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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 8.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1242 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avvocato Andrea De Rosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma viale delle Milizie 38
-APPELLANTE –
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocata Paola Controparte_1
DA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Roma, Viale Anicio Gallo, 102
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9580/2022 pubblicata in data 5/1/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava il diritto di all'inquadramento nel livello III previsto dal C.C.N.L. di settore Controparte_1 applicabile, ed al trattamento economico e normativo previsto a decorrere dal 15/09/2017 con condanna della società al pagamento in suo favore della complessiva somma di € Parte_1
4.401,84 per i titoli indicati in ricorso nonché delle ulteriori differenze economiche maturate dal maturazione al soddisfo.
Avverso tale sentenza la società proponeva appello fondato su più motivi. Pt_1
si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
dipendente a tempo indeterminato della società dal 01/01/2010 Controparte_1 Pt_1 con un orario di lavoro part-time 25 ore settimanali ed inquadramento al IV livello C.C.N.L. RI (avendo iniziato a lavorare per tale società dal 01/03/2004 inizialmente, sino al 31/12/2006 con contratto di lavoro a progetto per poi essere assunta dal 01/01/2007 con contratto di lavoro a tempo determinato part-time 20 ore settimanali trasformato in part-time di 25 ore settimanali dal 07/12/2009 e successivamente a tempo indeterminato dal 01/01/2010) aveva agito in giudizio rivendicando il proprio diritto ad essere inquadrata, in ragione delle mansioni svolte, dal settembre 2017, nel superiore III livello del suddetto C.C.N.L.
Questo in ragione delle mansioni, meglio descritte in ricorso, svolte dal mese di settembre 2017 alle dipendenze della società la quale gestiva in regime di appalto il Servizio del Pt_1
Centro Unico di Prenotazione (CUP) della Asl Roma 3 (ex Asl Roma D).
Rivendicava pertanto il proprio diritto a percepire, con conseguente condanna della società
le maggiori retribuzioni dovute quantificate, alla data di introduzione del giudizio, in Pt_1
€ 4.401,84 oltre a quelle successivamente maturate per il periodo successivo al 30/09/2019.
Il Tribunale, previo espletamento di prova per testi, accertava la fondatezza delle rivendicazioni dell'odierna appellata, affermando la riconducibilità al superiore livello oggetto di rivendicazione delle mansioni di impiegata amministrativa back office svolte dalla odierna appellata, a partire dal 11/09/2017, presso l'ufficio del Coordinamento della Asl Roma 3.
Rilevava come tali mansioni, in ragione del loro contenuto di concetto, corrispondessero sotto il profilo quantitativo e qualitativo al III livello C.C.N.L. (proprio del personale che svolge mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza e dei lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque conseguita) esulando dalle mansioni meramente operative, tali da presupporre una professionalità qualitativamente di livello minore, proprie del livello di inquadramento in suo possesso.
Quantificava le conseguenti maggiori retribuzioni dovute in conformità ai conteggi contenuti nel ricorso non contestati dalla società convenuta. Con un primo motivo la società appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la fondatezza delle rivendicazioni della lavoratrice relative allo svolgimento di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento contrattuale, per violazione degli artt. 115, comma 1 e 116 c.p.c.
Contesta in particolare la gravata sentenza, con riferimento alle valutazioni istruttorie, nella parte in cui aveva ravvisato nelle mansioni svolte dall'appellata quelle caratteristiche di autonomia e quella natura di concetto proprie del livello di inquadramento rivendicato.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Si osserva innanzitutto che, così come riportato nella gravata sentenza, il IV livello C.C.N.L. RI, attribuito contrattualmente all'odierna appellata, ricomprende il personale che esegue
“compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite “, livello che ricomprende figure professionali quali, ad esempio, il contabile d'ordine, lo stenodattilografo e l'addetto a mansioni d'ordine di segreteria.
Il superiore III livello, rivendicato dall'odierna appellata, ricomprende invece lo svolgimento di “mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza” comprendendo “lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”.
Il predetto livello di inquadramento ricomprende, ad esempio, in particolare la figura professionale del contabile/impiegato amministrativo definito della suddetta declaratoria come
“personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire conseguenti interventi operativi” (cfr. CCNL 2015 , applicabile ratione temporis al presente caso di specie, all. 2 della comparsa di costituzione di primo grado di
. Pt_1
Così come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, con affermazione non specificamente contestata, l'elemento discriminante tra le due categorie di inquadramento, è ravvisabile nel contenuto professionale delle mansioni svolte.
