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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 1864 DEL 2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Sezione Prima Civile – Famiglia – V.G. 1864 DEL 2022 così composto:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso, a scioglimento della riserva che precede, il seguente
DECRETO
Visto il ricorso depositato da ai sensi dell'art. 9 della l. 898 del 1970, applicabile Parte_1
ratione temporis al presente procedimento, con il quale ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti della sig.ra Controparte_1
e disporre la revoca dell'assegno divorzile disposto in sede di divorzio con effetto a decorrere dalla data della presente domanda. / Vittoria di spese, compenso professionale, spese generali ed oneri di legge”;
Rilevato che, in particolare, il ha fondato la richiesta di revoca dell'assegno divorzile sui Pt_1
seguenti presupposti: a) un deterioramento delle condizioni economiche del stesso, che da Pt_1
dodici anni era ormai in pensione, con reddito da pensione notevolmente più basso da quello di lavoro, tanto che più volte era stato costretto a contrarre finanziamenti, anche per gli apparecchi acustici e non svolgeva più attività da libero professionista;
b) un deterioramento delle condizioni di salute del ricorrente, affetto da numerose patologie come da documentazione medica prodotta (v. docc. 10 e 11 allegati al ricorso); c) un miglioramento delle condizioni economiche della resistente, proprietaria di tre appartamenti, tra cui la ex casa coniugale, a suo dire acquistata con fondi del solo e due appartamenti ricevuti in eredità dalla madre, appartamenti da cui la resistente Pt_1
ricaverebbe sostanziosi redditi locativi;
d) il fatto che, come si evince anche dalla sentenza della
Corte di Appello n. 10 del 1998, la resistente d'estate loca la villa in San Felice Circeo ricavandone sostanziosi redditi locativi, andando ad abitare d'estate presso il suo compagno;
il fatto che la resistente, in tanti anni, non ha mai provveduto a trovarsi un lavoro;
1 Vista la memoria di costituzione depositata da la quale ha così concluso “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande della ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio” e che ha contestato quanto ex adverso dedotto e in particolare ha rilevato che:
a) la casa coniugale era stata assegnata alla resistente in quanto di sua esclusiva proprietà e in quanto acquistata con denaro della stessa, come riportato nell'atto pubblico;
b) contrariamente a quanto asserito dal ricorrente l'assegno di mantenimento che percepiva (fissato in 800.000 Lire all'esito del giudizio di appello e di Cassazione) era di ammontare, oggi, pari a € 490,63, come da certificazione unica 2022 in atti;
c) il ricorrente continuava ad esercitare attività di libero professionista presso il suo studio come da targa apposta fuori la porta dello studio;
d) negli ultimi anni la resistente non aveva potuto locare la casa in San Felice Circeo dovendo ospitare il patrigno e la madre malati, quest'ultima deceduta nel 2021, d) la resistente aveva contribuito al patrimonio di entrambi in quanto la casa coniugale era stata acquistata con denaro ricavato dalla vendita di beni immobili della nonna della suddetta e si era trovata a dover saldare da sola debiti contratti con il coniuge durante il matrimonio;
e) rilevava di essere divenuta proprietaria di due immobili a Roma in seguito al decesso della madre, pur avendo dovuto in via esclusiva pagare le spese funerarie per la madre, per la successione e per le imposte sugli immobili acquisiti, rilevando come si trattasse di immobili fatiscenti e disabitati, senza utenze attive;
