 7.1.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.5.2018, ha Parte_1
impugnato il pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/73, designato dal n.
07120183220000110000, rilevando: 1) l'omessa notificazione del pignoramento;
2) la generica indicazione delle voci di credito pretese dall'agente della riscossione;
3) l'estinzione dei crediti vantati dal concessionario o, comunque, la loro quantificazione in misura inferiore a €
10.000,00, ai fini dell'art. 48 bis D.P.R. n. 602 cit.
Con ordinanza del 13.6.2019, il giudice della fase sommaria ha sospeso gli effetti del pignoramento e l'esecutato ha quindi intrapreso il presente giudizio di merito, reiterando le medesime doglianze già avanzate nella precedente sede e convenendo a tal fine in giudizio Controparte_1
.
[...]
Con ordinanza dell'1.6.2021, il tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, I.A.C.P. per la provincia di
Napoli, il quale, ritualmente evocato in giudizio, non vi si è costituito;
deve dunque dichiararsene la contumacia, non ancora formalmente accertata.
2. Con il primo motivo di opposizione, l'esecutato si duole dell'omessa notificazione del pignoramento.
2.1. Invero, il tenore letterale dell'art. 72 bis D.P.R. n. 602/73 –
secondo il quale “l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi
può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo
comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo
di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del
credito per cui si procede” e che autorizza, in caso di inottemperanza
Pagina 2 di 7 all'ordine di pagamento, la prosecuzione del procedimento nelle forme del codice di procedura civile, ovverosia ex art. 543 e ss. c.p.c. – potrebbe lasciare intendere che l'ordine impartito al terzo dal concessionario della riscossione non debba essere necessariamente notificato al debitore esecutato, se non in caso di inottemperanza del debitor debitoris e di conseguente instaurazione del pignoramento ordinario.
Tuttavia, considerazioni di ordine sistematico hanno indotto la giurisprudenza di legittimità a optare per una diversa interpretazione della norma.
Invero, la Corte Costituzionale, nell'ordinanza n. 393/08, ha escluso l'illegittimità costituzionale della norma in commento, osservando che l'opzione, concessa all'agente della riscossione, fra il pignoramento ex art. 543 e ss. c.p.c. e la speciale procedura prevista nel D.P.R. n. 602 cit. “non
crea né una lesione del diritto di difesa dell'opponente né una rilevante
disparità di trattamento tra i debitori esecutati”; perché possa effettivamente escludersi tale lesione, è necessario presupporre che l'atto di pignoramento sia stato tempestivamente portato a conoscenza dell'esecutato, poiché,
diversamente opinando, egli potrebbe subire l'estinzione del suo intero credito verso il terzo prima ancora di esserne avvertito;
ciò gli impedirebbe di prevenire il corso della riscossione mediante una precoce opposizione e affiderebbe la sua tutela soltanto a un successivo giudizio ordinario di risarcimento del danno.
In tale scenario, il diritto di difesa riconosciutogli dall'ordinamento non sarebbe certamente equiparabile a quello goduto da chi subisca l'esecuzione nelle forme ordinarie, in quanto questi sarebbe sempre in grado
Pagina 3 di 7 di impedirne il prosieguo, con un ricorso ex art. 615, c. II, c.p.c., prima che si sia verificato l'effetto satisfattivo insito nel pagamento, da parte del terzo,
nelle mani del creditore pignorante.
