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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/11/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4252/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA CO Presidente
RA EC Giudice relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE sul ricorso iscritto al n. r.g. 2480/2025 promosso da:
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato, difeso ed elett.te dom.to da/presso avv. Lorenzo Mondini, giusta delega in atti;
RICORRENTE
Contro
( ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata, difesa ed elett.te dom.ta da/presso avv. Alessandra Giombetti, come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE [E DIVORZIO].
CONCLUSIONI, precisate congiuntamente dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 17/09/2025:
“
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto. Per_ 2. Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi con Per_1 collocazione prevalente presso il padre nella residenza sita a Morro d'Alba (AN) in via Santa Maria del Fiore 34, di proprietà del medesimo e che gli verrà quindi assegnata anche quale casa familiare.
3. Il diritto di visita delle figlie minori da parte della sig.ra sarà regolato come CP_1 segue:
- 1 - Per_ a) la madre avrà facoltà di vedere le figlie minori e e tenerle con sé il lunedì ed il Per_1 martedì dal rientro da scuola alla mattinata successiva;
Per_ b) la madre avrà facoltà di vedere le figlie minori e e tenerle con sé durante i fine Per_1 settimana, a settimane alterne, dalle ore 19,00 del venerdì sera sino a lunedì mattina;
c) ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie minori durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni le festività di Natale o le festività di fine anno;
durante le vacanze pasquali, ciascun coniuge potrà tenere con sé le figlie minori per tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo;
d) ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie minori durante il periodo estivo, per un periodo pari a quindici giorni anche non consecutivi, previo accordo tra i coniugi e tenendo conto del periodo di ferie lavorative di ciascun genitore;
e) stante l'età delle minori, entrambi i genitori si impegnano a rispettare, nella gestione dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno di essi, la libera determinazione delle stesse e a prendere atto delle loro necessità e dei loro desideri, senza alcuna coartazione;
si impegnano parimente a collaborare tra loro per garantire la flessibilità e la disponibilità necessarie alla migliore organizzazione di vita e di lavo-ro, sia dei genitori che delle figlie.
4. In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, i genitori assumeranno di comune accordo tutte le scelte di maggiore interesse per le minori, di vita, scuola e/o lavoro, salute, svago, mentre l'attività di ordinaria amministrazione potrà essere compiuta da ciascun genitore, disgiuntamente dall'altro.
5. Il sig. riconoscerà in favore della sig.ra a titolo di concorso Parte_1 CP_1 al pagamento delle spese di affitto la somma di € 400,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese: tale contributo cesserà al raggiungimento della maggiore età da parte delle figlie ovvero qualora la sig.ra instauri una stabile convivenza con terze persone. CP_1
6. Entrambi i genitori si impegnano a che, in caso di nuove relazioni, i partners entrino eventualmente nella vita delle figlie solo in caso di rapporti stabili e seri.
7. Al mantenimento ordinario delle minori i genitori provvederanno direttamente, soddisfacendo ogni loro esigenza ordinaria durante il tempo di reciproco affidamento, così che nulla sarà dovuto a tale titolo da un genitore nei confronti dell'altro; le spese straordinarie andranno ripartite tra i coniugi al 50% come da protocollo del Tribunale di Ancona.
8. L'assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dalla sig.ra . CP_1
9. La sig.ra trasferirà la propria residenza altrove. CP_1
10. La sig.ra si impegna a trasferire gratuitamente in favore del sig. CP_1 Parte_1
o perso inata l'autovettura Citroen C4 e il motoveicolo Yama
[...] proprietà.
11. I coniugi rilasceranno reciproco consenso al rilascio dei documenti per l'espatrio anche con l'iscrizione delle figlie minori.
12. Le parti concordano di chiedere che il Tribunale, decorso il termine di legge, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni sopra riportate.”
* * * *
- 2 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con a GA (AN) l'8/10/2006, che dal matrimonio sono nate le figlie CP_1
(Ancona, 23/01/2008) e (Ancona, 04/04/2012) e che nel tempo i rapporti tra le Per_1 Per_2 parti si sono deteriorati, ha domandato la pronuncia di separazione dei coniugi.
Il ricorrente ha dedotto che, in concomitanza di una crisi economica che aveva colpito l'azienda di famiglia, la moglie aveva iniziato sempre più a trascurare i propri doveri coniugali e familiari, tanto da instaurare anche una relazione extraconiugale, scoperta dalle di lei figlie;
in conseguenza di tale fatto, le minori ne avrebbero notevolmente risentito (decidendo, ad esempio, di interrompere l'attività sportiva dalle stesse praticata, ed esprimendo la volontà di rimanere a vivere con il padre).