f) non poteva essere revocato l'assegno divorzile a causa del mutamento giurisprudenziale in materia;
Rilevato che con memoria autorizzata depositata il 23 febbraio 2023, per quel che più rileva il difensore di parte ricorrente non ha contestato l'importo dell'assegno indicato dalla resistente, pur documentando che dal cedolino della pensione risultava trattenuta la somma di € 672,95; ha rilevato come il ricorrente non svolga più attività di libero professionista a causa della grave patologia da cui
è affetto ma che continua a frequentare lo studio “dove ama leggere il quotidiano ed i vari trattati medici e ciò al fine di passare il tempo, di distrarsi, di evitare di pensare alle invalidanti patologie, di combattere la depressione senile e tenere la mente in allenamento e, come riferisce abitualmente il ricorrente medesimo, “per sentirsi ancora vivo e sopravvivere” (v. pag. 6); ha rilevato che solo formalmente nel rogito era stato indicato che la ex casa coniugale in San Felice Circeo era stata acquistata con i soldi della resistente, mentre era stata prodotta in allegato al ricorso introduttivo una scrittura privata tra le parti, redatta lo stesso giorno di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, in cui le parti avevano dato atto del fatto che la suddetta casa sarebbe rimasta alla moglie a cui era intestata, pur essendo stata acquistata con denaro del marito;
Vista la memoria autorizzata depositata da parte resistente in data 27 marzo 2023, con cui ha ribadito che il con la separazione l'aveva lasciata colma di debiti, producendo ri.ba. per Pt_1
2 l'importo di Lire 12.500.000; ha contestato che le gravi condizioni di salute del ricorrente come documentate in atti fossero incompatibili con quanto dichiarato dal difensore del ricorrente sulla frequentazione dello studio del ha dedotto che la resistente non aveva mai visto prima la Pt_1
scrittura privata allegata al ricorso dal ricorrente, peraltro a nome di e non Controparte_1
di ha ribadito che gli immobili ereditati non erano immediatamente alienabili e CP_1
locabili;
Rilevato che il giudice relatore con provvedimento del 12 agosto 2024, ha tra le altre cose, rilevato che il “ricorso è stato depositato da contro nata a [...]_1
Sant'Agata di Militello (ME) il 28.04.1951 (Cod. Fisc.: ) e notificato a C.F._1
a mani proprie, come da relata di notifica, tuttavia si è costituita nel Controparte_1
presente giudizio , che, nell'atto di costituzione, viene indicata come nata a [...]_1
di Militello il 20/10/1974 con C.F. , dunque con una data di nascita non C.F._1 corrispondente a quella che si desume dal C.F e non corrispondente all'estratto dell'atto di matrimonio in cui è indicato che si sono sposati in data 20 ottobre 1974 e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; inoltre sia nella sentenza del Controparte_1
Tribunale di Latina n. 1213 del 1994, che nella sentenza della Corte di Appello di Roma n. 10 del
1998 che nella sentenza della Corte di Cassazione n. cron. 10682 depositata il 7 aprile 2000, si fa riferimento a ”; Ritenuto, anche considerato che c'è documentazione in atti Controparte_1 contrastante (l'estratto dell'atto di matrimonio fa riferimento a , così come Controparte_1
le sentenze allegate, ma il certificato di residenza e stato di famiglia prodotto dalla resistente fa riferimento a nata il [...] a [...], di dover acquisire CP_1
documentazione per avere contezza della legittimazione passiva di e della esattezza CP_1 dei dati indicati nell'estratto di matrimonio, ove si indica che ha sposato Parte_1 [...]