Tale contenuto risulta di livello qualitativamente e quantitativamente superiore nel III livello, caratterizzato dallo svolgimento di mansioni di concetto o prevalentemente tali e che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque conseguita mentre l'inferiore IV livello risulta caratterizzato da mansioni meramente operative tali da presupporre una professionalità qualitativamente minore ed a essere riconducibili a quelle tradizionalmente individuate come mansioni di ordine.
Tanto premesso risultano meritevoli di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione, le valutazioni del giudice di prime cure, nel ritenere le mansioni svolte dalla lavoratrice, a partire dal settembre 2017 presso l'ufficio Coordinamento della Asl Roma 3, caratterizzabili come di concetto e riconducibili pertanto al superiore livello di inquadramento rivendicato.
Le mansioni svolte dall'appellata nel periodo in contestazione, così come emerse dalla espletata prova per testi e in particolare dalle dichiarazioni rilasciate dalle testimoni Tes_1
e , aventi ad oggetto in particolare la gestione delle agende
[...] Testimone_2 professionali dei medici (anche con riferimento all'inserimento delle urgenze) oltre che l'assistenza agli operatori (di front office) e agli stessi medici nella gestione dei programmi applicativi non possono infatti che esulare dall'ambito di mansioni di ordine proprie dell'inferiore IV livello, comportando le stesse quella elaborazione concettuale e quella autonomia operativa propria delle mansioni di concetto mentre non può, in tale contesto, che reputarsi significativa dell'autonomia della lavoratrice, l'assenza per un rilevante lasso di tempo (pure riscontrata dalle dichiarazioni delle testimoni e di figure Tes_1 Tes_2 specificamente deputate a verificare e controllare la sua attività lavorativa così come l'attività di tutoraggio effettuata dalla lavoratrice nei confronti di altri dipendenti ( Tes_1
”…Da circa 4/5 anni la ricorrente lavora c/o l'Ufficio del coordinamento dove si
[...] occupa dell'attività di supporto all'attività del front-office, di predisporre le agende di prenotazione che il front – office utilizza per le prenotazioni. Si occupa dell'attribuzione delle passwords per gli operatori…. So che la ricorrente ha svolto attività di coordinamento per i neo-assunti con funzioni di Tutor avendo partecipato in passato a dei corsi di formazione…L'attività di affiancamento ai nuovi dipendenti comporta che la ric.te si occupa di dare agli stessi tutti gli insegnamenti necessari all'attività. Per quanto a mia conoscenza non vi sono figure all'interno dell'Ufficio di coordinamento che si occupano di verificare o di controllare l'attività svolta dalla ric.te… Il Sig. è coordinatore dell'Ufficio di Tes_3 coordinamento da circa un anno…” :”…Confermo che già dal settembre Testimone_2
2017 la ric.te è stata trasferita presso l'Ufficio del coordinamento dell' …presso Pt_2
l'Ufficio di coordinamento la ricorrente svolge attività di supporto agli operatori dello sportello front office e in particolare si occupa della agenda di prenotazione dei medici specialisti;
si occupa delle problematiche relative alla cassa, si occupa della preparazione dell'agenda dei medici specialisti, controlla a fine mese tramite apposito programma “SIAS” il corretto espletamento delle prestazioni specialistiche, in particolare la ricorrente si occupa di inserire nella agenda di prenotazione le urgenze rese disponibili dai medici. Si occupa anche dell'attività di recall dei pazienti. La ricorrente provvede altresì a trasmettere ai competenti organi aziendali i dati contenuti nel SIAS relativi alle visite specialistiche e ciò per la valutazione circa i tempi di attesa delle prestazioni erogate. Sul cap. 29 F confermo quanto mi si legge. Sul cap. 29 G confermo quanto mi si legge. Sul cap. 29 I confermo quanto mi si legge (trattasi dei capitoli del ricorso di primo grado aventi ad oggetto l'attività di back office svolta dall'odierna appellata presso l'Ufficio di coordinamento, in particolare per quanto attiene alla prestazione di assistenza agli operatori dei punti prenotazione in ordine a problematiche insorte nell'utilizzo dei relativi programmi applicativi, nella verifica delle richieste di reclamo per il mancato rispetto delle tempistiche di prenotazione in presenza di una priorità e di svolgimento di attività di formazione per i medici in ordine all'utilizzo del programma applicativo denominato Recupweb, n.d.e. ) Preciso che per formazione intendo che il medico che deve utilizzare il programma Recupweb e che non conosce tale programma chiama la ric.te per avere le informazioni necessarie per utilizzare correttamente tale programma. Tale programma viene utilizzato per registrare gli appuntamenti di ritorno dei pazienti. Preciso che la ricorrente svolge le attività che ho sin qui descritto secondo i protocolli previsti e senza che vi sia un preposto che controlli o verifichi l'attività da lei svolta…”).
