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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/10/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, all'esito dell'udienza di discussione orale di cui all'udienza del 14.10.2025, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1372/2022, promossa da:
, sia in proprio che in qualità di titolare individuale della ditta EL DI Parte_1
IG RC IC, con l'Avv. Diego Capano
ATTORE contro con gli Avv. Silvia Enrico e Avv. Paola Camilleri Controparte_1
CONVENUTA
e contro , con l'Avv Lamberto Galletti CP_2
RZ AT
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni come precisate a verbale dell'udienza del
14.10.2025, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , sia in proprio che in Parte_1 qualità di titolare della EL DI IG RC IC citava innanzi all'intestato Tribunale
per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 subiti a causa di infiltrazioni provenienti dall'immobile di proprietà della convenuta. In
Particolare parte attrice deduceva che: i) nella notte tra il 13 e il 14 agosto 2020 nei locali della
EL DI IG RC IC, posta in Prato, Viale Vittorio Veneto n. 26/28/30, CP_3 si verificava una copiosa infiltrazione d'acqua, proveniente dall'unità immobiliare posta immediatamente sopra e di proprietà, all'epoca dei fatti, di ii) Controparte_1 intervenivano i Vigili del Fuoco che per entrare nei locali forzavano il bandone di chiusura pagina 1 di 8 esterna e che provvedevano ad interrompere l'infiltrazione chiudendo un contatore nell'appartamento di proprietà di parte convenuta, come da rapporto di intervento n. 2191/1 versato in atti, nel quale è indicato, come causa del sinistro, la rottura tubatura dell'acqua al piano superiore;
iii) intervenuto, personalmente, il Sig IG subiva danni fisici a causa degli sforzi dovuti al tentativo di porre rimedio ai danni occorsi ed impedirne altri;
iv) detti danni consistevano in forti dolori alla colonna vertebrale nei giorni successivi, per i quali accedeva al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Prato;
iv) che detto problema lombare persisteva rendendo necessarie ulteriori cure ed esami anche strumentali nei mesi successivi;
v) di aver subito ingenti danni ai locali della gioielleria ed alla merce e di avere diritto di essere risarcito, stante la responsabilità 2051 cc imputabile di;
vi) di aver formulato espressa richiesta Controparte_1 risarcitoria all'odierna convenuta, nonché invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, cui non veniva dato alcun riscontro. Parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis: - accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva di quale proprietaria dell'unità immobiliare posta in Prato Viale Controparte_1
Vittorio Veneto, piano primo, civico n. 26 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. per tutti i danni cagionati in conseguenza dell'infiltrazione di acqua riversatasi nell'unità immobiliare in cui insiste la ditta DI AL RC IC posta in Prato Viale Vittorio Veneto n. 26/28/30 CP_4 nella notte tra il 13 e il 14 agosto 2020 sia nei riguardi del sig. a titolo di Parte_1 danni non patrimoniali, sia alla ditta per i danni patiti agli Parte_2 arredi, ai sistemi elettrici, di condizionamento, di videosorveglianza e di chiusura anche esterna oltre che alla merce in vendita;
- conseguentemente, condannarsi al Controparte_1 pagamento della somma di Euro 20.015,40 a titolo di danno non patrimoniale per le lesioni patite dal sig. ed eziologicamente derivate dallo sforzo compiuto nella notte del Parte_1
14 agosto 2020 nonché, a favore della ditta individuale EL DI IG RC IC in persona del titolare individuale, alla somma di Euro 5.103,00 (già detratta l'IVA) a titolo di rimborso spese eseguite nell'immediatezza per la riapertura dell'attività, Euro 40.607,40 oltre IVA ove dovuta per quelle necessarie al ripristino così come prima del danneggiamento da infiltrazione ed Euro 12.396,50 oltre IVA per quelle derivanti dalla perdita e/o deterioramento della merce così come indicata in narrativa e di cui alle fatture di acquisto prodotte e comunque, anche in relazione al risarcimento per le lesioni, a quelle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa o verranno ritenute di giustizia oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata. Con
pagina 2 di 8 vittoria di spese e competenze professionali, anche per la fase stragiudiziale così come corrisposte al precedente difensore per Euro 1.294,51 e di eventuali CTU e CTP.”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree perché Controparte_1 infondate in fatto e diritto e chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione - in relazione all'art. 163, comma 3, n. 3 e 4 e l'autorizzazione a chiamare in causa quale società eventualmente tenuta a manlevare in ordine alle CP_2 Controparte_1 richieste risarcitorie di parte attrice. , in particolare deduceva che i) l'immobile Controparte_1 dal quale si sarebbe verificato l'episodio di infiltrazione per cui è causa, già dal 07 febbraio 2020 era nella disponibilità materiale di in virtù di contratto preliminare di compravendita CP_2 intervenuto tra e e che in virtù delle pattuizioni negoziali ivi Controparte_1 CP_2 contenute nella sezione denominata “Parte Speciale – Lavori a cura del compratore”, le parti avevano convenuto che “il Compratore potesse eseguire sull'immobile “Lavori” – frazionamento e fusione con cambio di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione delle porzioni immobiliari con opere intere”, con espresso impegno “a mantenere manlevato e indenne il Venditore da ogni costo o danno quest'ultimo dovesse subire per effetto dei Lavori a cura del Compratore”; ii) che in ogni caso mancava la prova della correlazione fra il fatto occorso e la richiesta di risarcitoria come avanzata da parte attrice, sia con riguardo ai danni patrimoniali, che non patrimoniali. Controparte_1 rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, previ eventuali accertamenti e declaratorie del caso, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE, 1. dichiarare nullo l'atto di citazione avverso perché del tutto generico, essendo sprovvisto di prova sia nell'an che nel quantum, e per l'effetto dichiarare la domanda inammissibile;