;Ritenuto pertanto necessario, considerato che l'estratto di matrimonio nemmeno Controparte_1 riporta gli estremi dell'atto di nascita delle parti, che parte resistente produca copia conforme all'originale dell'atto di matrimonio integrale e la copia conforme all'originale dell'atto di nascita della resistente, nonché esibisca in originale carta d'identità della stessa;
Rilevato che dalla carta d'identità esibita all'udienza del 26 settembre 2024, nonché da copia autentica del certificato di nascita integrale depositato il 19.11.2024, risulta inequivocabilmente che la resistente si chiama ed è nata a [...] il [...]; CP_1
Rilevato che dal raffronto tra la copia autentica dell'atto di matrimonio e di quella dell'atto di nascita si arguisce che erroneamente nell'atto di matrimonio la sposa sia stata indicata con il nome di verosimilmente essendo stato indicato anche un “secondo nome di Controparte_1 battesimo” della resistente, come dalla stessa riferito all'udienza del 26 settembre 2024, tuttavia, si
3 evince anche l'identità della suddetta sposa con nata a [...] Controparte_1
(ME) il 28 aprile 1951, in quanto l'atto di matrimonio riporta quale atto di nascita della sposa, l'atto n. 100, parte I, serie A, che coincide con quello di Controparte_1
Ritenuta, pertanto, la legittimazione passiva di come sopra generalizzata;
Controparte_1
Ritenuto che dall'istruttoria orale esplicata non può dirsi provato, in base alle sole dichiarazioni degli informatori e di , che il ricorrente continui a svolgere attività di Parte_2 Testimone_1
medico libero professionista, anche considerate le documentate condizioni di salute del ricorrente, mentre è verosimile che il suddetto continui a frequentare lo studio svolgendo saltuaria attività di assistenza al personale medico ivi operante;
dalla suddetta istruttoria orale nemmeno sono emersi elementi che inducano a ritenere che la resistente percepisca attualmente canoni locativi;
Vista la relazione depositata dalla G.d.F. con i relativi allegati, depositata il 29.11.2023, la relazione di rettifica depositata in data 11 gennaio 2024 e la relazione integrativa con i relativi allegati depositata dalla G.d.F. in data 13 settembre 2024;
Rilevato che dall'esame delle suddette relazioni è emerso che il ha percepito redditi da Pt_1 pensione pari a € 52.602,92 nel 2020; € 52.602,96 nel 2021; € 53.308,09 nel 2022 (si tratta degli importi lordi, vanno considerate imposte nette nel 2020 pari a € 15.975,81; nel 2021 pari a
15.975,82, nel 2022 pari a € 15.501,35); non è proprietario di beni immobili (v. relazione di rettifica depositata l'11 gennaio 2024); risulta proprietario di una SU immatricolata nel 1995 e con inizio possesso indicato al 24.11.2008 (v. relazione depositata il 13 settembre 2024); ha un libretto di risparmio postale cointestato con l'attuale moglie con saldo finale al 24.10.2023 di € 10,00; ha un c/c cointestato con la moglie acceso presso Cassa Rurale e Artigianale dell'Agro Pontino BCC con saldo finale al 29 settembre 2003 di € 310,11; è titolare di un conto a lui intestato presso Monte dei
Paschi di Siena s.p.a. con saldo finale al 30 settembre 2023 di € 2.104,14; è titolare di un conto corrente cointestato con la moglie acceso presso Unicredit s.p.a. con saldo finale al 5.10.2023 di €
294,67; ha contratto un finanziamento con Sella Personal Credit S.p.a. per complessivi € 2.700,00 che, per il mancato pagamento delle spese, è in gestione dall'Ufficio Recupero;
la sig.ra CP_1 risulta aver conseguito sia nel 2020, che nel 2021 e nel 2022, € 5.887,56 per assegno del coniuge
(con imposta netta, in tutte e tre gli anni, di € 1.354,14, con assegno mensile, dunque inferiore a quello indicato dalla stessa resistente, in media di € 378,00 al mese); nella prima relazione allegata dalla G.d.F. risultavano i due immobili di Roma di cui si è detto sopra, nella seconda relazione depositata il 13 settembre 2024, si dà atto che l'immobile in San Felice Circeo, via Nausicaa, non è censito al Catasto Provinciale di Latina e per la G.d.F. non è possibile “certificarne la proprietà”, appartamento per cui risulta il contratto di fornitura elettrica con regolare contratto a nome di CP_1
e il pagamento della Tari 2024; quel che più rileva è il fatto che il 27 febbraio 2024 la
[...] CP_2
4
[...] risulta aver venduto l'immobile sito in Roma via Federico Verdinois n. 6, compravendita avvenuta per un prezzo di € 170.000,00 (v. relazione depositata il 13 settembre 2024); inoltre sono emerse operazioni extraconto della presso Banco BPM s.p.a. per importi di una certa rilevanza, in CP_1 particolare risulta un'operazione extraconto per l'importo di € 31.108,44;
