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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2549/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonia VETRO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Milano, piazzetta Guastalla, n. 10,
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
***
CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 6 marzo 2025.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 20 febbraio 2025, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Su richiesta delle parti l'udienza di comparizione del 6 marzo 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione è nata , il [...], riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento della figlia. Il P.M. non è intervenuto. pagina 1 di 4 Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 21 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito.
Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la minore presso la madre;
3) dispone che il padre, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e sociali della minore, possa vederla e tenerla con sé:
- dal martedì sera, prelevandola dopo l'attività sportiva, fino alla mattina del mercoledì, quando la accompagnerà a casa della madre dopo la cena;
-a settimane alterne il mercoledì e il giovedì a cena oppure dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera prima di cena;
4) dispone che:
- nelle vacanze e nelle le festività invernali venga mantenuta l'ordinaria regola di frequentazione, ad eccezione dei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e altre festività per i quali, salvi diversi accordi tra le parti e nel rispetto delle esigenze della minore, verrà seguito il criterio dell'alternanza;
- in estate quindici giorni consecutivi durante il mese di agosto, nel corso dei quali potrà essere interrotto il diritto di visita dell'altro genitore;
pagina 2 di 4 5) prende atto che le parti hanno concordato che, previo accordo e compatibilmente con gli impegni di entrambi e con quelli scolastici e sportivi di , a giugno o luglio la Per_1 stessa potrà trascorrere col padre un'altra settimana di vacanza, senza interruzione del diritto di visita della madre;
6) con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore, la somma di 300,00 euro mensili complessivi, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal primo anno successivo al deposito del presente ricorso;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) dispone che il signor e la signora si facciano carico Pt_2 Pt_1 rispettivamente del 60% e del 40% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per da determinarsi sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei Per_1 procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non pagina 3 di 4 abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che le parti hanno concordato che la polizza TCM Crédit Agricole caso morte stipulata a favore di entrambi, e oggi del costo di circa 70.00 euro mensili, sarà a carico del signor nella misura del 60% e a carico della signora Pt_2 Pt_1 nella misura del 40%, e ciò fino al venir meno del relativo obbligo;
9) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che i costi della ricarica telefonica di rimarranno interamente a carico del papà; Per_1
10) prende atto che per intercorso accordo delle parti l'assegno unico, o altre erogazioni equipollenti, verrà percepito integralmente dalla signora Pt_1
11) prende atto che i ricorrenti hanno convenuto che le modifiche al presente accordo, anche quelle concordate, saranno devolute al Giudice competente;
12) nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 12 marzo 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonia VETRO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Milano, piazzetta Guastalla, n. 10,
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
***
CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 6 marzo 2025.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 20 febbraio 2025, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Su richiesta delle parti l'udienza di comparizione del 6 marzo 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione è nata , il [...], riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento della figlia. Il P.M. non è intervenuto. pagina 1 di 4 Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 21 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito.
Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la minore presso la madre;
3) dispone che il padre, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e sociali della minore, possa vederla e tenerla con sé:
- dal martedì sera, prelevandola dopo l'attività sportiva, fino alla mattina del mercoledì, quando la accompagnerà a casa della madre dopo la cena;
-a settimane alterne il mercoledì e il giovedì a cena oppure dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera prima di cena;
4) dispone che:
- nelle vacanze e nelle le festività invernali venga mantenuta l'ordinaria regola di frequentazione, ad eccezione dei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e altre festività per i quali, salvi diversi accordi tra le parti e nel rispetto delle esigenze della minore, verrà seguito il criterio dell'alternanza;
- in estate quindici giorni consecutivi durante il mese di agosto, nel corso dei quali potrà essere interrotto il diritto di visita dell'altro genitore;
pagina 2 di 4 5) prende atto che le parti hanno concordato che, previo accordo e compatibilmente con gli impegni di entrambi e con quelli scolastici e sportivi di , a giugno o luglio la Per_1 stessa potrà trascorrere col padre un'altra settimana di vacanza, senza interruzione del diritto di visita della madre;
6) con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore, la somma di 300,00 euro mensili complessivi, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal primo anno successivo al deposito del presente ricorso;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) dispone che il signor e la signora si facciano carico Pt_2 Pt_1 rispettivamente del 60% e del 40% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per da determinarsi sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei Per_1 procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non pagina 3 di 4 abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che le parti hanno concordato che la polizza TCM Crédit Agricole caso morte stipulata a favore di entrambi, e oggi del costo di circa 70.00 euro mensili, sarà a carico del signor nella misura del 60% e a carico della signora Pt_2 Pt_1 nella misura del 40%, e ciò fino al venir meno del relativo obbligo;
9) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che i costi della ricarica telefonica di rimarranno interamente a carico del papà; Per_1
10) prende atto che per intercorso accordo delle parti l'assegno unico, o altre erogazioni equipollenti, verrà percepito integralmente dalla signora Pt_1
11) prende atto che i ricorrenti hanno convenuto che le modifiche al presente accordo, anche quelle concordate, saranno devolute al Giudice competente;
12) nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 12 marzo 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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