2. in denegata ipotesi, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ. a chiamare in causa la società in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, con sede legale in Prato, Via Vittorio Veneto, n. 24, P.IVA/C.F , e, per P.IVA_1
l'effetto, differire la prima udienza di comparizione al fine di consentire la citazione in giudizio della suddetta società, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis cod. proc. civ.; NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE 3. rigettare ogni domanda proposta dagli attori poiché infondata in fatto ed in diritto, sfornita di prova e per tutte le motivazioni meglio illustrate in narrativa. NEL MERITO, IN VIA
SUBORDINATA 4. nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ridurre le richieste risarcitorie, nel minor importo eventualmente accertato e/o se del caso anche in via equitativa previa determinazione della rispettiva quota di responsabilità, anche ai sensi dell'art.
1227, primo comma, cod. civ;
5. sempre nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande
pagina 3 di 8 avversarie, dichiarare tenuta e condannare in persona del rappresentante Controparte_5 legale pro tempore, a manlevare e tenere indenne da qualsiasi somma fosse Controparte_1 tenuta a corrispondere a EL DI IG RC IC e/o al Sig. , Parte_1 ovvero, in subordine, a rimborsare le somme che lo stesso fosse condannata a Controparte_1 pagare, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo effettivo;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di lite, incluso il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% di cui all'art. 2 del D.M. 19 marzo 2014, n. 55, dei compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge.”.
Il Giudice, autorizzava la chiamata in causa del terzo come richiesta e conseguentemente, si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva e contestando le avverse pretese in quanto infondate in fatto e indiritto sia nell'an che nel quantum. In particolare, parte terza chiamata deduceva che: i) la perdita di acqua quale origine della infiltrazione nei locali di parte attrice, non era stata causata dal contatore a servizio della unità immobiliare sulla quale la stava eseguendo lavori in qualità di promittente CP_2
Cont acquirente e, pertanto, nessuna responsabilità poteva ravvisarsi in capo alla medesima ii) che in ogni caso mancava la prova sia del nesso causale tra l'evento dedotto e i CP_2 danni di cui veniva richiesto il risarcimento, sia della sussistenza di detti danni. Parte Terza
Chiamata rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l' Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: a) in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della concludente per le motivazioni espresse nel presente atto;
b) nel merito, respingere in ogni caso ogni e qualsivoglia domanda così come proposta da chiunque nei confronti della odierna concludente perché infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di spese, compensi ed accessori del presente giudizio.”.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, CTU tecnica ed estimativa e prova testimoniale.
All'udienza del 14.10.2025 le parti, come da verbale, precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Motivi di fatto e di diritto
In via preliminare, rispetto alle istanze di parte attrice, come ribadite nelle note conclusive in atti, per la rinnovazione della CTU e l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori richiesti, la scrivente, conferma le proprie ordinanze del 20.05.2024 e del 30.09.2024 per i motivi ivi dedotti.
La domanda risarcitoria di parte attrice merita accoglimento nei limiti di quanto di seguito evidenziato.
pagina 4 di 8 1. In ordine all'an delle responsabilità.
La CTU ha permesso di acclarare che vi sono stati danni da infiltrazioni di acqua nell' immobile di parte attrice, come da quest'ultima dedotti, a causa di una perdita proveniente da un una tubazione dell'immobile del piano superiore di proprietà di . Il CTU è chiaro Controparte_1 nell'evidenziare che “…Non vi è tuttavia alcun dubbio che la rottura accidentale della tubazione abbia interessato l'impianto idrico esclusivo dell'unità immobiliare del piano primo, dove l'impresa stava eseguendo i lavori di ristrutturazione su tutto il piano primo;
la chiusura del CP_2 rubinetto di arresto in detta unità, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, ha consentito di fermare la perdita di acqua. Nulla rileva su quale dei rubinetti di arresto si sia intervenuti, giacché nessun altro soggetto facente parte dell'edificio condominiale ha lamentato la mancanza della fornitura idrica. Inoltre tutti i tre contatori sono posizionati a valle della dorsale condominiale: essi misurano il consumo della singola porzione di distribuzione servita. Si ritiene pertanto di potere affermare che la tubazione oggetto di rottura che ha causato le copiose infiltrazioni nel sottostante negozio del piano terra fosse ad uso esclusivo degli uffici del piano primo;
è inoltre pacifico che alla data del 13 agosto, la proprietà dell'unità immobiliare risultasse essere della soc. Controparte_1
e che l'impresa ne detenesse il possesso in ragione del preliminare di compravendita CP_2 sottoscritto tra le parti.”