Rilevato che nelle note depositate il 25 marzo 2024 e il 23 settembre 2024 parte ricorrente ha depositato documentazione sopravvenuta da cui risulta un aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente che è stato riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere funzioni ed i compiti propri della sua età grave (100%);
Ritenuto che alla luce dell'istruttoria espletata sia emerso che le condizioni della resistente sono sensibilmente migliorate rispetto a quelle considerate in sede di sentenza della Corte di Appello, alla luce dell'eredità pervenuta alla resistente dalla propria madre (due immobili a Roma, di cui uno venduto per un prezzo di € 170.000,00, malgrado la resistente avesse più volte dedotto la non alienabilità dell'immobile per lo stato di fatiscenza, oltre a beni mobili per un totale di € 47.202,00), sicché alla luce di quanto percepito e delle potenzialità offerte dal poter disporre, oltre alla villa a
San Felice Circeo, anche di un ulteriore immobile a Roma, consentono di ritenere senz'altro migliorata la sua condizione economica rispetto a quella vagliata dalla Corte di Appello di Roma, quando erano stati considerati redditi da locazione per sei, otto milioni, percepiti dalla casa di San
Felice Circeo;
dalle operazioni extraconto risultate in uscita e in entrata per la resistente, poi, appare verosimile che la stessa benefici di altre entrate o sovvenzioni oltre a quelle derivanti dall'assegno di mantenimento del marito;
Ritenuto, pertanto, che debba essere revocato l'assegno divorzile con decorrenza dalla domanda;
Ritenuto che le spese, per il principio di causalità e di soccombenza, vadano poste a carico della resistente come da dispositivo, mentre non si ritengono provati i presupposti di legge della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c;
P.Q.M.
In modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, revoca con decorrenza dalla domanda, l'assegno divorzile a carico del ricorrente e a favore della resistente.
Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 2.336,00, oltre a rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014 ed Iva e Ca come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Pier Luigi De Cinti.
5
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Sezione Prima Civile – Famiglia – V.G. 1864 DEL 2022 così composto:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso, a scioglimento della riserva che precede, il seguente
DECRETO
Visto il ricorso depositato da ai sensi dell'art. 9 della l. 898 del 1970, applicabile Parte_1
ratione temporis al presente procedimento, con il quale ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti della sig.ra Controparte_1
e disporre la revoca dell'assegno divorzile disposto in sede di divorzio con effetto a decorrere dalla data della presente domanda. / Vittoria di spese, compenso professionale, spese generali ed oneri di legge”;
Rilevato che, in particolare, il ha fondato la richiesta di revoca dell'assegno divorzile sui Pt_1
seguenti presupposti: a) un deterioramento delle condizioni economiche del stesso, che da Pt_1
dodici anni era ormai in pensione, con reddito da pensione notevolmente più basso da quello di lavoro, tanto che più volte era stato costretto a contrarre finanziamenti, anche per gli apparecchi acustici e non svolgeva più attività da libero professionista;
b) un deterioramento delle condizioni di salute del ricorrente, affetto da numerose patologie come da documentazione medica prodotta (v. docc. 10 e 11 allegati al ricorso); c) un miglioramento delle condizioni economiche della resistente, proprietaria di tre appartamenti, tra cui la ex casa coniugale, a suo dire acquistata con fondi del solo e due appartamenti ricevuti in eredità dalla madre, appartamenti da cui la resistente Pt_1
ricaverebbe sostanziosi redditi locativi;
d) il fatto che, come si evince anche dalla sentenza della
Corte di Appello n. 10 del 1998, la resistente d'estate loca la villa in San Felice Circeo ricavandone sostanziosi redditi locativi, andando ad abitare d'estate presso il suo compagno;
il fatto che la resistente, in tanti anni, non ha mai provveduto a trovarsi un lavoro;
1 Vista la memoria di costituzione depositata da la quale ha così concluso “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande della ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio” e che ha contestato quanto ex adverso dedotto e in particolare ha rilevato che:
a) la casa coniugale era stata assegnata alla resistente in quanto di sua esclusiva proprietà e in quanto acquistata con denaro della stessa, come riportato nell'atto pubblico;