Le parti hanno destinato ad abitazione famigliare l'immobile di Morro d'Alba, di esclusiva proprietà del ricorrente, all'interno di uno stabile in cui abitano anche i nonni paterni a cui le figlie delle parti sono molte legate e da cui pure sono accudite;
per tali ragioni il ricorrente ha domandato l'assegnazione a sé della casa coniugale, con collocamento delle minori presso la stessa, e con onere della madre di contribuire al loro mantenimento con un assegno mensile di complessivi Euro 300,00.
2. si è costituita in giudizio dando atto che, nelle more, tra le parti era CP_1 intervenuto un accordo sulle condizioni di separazione, ma, comunque, fermamente respingendo ogni accusa di sue responsabilità nella causazione della crisi matrimoniale quale dedotta dal ricorrente, in quanto detta crisi, invero, era esistente già da diversi anni.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero.
4. L'udienza di comparizione dei coniugi, fissata in presenza davanti al giudice istruttore per il 17/09/2025, è stata sostituita, su richiesta di entrambe le parti e in ragione dell'accordo intercorso, dallo scambio di note scritte, che sono state regolarmente depositate e con le quali sono state precisate congiuntamente le conclusioni quali in epigrafe riportate, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda di entrambe le parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, oltre alla divergente posizione circa le cause della crisi matrimoniale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno stabilito a carico del marito un contributo mensile, in favore della moglie, per le spese di locazione di altro immobili, in ragione del rilascio della casa familiare da parte della stessa) e corrispondenti agli interessi delle due figlie, ancora minorenni, in favore delle quali le parti hanno concordato un mantenimento ordinario in via diretta, in considerazione dei tempi di frequentazione delle minori con ciascun genitore, e una partecipazione partitaria dei genitori alle spese straordinarie per le minori stesse.
- 3 - Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. la regolamentazione dei tempi di visita della madre quale genitore non collocatario); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Entrambe le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi i termini di legge – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70.
7. la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e (in Parte_1 CP_1 epigrafe meglio gen. ti), i quali hanno contatto matrimonio a GA (AN) l'8/10/2006, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 48, parte I, serie// dell'anno 2006; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nelle note di trattazione per l'udienza del 17/09/2025 e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA EC IA CO
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA CO Presidente
RA EC Giudice relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE sul ricorso iscritto al n. r.g. 2480/2025 promosso da:
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato, difeso ed elett.te dom.to da/presso avv. Lorenzo Mondini, giusta delega in atti;
RICORRENTE
Contro
( ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata, difesa ed elett.te dom.ta da/presso avv. Alessandra Giombetti, come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE [E DIVORZIO].
CONCLUSIONI, precisate congiuntamente dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 17/09/2025:
“
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto. Per_ 2. Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi con Per_1 collocazione prevalente presso il padre nella residenza sita a Morro d'Alba (AN) in via Santa Maria del Fiore 34, di proprietà del medesimo e che gli verrà quindi assegnata anche quale casa familiare.
3. Il diritto di visita delle figlie minori da parte della sig.ra sarà regolato come CP_1 segue:
- 1 - Per_ a) la madre avrà facoltà di vedere le figlie minori e e tenerle con sé il lunedì ed il Per_1 martedì dal rientro da scuola alla mattinata successiva;
Per_ b) la madre avrà facoltà di vedere le figlie minori e e tenerle con sé durante i fine Per_1 settimana, a settimane alterne, dalle ore 19,00 del venerdì sera sino a lunedì mattina;
c) ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie minori durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni le festività di Natale o le festività di fine anno;
durante le vacanze pasquali, ciascun coniuge potrà tenere con sé le figlie minori per tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo;
d) ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie minori durante il periodo estivo, per un periodo pari a quindici giorni anche non consecutivi, previo accordo tra i coniugi e tenendo conto del periodo di ferie lavorative di ciascun genitore;
e) stante l'età delle minori, entrambi i genitori si impegnano a rispettare, nella gestione dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno di essi, la libera determinazione delle stesse e a prendere atto delle loro necessità e dei loro desideri, senza alcuna coartazione;
si impegnano parimente a collaborare tra loro per garantire la flessibilità e la disponibilità necessarie alla migliore organizzazione di vita e di lavo-ro, sia dei genitori che delle figlie.
4. In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, i genitori assumeranno di comune accordo tutte le scelte di maggiore interesse per le minori, di vita, scuola e/o lavoro, salute, svago, mentre l'attività di ordinaria amministrazione potrà essere compiuta da ciascun genitore, disgiuntamente dall'altro.