Orbene, alle luce di quanto sopra e di quanto emerge dai documenti in atti, è evidente che la causa dell'infiltrazione di acqua nel negozio del Sig IG, come peraltro già evidenziato nel rapporto di intervento n.2191/1 de Vigili del fuoco, è stata la rottura di una tubatura dell'acqua al piano superiore, ovvero nell'immobile al tempo di proprietà di . Controparte_1
Dunque, è da ritenersi responsabile nei confronti di parte attrice ex art 2051 Controparte_1 cc, in qualità di proprietà e custode, al tempo del sinistro, dell'immobile in cui si è verificata la rottura della tubatura e di cui aveva la disponibilità per l'effettuazione dei lavori, come CP_2 da pattuizione contrattuale. tuttavia, è tenuta a tenere indenne CP_2 Controparte_1 dalla somma che quest'ultima sarà tenuta a corrispondere a parte attrice a titolo risarcitorio per i fatti per cui è causa, in virtù delle pattuizioni negoziali di cui al contratto preliminare di compravendita intervenuto tra e versato in atti, contenute nella Controparte_1 CP_2 sezione denominata “Parte Speciale – Lavori a cura del compratore” in cui è espressamente previsto che “il Compratore potesse eseguire sull'immobile “Lavori” – frazionamento e fusione con cambio di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione delle porzioni immobiliari con opere intere”,
pagina 5 di 8 con espresso impegno “a mantenere manlevato e indenne il Venditore da ogni costo o danno quest'ultimo dovesse subire per effetto dei Lavori a cura del Compratore”.
Mette conto rilevare al riguardo, che anche la gestione del cantiere (ed anche della sua chiusura per alcuni giorni) è da considerarsi prestazione accessoria e connessa all'effettuazione dei lavori da parte di Dunque è evidente che ha determinato per effetto dei lavori il CP_2 CP_2 verificarsi di danni, di cui deve tenere indenne la promittente venditrice del tempo Controparte_1
se sol si considera che, come emerge dai documenti in atti, la chiusura del contatore
[...] dell'acqua avrebbe evitato la fuoriuscita di acqua determinatasi a causa della rottura della tubazione. Anche il CTU si è espresso al riguardo in occasione della risposta alle osservazioni del
CTP di parte : “Sul punto il sottoscritto CTU ribadisce quanto già affermato al Controparte_1 paragrafo 4.1. della perizia preliminare, ovvero che la chiusura del “rubinetto di arresto (contatore generale o valvola di intercettazione) al piano primo, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, Per_ ha consentito di fermare la perdita di acqua, così precisando che _ si concorda con il CTP arch. circa il pieno stato di efficienza della valvola di intercettazione;
_ al momento del sinistro i lavori all'interno del cantiere erano stati sospesi per il periodo feriale, quindi non vi era alcun presidio;
_ nella circostanza della sospensione dei lavori, prolungata per il periodo feriale, sarebbe buona regola provvedere alla chiusura di tutte le utenze di servizio (acqua, luce, gas) al fine di prevenire
l'insorgenza di qualsiasi problematica non rilevabile nell'immediatezza.”
2. In ordine al quantum dei danni risarcibili.
Ciò detto in ordine all'an della responsabilità per i fatti per cui è causa, occorre, nel proseguo, evidenziare che solo alcuni dei danni dedotti da parte attrice risultano adeguatamente provati in termini di nesso causale tra il fatto illecito dedotto e detti danni ed in termini di quantum di detti danni.
E' incontestato che, anche nel caso di responsabilità da custodia ex art 2051 cc, la parte che intende ottenere il risarcimento dei danni derivanti da detta responsabilità, debba fornire rigorosa prova del nesso causale tra l'evento dannoso ed i dedotti danni e della consistenza degli stessi.