b) contrariamente a quanto asserito dal ricorrente l'assegno di mantenimento che percepiva (fissato in 800.000 Lire all'esito del giudizio di appello e di Cassazione) era di ammontare, oggi, pari a € 490,63, come da certificazione unica 2022 in atti;
c) il ricorrente continuava ad esercitare attività di libero professionista presso il suo studio come da targa apposta fuori la porta dello studio;
d) negli ultimi anni la resistente non aveva potuto locare la casa in San Felice Circeo dovendo ospitare il patrigno e la madre malati, quest'ultima deceduta nel 2021, d) la resistente aveva contribuito al patrimonio di entrambi in quanto la casa coniugale era stata acquistata con denaro ricavato dalla vendita di beni immobili della nonna della suddetta e si era trovata a dover saldare da sola debiti contratti con il coniuge durante il matrimonio;
e) rilevava di essere divenuta proprietaria di due immobili a Roma in seguito al decesso della madre, pur avendo dovuto in via esclusiva pagare le spese funerarie per la madre, per la successione e per le imposte sugli immobili acquisiti, rilevando come si trattasse di immobili fatiscenti e disabitati, senza utenze attive;
f) non poteva essere revocato l'assegno divorzile a causa del mutamento giurisprudenziale in materia;
Rilevato che con memoria autorizzata depositata il 23 febbraio 2023, per quel che più rileva il difensore di parte ricorrente non ha contestato l'importo dell'assegno indicato dalla resistente, pur documentando che dal cedolino della pensione risultava trattenuta la somma di € 672,95; ha rilevato come il ricorrente non svolga più attività di libero professionista a causa della grave patologia da cui
è affetto ma che continua a frequentare lo studio “dove ama leggere il quotidiano ed i vari trattati medici e ciò al fine di passare il tempo, di distrarsi, di evitare di pensare alle invalidanti patologie, di combattere la depressione senile e tenere la mente in allenamento e, come riferisce abitualmente il ricorrente medesimo, “per sentirsi ancora vivo e sopravvivere” (v. pag. 6); ha rilevato che solo formalmente nel rogito era stato indicato che la ex casa coniugale in San Felice Circeo era stata acquistata con i soldi della resistente, mentre era stata prodotta in allegato al ricorso introduttivo una scrittura privata tra le parti, redatta lo stesso giorno di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, in cui le parti avevano dato atto del fatto che la suddetta casa sarebbe rimasta alla moglie a cui era intestata, pur essendo stata acquistata con denaro del marito;
Vista la memoria autorizzata depositata da parte resistente in data 27 marzo 2023, con cui ha ribadito che il con la separazione l'aveva lasciata colma di debiti, producendo ri.ba. per Pt_1
2 l'importo di Lire 12.500.000; ha contestato che le gravi condizioni di salute del ricorrente come documentate in atti fossero incompatibili con quanto dichiarato dal difensore del ricorrente sulla frequentazione dello studio del ha dedotto che la resistente non aveva mai visto prima la Pt_1
scrittura privata allegata al ricorso dal ricorrente, peraltro a nome di e non Controparte_1
di ha ribadito che gli immobili ereditati non erano immediatamente alienabili e CP_1
locabili;
Rilevato che il giudice relatore con provvedimento del 12 agosto 2024, ha tra le altre cose, rilevato che il “ricorso è stato depositato da contro nata a [...]_1
Sant'Agata di Militello (ME) il 28.04.1951 (Cod. Fisc.: ) e notificato a C.F._1
a mani proprie, come da relata di notifica, tuttavia si è costituita nel Controparte_1
presente giudizio , che, nell'atto di costituzione, viene indicata come nata a [...]_1
di Militello il 20/10/1974 con C.F. , dunque con una data di nascita non C.F._1 corrispondente a quella che si desume dal C.F e non corrispondente all'estratto dell'atto di matrimonio in cui è indicato che si sono sposati in data 20 ottobre 1974 e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; inoltre sia nella sentenza del Controparte_1
Tribunale di Latina n. 1213 del 1994, che nella sentenza della Corte di Appello di Roma n. 10 del
1998 che nella sentenza della Corte di Cassazione n. cron. 10682 depositata il 7 aprile 2000, si fa riferimento a ”; Ritenuto, anche considerato che c'è documentazione in atti Controparte_1 contrastante (l'estratto dell'atto di matrimonio fa riferimento a , così come Controparte_1
le sentenze allegate, ma il certificato di residenza e stato di famiglia prodotto dalla resistente fa riferimento a nata il [...] a [...], di dover acquisire CP_1
documentazione per avere contezza della legittimazione passiva di e della esattezza CP_1 dei dati indicati nell'estratto di matrimonio, ove si indica che ha sposato Parte_1 [...]
