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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2025/92
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Giudice dott. Veronica Zanin,
a scioglimento della riserva precedentemente assunta nel procedimento promosso da:
(P. IVA corrente a Novara in Via Paletta n. 4, in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante l'amministratore unico sig. , (c. fisc. ), CP_2 C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Andrea Zonca (C. FISC.
) e Roberto Cota (C. FISC. ) del Foro di Novara, ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio a Novara in Via Passalacqua n. 10, giusta procura alle liti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Parte ricorrente ha depositato in data 14.1.2025 ricorso per l'applicazione delle misure protettive ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 c.c.i.i..
Ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d), il ricorrente deposita unitamente al ricorso “un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare”.
Il predetto progetto non risulta allegato al ricorso, ma l'atto introduttivo riporta, per linee generali, le iniziative prodromiche al risanamento della società.
La carente allegazione non è stata sanata neppure avanti all'esperto nominato, il quale ha riscontrato: i) l'erronea indicazione del test pratico previsto per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
ii) l'assenza dei documenti allegati a supporto della sostenibilità del piano;
iii) la perdurante mancanza di un piano di risanamento redatto secondo l'art. 19, lett. d).
Vista l'assenza di tale documentazione, l'esperto non è stato messo in grado di redigere un parere.
Tenuto conto della mancata allegazione del piano previsto dall'art. 19, comma 2, lett. d) e della mancata integrazione anche nelle more della trattazione del procedimento dei profili ritenuti mancanti, il ricorso deve ritenersi inammissibile.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Si comunichi.
Novara, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
Pagina 1
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Giudice dott. Veronica Zanin,
a scioglimento della riserva precedentemente assunta nel procedimento promosso da:
(P. IVA corrente a Novara in Via Paletta n. 4, in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante l'amministratore unico sig. , (c. fisc. ), CP_2 C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Andrea Zonca (C. FISC.
) e Roberto Cota (C. FISC. ) del Foro di Novara, ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio a Novara in Via Passalacqua n. 10, giusta procura alle liti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Parte ricorrente ha depositato in data 14.1.2025 ricorso per l'applicazione delle misure protettive ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 c.c.i.i..
Ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d), il ricorrente deposita unitamente al ricorso “un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare”.
Il predetto progetto non risulta allegato al ricorso, ma l'atto introduttivo riporta, per linee generali, le iniziative prodromiche al risanamento della società.
La carente allegazione non è stata sanata neppure avanti all'esperto nominato, il quale ha riscontrato: i) l'erronea indicazione del test pratico previsto per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
ii) l'assenza dei documenti allegati a supporto della sostenibilità del piano;
iii) la perdurante mancanza di un piano di risanamento redatto secondo l'art. 19, lett. d).
Vista l'assenza di tale documentazione, l'esperto non è stato messo in grado di redigere un parere.
Tenuto conto della mancata allegazione del piano previsto dall'art. 19, comma 2, lett. d) e della mancata integrazione anche nelle more della trattazione del procedimento dei profili ritenuti mancanti, il ricorso deve ritenersi inammissibile.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Si comunichi.
Novara, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
Pagina 1