Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 06/03/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO (artt. 146 d.P.R. 115/2002
59 d.P.R.131/1986)
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile
(Procedure di crisi e di insolvenza) in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Dario Giuseppe Papa Presidente dott. Ida Carnevale Giudice dott. Valentina Leggio Giudice Relatore nel procedimento
R.G. N. 116/2024 - Procedimento unitario CCII ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SPORTCOM S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE (cod. fisc. 03746810120); visto il ricorso in data 17/12/2024, con il quale MA CC (C.F. [...]),
CO LD (C.F. [...]), FA ON (C.F.
[...]), TO TI (C.F. [...]), UA RE (C.F.
[...]), FA GE RO (C.F. [...]), AO VE
(C.F. [...]), AU HE (C.F. [...]) hanno chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di SPORTCOM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
esaminati i documenti e le risultanze delle informative acquisite ai sensi dell'art. 367 CCII;
verificata la ritualità e tempestività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, perfezionatasi a mezzo PEC in data 30/12/2024, ai sensi dell'art. 40 CCII;
rilevato che la società debitrice entro la data fissata per la celebrazione della prima udienza non ha depositato alcun ricorso contenente richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
- sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro principale degli interessi della
Orrigoni n. 4 e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
- la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre l'esistenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
- sussiste la legittimazione dei ricorrenti i quali vantano complessivamente un credito nei confronti della società resistente di oltre euro 400.000,00, per retribuzioni e TFR maturati in costanza di rapporto lavorativo, portato dalle buste paga allegate al ricorso;
- la società resistente ha inoltre debiti erariali e previdenziali scaduti del complessivo importo di euro 1.045.708,74 come da informativa dell'Agenzia Entrate-Riscossione ed informativa INPS;
- sussiste quindi il requisito di cui all'art. 49, comma 5, CCII dal momento che la società resistente ha debito scaduti e non pagati superiori a euro 30.000,00;
- quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del CCII, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
- nel caso di specie, tale onere non è astato assolto e anzi dai bilanci in atti risulta che la società
debitrice abbia un attivo patrimoniale di € 2.351.094,00, ricavi di € 3.973.807,00 e debiti per €
2.206.790,00 (per l'anno 2022);
- la società versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazione assunte, come desumibile dai seguenti elementi: 1) mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori, quasi tutti dimessi per giusta causa;
2) la società risulta essere in liquidazione volontaria a far data del 20/11/2024 per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
3) il capitale sociale versato non risulta essere sufficiente a coprire i debiti;
4) risulta pendente nei confronti della società presso l'intestato Tribunale la procedura esecutiva mobiliare rubricata al ruolo generale n. 951/2024; 5) l'ammontare considerevole dei debiti tributari, risalenti fin dal 2022;
- alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SPORTCOM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
(cod. fisc. 03746810120), con sede legale in VIA FELICE ORRIGONI 4 VARESE, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg. UE 848/2015
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Valentina Leggio;
NOMINA curatore il dott. Matteo Sala, professionista che risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui alla codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore:
- di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni, nonché di procedere agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 193 CCII
- di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, ai sensi dell'art. 195 CCII, disponendo che il Curatore rediga l'inventario (negativo) anche nel caso in cui si avveda in sede di primo accesso e di apposizione dei sigilli che non vi sono beni (né mobili, né immobili, né crediti);
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 1/07/2025 ad ore 10:45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 11/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Leggio Dott. Dario Giuseppe Papa