;Ritenuto pertanto necessario, considerato che l'estratto di matrimonio nemmeno Controparte_1 riporta gli estremi dell'atto di nascita delle parti, che parte resistente produca copia conforme all'originale dell'atto di matrimonio integrale e la copia conforme all'originale dell'atto di nascita della resistente, nonché esibisca in originale carta d'identità della stessa;
Rilevato che dalla carta d'identità esibita all'udienza del 26 settembre 2024, nonché da copia autentica del certificato di nascita integrale depositato il 19.11.2024, risulta inequivocabilmente che la resistente si chiama ed è nata a [...] il [...]; CP_1
Rilevato che dal raffronto tra la copia autentica dell'atto di matrimonio e di quella dell'atto di nascita si arguisce che erroneamente nell'atto di matrimonio la sposa sia stata indicata con il nome di verosimilmente essendo stato indicato anche un “secondo nome di Controparte_1 battesimo” della resistente, come dalla stessa riferito all'udienza del 26 settembre 2024, tuttavia, si
3 evince anche l'identità della suddetta sposa con nata a [...] Controparte_1
(ME) il 28 aprile 1951, in quanto l'atto di matrimonio riporta quale atto di nascita della sposa, l'atto n. 100, parte I, serie A, che coincide con quello di Controparte_1
Ritenuta, pertanto, la legittimazione passiva di come sopra generalizzata;
Controparte_1
Ritenuto che dall'istruttoria orale esplicata non può dirsi provato, in base alle sole dichiarazioni degli informatori e di , che il ricorrente continui a svolgere attività di Parte_2 Testimone_1
medico libero professionista, anche considerate le documentate condizioni di salute del ricorrente, mentre è verosimile che il suddetto continui a frequentare lo studio svolgendo saltuaria attività di assistenza al personale medico ivi operante;
dalla suddetta istruttoria orale nemmeno sono emersi elementi che inducano a ritenere che la resistente percepisca attualmente canoni locativi;
Vista la relazione depositata dalla G.d.F. con i relativi allegati, depositata il 29.11.2023, la relazione di rettifica depositata in data 11 gennaio 2024 e la relazione integrativa con i relativi allegati depositata dalla G.d.F. in data 13 settembre 2024;
Rilevato che dall'esame delle suddette relazioni è emerso che il ha percepito redditi da Pt_1 pensione pari a € 52.602,92 nel 2020; € 52.602,96 nel 2021; € 53.308,09 nel 2022 (si tratta degli importi lordi, vanno considerate imposte nette nel 2020 pari a € 15.975,81; nel 2021 pari a
15.975,82, nel 2022 pari a € 15.501,35); non è proprietario di beni immobili (v. relazione di rettifica depositata l'11 gennaio 2024); risulta proprietario di una SU immatricolata nel 1995 e con inizio possesso indicato al 24.11.2008 (v. relazione depositata il 13 settembre 2024); ha un libretto di risparmio postale cointestato con l'attuale moglie con saldo finale al 24.10.2023 di € 10,00; ha un c/c cointestato con la moglie acceso presso Cassa Rurale e Artigianale dell'Agro Pontino BCC con saldo finale al 29 settembre 2003 di € 310,11; è titolare di un conto a lui intestato presso Monte dei
Paschi di Siena s.p.a. con saldo finale al 30 settembre 2023 di € 2.104,14; è titolare di un conto corrente cointestato con la moglie acceso presso Unicredit s.p.a. con saldo finale al 5.10.2023 di €
294,67; ha contratto un finanziamento con Sella Personal Credit S.p.a. per complessivi € 2.700,00 che, per il mancato pagamento delle spese, è in gestione dall'Ufficio Recupero;