Occorre, pertanto, aderire a una interpretazione costituzionalmente orientata del dettato normativo e convenire “con quella parte della dottrina
che ha ritenuto che necessario destinatario della notificazione dell'ordine di
pagamento debba essere anche il debitore esecutato. Si tratta di
un'interpretazione che, oltre a preservare la norma da possibili dubbi di
incostituzionalità, è coerente con l'attribuzione all'ordine di pagamento
diretto della funzione di atto iniziale di un procedimento espropriativo, che
deroga al disposto dell'art. 543 cod. proc. civ. soltanto quanto al contenuto,
nei limiti richiamati dall'art. 72 bis, non anche quanto alla necessità della
notificazione dell'atto al terzo ed al debitore. D'altronde, il vincolo che ne
deriva, in quanto atto che la stessa legge definisce come di pignoramento dei
crediti del debitore verso i terzi, comporta che esso produca gli effetti
conservativi degli artt. 2914 e 2917 cod. civ., nei confronti del debitore e nei
rapporti tra il debitore esecutato ed il suo debitore, sicché non si può
prescindere dalla notificazione ad entrambi” (v. Cass., Sez. III, n. 2857/15);
2.2. In concreto, il concessionario della riscossione ha prodotto, sin dalla fase sommaria, la relata di notifica del 17.5.2016, disgiunta dall'atto cui si riferisce.
Essa reca tuttavia indicazione del numero identificativo dell'atto così
recapitato al destinatario, designato dal codice del PartitaIVA_1
tutto differente da quello, sopra riportato sub 1, presente sull'atto di pignoramento oggetto di opposizione.
Pagina 4 di 7 Che detta relata non inerisca all'atto in questione è peraltro manifesto sol che si ponga attenzione alle rispettive date: la prima, infatti, è stata sottoscritta dall'incaricato il 17.5.2016, mentre il secondo è stato confezionato in epoca successiva, il 20.3.2018, e non avrebbe certamente potuto essere recapitato al destinatario due anni prima della sua stessa compilazione.
In definitiva, dunque, non vi è prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di pignoramento e la domanda dev'essere pertanto accolta, con assorbimento dei restanti motivi di doglianza.
2.3. Nella comparsa di costituzione depositata nel corso del giudizio di merito, il ha eccepito l'inammissibilità della Controparte_2
domanda ai sensi dell'art. 57 D.P.R. n. 602/73.
Tuttavia, detta norma prevede espressamente, anche con riferimento all'esecuzione esattoriale, l'ammissibilità delle opposizioni ex art. 617 c.p.c.,
purché non siano fondate sulla irregolarità formale del titolo esecutivo o sulla sua invalida notificazione.
Il motivo di opposizione sopra riportato attiene, invece, alla notificazione del pignoramento e, di conseguenza, ben può essere versato in una opposizione agli atti di un'esecuzione ex art. 72 bis cit.
3. L'opponente, assumendo l'avvenuto versamento all'agente della riscossione, da parte del terzo pignorato, delle somme staggite, ha infine chiesto la condanna del concessionario alla restituzione delle stesse.
Sebbene l'avvenuto pagamento non sia stato contestato e costituisca pertanto una circostanza pacifica ex art. 115 c.p.c., il ricorrente non ha tuttavia neanche dedotto – e tanto meno documentato – per quale importo
Pagina 5 di 7 esso sia avvenuto.
La domanda, pertanto, avente la natura giuridica di ripetizione dell'indebito, può essere accolta in termini meramente generici, restando affidata a un eventuale e separato giudizio la pronuncia di condanna alla restituzione di quanto incassato dall'ente convenuto.
4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Non avendo il terzo pignorato, contraddittore necessario, in alcun modo contrastato la domanda, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e dell'I.A.C.P.
[...] Controparte_1
per la provincia di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara la contumacia dell'I.A.C.P.;
2. accerta e dichiara la nullità del pignoramento opposto;
3. accerta e dichiara l'obbligo di Controparte_1
di restituire all'attore quanto riscosso dall'I.A.C.P. in attuazione del suddetto pignoramento;
4. condanna alla refusione delle Controparte_1
delle spese processuali in favore dell'opponente, liquidate ex d.m.
n. 55/2014 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) in complessivi
€ 3.800,00 per compensi (dei quali € 1.200,00 per il procedimento cautelare, € 900,00 per la fase di studio del presente procedimento, € 700,00 per la fase introduttiva del presente procedimento, € 1.000,00 per la fase decisoria del presente
Pagina 6 di 7 procedimento) ed € 168,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
5. compensa le spese fra l'attore e il terzo pignorato.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 6.5.2025. IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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