Trattasi di deposizioni da reputarsi attendibili e non inficiate da ulteriori elementi istruttori.
Non possono in particolare reputarsi tali le deposizioni dei testi citati dall'appellante
[...]
(coordinatrice del gruppo back Office della Asl Roma 3 dal luglio 2020) e Tes_4 [...]
consulente della società NTA che, insieme alla aveva vinto l'appalto Testimone_5 Pt_1 presso la i quali si sono sostanzialmente limitati a riferire, in via generale, delle Pt_2 competenze dell'ufficio back-office, senza inficiare le circostanze significative della autonomia e della natura di concetto delle mansioni svolte dall'appellante specificamente riferite dai testi e riferendo il teste la circostanza, di per sé ovvia Tes_1 Tes_2 Tes_5 ma che non è idonea ad inficiare le considerazioni che precedono relativamente alla autonomia operativa dell'appellata, in ordine al fatto che l'attività di pianificazione delle agende venisse svolta sulla base procedure prestabilite, procedure peraltro il cui contenuto non è stato specificato dal teste ( “…il CUP si occupa della apertura, chiusura e creazione delle Tes_4 agende;
si occupa di creare spazi per effettuare le prenotazioni;
il back-office riceve inoltre le comunicazioni dei medici finalizzate alla chiusura delle agende nei vari periodi e a vario titolo;
si occupa inoltre di inserire le prestazioni prenotabili all'interno delle agende;
a tal fine viene utilizzato un sistema gestionale autorizzato dalla Regione Lazio, chiamato SEP;
il CUP si occupa anche di elaborare e inviare dati alla Asl richiedente;
ogni medico ha una sua agenda nella quale vengono inserite le prenotazioni effettuate presso il CUP territoriale. L'operatore del back-office si occupa anche di estrapolare dati dal sistema gestionale CP_ richiesta della .”; : “…sul cap 1° E' vero che nell'ambito dell'attività del CUP Tes_5 rientra anche l'attività di coordinamento delle agende, tale attività consiste nella esecuzione delle attività di apertura e chiusura delle agende secondo le articolazioni autorizzate da parte della . Confermo che vengono svolte le attività svolte al primo punto del capitolo Pt_2 sulla base delle procedure prestabilite dalla;
confermo che nel coordinamento delle Pt_2 agende rientrano le attività di cui al punto 2 del capitolo, di cui al punto 3 del capitolo, di cui al punto 4; di cui al punto 5, di cui al punto 6, di cui al punto 7, di cui al punto 8; non vi rientra l'attività di cui al punto 9; vi rientra l'attività di quel punto 10, vi rientra l'attività di cui al punto 11; preciso che nelle attività di pianificazione di cui al punto 1 le attività di pianificazione spetta alla Asl. I dati utilizzati dagli operatori delle attività di coordinamento delle agende vengono generati dal sistema regionale che lo utilizzano e inviate al dirigente preposto”). Nè, contrariamente a quanto prospettato dalla società appellante, possono trarsi elementi favorevoli a quest'ultima dalla declaratoria contrattuale di cui al Protocollo aggiuntivo del 14/06/2006.
La riconducibilità al 4° livello della figura dell'”addetto al back office commerciale” (cfr. punto 2 della declaratoria di tale livello all. 1 della comparsa di costituzione di Pt_1 previsto da tale documento non può infatti ritenersi decisivo ai fini della presente controversia trattandosi di figura indicata genericamente, a livello esemplificativo, con chiaro riferimento ad un settore di attività, quello strettamente commerciale, non corrispondente a quello in cui operava l'odierna appellante (il settore amministrativo di un ente pubblico) e peraltro nemmeno richiamata nella pur ampia esemplificazione contenuta nel CCNL 2015 applicabile ratione temporis al presente caso di specie.