Con riferimento ai danni patrimoniali, intervenuti a causa delle infiltrazioni per cui è causa, il CTU ha evidenziato in modo chiaro e condivisibile, con un ragionamento basato sui documenti in atti e sugli accertamenti che è stato possibile effettuare in sede di operazioni peritali, che: “i costi necessari al ripristino dei danni conseguenti all'evento del 13 agosto con le copiose infiltrazioni di acqua dal piano sovrastante per la rottura della tubazione idrica, come accertati nel corso del
pagina 6 di 8 contraddittorio tecnico e da riconoscere a parte ricorrente possono riassumersi in: imponibile
€10.498,00 iva di legge €2.034,50 secondo il dettaglio di seguito riportato: a) il costo sostenuto dalla per le riparazioni ed i ripristini occorrenti alla riapertura dell'attività di cui Controparte_7 al paragrafo 4.2.2 pari a:imponibile € 5.103,00 IVA di legge € 847,60 per complessivi € 5.950,66 b)
l'importo risarcitorio per altre forniture e lavorazioni da eseguire per la sostituzione dell'elettrofreno della serranda e per il valore commerciale alla attualità della bussola di ingresso di cui al paragrafo 4.2.2 pari a: imponibile € 4.750,00 IVA di legge € 1.045,00 per complessivi €
5.795,00 c) l'importo per danni a merce di cui al paragrafo 4.2.3 imponibile € 645,00 IVA di legge €
141,90 per complessivi € 786,90”.
Gli ulteriori danni patrimoniali richiesti da parte attrice risultano carenti di prova per quanto di seguito evidenziato e pertanto, non può in relazione ad essi, trovare accoglimento la domanda risarcitoria di parte attrice. In particolare, mette conto evidenziare che: - i danni corrispondenti al costo dei lavori di ripristino, diversi e ulteriori rispetto a quelli eseguiti subito dopo l'evento per riaprire l'attività- dedotti da parte attrice, risultano privi di adeguata prova sia in ordine alla loro sussistenza sia in ordine alla quantificazione. Relativamente a detti danni, parte attrice ha fornito solo dei preventivi emessi nell'anno 2022 a circa due anni di distanza dal fatto;
-i danni alla merce non risultano adeguatamente provati, in quanto non è stato provato che la merce fosse presente in negozio al momento dell'evento dannoso, nè che la merce sia rimasta danneggiata a seguito dell'evento. La sola produzione in giudizio delle fatture di acquisto delle merci depositate in atti da parte attrice, non permette di acclarare che si tratta della merce rimasta danneggiata nell'evento per cui è causa;
- anche i danni non patrimoniali dedotti da parte attrice, risultano sforniti di adeguata prova, posto che i referti del pronto soccorso e del medico curante, immediatamente successivi all'evento occorso, evidenziano una mera lombalgia. Mentre la perizia di parte depositata in atti che indica un'invalidità permanente pari l'8%, risale a due anni dopo l'evento de quo. E' evidente che questo lasso di tempo impedisce di riscontrare un adeguato nesso causale tra il dedotto danno e l'evento per cui è causa.
In conclusione, poi, in ordine alla richiesta di ristoro delle spese stragiudiziali sostenute, mette conto evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che le spese legali sostenute nella fase stragiudiziale non possono essere considerate un “danno emergente”, qualora l'attività svolta dall'avvocato in tale fase sia valutata come inutile o superflua per la risoluzione della controversia, oppure non idonea ad assicurare una tutela più rapida al proprio assistito o ad pagina 7 di 8 evitare la fase giudiziale. Orbene, nel caso di specie non vi è documentazione in atti che permetta di svolgere detta valutazione e, pertanto, anche detta richiesta risarcitoria non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 2022 n.147, tenuto conto del valore del decisum della causa e del concreto svolgersi delle fasi del giudizio. Le spese legali di parte attrice sono poste, pertanto, a carico di parte convenuta, con manleva di CP_2
Le spese legali di parte convenuta, vengono poste a carico della Terza chiamata, ma compensate in misura del 50% vista la parziale coincidenza delle difese tra la convenuta e la terza chiamata in ordine alla contestazione sul quantum delle richieste risarcitorie. Le spese di CTP di parte attrice e di CTU vengono poste integralmente a carico di Terza chiamata
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna parte convenuta Controparte_1
a pagare al Sig , sia in proprio che in qualità di titolare della
[...] Parte_1
EL DI IG RC IC, la somma di €12532,50 a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali subiti a causa delle infiltrazioni per cui è causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- accoglie la domanda di manleva di nei confronti di e per Controparte_1 CP_2
l'effetto condanna la stessa a rilevare indenne da quanto Controparte_1 Controparte_1 deve pagare a parte attrice a titolo di risarcimento del danno e spese legali del
[...] presente giudizio, spese di CTU e CTP;
- condanna parte convenuta a pagare a favore di parte attrice le spese Controparte_1 inerenti la C.T.U. e CTP di parte attrice, nonché le spese processuali di parte attrice che liquida in complessivi €4227,00 oltre spese per contributo unificato, spese vive e spese generali 15% CAP ed IVA se dovuta;
- condanna a pagare le spese legali di che, tenuto conto della CP_2 Controparte_1 compensazione come indicata in parte motiva, liquida in complessivi €2113,00 oltre al rimborso spese generali 15% CAP ed IVA se dovuta.