5. Il sig. riconoscerà in favore della sig.ra a titolo di concorso Parte_1 CP_1 al pagamento delle spese di affitto la somma di € 400,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese: tale contributo cesserà al raggiungimento della maggiore età da parte delle figlie ovvero qualora la sig.ra instauri una stabile convivenza con terze persone. CP_1
6. Entrambi i genitori si impegnano a che, in caso di nuove relazioni, i partners entrino eventualmente nella vita delle figlie solo in caso di rapporti stabili e seri.
7. Al mantenimento ordinario delle minori i genitori provvederanno direttamente, soddisfacendo ogni loro esigenza ordinaria durante il tempo di reciproco affidamento, così che nulla sarà dovuto a tale titolo da un genitore nei confronti dell'altro; le spese straordinarie andranno ripartite tra i coniugi al 50% come da protocollo del Tribunale di Ancona.
8. L'assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dalla sig.ra . CP_1
9. La sig.ra trasferirà la propria residenza altrove. CP_1
10. La sig.ra si impegna a trasferire gratuitamente in favore del sig. CP_1 Parte_1
o perso inata l'autovettura Citroen C4 e il motoveicolo Yama
[...] proprietà.
11. I coniugi rilasceranno reciproco consenso al rilascio dei documenti per l'espatrio anche con l'iscrizione delle figlie minori.
12. Le parti concordano di chiedere che il Tribunale, decorso il termine di legge, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni sopra riportate.”
* * * *
- 2 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con a GA (AN) l'8/10/2006, che dal matrimonio sono nate le figlie CP_1
(Ancona, 23/01/2008) e (Ancona, 04/04/2012) e che nel tempo i rapporti tra le Per_1 Per_2 parti si sono deteriorati, ha domandato la pronuncia di separazione dei coniugi.
Il ricorrente ha dedotto che, in concomitanza di una crisi economica che aveva colpito l'azienda di famiglia, la moglie aveva iniziato sempre più a trascurare i propri doveri coniugali e familiari, tanto da instaurare anche una relazione extraconiugale, scoperta dalle di lei figlie;
in conseguenza di tale fatto, le minori ne avrebbero notevolmente risentito (decidendo, ad esempio, di interrompere l'attività sportiva dalle stesse praticata, ed esprimendo la volontà di rimanere a vivere con il padre).
Le parti hanno destinato ad abitazione famigliare l'immobile di Morro d'Alba, di esclusiva proprietà del ricorrente, all'interno di uno stabile in cui abitano anche i nonni paterni a cui le figlie delle parti sono molte legate e da cui pure sono accudite;
per tali ragioni il ricorrente ha domandato l'assegnazione a sé della casa coniugale, con collocamento delle minori presso la stessa, e con onere della madre di contribuire al loro mantenimento con un assegno mensile di complessivi Euro 300,00.
2. si è costituita in giudizio dando atto che, nelle more, tra le parti era CP_1 intervenuto un accordo sulle condizioni di separazione, ma, comunque, fermamente respingendo ogni accusa di sue responsabilità nella causazione della crisi matrimoniale quale dedotta dal ricorrente, in quanto detta crisi, invero, era esistente già da diversi anni.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero.
4. L'udienza di comparizione dei coniugi, fissata in presenza davanti al giudice istruttore per il 17/09/2025, è stata sostituita, su richiesta di entrambe le parti e in ragione dell'accordo intercorso, dallo scambio di note scritte, che sono state regolarmente depositate e con le quali sono state precisate congiuntamente le conclusioni quali in epigrafe riportate, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda di entrambe le parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, oltre alla divergente posizione circa le cause della crisi matrimoniale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno stabilito a carico del marito un contributo mensile, in favore della moglie, per le spese di locazione di altro immobili, in ragione del rilascio della casa familiare da parte della stessa) e corrispondenti agli interessi delle due figlie, ancora minorenni, in favore delle quali le parti hanno concordato un mantenimento ordinario in via diretta, in considerazione dei tempi di frequentazione delle minori con ciascun genitore, e una partecipazione partitaria dei genitori alle spese straordinarie per le minori stesse.
- 3 - Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. la regolamentazione dei tempi di visita della madre quale genitore non collocatario); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Entrambe le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi i termini di legge – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70.
7. la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e (in Parte_1 CP_1 epigrafe meglio gen. ti), i quali hanno contatto matrimonio a GA (AN) l'8/10/2006, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 48, parte I, serie// dell'anno 2006; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nelle note di trattazione per l'udienza del 17/09/2025 e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA EC IA CO
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