Con un secondo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza con riferimento alla condanna alle spese di lite disposta nei suoi confronti, sostenendo l'eccessività della somma che lamenta essere stata liquidata in violazione dei parametri di cui al Dm 55/2014.
Anche tale motivo è infondato.
Si osserva infatti che l'odierna appellata aveva agito in giudizio rivendicando il proprio diritto, nell'ambito di un rapporto di lavoro tuttora in corso di svolgimento alla data di instaurazione del presente giudizio (e, deve, ritenersi, in assenza di allegazioni od elementi in senso contrario, anche alla data della presente decisione), al superiore inquadramento precedentemente indicato, chiedendo la condanna della società odierna appellante al pagamento dell'importo di € 4.401,84 solo come somma dovuta al settembre dell'anno 2019 (cfr. conteggi allegati al ricorso di primo grado).
Trattasi pertanto di causa dal valore indeterminabile comprendendo, non solo la somma oggetto di espressa richiesta, ma anche l'accertamento del diritto della lavoratrice ad ottenere, evidentemente per l'intera durata del rapporto di lavoro, l'inquadramento rivendicato e che si ritiene riconducibile in quanto tale, ai fini della quantificazione delle spese di lite, allo scaglione di valore ex Dm 55/2014, da € 26.001 ad € 52.000.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di appello risultando la somma di € 6.000 liquidata dal Tribunale ampiamente inferiore ai valori medi di una causa riconducibile a tale scaglione di valore (valori medi quantificabili per una causa caratterizzata, quale quella di specie, quanto al primo grado, anche, dallo svolgimento di attività istruttoria in € 9.257).
È appena il caso di osservare che, a tale fine, non può attribuirsi rilievo decisivo al valore della controversia dichiarata dall' odierno appellata in calce all'atto introduttivo del giudizio, valore quest'ultimo che, alla stregua delle considerazioni che precedono, non trova riscontro nelle risultanze degli atti.
In tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che "il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti" (Cass. n. 12770 del 11/05/2023 e giurisprudenza ivi citata).
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo (sulla base del citato scaglione di valore da € 26.001 ad € 52.000), segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 5.211 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 8.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 8.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1242 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avvocato Andrea De Rosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma viale delle Milizie 38
-APPELLANTE –
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocata Paola Controparte_1
DA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Roma, Viale Anicio Gallo, 102
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9580/2022 pubblicata in data 5/1/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava il diritto di all'inquadramento nel livello III previsto dal C.C.N.L. di settore Controparte_1 applicabile, ed al trattamento economico e normativo previsto a decorrere dal 15/09/2017 con condanna della società al pagamento in suo favore della complessiva somma di € Parte_1
4.401,84 per i titoli indicati in ricorso nonché delle ulteriori differenze economiche maturate dal maturazione al soddisfo.
Avverso tale sentenza la società proponeva appello fondato su più motivi. Pt_1
si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
dipendente a tempo indeterminato della società dal 01/01/2010 Controparte_1 Pt_1 con un orario di lavoro part-time 25 ore settimanali ed inquadramento al IV livello C.C.N.L. RI (avendo iniziato a lavorare per tale società dal 01/03/2004 inizialmente, sino al 31/12/2006 con contratto di lavoro a progetto per poi essere assunta dal 01/01/2007 con contratto di lavoro a tempo determinato part-time 20 ore settimanali trasformato in part-time di 25 ore settimanali dal 07/12/2009 e successivamente a tempo indeterminato dal 01/01/2010) aveva agito in giudizio rivendicando il proprio diritto ad essere inquadrata, in ragione delle mansioni svolte, dal settembre 2017, nel superiore III livello del suddetto C.C.N.L.
Questo in ragione delle mansioni, meglio descritte in ricorso, svolte dal mese di settembre 2017 alle dipendenze della società la quale gestiva in regime di appalto il Servizio del Pt_1
Centro Unico di Prenotazione (CUP) della Asl Roma 3 (ex Asl Roma D).
Rivendicava pertanto il proprio diritto a percepire, con conseguente condanna della società
le maggiori retribuzioni dovute quantificate, alla data di introduzione del giudizio, in Pt_1
€ 4.401,84 oltre a quelle successivamente maturate per il periodo successivo al 30/09/2019.