la sig.ra CP_1 risulta aver conseguito sia nel 2020, che nel 2021 e nel 2022, € 5.887,56 per assegno del coniuge
(con imposta netta, in tutte e tre gli anni, di € 1.354,14, con assegno mensile, dunque inferiore a quello indicato dalla stessa resistente, in media di € 378,00 al mese); nella prima relazione allegata dalla G.d.F. risultavano i due immobili di Roma di cui si è detto sopra, nella seconda relazione depositata il 13 settembre 2024, si dà atto che l'immobile in San Felice Circeo, via Nausicaa, non è censito al Catasto Provinciale di Latina e per la G.d.F. non è possibile “certificarne la proprietà”, appartamento per cui risulta il contratto di fornitura elettrica con regolare contratto a nome di CP_1
e il pagamento della Tari 2024; quel che più rileva è il fatto che il 27 febbraio 2024 la
[...] CP_2
4
[...] risulta aver venduto l'immobile sito in Roma via Federico Verdinois n. 6, compravendita avvenuta per un prezzo di € 170.000,00 (v. relazione depositata il 13 settembre 2024); inoltre sono emerse operazioni extraconto della presso Banco BPM s.p.a. per importi di una certa rilevanza, in CP_1 particolare risulta un'operazione extraconto per l'importo di € 31.108,44;
Rilevato che nelle note depositate il 25 marzo 2024 e il 23 settembre 2024 parte ricorrente ha depositato documentazione sopravvenuta da cui risulta un aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente che è stato riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere funzioni ed i compiti propri della sua età grave (100%);
Ritenuto che alla luce dell'istruttoria espletata sia emerso che le condizioni della resistente sono sensibilmente migliorate rispetto a quelle considerate in sede di sentenza della Corte di Appello, alla luce dell'eredità pervenuta alla resistente dalla propria madre (due immobili a Roma, di cui uno venduto per un prezzo di € 170.000,00, malgrado la resistente avesse più volte dedotto la non alienabilità dell'immobile per lo stato di fatiscenza, oltre a beni mobili per un totale di € 47.202,00), sicché alla luce di quanto percepito e delle potenzialità offerte dal poter disporre, oltre alla villa a
San Felice Circeo, anche di un ulteriore immobile a Roma, consentono di ritenere senz'altro migliorata la sua condizione economica rispetto a quella vagliata dalla Corte di Appello di Roma, quando erano stati considerati redditi da locazione per sei, otto milioni, percepiti dalla casa di San
Felice Circeo;
dalle operazioni extraconto risultate in uscita e in entrata per la resistente, poi, appare verosimile che la stessa benefici di altre entrate o sovvenzioni oltre a quelle derivanti dall'assegno di mantenimento del marito;
Ritenuto, pertanto, che debba essere revocato l'assegno divorzile con decorrenza dalla domanda;
Ritenuto che le spese, per il principio di causalità e di soccombenza, vadano poste a carico della resistente come da dispositivo, mentre non si ritengono provati i presupposti di legge della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c;
P.Q.M.
In modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, revoca con decorrenza dalla domanda, l'assegno divorzile a carico del ricorrente e a favore della resistente.
Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 2.336,00, oltre a rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014 ed Iva e Ca come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Pier Luigi De Cinti.
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