Prato, 21.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa E. Bartoloni Saint Omer
pagina 8 di 8
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, all'esito dell'udienza di discussione orale di cui all'udienza del 14.10.2025, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1372/2022, promossa da:
, sia in proprio che in qualità di titolare individuale della ditta EL DI Parte_1
IG RC IC, con l'Avv. Diego Capano
ATTORE contro con gli Avv. Silvia Enrico e Avv. Paola Camilleri Controparte_1
CONVENUTA
e contro , con l'Avv Lamberto Galletti CP_2
RZ AT
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni come precisate a verbale dell'udienza del
14.10.2025, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , sia in proprio che in Parte_1 qualità di titolare della EL DI IG RC IC citava innanzi all'intestato Tribunale
per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 subiti a causa di infiltrazioni provenienti dall'immobile di proprietà della convenuta. In
Particolare parte attrice deduceva che: i) nella notte tra il 13 e il 14 agosto 2020 nei locali della
EL DI IG RC IC, posta in Prato, Viale Vittorio Veneto n. 26/28/30, CP_3 si verificava una copiosa infiltrazione d'acqua, proveniente dall'unità immobiliare posta immediatamente sopra e di proprietà, all'epoca dei fatti, di ii) Controparte_1 intervenivano i Vigili del Fuoco che per entrare nei locali forzavano il bandone di chiusura pagina 1 di 8 esterna e che provvedevano ad interrompere l'infiltrazione chiudendo un contatore nell'appartamento di proprietà di parte convenuta, come da rapporto di intervento n. 2191/1 versato in atti, nel quale è indicato, come causa del sinistro, la rottura tubatura dell'acqua al piano superiore;
iii) intervenuto, personalmente, il Sig IG subiva danni fisici a causa degli sforzi dovuti al tentativo di porre rimedio ai danni occorsi ed impedirne altri;
iv) detti danni consistevano in forti dolori alla colonna vertebrale nei giorni successivi, per i quali accedeva al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Prato;
iv) che detto problema lombare persisteva rendendo necessarie ulteriori cure ed esami anche strumentali nei mesi successivi;
v) di aver subito ingenti danni ai locali della gioielleria ed alla merce e di avere diritto di essere risarcito, stante la responsabilità 2051 cc imputabile di;
vi) di aver formulato espressa richiesta Controparte_1 risarcitoria all'odierna convenuta, nonché invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, cui non veniva dato alcun riscontro. Parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis: - accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva di quale proprietaria dell'unità immobiliare posta in Prato Viale Controparte_1
Vittorio Veneto, piano primo, civico n. 26 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. per tutti i danni cagionati in conseguenza dell'infiltrazione di acqua riversatasi nell'unità immobiliare in cui insiste la ditta DI AL RC IC posta in Prato Viale Vittorio Veneto n. 26/28/30 CP_4 nella notte tra il 13 e il 14 agosto 2020 sia nei riguardi del sig. a titolo di Parte_1 danni non patrimoniali, sia alla ditta per i danni patiti agli Parte_2 arredi, ai sistemi elettrici, di condizionamento, di videosorveglianza e di chiusura anche esterna oltre che alla merce in vendita;
- conseguentemente, condannarsi al Controparte_1 pagamento della somma di Euro 20.015,40 a titolo di danno non patrimoniale per le lesioni patite dal sig. ed eziologicamente derivate dallo sforzo compiuto nella notte del Parte_1
14 agosto 2020 nonché, a favore della ditta individuale EL DI IG RC IC in persona del titolare individuale, alla somma di Euro 5.103,00 (già detratta l'IVA) a titolo di rimborso spese eseguite nell'immediatezza per la riapertura dell'attività, Euro 40.607,40 oltre IVA ove dovuta per quelle necessarie al ripristino così come prima del danneggiamento da infiltrazione ed Euro 12.396,50 oltre IVA per quelle derivanti dalla perdita e/o deterioramento della merce così come indicata in narrativa e di cui alle fatture di acquisto prodotte e comunque, anche in relazione al risarcimento per le lesioni, a quelle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa o verranno ritenute di giustizia oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata. Con
pagina 2 di 8 vittoria di spese e competenze professionali, anche per la fase stragiudiziale così come corrisposte al precedente difensore per Euro 1.294,51 e di eventuali CTU e CTP.”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree perché Controparte_1 infondate in fatto e diritto e chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione - in relazione all'art. 163, comma 3, n. 3 e 4 e l'autorizzazione a chiamare in causa quale società eventualmente tenuta a manlevare in ordine alle CP_2 Controparte_1 richieste risarcitorie di parte attrice. , in particolare deduceva che i) l'immobile Controparte_1 dal quale si sarebbe verificato l'episodio di infiltrazione per cui è causa, già dal 07 febbraio 2020 era nella disponibilità materiale di in virtù di contratto preliminare di compravendita CP_2 intervenuto tra e e che in virtù delle pattuizioni negoziali ivi Controparte_1 CP_2 contenute nella sezione denominata “Parte Speciale – Lavori a cura del compratore”, le parti avevano convenuto che “il Compratore potesse eseguire sull'immobile “Lavori” – frazionamento e fusione con cambio di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione delle porzioni immobiliari con opere intere”, con espresso impegno “a mantenere manlevato e indenne il Venditore da ogni costo o danno quest'ultimo dovesse subire per effetto dei Lavori a cura del Compratore”; ii) che in ogni caso mancava la prova della correlazione fra il fatto occorso e la richiesta di risarcitoria come avanzata da parte attrice, sia con riguardo ai danni patrimoniali, che non patrimoniali. Controparte_1 rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, previ eventuali accertamenti e declaratorie del caso, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE, 1. dichiarare nullo l'atto di citazione avverso perché del tutto generico, essendo sprovvisto di prova sia nell'an che nel quantum, e per l'effetto dichiarare la domanda inammissibile;
