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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/06/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 4890/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 4890/2024 tra:
, nato a [...], [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luna Sinisi (c.f. – PEC C.F._2
) Email_1
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Andrea Caruso (c.f. C.F._3
– PEC (c.f. C.F._4 Email_2 Controparte_2
– PEC C.F._5 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 9.6.2025
Per il P.M. Visto per l'intervento in data 9.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in Chiuppano (VI) il 15.5.2017, iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 5 parte 2 serie C - anno 2017. Dalla loro unione sono nati due figli oggi minorenni: (n. il 18.5.2011 in Thiene -VI) e Persona_1
(n. il 21.10.2016 a Roma). Persona_2
pagina 1 di 4 Con ricorso ritualmente depositato il 15.10.2024, il signor ha adito questo Tribunale per sentire Pt_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla sig.ra per i fatti come meglio esposti nella premessa;
2) Disporre che la Controparte_1 casa coniugale sita in Ardea “Nuova Florida” Via Trieste n. 50 venga assegnata al sig. Parte_1
3) Disporre che i figli minori vengano affidati in
[...] Persona_2 Persona_1
via esclusiva alla sig. , in modo che lo stesso possa assumere in autonomia le Parte_1 decisioni necessarie nel superiore interesse dei figli minori (relative all'istruzione, alla salute ed alle attività sportive, alle attività extrascolastiche, al rilascio del passaporto necessario per i minori per poter effettuare i viaggi di istruzione), tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei ragazzi, oltre le decisioni concernenti la quotidianità, in considerazione della perdurante assenza della madre dalla vita dei figli e del disinteresse dimostrato dalla resistente per le esigenze dei figli nonché la irreperibilità della stessa e la volontà di non prendersi cura di loro;
4) le frequentazioni madre/ figli, dovranno, previa audizione dei minori e preso atto della sua volontà, eventualmente essere ripristinate a seguito di perizia volta a valutare la capacità genitoriale della sig.ra CP_1
e solo in ambiente protetto nonché nel superiore interesse dei minori;
5) la Sig.ra
[...]
corrisponderà mensilmente, a titolo di concorso spese per il Controparte_1
mantenimento ordinario dei figli, la somma ritenuta di giustizia, non avendo la scrivente difesa alcun elemento utile al Giudicante per indicare una cifra congrua, oltre il 50% di tutte le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Velletri n. 1426 del 30 marzo 2015; 6) in virtù dell'affidamento esclusivo l'assegno unico verrà percepito per intero dal Sig. ”. Parte_1
Nelle more del giudizio le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, insistendo per la separazione personale e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) I figli minori saranno affidati in maniera Persona_2 Persona_1 condivisa ad entrambi i genitori;
2) Gli stessi saranno collocati in maniera prevalente presso l'abitazione coniugale, sita in Ardea (RM), Via Trieste n. 50, che resterà in godimento al padre, ove allocherà insieme ai figli minori;
la madre si è già allontanata volontariamente dalla stessa. 3) Il Sig.
[...]
e la Sig.ra , di comune accordo, dichiarano che il Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento dei figli minori venga corrisposto in maniera diretta, e si impegnano a pagare il 50% delle spese ordinarie e straordinarie da concordarsi preventivamente secondo il protocollo di d'intesa sottoscritto da codesto Tribunale;
4) Che le parti di comune accordo, dichiarano espressamente che il contributo riferito all'Assegno unico e Universale venga richiesto ed erogato al
100% al padre;
5) I figli minori, quindi, saranno allocati presso il padre;
6) Per i primi 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, la madre potrà vederli il Martedì ed il Giovedì dalle ore 16:00 alle pagina 2 di 4 ore 20:30 presso la casa familiare, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative dei minori;
7) per quel che riguarda il fine settimana, per i primi sei mesi, la Sig.ra potrà vedere a CP_1
settimane alterne o solo il sabato o solo la domenica dalle 11:00 alle 19:00 figli minori;
trascorsi sei mesi la Sig.ra potrà vedere i figli minori nel medesimo orario, dal Venerdì alla Domenica, CP_1
con pernotto presso la stessa;
8) Decorso il lasso temporale sei mesi, per le vacanze estive i figli minori trascorreranno con ciascun genitore 10 gg. anche non consecutivi da concordarsi preventivamente, tra le parti, entro il mese di Maggio di ogni anno (salvo diverso accordo tra i coniugi); 9) Decorso il lasso temporale dei sei mesi, le feste comandate, saranno calendarizzate come segue, ad anni alterni;
