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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/11/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona della Giudice EN VI pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 3206/2024 promossa da:
ricorrente:
soc. , , in persona dei legali Parte_1 P.IVA_1
rappresentanti e con l'avv. dom. Roberto Fable di Bolzano, Parte_2 CP_1
giusta procura a depositata,
contro
convenuto:
, , residente in [...] C.F._1
Tann n. 15/B, contumace;
In punto: pagamento di provvigione da mediazione;
CONCLUSIONI
della ricorrente:
pagina 1 di 4 “nel merito ed in via principale: - per i motivi di cui in atti, accertare e dichiarare che il contratto preliminare di vendita immobiliare è stato concluso con l'intervento della società
e, conseguentemente, quest'ultima ha diritto a richiedere il Controparte_3
pagamento della provvigione, del 3% + iva di legge, pattuita nel preliminare;
- per l'effetto, condannare il sig. (c.f. ) a Controparte_2 CodiceFiscale_2
pagare a favore della società in persona del suo legale rapp.te Controparte_3
pro tempore, la somma di € 109.800,00=, o la somma minore o maggiore che verrà
determinata in corso di causa da ritenersi – in ogni caso – compresa nella competenza per
valore del Giudice adito, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dalla soc. avente ad oggetto la condanna di Controparte_3
al pagamento della somma di € 109.800,00 a titolo di provvigione per Controparte_2
attività mediatoria, va accolta.
La società ha rappresentato di essere titolare di un'agenzia immobiliare con sede in Bolzano, i cui legali rappresentanti e sono iscritti nel ruolo degli agenti di Parte_2 CP_1
affari in mediazione immobiliare tenuto dalla CCIAA di Bolzano;
tale circostanza, in assenza di contestazione da parte del convenuto – rimasto contumace – va pertanto assunta come provata (Cass., ord. 19.07.2021 n. 20556: “In materia di mediazione, la non contestazione del
convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia
controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò,
ritenerlo sussistente. Ne consegue che l'eccezione concernente la mancata iscrizione del
mediatore nel relativo albo professionale, qualora sia proposta dal convenuto - al fine di far
valere la nullità del contratto e paralizzare la pretesa del mediatore al pagamento della
pagina 2 di 4 provvigione, ex art. 6 della l, n. 39 del 1989 - soltanto nella comparsa conclusionale d'appello,
esonera il giudice da qualsiasi verifica probatoria in ordine alla sua fondatezza”).
Risulta provato per iscritto che il convenuto, quale promittente acquirente, ha sottoscritto il contratto preliminare di compravendita immobiliare del 04.08.2023, mediante il quale ha promesso di acquistare, da tale DE AR, l'immobile sito a Renon, via Geier n. 22, al prezzo di € 3 milioni (cfr. dati tavolari in doc. 1). Le parti hanno ivi dato atto che il contratto è
stato intermediato dalla società ricorrente, convenendo una provvigione, in favore della stessa,
del 3% oltre Iva sul prezzo d'acquisto (art. 5).
Il convenuto è stato successivamente esortato più volte a presentarsi innanzi al notaio per la stipulazione del contratto definitivo (convenuta entro il 31.10.2023, art. 3), sia dalla ricorrente che dal promissario venditore, e ha ripetutamente confermato, promettendo di reperire CP_2
la documentazione necessaria (docc. 3 – 5).
Dall'esame dei documenti depositati si ricava senza dubbio che parte ricorrente, in relazione alla vendita immobiliare in oggetto, ha svolto attività di mediazione, definita dall'art. 1754 c.c.
nel seguente modo: "è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione
di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza
o di rappresentanza"; l'art. 1755 c.c. precisa che "il mediatore ha diritto alla provvigione da
ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento".
È stato espressamente convenuto che con la stipulazione del contratto preliminare la società
ricorrente ha maturato il diritto alla provvigione, circostanza in linea con il dettato normativo
(cfr. Cass., sent. 24.01.2024 n. 2359: “Al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al
mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in
relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna
di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di
compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare…”).
pagina 3 di 4 Quanto all'importo della provvigione, essa è stata pattuita nel 3% del prezzo, pari ad €
90.000,00 oltre Iva al 22%, per un totale di € 109.800,00.
Il convenuto va quindi condannato a pagare a parte ricorrente la provvigione CP_2
concordata in € 109.800,00 Iva inclusa. Trattandosi di un debito di valuta, su tale somma spettano anche gli interessi legali dal giorno della costituzione in mora (art. 1224 c.c.); dato che non vi è prova della ricezione della diffida (doc. 2), gli interessi decorrono dalla notifica del ricorso, 18.02.2025, fino al saldo. Non spetta invece la rivalutazione monetaria (dovuta per debiti di valore).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri medi previsti nel
Decreto Ministro Giustizia 55/2014 per il valore della causa, senza riconoscere fase istruttoria e con riduzione della fase decisionale, per la semplicità della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile,
1) condanna il convenuto a pagare alla ricorrente soc. Controparte_2 [...]
quale provvigione, la somma di € 109.800,00 Iva inclusa, oltre interessi legali Controparte_3
dal 18.02.2025 al saldo;
2) condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente soc. Controparte_2 [...]
le spese di lite, liquidate come segue: € 6.307,00 per compenso di avvocato, € Controparte_3
759,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre Iva e Cap
come per legge, oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 28/11/2025
la Giudice
EN VI
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