2. in denegata ipotesi, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ. a chiamare in causa la società in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, con sede legale in Prato, Via Vittorio Veneto, n. 24, P.IVA/C.F , e, per P.IVA_1
l'effetto, differire la prima udienza di comparizione al fine di consentire la citazione in giudizio della suddetta società, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis cod. proc. civ.; NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE 3. rigettare ogni domanda proposta dagli attori poiché infondata in fatto ed in diritto, sfornita di prova e per tutte le motivazioni meglio illustrate in narrativa. NEL MERITO, IN VIA
SUBORDINATA 4. nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ridurre le richieste risarcitorie, nel minor importo eventualmente accertato e/o se del caso anche in via equitativa previa determinazione della rispettiva quota di responsabilità, anche ai sensi dell'art.
1227, primo comma, cod. civ;
5. sempre nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande
pagina 3 di 8 avversarie, dichiarare tenuta e condannare in persona del rappresentante Controparte_5 legale pro tempore, a manlevare e tenere indenne da qualsiasi somma fosse Controparte_1 tenuta a corrispondere a EL DI IG RC IC e/o al Sig. , Parte_1 ovvero, in subordine, a rimborsare le somme che lo stesso fosse condannata a Controparte_1 pagare, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo effettivo;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di lite, incluso il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% di cui all'art. 2 del D.M. 19 marzo 2014, n. 55, dei compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge.”.
Il Giudice, autorizzava la chiamata in causa del terzo come richiesta e conseguentemente, si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva e contestando le avverse pretese in quanto infondate in fatto e indiritto sia nell'an che nel quantum. In particolare, parte terza chiamata deduceva che: i) la perdita di acqua quale origine della infiltrazione nei locali di parte attrice, non era stata causata dal contatore a servizio della unità immobiliare sulla quale la stava eseguendo lavori in qualità di promittente CP_2
Cont acquirente e, pertanto, nessuna responsabilità poteva ravvisarsi in capo alla medesima ii) che in ogni caso mancava la prova sia del nesso causale tra l'evento dedotto e i CP_2 danni di cui veniva richiesto il risarcimento, sia della sussistenza di detti danni. Parte Terza
Chiamata rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l' Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: a) in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della concludente per le motivazioni espresse nel presente atto;
b) nel merito, respingere in ogni caso ogni e qualsivoglia domanda così come proposta da chiunque nei confronti della odierna concludente perché infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di spese, compensi ed accessori del presente giudizio.”.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, CTU tecnica ed estimativa e prova testimoniale.
All'udienza del 14.10.2025 le parti, come da verbale, precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Motivi di fatto e di diritto
In via preliminare, rispetto alle istanze di parte attrice, come ribadite nelle note conclusive in atti, per la rinnovazione della CTU e l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori richiesti, la scrivente, conferma le proprie ordinanze del 20.05.2024 e del 30.09.2024 per i motivi ivi dedotti.
La domanda risarcitoria di parte attrice merita accoglimento nei limiti di quanto di seguito evidenziato.
pagina 4 di 8 1. In ordine all'an delle responsabilità.
La CTU ha permesso di acclarare che vi sono stati danni da infiltrazioni di acqua nell' immobile di parte attrice, come da quest'ultima dedotti, a causa di una perdita proveniente da un una tubazione dell'immobile del piano superiore di proprietà di . Il CTU è chiaro Controparte_1 nell'evidenziare che “…Non vi è tuttavia alcun dubbio che la rottura accidentale della tubazione abbia interessato l'impianto idrico esclusivo dell'unità immobiliare del piano primo, dove l'impresa stava eseguendo i lavori di ristrutturazione su tutto il piano primo;
la chiusura del CP_2 rubinetto di arresto in detta unità, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, ha consentito di fermare la perdita di acqua. Nulla rileva su quale dei rubinetti di arresto si sia intervenuti, giacché nessun altro soggetto facente parte dell'edificio condominiale ha lamentato la mancanza della fornitura idrica. Inoltre tutti i tre contatori sono posizionati a valle della dorsale condominiale: essi misurano il consumo della singola porzione di distribuzione servita. Si ritiene pertanto di potere affermare che la tubazione oggetto di rottura che ha causato le copiose infiltrazioni nel sottostante negozio del piano terra fosse ad uso esclusivo degli uffici del piano primo;
è inoltre pacifico che alla data del 13 agosto, la proprietà dell'unità immobiliare risultasse essere della soc. Controparte_1
e che l'impresa ne detenesse il possesso in ragione del preliminare di compravendita CP_2 sottoscritto tra le parti.”