- il 24
Dicembre i figli minori passeranno la cena della vigilia con la madre che li riaccompagnerà il 25 mattina entro le 11:00 presso la casa paterna;
- il 25 Dicembre con il padre;
il 26 Dicembre, i figli resteranno per il pranzo con la madre che potrà prelevarli alle ore 12:00 e dovrà riaccompagnarli alle ore 20:00 presso la casa familiare del padre;
- il 31 Dicembre i figli lo passeranno con il padre;
- il 1°
Gennaio la madre avrà facoltà di tenere con sé i figli, dalle ore 11:00, alle ore 19:30; - il 6 Gennaio la madre avrà facoltà di tenere con sé i figli, dalle ore 11:00, alle ore 17:00; - il giorno di Pasqua, i figli pranzeranno con il padre e la madre avrà facoltà di tenerli con sé dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e successivamente riaccompagnarli presso la casa familiare;
- il giorno del Lunedì dell'Angelo, i figli lo trascorreranno ad anni alterni, interamente con un genitore, così come il 1° Maggio, 15 Agosto, 8
Dicembre e le altre feste calendarizzate;
il tutto a prescindere dalla settimana di visita concordata;
10)
Pe il compleanno dei minori, gli stessi lo passeranno a pranzo con la madre che li preleverà alle ore
11:00 e dovrà riaccompagnarli nella casa familiare alle ore 16:00. 11) le parti si impegnano affinché i figli minori, non frequentino per i primi tre anni dalla separazione, i rispettivi nuovi ed eventuali compagni;
12) le parti si impegnano a collaborare per la firma delle documentazioni relative alle esigenze mediche e scolastiche dei figli minori”.
Nulla osta alla pronuncia di separazione concordemente richiesta.
Le disposizioni proposte dalle parti in merito all'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori sono conformi al loro interesse. Anche le condizioni relative al diritto di visita sono rispettose del diritto alla bigenitorialità.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...]_1
(ROMANIA), 26.2.1991 (c.f. ) e C.F._1 Controparte_1
pagina 3 di 4 , nata a [...] il [...] (c.f. ) che CP_1 C.F._3
hanno contratto matrimonio in Chiuppano (VI) il 15.5.2017, iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 5 parte 2 serie C - anno 2017;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Chiuppano di provvedere alle incombenze di legge.
- omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione.
- Compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 4890/2024 tra:
, nato a [...], [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luna Sinisi (c.f. – PEC C.F._2
) Email_1
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Andrea Caruso (c.f. C.F._3
– PEC (c.f. C.F._4 Email_2 Controparte_2
– PEC C.F._5 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 9.6.2025
Per il P.M. Visto per l'intervento in data 9.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in Chiuppano (VI) il 15.5.2017, iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 5 parte 2 serie C - anno 2017. Dalla loro unione sono nati due figli oggi minorenni: (n. il 18.5.2011 in Thiene -VI) e Persona_1
(n. il 21.10.2016 a Roma). Persona_2
pagina 1 di 4 Con ricorso ritualmente depositato il 15.10.2024, il signor ha adito questo Tribunale per sentire Pt_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla sig.ra per i fatti come meglio esposti nella premessa;
2) Disporre che la Controparte_1 casa coniugale sita in Ardea “Nuova Florida” Via Trieste n. 50 venga assegnata al sig. Parte_1
3) Disporre che i figli minori vengano affidati in
[...] Persona_2 Persona_1
via esclusiva alla sig. , in modo che lo stesso possa assumere in autonomia le Parte_1 decisioni necessarie nel superiore interesse dei figli minori (relative all'istruzione, alla salute ed alle attività sportive, alle attività extrascolastiche, al rilascio del passaporto necessario per i minori per poter effettuare i viaggi di istruzione), tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei ragazzi, oltre le decisioni concernenti la quotidianità, in considerazione della perdurante assenza della madre dalla vita dei figli e del disinteresse dimostrato dalla resistente per le esigenze dei figli nonché la irreperibilità della stessa e la volontà di non prendersi cura di loro;
4) le frequentazioni madre/ figli, dovranno, previa audizione dei minori e preso atto della sua volontà, eventualmente essere ripristinate a seguito di perizia volta a valutare la capacità genitoriale della sig.ra CP_1
e solo in ambiente protetto nonché nel superiore interesse dei minori;
5) la Sig.ra
[...]