Il Tribunale, previo espletamento di prova per testi, accertava la fondatezza delle rivendicazioni dell'odierna appellata, affermando la riconducibilità al superiore livello oggetto di rivendicazione delle mansioni di impiegata amministrativa back office svolte dalla odierna appellata, a partire dal 11/09/2017, presso l'ufficio del Coordinamento della Asl Roma 3.
Rilevava come tali mansioni, in ragione del loro contenuto di concetto, corrispondessero sotto il profilo quantitativo e qualitativo al III livello C.C.N.L. (proprio del personale che svolge mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza e dei lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque conseguita) esulando dalle mansioni meramente operative, tali da presupporre una professionalità qualitativamente di livello minore, proprie del livello di inquadramento in suo possesso.
Quantificava le conseguenti maggiori retribuzioni dovute in conformità ai conteggi contenuti nel ricorso non contestati dalla società convenuta. Con un primo motivo la società appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la fondatezza delle rivendicazioni della lavoratrice relative allo svolgimento di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento contrattuale, per violazione degli artt. 115, comma 1 e 116 c.p.c.
Contesta in particolare la gravata sentenza, con riferimento alle valutazioni istruttorie, nella parte in cui aveva ravvisato nelle mansioni svolte dall'appellata quelle caratteristiche di autonomia e quella natura di concetto proprie del livello di inquadramento rivendicato.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Si osserva innanzitutto che, così come riportato nella gravata sentenza, il IV livello C.C.N.L. RI, attribuito contrattualmente all'odierna appellata, ricomprende il personale che esegue
“compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite “, livello che ricomprende figure professionali quali, ad esempio, il contabile d'ordine, lo stenodattilografo e l'addetto a mansioni d'ordine di segreteria.
Il superiore III livello, rivendicato dall'odierna appellata, ricomprende invece lo svolgimento di “mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza” comprendendo “lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”.
Il predetto livello di inquadramento ricomprende, ad esempio, in particolare la figura professionale del contabile/impiegato amministrativo definito della suddetta declaratoria come
“personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire conseguenti interventi operativi” (cfr. CCNL 2015 , applicabile ratione temporis al presente caso di specie, all. 2 della comparsa di costituzione di primo grado di
. Pt_1
Così come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, con affermazione non specificamente contestata, l'elemento discriminante tra le due categorie di inquadramento, è ravvisabile nel contenuto professionale delle mansioni svolte.
Tale contenuto risulta di livello qualitativamente e quantitativamente superiore nel III livello, caratterizzato dallo svolgimento di mansioni di concetto o prevalentemente tali e che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque conseguita mentre l'inferiore IV livello risulta caratterizzato da mansioni meramente operative tali da presupporre una professionalità qualitativamente minore ed a essere riconducibili a quelle tradizionalmente individuate come mansioni di ordine.
Tanto premesso risultano meritevoli di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione, le valutazioni del giudice di prime cure, nel ritenere le mansioni svolte dalla lavoratrice, a partire dal settembre 2017 presso l'ufficio Coordinamento della Asl Roma 3, caratterizzabili come di concetto e riconducibili pertanto al superiore livello di inquadramento rivendicato.