Orbene, alle luce di quanto sopra e di quanto emerge dai documenti in atti, è evidente che la causa dell'infiltrazione di acqua nel negozio del Sig IG, come peraltro già evidenziato nel rapporto di intervento n.2191/1 de Vigili del fuoco, è stata la rottura di una tubatura dell'acqua al piano superiore, ovvero nell'immobile al tempo di proprietà di . Controparte_1
Dunque, è da ritenersi responsabile nei confronti di parte attrice ex art 2051 Controparte_1 cc, in qualità di proprietà e custode, al tempo del sinistro, dell'immobile in cui si è verificata la rottura della tubatura e di cui aveva la disponibilità per l'effettuazione dei lavori, come CP_2 da pattuizione contrattuale. tuttavia, è tenuta a tenere indenne CP_2 Controparte_1 dalla somma che quest'ultima sarà tenuta a corrispondere a parte attrice a titolo risarcitorio per i fatti per cui è causa, in virtù delle pattuizioni negoziali di cui al contratto preliminare di compravendita intervenuto tra e versato in atti, contenute nella Controparte_1 CP_2 sezione denominata “Parte Speciale – Lavori a cura del compratore” in cui è espressamente previsto che “il Compratore potesse eseguire sull'immobile “Lavori” – frazionamento e fusione con cambio di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione delle porzioni immobiliari con opere intere”,
pagina 5 di 8 con espresso impegno “a mantenere manlevato e indenne il Venditore da ogni costo o danno quest'ultimo dovesse subire per effetto dei Lavori a cura del Compratore”.
Mette conto rilevare al riguardo, che anche la gestione del cantiere (ed anche della sua chiusura per alcuni giorni) è da considerarsi prestazione accessoria e connessa all'effettuazione dei lavori da parte di Dunque è evidente che ha determinato per effetto dei lavori il CP_2 CP_2 verificarsi di danni, di cui deve tenere indenne la promittente venditrice del tempo Controparte_1
se sol si considera che, come emerge dai documenti in atti, la chiusura del contatore
[...] dell'acqua avrebbe evitato la fuoriuscita di acqua determinatasi a causa della rottura della tubazione. Anche il CTU si è espresso al riguardo in occasione della risposta alle osservazioni del
CTP di parte : “Sul punto il sottoscritto CTU ribadisce quanto già affermato al Controparte_1 paragrafo 4.1. della perizia preliminare, ovvero che la chiusura del “rubinetto di arresto (contatore generale o valvola di intercettazione) al piano primo, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, Per_ ha consentito di fermare la perdita di acqua, così precisando che _ si concorda con il CTP arch. circa il pieno stato di efficienza della valvola di intercettazione;
_ al momento del sinistro i lavori all'interno del cantiere erano stati sospesi per il periodo feriale, quindi non vi era alcun presidio;
_ nella circostanza della sospensione dei lavori, prolungata per il periodo feriale, sarebbe buona regola provvedere alla chiusura di tutte le utenze di servizio (acqua, luce, gas) al fine di prevenire
l'insorgenza di qualsiasi problematica non rilevabile nell'immediatezza.”
2. In ordine al quantum dei danni risarcibili.
Ciò detto in ordine all'an della responsabilità per i fatti per cui è causa, occorre, nel proseguo, evidenziare che solo alcuni dei danni dedotti da parte attrice risultano adeguatamente provati in termini di nesso causale tra il fatto illecito dedotto e detti danni ed in termini di quantum di detti danni.
E' incontestato che, anche nel caso di responsabilità da custodia ex art 2051 cc, la parte che intende ottenere il risarcimento dei danni derivanti da detta responsabilità, debba fornire rigorosa prova del nesso causale tra l'evento dannoso ed i dedotti danni e della consistenza degli stessi.