corrisponderà mensilmente, a titolo di concorso spese per il Controparte_1
mantenimento ordinario dei figli, la somma ritenuta di giustizia, non avendo la scrivente difesa alcun elemento utile al Giudicante per indicare una cifra congrua, oltre il 50% di tutte le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Velletri n. 1426 del 30 marzo 2015; 6) in virtù dell'affidamento esclusivo l'assegno unico verrà percepito per intero dal Sig. ”. Parte_1
Nelle more del giudizio le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, insistendo per la separazione personale e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) I figli minori saranno affidati in maniera Persona_2 Persona_1 condivisa ad entrambi i genitori;
2) Gli stessi saranno collocati in maniera prevalente presso l'abitazione coniugale, sita in Ardea (RM), Via Trieste n. 50, che resterà in godimento al padre, ove allocherà insieme ai figli minori;
la madre si è già allontanata volontariamente dalla stessa. 3) Il Sig.
[...]
e la Sig.ra , di comune accordo, dichiarano che il Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento dei figli minori venga corrisposto in maniera diretta, e si impegnano a pagare il 50% delle spese ordinarie e straordinarie da concordarsi preventivamente secondo il protocollo di d'intesa sottoscritto da codesto Tribunale;
4) Che le parti di comune accordo, dichiarano espressamente che il contributo riferito all'Assegno unico e Universale venga richiesto ed erogato al
100% al padre;
5) I figli minori, quindi, saranno allocati presso il padre;
6) Per i primi 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, la madre potrà vederli il Martedì ed il Giovedì dalle ore 16:00 alle pagina 2 di 4 ore 20:30 presso la casa familiare, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative dei minori;
7) per quel che riguarda il fine settimana, per i primi sei mesi, la Sig.ra potrà vedere a CP_1
settimane alterne o solo il sabato o solo la domenica dalle 11:00 alle 19:00 figli minori;
trascorsi sei mesi la Sig.ra potrà vedere i figli minori nel medesimo orario, dal Venerdì alla Domenica, CP_1
con pernotto presso la stessa;
8) Decorso il lasso temporale sei mesi, per le vacanze estive i figli minori trascorreranno con ciascun genitore 10 gg. anche non consecutivi da concordarsi preventivamente, tra le parti, entro il mese di Maggio di ogni anno (salvo diverso accordo tra i coniugi); 9) Decorso il lasso temporale dei sei mesi, le feste comandate, saranno calendarizzate come segue, ad anni alterni;
- il 24
Dicembre i figli minori passeranno la cena della vigilia con la madre che li riaccompagnerà il 25 mattina entro le 11:00 presso la casa paterna;
- il 25 Dicembre con il padre;
il 26 Dicembre, i figli resteranno per il pranzo con la madre che potrà prelevarli alle ore 12:00 e dovrà riaccompagnarli alle ore 20:00 presso la casa familiare del padre;
- il 31 Dicembre i figli lo passeranno con il padre;
- il 1°
Gennaio la madre avrà facoltà di tenere con sé i figli, dalle ore 11:00, alle ore 19:30; - il 6 Gennaio la madre avrà facoltà di tenere con sé i figli, dalle ore 11:00, alle ore 17:00; - il giorno di Pasqua, i figli pranzeranno con il padre e la madre avrà facoltà di tenerli con sé dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e successivamente riaccompagnarli presso la casa familiare;
- il giorno del Lunedì dell'Angelo, i figli lo trascorreranno ad anni alterni, interamente con un genitore, così come il 1° Maggio, 15 Agosto, 8
Dicembre e le altre feste calendarizzate;
il tutto a prescindere dalla settimana di visita concordata;
10)
Pe il compleanno dei minori, gli stessi lo passeranno a pranzo con la madre che li preleverà alle ore
11:00 e dovrà riaccompagnarli nella casa familiare alle ore 16:00. 11) le parti si impegnano affinché i figli minori, non frequentino per i primi tre anni dalla separazione, i rispettivi nuovi ed eventuali compagni;
12) le parti si impegnano a collaborare per la firma delle documentazioni relative alle esigenze mediche e scolastiche dei figli minori”.
Nulla osta alla pronuncia di separazione concordemente richiesta.
Le disposizioni proposte dalle parti in merito all'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori sono conformi al loro interesse. Anche le condizioni relative al diritto di visita sono rispettose del diritto alla bigenitorialità.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...]_1
(ROMANIA), 26.2.1991 (c.f. ) e C.F._1 Controparte_1
pagina 3 di 4 , nata a [...] il [...] (c.f. ) che CP_1 C.F._3
hanno contratto matrimonio in Chiuppano (VI) il 15.5.2017, iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 5 parte 2 serie C - anno 2017;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Chiuppano di provvedere alle incombenze di legge.
- omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione.
- Compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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