Le mansioni svolte dall'appellata nel periodo in contestazione, così come emerse dalla espletata prova per testi e in particolare dalle dichiarazioni rilasciate dalle testimoni Tes_1
e , aventi ad oggetto in particolare la gestione delle agende
[...] Testimone_2 professionali dei medici (anche con riferimento all'inserimento delle urgenze) oltre che l'assistenza agli operatori (di front office) e agli stessi medici nella gestione dei programmi applicativi non possono infatti che esulare dall'ambito di mansioni di ordine proprie dell'inferiore IV livello, comportando le stesse quella elaborazione concettuale e quella autonomia operativa propria delle mansioni di concetto mentre non può, in tale contesto, che reputarsi significativa dell'autonomia della lavoratrice, l'assenza per un rilevante lasso di tempo (pure riscontrata dalle dichiarazioni delle testimoni e di figure Tes_1 Tes_2 specificamente deputate a verificare e controllare la sua attività lavorativa così come l'attività di tutoraggio effettuata dalla lavoratrice nei confronti di altri dipendenti ( Tes_1
”…Da circa 4/5 anni la ricorrente lavora c/o l'Ufficio del coordinamento dove si
[...] occupa dell'attività di supporto all'attività del front-office, di predisporre le agende di prenotazione che il front – office utilizza per le prenotazioni. Si occupa dell'attribuzione delle passwords per gli operatori…. So che la ricorrente ha svolto attività di coordinamento per i neo-assunti con funzioni di Tutor avendo partecipato in passato a dei corsi di formazione…L'attività di affiancamento ai nuovi dipendenti comporta che la ric.te si occupa di dare agli stessi tutti gli insegnamenti necessari all'attività. Per quanto a mia conoscenza non vi sono figure all'interno dell'Ufficio di coordinamento che si occupano di verificare o di controllare l'attività svolta dalla ric.te… Il Sig. è coordinatore dell'Ufficio di Tes_3 coordinamento da circa un anno…” :”…Confermo che già dal settembre Testimone_2
2017 la ric.te è stata trasferita presso l'Ufficio del coordinamento dell' …presso Pt_2
l'Ufficio di coordinamento la ricorrente svolge attività di supporto agli operatori dello sportello front office e in particolare si occupa della agenda di prenotazione dei medici specialisti;
si occupa delle problematiche relative alla cassa, si occupa della preparazione dell'agenda dei medici specialisti, controlla a fine mese tramite apposito programma “SIAS” il corretto espletamento delle prestazioni specialistiche, in particolare la ricorrente si occupa di inserire nella agenda di prenotazione le urgenze rese disponibili dai medici. Si occupa anche dell'attività di recall dei pazienti. La ricorrente provvede altresì a trasmettere ai competenti organi aziendali i dati contenuti nel SIAS relativi alle visite specialistiche e ciò per la valutazione circa i tempi di attesa delle prestazioni erogate. Sul cap. 29 F confermo quanto mi si legge. Sul cap. 29 G confermo quanto mi si legge. Sul cap. 29 I confermo quanto mi si legge (trattasi dei capitoli del ricorso di primo grado aventi ad oggetto l'attività di back office svolta dall'odierna appellata presso l'Ufficio di coordinamento, in particolare per quanto attiene alla prestazione di assistenza agli operatori dei punti prenotazione in ordine a problematiche insorte nell'utilizzo dei relativi programmi applicativi, nella verifica delle richieste di reclamo per il mancato rispetto delle tempistiche di prenotazione in presenza di una priorità e di svolgimento di attività di formazione per i medici in ordine all'utilizzo del programma applicativo denominato Recupweb, n.d.e. ) Preciso che per formazione intendo che il medico che deve utilizzare il programma Recupweb e che non conosce tale programma chiama la ric.te per avere le informazioni necessarie per utilizzare correttamente tale programma. Tale programma viene utilizzato per registrare gli appuntamenti di ritorno dei pazienti. Preciso che la ricorrente svolge le attività che ho sin qui descritto secondo i protocolli previsti e senza che vi sia un preposto che controlli o verifichi l'attività da lei svolta…”).
Trattasi di deposizioni da reputarsi attendibili e non inficiate da ulteriori elementi istruttori.
Non possono in particolare reputarsi tali le deposizioni dei testi citati dall'appellante
[...]
(coordinatrice del gruppo back Office della Asl Roma 3 dal luglio 2020) e Tes_4 [...]