Con riferimento ai danni patrimoniali, intervenuti a causa delle infiltrazioni per cui è causa, il CTU ha evidenziato in modo chiaro e condivisibile, con un ragionamento basato sui documenti in atti e sugli accertamenti che è stato possibile effettuare in sede di operazioni peritali, che: “i costi necessari al ripristino dei danni conseguenti all'evento del 13 agosto con le copiose infiltrazioni di acqua dal piano sovrastante per la rottura della tubazione idrica, come accertati nel corso del
pagina 6 di 8 contraddittorio tecnico e da riconoscere a parte ricorrente possono riassumersi in: imponibile
€10.498,00 iva di legge €2.034,50 secondo il dettaglio di seguito riportato: a) il costo sostenuto dalla per le riparazioni ed i ripristini occorrenti alla riapertura dell'attività di cui Controparte_7 al paragrafo 4.2.2 pari a:imponibile € 5.103,00 IVA di legge € 847,60 per complessivi € 5.950,66 b)
l'importo risarcitorio per altre forniture e lavorazioni da eseguire per la sostituzione dell'elettrofreno della serranda e per il valore commerciale alla attualità della bussola di ingresso di cui al paragrafo 4.2.2 pari a: imponibile € 4.750,00 IVA di legge € 1.045,00 per complessivi €
5.795,00 c) l'importo per danni a merce di cui al paragrafo 4.2.3 imponibile € 645,00 IVA di legge €
141,90 per complessivi € 786,90”.
Gli ulteriori danni patrimoniali richiesti da parte attrice risultano carenti di prova per quanto di seguito evidenziato e pertanto, non può in relazione ad essi, trovare accoglimento la domanda risarcitoria di parte attrice. In particolare, mette conto evidenziare che: - i danni corrispondenti al costo dei lavori di ripristino, diversi e ulteriori rispetto a quelli eseguiti subito dopo l'evento per riaprire l'attività- dedotti da parte attrice, risultano privi di adeguata prova sia in ordine alla loro sussistenza sia in ordine alla quantificazione. Relativamente a detti danni, parte attrice ha fornito solo dei preventivi emessi nell'anno 2022 a circa due anni di distanza dal fatto;
-i danni alla merce non risultano adeguatamente provati, in quanto non è stato provato che la merce fosse presente in negozio al momento dell'evento dannoso, nè che la merce sia rimasta danneggiata a seguito dell'evento. La sola produzione in giudizio delle fatture di acquisto delle merci depositate in atti da parte attrice, non permette di acclarare che si tratta della merce rimasta danneggiata nell'evento per cui è causa;
- anche i danni non patrimoniali dedotti da parte attrice, risultano sforniti di adeguata prova, posto che i referti del pronto soccorso e del medico curante, immediatamente successivi all'evento occorso, evidenziano una mera lombalgia. Mentre la perizia di parte depositata in atti che indica un'invalidità permanente pari l'8%, risale a due anni dopo l'evento de quo. E' evidente che questo lasso di tempo impedisce di riscontrare un adeguato nesso causale tra il dedotto danno e l'evento per cui è causa.
In conclusione, poi, in ordine alla richiesta di ristoro delle spese stragiudiziali sostenute, mette conto evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che le spese legali sostenute nella fase stragiudiziale non possono essere considerate un “danno emergente”, qualora l'attività svolta dall'avvocato in tale fase sia valutata come inutile o superflua per la risoluzione della controversia, oppure non idonea ad assicurare una tutela più rapida al proprio assistito o ad pagina 7 di 8 evitare la fase giudiziale. Orbene, nel caso di specie non vi è documentazione in atti che permetta di svolgere detta valutazione e, pertanto, anche detta richiesta risarcitoria non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 2022 n.147, tenuto conto del valore del decisum della causa e del concreto svolgersi delle fasi del giudizio. Le spese legali di parte attrice sono poste, pertanto, a carico di parte convenuta, con manleva di CP_2
Le spese legali di parte convenuta, vengono poste a carico della Terza chiamata, ma compensate in misura del 50% vista la parziale coincidenza delle difese tra la convenuta e la terza chiamata in ordine alla contestazione sul quantum delle richieste risarcitorie. Le spese di CTP di parte attrice e di CTU vengono poste integralmente a carico di Terza chiamata
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna parte convenuta Controparte_1
a pagare al Sig , sia in proprio che in qualità di titolare della
[...] Parte_1
EL DI IG RC IC, la somma di €12532,50 a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali subiti a causa delle infiltrazioni per cui è causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- accoglie la domanda di manleva di nei confronti di e per Controparte_1 CP_2
l'effetto condanna la stessa a rilevare indenne da quanto Controparte_1 Controparte_1 deve pagare a parte attrice a titolo di risarcimento del danno e spese legali del
[...] presente giudizio, spese di CTU e CTP;
- condanna parte convenuta a pagare a favore di parte attrice le spese Controparte_1 inerenti la C.T.U. e CTP di parte attrice, nonché le spese processuali di parte attrice che liquida in complessivi €4227,00 oltre spese per contributo unificato, spese vive e spese generali 15% CAP ed IVA se dovuta;
- condanna a pagare le spese legali di che, tenuto conto della CP_2 Controparte_1 compensazione come indicata in parte motiva, liquida in complessivi €2113,00 oltre al rimborso spese generali 15% CAP ed IVA se dovuta.
Prato, 21.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa E. Bartoloni Saint Omer
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