consulente della società NTA che, insieme alla aveva vinto l'appalto Testimone_5 Pt_1 presso la i quali si sono sostanzialmente limitati a riferire, in via generale, delle Pt_2 competenze dell'ufficio back-office, senza inficiare le circostanze significative della autonomia e della natura di concetto delle mansioni svolte dall'appellante specificamente riferite dai testi e riferendo il teste la circostanza, di per sé ovvia Tes_1 Tes_2 Tes_5 ma che non è idonea ad inficiare le considerazioni che precedono relativamente alla autonomia operativa dell'appellata, in ordine al fatto che l'attività di pianificazione delle agende venisse svolta sulla base procedure prestabilite, procedure peraltro il cui contenuto non è stato specificato dal teste ( “…il CUP si occupa della apertura, chiusura e creazione delle Tes_4 agende;
si occupa di creare spazi per effettuare le prenotazioni;
il back-office riceve inoltre le comunicazioni dei medici finalizzate alla chiusura delle agende nei vari periodi e a vario titolo;
si occupa inoltre di inserire le prestazioni prenotabili all'interno delle agende;
a tal fine viene utilizzato un sistema gestionale autorizzato dalla Regione Lazio, chiamato SEP;
il CUP si occupa anche di elaborare e inviare dati alla Asl richiedente;
ogni medico ha una sua agenda nella quale vengono inserite le prenotazioni effettuate presso il CUP territoriale. L'operatore del back-office si occupa anche di estrapolare dati dal sistema gestionale CP_ richiesta della .”; : “…sul cap 1° E' vero che nell'ambito dell'attività del CUP Tes_5 rientra anche l'attività di coordinamento delle agende, tale attività consiste nella esecuzione delle attività di apertura e chiusura delle agende secondo le articolazioni autorizzate da parte della . Confermo che vengono svolte le attività svolte al primo punto del capitolo Pt_2 sulla base delle procedure prestabilite dalla;
confermo che nel coordinamento delle Pt_2 agende rientrano le attività di cui al punto 2 del capitolo, di cui al punto 3 del capitolo, di cui al punto 4; di cui al punto 5, di cui al punto 6, di cui al punto 7, di cui al punto 8; non vi rientra l'attività di cui al punto 9; vi rientra l'attività di quel punto 10, vi rientra l'attività di cui al punto 11; preciso che nelle attività di pianificazione di cui al punto 1 le attività di pianificazione spetta alla Asl. I dati utilizzati dagli operatori delle attività di coordinamento delle agende vengono generati dal sistema regionale che lo utilizzano e inviate al dirigente preposto”). Nè, contrariamente a quanto prospettato dalla società appellante, possono trarsi elementi favorevoli a quest'ultima dalla declaratoria contrattuale di cui al Protocollo aggiuntivo del 14/06/2006.
La riconducibilità al 4° livello della figura dell'”addetto al back office commerciale” (cfr. punto 2 della declaratoria di tale livello all. 1 della comparsa di costituzione di Pt_1 previsto da tale documento non può infatti ritenersi decisivo ai fini della presente controversia trattandosi di figura indicata genericamente, a livello esemplificativo, con chiaro riferimento ad un settore di attività, quello strettamente commerciale, non corrispondente a quello in cui operava l'odierna appellante (il settore amministrativo di un ente pubblico) e peraltro nemmeno richiamata nella pur ampia esemplificazione contenuta nel CCNL 2015 applicabile ratione temporis al presente caso di specie.
Con un secondo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza con riferimento alla condanna alle spese di lite disposta nei suoi confronti, sostenendo l'eccessività della somma che lamenta essere stata liquidata in violazione dei parametri di cui al Dm 55/2014.
Anche tale motivo è infondato.
Si osserva infatti che l'odierna appellata aveva agito in giudizio rivendicando il proprio diritto, nell'ambito di un rapporto di lavoro tuttora in corso di svolgimento alla data di instaurazione del presente giudizio (e, deve, ritenersi, in assenza di allegazioni od elementi in senso contrario, anche alla data della presente decisione), al superiore inquadramento precedentemente indicato, chiedendo la condanna della società odierna appellante al pagamento dell'importo di € 4.401,84 solo come somma dovuta al settembre dell'anno 2019 (cfr. conteggi allegati al ricorso di primo grado).
Trattasi pertanto di causa dal valore indeterminabile comprendendo, non solo la somma oggetto di espressa richiesta, ma anche l'accertamento del diritto della lavoratrice ad ottenere, evidentemente per l'intera durata del rapporto di lavoro, l'inquadramento rivendicato e che si ritiene riconducibile in quanto tale, ai fini della quantificazione delle spese di lite, allo scaglione di valore ex Dm 55/2014, da € 26.001 ad € 52.000.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di appello risultando la somma di € 6.000 liquidata dal Tribunale ampiamente inferiore ai valori medi di una causa riconducibile a tale scaglione di valore (valori medi quantificabili per una causa caratterizzata, quale quella di specie, quanto al primo grado, anche, dallo svolgimento di attività istruttoria in € 9.257).
È appena il caso di osservare che, a tale fine, non può attribuirsi rilievo decisivo al valore della controversia dichiarata dall' odierno appellata in calce all'atto introduttivo del giudizio, valore quest'ultimo che, alla stregua delle considerazioni che precedono, non trova riscontro nelle risultanze degli atti.
In tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che "il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti" (Cass. n. 12770 del 11/05/2023 e giurisprudenza ivi citata).
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo (sulla base del citato scaglione di valore da € 26.001 ad € 52.000), segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 5.211 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 8.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario